CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 novembre 2019
267.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 27. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.
(Atti di bullismo)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni, chiunque pone in essere nei confronti di taluno atti di bullismo, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.
  Sono atti di bullismo reiterate condotte di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose, percosse, ovvero comportamenti prevaricatori.
  La pena è aumentata se i fatti di cui al secondo comma sono posti in essere e diffusi con dispositivi elettronici o telematici.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone.
  La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore di anni 14 o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con finalità di discriminazione di genere.
  La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi da un minorenne, ove questi si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nell'individuazione degli autori.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.Pag. 29
  Con la sentenza definitiva di condanna il giudice dispone la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato.».
1. 16. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.
(Atti di bullismo)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni, chiunque pone in essere nei confronti di taluno atti di bullismo, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.
  Sono atti di bullismo reiterate condotte di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose, percosse, ovvero comportamenti prevaricatori.
  La pena è aumentata se i fatti di cui al secondo comma sono posti in essere e diffusi con dispositivi elettronici o telematici.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone.
  La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore di anni 14 o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con finalità di discriminazione di genere.
  La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi da un minorenne.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
  Con la sentenza definitiva di condanna il giudice dispone la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato.».
1. 15. Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Fiorini, Zanella.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  “Art. 612-ter. (Bullismo). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia o atti ingiuriosi o diffamatori, o comunque mediante ogni altro atto idoneo a intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderla dal contesto sociale.
  La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da due o più persone riunite o a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di una donna in stato di gravidanza.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
  Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché Pag. 30quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.”».
1. 11. Meloni, Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale)

  1. All'articolo 612-bis del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: «Atti persecutori e di bullismo».
1. 28. Sisto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 10. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 2. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo comma,
    1) dopo le parole: «con condotte reiterate», è inserita la seguente: «diffama»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da cagionare l'esclusione dello stesso dal contesto delle relazioni sociali in cui è inserito».
1. 1. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Carnevali.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al primo comma, dopo le parole: «abitudini di vita», sono aggiunte le seguenti: «ovvero da porlo in una condizione di emarginazione».
1. 30. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: « a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni chiunque reiteratamente pone in essere nei confronti di taluno condotte di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose e percosse, ovvero tiene comportamenti prevaricatori, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.».
1. 23. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la medesima pena si applica a chiunque reiteratamente pone in essere nei confronti di taluno atti di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose e percosse, ovvero tiene comportamenti prevaricatori, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.».
1. 24. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: percuote, ingiuria, diffama, umilia.
1. 29. Massimo Enrico Baroni.

Pag. 31

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ingiuria, diffama, umilia, emargina con la seguente: diffama.
1. 9. Varchi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ingiuria, diffama.
1. 32. Lapia, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Menga, Nappi, Lorefice, Trizzino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: umilia, emargina.
1. 26. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è sempre aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva, lavorativa o condominiale alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti telefonici, informatici o telematici.»
1. 3. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: se è commesso da tre o più persone con le seguenti: o in danno di persona nelle condizioni di cui all'articolo 61, numero 5), ovvero se commesso da tre o più persone.
1. 4. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.
1. 31. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
*1. 8. Varchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
*1. 19. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
**1. 25. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
**1. 5. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
**1. 14. Conte, Dori, Bazoli, Annibali, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: ovvero con finalità discriminatorie con le seguenti:, con finalità Pag. 32discriminatorie, ovvero posti in essere e diffusi con dispositivi elettronici o telematici.
1. 21. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: ovvero con finalità discriminatorie con le seguenti: ovvero con finalità di discriminazione di genere.
1. 22. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da un minorenne, ove questi abbia spontaneamente cessato o si sia adoperato per fare cessare la condotta o abbia comunque contribuito a eliderne o attenuarne le conseguenze dannose o pericolose.»
1. 13. Conte, Dori, Bazoli, Annibali, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai commi primo e secondo con le seguenti: al comma primo.
1. 7. Varchi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per aggiungere le seguenti: interrompere la condotta persecutoria ed.
1. 6. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Carnevali.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: del reato aggiungere, infine, le seguenti: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e diminuita da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori.
1. 18. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
*1. 12. Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
*1. 17. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:
   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Con la sentenza definitiva di condanna il giudice dispone la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato».
1. 20. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Circostanze aggravanti)

  1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-septies), è aggiunto il seguente:
  «11-octies) l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia a danno del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni».
1. 01. Perantoni, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)

  1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma, lettera a), dopo le parole: «sull'odio razziale» sono inserite le seguenti: «, di genere» e dopo le parole: «atti di discriminazione per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;
   2) al primo comma, lettera b), dopo le parole: «per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;
   3) al secondo comma, dopo le parole: «per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;

  Conseguentemente:
   1) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, di genere, etnica e religiosa;
   2) all'articolo 604-ter, primo comma del codice penale (Circostanza aggravante), dopo la parola: razziale sono inserite le seguenti: di genere.
1. 02. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ART. 2

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», dopo le parole: responsabilità genitoriale, aggiungere le seguenti: o chiunque ne eserciti le funzioni.
2. 6. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», dopo le parole: l'istruzione obbligatoria aggiungere le seguenti: od ometta di verificare e/o segnalare l'assenza prolungata da lezioni, corsi o attività didattiche obbligatorie.
2. 4. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: fino a euro 2.500.
2. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731» sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: fino a 500 euro.
2. 5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Pag. 34

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.500 ad euro 10.000.
2. 3. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che al di fuori di casi di legittimo impedimento del minore promuova, giustifichi od ometta di interrompere prolungati periodi di assenza dalle attività di cui al primo comma è punito con l'ammenda da euro 300 ad euro 800.
2. 2. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale sono assegnati al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per essere utilizzati per il finanziamento di interventi di contrasto alla povertà educativa minorile e recupero della dispersione scolastica nelle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo, realizzati mediante progetti educativi di inclusione attuati dagli enti locali in collaborazione con le associazioni non a scopo di lucro attive sui territori. Tali percorsi devono essere specificamente indirizzati a famiglie in stato di disagio socio economico e devono prevedere offerte formative di orientamento individualizzate e percorsi motivazionali specifici nel caso di mancata frequenza scolastica. Le risorse di cui al presente comma sono allocate sul capitolo 2331/12 «Orientamento e dispersione scolastica».
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse/agli enti locali e alle Istituzioni scolastiche.
2. 01. Bartolozzi, Spena, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1 dopo le parole: «può inoltrare» sono inserite le seguenti: «al provider»;
    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini della presente legge per provider si intende sia il soggetto che offre al pubblico, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, servizi di accesso ad internet, sia il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.
  1-ter. I provider che aderiscono al codice di autoregolamentazione “Internet e minori”, sottoscritto il 19 novembre 2003 dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato “codice internet e minori”, sono tenuti a chiedere l'iscrizione a un apposito registro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
  1-quater. I provider di cui al comma 1 devono esporre nella homepage del loro Pag. 35sito internet, in forma ben visibile, la dicitura: “Aderente al codice di autoregolamentazione ‘Internet e minori’”.
  1-quinquies. I provider devono informare le famiglie e le scuole di ogni ordine e grado dell'esistenza di servizi di navigazione differenziata, inserendo nella homepage dei loro siti internet una sezione denominata “Tutela dei minori”, chiaramente visibile, che fornisca informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete internet, sugli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni della presente legge.
  1-sexies. I provider devono altresì assicurare all'utente un'adeguata informazione sulle norme del codice internet e minori.».
    3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. In caso di inottemperanza da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applica l'articolo 528-bis del codice penale.
  2-ter. La violazione delle disposizioni al presente articolo è punita con la sospensione dell'autorizzazione o della licenza del provider e con la cancellazione dello stesso dal registro di cui al comma 1-ter per dodici mesi e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro.».
   b) all'articolo 5:
    1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il dirigente scolastico, i servizi sociali territoriali, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i ministri del culto cattolico o delle religioni riconosciute, i rappresentanti e gli operatori delle associazioni di volontariato che vengano a conoscenza, in qualsiasi modo, anche di un solo atto e/o condotta e/o omissione che cagioni un lieve turbamento, realizzato nei confronti di un minore sia in forma telematica che non, devono informare, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi.
  1-bis. I soggetti di cui al comma 1 devono anche promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi.
  1-ter. Nei casi di atti di cui all'articolo 612-bis del codice penale, i soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, la segnalazione di tali atti ai genitori dei minori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Tale trasmissione avviene anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.».
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informativa alle famiglie, segnalazione all'autorità giudiziaria minorile, iniziative di carattere educativo e sanzioni disciplinari in ambito scolastico»;
   c) l'articolo 7 è abrogato.
3. 1. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito con il seguente: «La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo».

Pag. 36

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) le parole: «fenomeni di cyberbullismo» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «fenomeni di bullismo e di cyberbullismo».
3. 2. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. I dispositivi che consentono l'accesso alla rete internet, in uso ai minori di anni 16, devono essere dotati di una applicazione che rilevi la situazione di pericolo captando e bloccando parole e/o immagini considerate pericolose. Di ciò, la predetta applicazione dovrà dare avviso in tempo reale ai genitori.
  2-ter. I genitori e/o gli esercenti la potestà sui minori, in casi di violazione della presente disposizione, sono puniti con la pena dell'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
  2-quater. Con separato provvedimento, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche dell'applicazione di cui al comma 2-bis».
3. 11. Turri, Tomasi, Bisa, Tateo, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Obblighi per i gestori di social media)

  1. Il gestore del social media e delle varie applicazioni di messaggistica multi-piattaforma, per l'iscrizione ai propri siti da parte di soggetti minorenni, è tenuto ad acquisire telematicamente il documento d'identità e il codice fiscale del minore e del genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore.
  2. Il gestore del social media e delle varie applicazioni di messaggistica, all'interno delle piattaforme, è tenuto a garantire:
   a) che non sia possibile inviare alcuna messaggistica in forma anonima ovvero senza che sia possibile individuare l'autore del messaggio;
   b) che non siano inseriti avvisi pubblicitari con contenuti non appropriati per i soggetti minorenni qualora l'ambito della visione sia sottoposto a restrizione attivata manualmente dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità del minore;
   c) che sia sempre possibile bloccare immediatamente una persona che abbia compiuto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, attraverso una funzione facilmente accessibile al social media o all'applicazione di messaggistica multi-piattaforma, nelle more dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 2 della presente legge».
3. 14. Nappi, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Lorefice, Trizzino.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il tavolo opera in coordinamento con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92».
3. 13. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

Pag. 37

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;
    2) al comma 3, dopo la parola «autonomia», aggiungere le seguenti: «recepisce nel proprio Regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al primo comma anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo».

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in applicazione della normativa vigente», fino alla fine, con le seguenti: «anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge. Nel contempo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Anche qualora i fatti non costituiscano reato il Dirigente scolastico, nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle condotte, ne informa il Collegio dei docenti e su delibera dello stesso trasmette tempestivamente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.»;
   b) al medesimo articolo, comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire i seguenti:
    1-bis) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite con le seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di»;
    1-ter) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, è integrato con l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate o promosse dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e di situazioni di disagio, aggressività e violenza anche all'interno delle famiglie stesse»;
   c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 17. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) all'articolo 4, comma 5, dopo la parola: «enti» sono aggiunte le seguenti: «promuovono altresì l'introduzione dell'educazione emozionale tra gli ambiti tematici della materia educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado».
3. 10. Latini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione dello psicologo scolastico)
  Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, in ogni istituzione scolastica Pag. 38di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.
3. 12. Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: «realizzati anche in forma non telematica»;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: «i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi» con le seguenti: «i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, li informa circa gli strumenti di tutela previsti dalla presente legge»;
   c) al secondo periodo, sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «Nei casi più gravi, in cui sussistano i presupposti previsti dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, ovvero si tratti di condotte non occasionali o comunque non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dalla istituzione scolastica,»;
   d) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».
3. 8. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: «realizzati anche in forma non telematica»;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: «i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi» con le seguenti: «i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, li informa circa gli strumenti di tutela previsti dalla presente legge»;
   c) al secondo periodo, sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «Nei casi più gravi, in cui si tratti di condotte non occasionali o comunque non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dalla istituzione scolastica,»;
   d) al secondo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».
3. 9. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: «realizzati anche in forma non telematica»;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: «i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi» con le seguenti: «i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, li informa circa gli strumenti di tutela previsti dalla presente legge»; Pag. 39
   c) al secondo periodo, sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «Nei casi più gravi, in cui sussistano manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, ovvero si tratti di condotte non occasionali o comunque non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dalla istituzione scolastica,».
3. 7. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1) sostituire le parole da: In ogni caso fino alla fine del periodo con le seguenti: in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico. In relazione alla gravità degli atti, il dirigente scolastico, qualora lo ritenga necessario, può coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza della vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
3. 3. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La promozione delle iniziative di carattere educativo, di cui al precedente periodo, può anche riguardare un ruolo attivo di studenti e di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e cyberbullismo nelle scuole, al fine di realizzare un processo di comunicazione di tipo orizzontale, secondo un approccio educativo tra pari.
3. 16. Lapia.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso, il dirigente scolastico trasmette tempestivamente con le seguenti: Il dirigente scolastico, previa delibera adottata dal Collegio dei docenti che tiene conto della gravità e reiterazione del fatto segnalato, trasmette.
3. 15. Lorefice, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Menga, Nappi, Trizzino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 4. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 5. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «o non è presentata denuncia» sono soppresse;
    2) la parola: «594» è soppressa;
    3) dopo la parola: «612» sono aggiunte le seguenti: «612-ter»;
    4) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La pena per i delitti di cui al comma 1 è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo».
3. 6. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Pag. 40

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale)

  1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 528-bis.

(Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete internet o provider che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.
  Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni».
3. 01. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con particolare riguardo all'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5, le scuole offrono alle famiglie e agli studenti un'adeguata formazione sui pericoli della rete internet e sui sistemi di protezione e controllo al fine di assicurare un uso corretto delle nuove tecnologie».
3. 02. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 11. Varchi.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 4.
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
  “Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la segnalazione che un minore degli anni 18 assume comportamenti irregolari o vive una situazione di disagio da cui possa derivare un pregiudizio per la sua salute psicofisica, ovvero agisce condotte aggressive nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può, con decreto motivato, affidare il minorenne al servizio sociale per lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, che favorisca anche percorsi di mediazione, sotto la direzione e il controllo del servizio stesso. Il tribunale può altresì imporre al minorenne prescrizioni in ordine ad attività da svolgere ed a luoghi o persone da non frequentare.
  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi per una sola volta.Pag. 41
  3. Il competente servizio sociale territoriale definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
  4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, il servizio sociale territoriale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentito il minorenne e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può:
    1) dichiarare concluso il procedimento;
    2) disporre la proroga del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;
    3) disporre il collocamento del minorenne in una comunità educativa o terapeutica.

  5. Ove il minorenne nei cui confronti è stato disposto l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un progetto di intervento educativo violi le prescrizioni stabilite, il tribunale può stabilire ulteriori prescrizioni più stringenti ovvero disporre il collocamento comunitario. Ove il minore che si era già reso autore di condotte di reato, anche se non imputabile, si allontani ingiustificatamente dalla comunità, il tribunale può disporre una misura di sicurezza di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.
  6. I provvedimenti previsti nei commi precedenti sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è obbligatoria fin dall'inizio l'assistenza del difensore”;
   b) all'articolo 26, è abrogato il terzo comma;
   c) all'articolo 27, primo comma, le parole: “dal n. 1 dell'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 25, commi 1 e 4, numero 2)”;
   d) all'articolo 28:
    1) al primo comma, le parole: “è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 3),”;
    2) alla rubrica, la parola: “ricoverati” è sostituita dalle seguenti: “collocati presso comunità”;
   e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: “ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 3),”;
   f) all'articolo 29, quarto comma, le parole: “La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva” sono abrogate;
   g) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
  “Art. 29-bis.(Prosieguo amministrativo) – Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”».
4. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Pag. 42

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure segnala i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, l'affidamento del minore ai servizi sociali per lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa.
4. 16. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Tribunale per i minorenni, su ricorso del pubblico ministero che abbia acquisito segnalazione di condotte compiute da un minore degli anni diciotto pericolose per sé o per gli altri, può disporre l'apertura di un procedimento a tutela del predetto minore. Il Tribunale per i minorenni provvede in camera di consiglio con decreto motivato, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento, dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale e sentito il pubblico ministero. In caso di urgente necessità il Tribunale per i minorenni può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore.
4. 6. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, dopo le parole: abbia acquisito la segnalazione di inserire le seguenti: frequentazioni di persone o luoghi a rischio o di.
4. 3. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, dopo le parole: decreto motivato aggiungere le seguenti: previo ascolto, del minore, dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 5. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, sostituire le parole: dei servizi sociali minorili con le seguenti: dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 2. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o altro intervento ritenuto più idoneo a tutela del minore in situazioni di disagio. In caso il procuratore della Repubblica non ritenesse la segnalazione motivo sufficiente per procedere alla trasmissione dei fatti al Tribunale dei minorenni, ne dichiarerà l'archiviazione con comunicazione scritta al soggetto che ha fatto la segnalazione, motivando la sua decisione.
4. 15. Ianaro, Bologna, Mammì, Menga, Nappi, Lorefice, Trizzino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con il decreto di cui al comma 1, qualora il Tribunale ritenga la sussistenza di un pregiudizio per il minore, viene conferito incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per l'elaborazione di un progetto educativo a favore del minore, la cui durata non può essere Pag. 43superiore a dodici mesi prorogabili, per una sola volta, per ulteriori dodici mesi.
4. 7. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi per una sola volta»;
   b) al comma 4, alinea, primo periodo, dopo le parole: «intervento educativo», aggiungere le seguenti: «e comunque con cadenza annuale»;
   c) al comma 4, numero 2), sostituire la parola: «proroga», con la seguente: «continuazione».
4. 17. Massimo Enrico Baroni, Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale o altro intervento ritenuto più idoneo a tutela del minore in situazioni di disagio e può contenere prescrizioni per il minore in ordine ad attività da svolgere e a luoghi o persone da non frequentare.
4. 18. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il progetto di cui al comma precedente può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare del minore mediante un percorso di sostegno alla genitorialità.
4. 8. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: territoriale.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: territoriale.
4. 19. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il competente servizio sociale territoriale inserire le seguenti: coinvolgendo ove possibile il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 4. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, secondo periodo, dopo la parola: può inserire le seguenti: in via alternativa.
4. 20. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, numero 4) aggiungere infine le seguenti parole: qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti siano risultati inadeguati.
4. 9. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti il minore, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale sono assistiti da un difensore.
4. 10. Annibali, Ferri, Vitiello.

Pag. 44

  Al comma 1, lettera, a), capoverso «Art. 25», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «Il provvedimento previsto al numero 4) del comma 4 è deliberato» con le seguenti: «I provvedimenti previsti ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 4 sono deliberati»;
   b) dopo le parole: «l'assistenza del difensore» aggiungere le seguenti: «di fiducia e, ove non nominato, d'ufficio».
4. 14. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 5, sostituire le parole: Il provvedimento previsto al numero 4) del comma 4 è deliberato con le seguenti: I provvedimenti previsti dai commi precedenti sono deliberati.
4. 21. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4)»;
    2) al quarto comma l'ultimo periodo è soppresso;
   e-bis) dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. (Prosieguo amministrativo). Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per il 2021, 8 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 12. Emanuela Rossini, Dori, Conte.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4)»;
    2) al quarto comma l'ultimo periodo è soppresso; Pag. 45
   e-bis) dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. (Prosieguo amministrativo). Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede nell'ambito delle risorse del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. 13. Emanuela Rossini, Dori, Conte.

ART. 5

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza con le seguenti: azioni volte al coinvolgimento delle studentesse e degli studenti per maturare la consapevolezza del disvalore dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, assicurando, nel caso di segnalazione di episodi riferiti a tali episodi, le corrette strategie di intervento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
5. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di forme di dipendenza aggiungere, in fine, le seguenti:, di situazioni di disagio, aggressività e violenza anche all'interno delle famiglie stesse.
5. 2. Ianaro, Bologna, Mammì, Menga, Nappi, Lorefice, Trizzino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed esaminare il clima della classe, il MIUR, attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, mette a disposizione delle scuole strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti, al fine di valutare l'estensione dei fenomeni tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei Dirigenti scolastici, nonché la qualità del clima della classe nei rispettivi istituti.
  2. Ogni istituzione scolastica dovrà quindi elaborare, utilizzando i dati raccolti, un report personalizzato per ciascun Istituto, che potrà essere messo a disposizione dei Consigli di Classe, per tutte le valutazioni di merito e per predisporre conseguenti azioni di miglioramento del clima della classe.
  3. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, ed entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto ad informare le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari presenti sulla piattaforma dedicata.
5. 03. Casa, Dori, Lattanzio.

Pag. 46

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione in materia di intelligenza emotiva)

  1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è implementata la Piattaforma Elisa, piattaforma e-learning predisposta per la formazione dedicata ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo, e sono predisposti moduli di formazione specifici relativi all'educazione emotiva che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari, gestire positivamente le relazioni in essere in modo da prevenire e gestire i conflitti e affiancare competenze a favore della comunicazione non violenta.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso un'implementazione della Piattaforma Elisa o progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui al comma 202, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. 02. Gallo, Dori, Lattanzio, Casa.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Obblighi per gli operatori telefonici)

  1. Nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica deve essere espressamente richiamata la responsabilità civile dei genitori di cui all'articolo 2048 del codice civile, nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere in rete.
5. 01. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Applicazione informatica per dispositivi mobili)

  1. Al fine di fornire alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze nonché, nei casi di urgenza, al fine di informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti segnalati, viene promossa dal Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
  2. Per la gestione del servizio fornito per mezzo dell'applicazione informatica di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia può avvalersi dell'opera di organizzazioni del privato sociale ritenute idonee allo scopo.
6. 6. Annibali, Ferri, Vitiello.

Pag. 47

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Applicazione informatica per dispositivi mobili)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile anche mediante un'applicazione informatica, predisposta a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore.
6. 2. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Carnevali.

  Al comma 1, sostituire le parole: Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico gratuito nazionale con le seguenti: Presso ogni Regione è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico gratuito regionale.
6. 7. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, sostituire le parole: numero telefonico gratuito nazionale con le seguenti: numero unico gratuito nazionale, raggiungibile via voce o via chat.
6. 14. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: mediante un numero telefonico aggiungere la seguente: unico.
6. 3. Tateo, Bisa, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1 dopo le parole: gratuito nazionale, aggiungere le seguenti: raggiungibile via voce o via chat.
6. 4. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: fornire alle vittime, aggiungere le seguenti:, ovvero alle persone congiunte o legate da relazione affettiva.
6. 5. Tateo, Bisa, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 2, sostituire le parole: è altresì predisposta, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, con le seguenti: è promossa, dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la predisposizione di.
6. 8. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 2, dopo le parole: dispositivi mobili inserire le seguenti: fornita di un servizio di messaggistica istantanea e.
6. 9. Lattanzio, Dori, Casa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la realizzazione del servizio di cui al comma 2 sono stanziate risorse pari a 50.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del fondo speciale Pag. 48di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 12. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la realizzazione del servizio di cui al comma 2 sono stanziate risorse pari a 50.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 13. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il servizio di cui al presente articolo è anche attivato all'interno delle cabine telefoniche di ultima generazione.
6. 10. Grippa, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, è possibile avvalersi, altresì, dell'opera di organizzazioni del privato sociale ritenute idonee allo scopo.
6. 11. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6. 01. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
6. 02. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno annuale».
6. 03. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Pag. 49

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 50. La Relatrice.

Pag. 50

ALLEGATO 3

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.
*1. 8. (Nuova formulazione) Varchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.
*1. 19. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:
   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato».
1. 20. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito con il seguente: «La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo ed assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) le parole: «fenomeni di cyberbullismo» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «fenomeni di bullismo e di cyberbullismo».
3. 2. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite Pag. 51dalle seguenti: «recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;
    2) al comma 3, dopo la parola: «autonomia», aggiungere le seguenti: «recepisce nel proprio Regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al primo comma anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo».

  Conseguentemente:
   a) alla lettera a), n. 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in applicazione della normativa vigente», fino alla fine, con le seguenti: «anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge. Nel contempo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte non occasionali o comunque quando non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico valuta se coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero valuta se sussistano i presupposti per attivare le misure rieducative di cui all'articolo 25 Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;
   b) alla lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente: al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite con le seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di».
3. 17. (Nuova formulazione) Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 4

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure segnala i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, l'affidamento del minore ai servizi sociali per lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa.
4. 16. (Nuova formulazione) La Relatrice.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il competente servizio sociale inserire le seguenti: coinvolgendo ove possibile il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 4. (Nuova formulazione) Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, numero 4) aggiungere infine le seguenti parole: qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.
4. 9. (Nuova formulazione) Annibali, Ferri, Vitiello.

Pag. 52

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 5, con il seguente:
  I provvedimenti previsti dai commi precedenti sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.
4. 21. (Nuova formulazione) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – è assicurtato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore con i seguenti compiti:
   a) fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;
   b) nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.

  2. Per l'accesso al servizio di cui al comma 1, viene promossa dal Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
6. 6. (Nuova formulazione) Annibali, Ferri, Vitiello.