CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 ottobre 2019
258.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.01 DEL GOVERNO

  All'articolo 4-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera
a), sopprimere il numero 1);
   2) alla lettera c), numero 6), sopprimere il punto 6.1;
   3) alla lettera c), numero 10), punto 10.1, sopprimere le seguenti parole: la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto».
0. 4. 01. 2. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera a), numero 4, capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: il Governo inserire le seguenti:, in ossequio ai princìpi della sovranità digitale e per la tutela della sicurezza nazionale,
0. 4. 01. 3. Mollicone.

  All'articolo 4-bis apportare le seguenti modificazioni:
   
a) al comma 1, lettera a), numero 4), lettera b), dopo le parole: sull'ordine pubblico inserire le seguenti: , nonché sulla sicurezza della salute pubblica;
   b) al comma 1, lettera b) numero 4), quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché della sicurezza della salute pubblica;
   c) al comma 1, lettera c), numero 3), primo periodo, dopo le parole: l'ordine pubblico inserire le seguenti: nonché per la sicurezza della salute pubblica;
   d) al comma 1, lettera c), numero 10), punto 10.6, lettera b), dopo le parole: sull'ordine pubblico inserire le seguenti: nonché sulla sicurezza della salute pubblica;
   e) al comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: dell'ordine pubblico inserire le seguenti: nonché della sicurezza della salute pubblica;
   f) al comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, comma 2, dopo le parole: dell'ordine pubblico inserire le seguenti: nonché della sicurezza della salute pubblica.
0. 4. 01. 4. Cunial, Giannone.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera a), numero 5), sostituire, ovunque ricorra, la parola: quarantacinque con la seguente: venti.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4-bis, sostituire, ovunque ricorra, la parola: quarantacinque con la seguente: venti.
0. 4. 01. 1. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: dopo il comma 2 è inserito il seguente con le Pag. 8seguenti: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: e aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  2-ter. Sono altresì oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità per la sicurezza della salute pubblica, in tal senso il Governo promuove l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e garantisce un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
0. 4. 01. 6. Cunial, Giannone.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:
   1) al secondo periodo, sostituire la parola
: quarantacinque con la seguente: trenta;
   2) al terzo periodo, dopo le parole: Qualora sia necessario inserire le seguenti: richiedere informazioni all'impresa ovvero;
   3) al terzo periodo, sostituire le parole da:, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma fino alla fine del periodo, con le seguenti:, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma può essere prorogato, per una sola volta, per ulteriori venti giorni;
   4) sopprimere il sesto periodo;
   5) al settimo periodo, sostituire le parole: il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, con le seguenti: il predetto termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento è sospeso,;
   6) al settimo periodo, sostituire le parole: che sono rese entro il termine di venti giorni con le seguenti: e comunque non oltre dieci giorni;
   7) al nono periodo, sostituire le parole: il termine di quarantacinque giorni con le seguenti: il termine di trenta giorni.
0. 4. 01. 7. Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire, ovunque ricorra, la parola:
quarantacinque con la seguente: trenta;
   2) al terzo periodo, dopo le parole: Qualora sia necessario inserire le seguenti: richiedere informazioni all'impresa ovvero;
   3) al terzo periodo sostituire le parole da: fino a trenta giorni fino alla fine del periodo, con le seguenti:, per una sola volta, per ulteriori venti giorni.;
   4) sopprimere il sesto periodo;
   5) al settimo periodo sostituire le parole: che sono rese entro il termine di venti giorni con le seguenti: e comunque non oltre dieci giorni.
0. 4. 01. 8. Zanella.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
0. 4. 01. 9. Termini, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

0. 4. 01. 10. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

0. 4. 01. 11. Bergamini.

Pag. 9

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), terzo periodo, dopo le parole: vi transitano, inserire le seguenti: nonché siano dannosi per la sicurezza della salute pubblica,.
0. 4. 01. 12. Cunial, Giannone.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , o al fine di acquisire elementi riguardo la vulnerabilità della sicurezza della salute pubblica da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
0. 4. 01. 13. Cunial, Giannone.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il sesto periodo.
0. 4. 01. 14. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), settimo periodo, sostituire le parole da: che sono rese entro il termine con le seguenti: e comunque per un periodo massimo.
0. 4. 01. 15. Termini.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), settimo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: dieci giorni.
0. 4. 01. 16. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), sostituire il decimo periodo con il seguente: Nel caso in cui l'impresa notificante abbia nel frattempo iniziato l'esecuzione del contratto o accordo oggetto della notifica, il Governo, che abbia comunicato l'eventuale veto nell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, può richiedere all'impresa di ripristinare, a proprie spese, la situazione anteriore all'inizio dell'esecuzione del predetto contratto o accordo.
0. 4. 01. 17. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) al comma 4, le parole da: «, dei termini» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3-bis».
0. 4. 01. 5. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

0. 4. 01. 18. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 6), punto 6.1, sopprimere le parole: e per estratto.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c), numero 10), punto 10.1, sopprimere le parole: e per estratto.
0. 4. 01. 19. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 9), capoverso 5-bis, lettera c), dopo le parole: al fine inserire la seguente: comprovato.
0. 4. 01. 20. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 9), capoverso 5-bis, lettera c), sostituire Pag. 10le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui al presente decreto.
0. 4. 01. 25 I relatori.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Dette autorità inserire le seguenti:, esclusivamente per le finalità di cui al primo periodo,
0. 4. 01. 21. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in ossequio ai prìncipi della sovranità digitale e per la tutela della sicurezza nazionale.
0. 4. 01. 22. Mollicone.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, comma 2, dopo le parole: ordine pubblico, inserire le seguenti: in ossequio ai principi della sovranità digitale e per la tutela della sicurezza nazionale,.
0. 4. 01. 23. Mollicone.

  All'articolo 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore volta a proseguire l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e a garantire un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, che tenga conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale in tema di elettromagnetismo;
0. 4. 01. 24. Cunial, Giannone.
(Irricevibile)

Pag. 11

ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: , che, sulla base di una valutazione del rischio fino a in tale ipotesi con le seguenti: ; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di 15 giorni, una sola volta in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed eventualmente imporre condizioni e test di hardware e software secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software e dopo le parole: all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN inserire le seguenti: , anche in collaborazione con i predetti soggetti, di cui al comma 2, lettera a). I test devono essere conclusi nel termine di 60 giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento.
**1. 61 (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.
(Approvato)
**1. 62 (Nuova formulazione) Termini.
(Approvato)
**1. 63 (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.
(Approvato)

  Al comma 6, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: sicurezza pubblica, aggiungere le seguenti: alla difesa civile;
   2) dopo le parole: protezione di reti e sistemi, nonché, aggiungere le seguenti: nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge.
1. 70. (Nuova formulazione) Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.
(Approvato)

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata Pag. 12in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte.
*1. 48 (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.
(Approvato)
*1. 93 (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.
(Approvato)

ART. 4.

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
*0. 4. 01. 7. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.
(Approvato)
*0. 4. 01. 8. (Nuova formulazione) Zanella.
(Approvato)
 0. 4. 01. 9. Termini, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.
(Approvato)
 0. 4. 01. 10. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.
(Approvato)
 0. 4. 01. 11. Bergamini.
(Approvato)

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), numero 4), sostituire il decimo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri, può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo.
0. 4. 01. 17. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.
(Approvato)

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
0. 4. 01. 18. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.
(Approvato)

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 9), capoverso 5-bis, lettera c), sostituire le parole: al fine di eludere l'applicazione con le seguenti: qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione.
0. 4. 01. 20. (Nuova formulazione) Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.
(Approvato)

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), numero 9), capoverso 5-bis, lettera c), sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui al presente decreto.
0.4.01.25. I relatori.
(Approvato)

  All'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Dette autorità Pag. 13inserire le seguenti: , esclusivamente per le finalità di cui al primo periodo,
0. 4. 01. 21. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, alinea, la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;
    2) al comma 1, lettera b):
     2.1) dopo le parole: «all'adozione di delibere» sono inserite le seguenti: «, atti od operazioni»;
     2.2) le parole: «il mutamento» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica»;
     2.3) dopo le parole: «di vincoli che ne condizionino l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali»;
    3) al comma 2:
     3.1) dopo le parole: «derivante dalle delibere» sono inserite le seguenti: «, dagli atti o dalle operazioni»;
     3.2) dopo le parole: «oggetto della delibera,» sono inserite le seguenti: «dell'atto o dell'operazione,»;
     3.3) dopo le parole: «risultante dalla delibera» sono inserite le seguenti: «, dall'atto»;
    4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare altresì le seguenti circostanze:
   a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
   b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
   c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali»;
    5) al comma 4:
     5.1) al primo periodo, le parole: «o sull'atto» sono sostituite dalle seguenti: «, sull'atto o sull'operazione»;
     5.2) al terzo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
     5.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»;
     5.4) al quinto periodo, dopo le parole: «Le richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste istruttorie a soggetti terzi»;
     5.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In caso di incompletezza Pag. 14della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano»;
     5.6) al decimo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,»;
    6) al comma 5:
     6.1) al secondo periodo, le parole: «prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento»;
     6.2) al secondo periodo, le parole: «3 per cento,» sono soppresse;
     6.3) al secondo periodo, le parole: «20 per cento e 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento, 25 per cento e 50 per cento»;
     6.4) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo»;
     6.5) al terzo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
     6.6) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»;
     6.7) al quinto periodo, dopo le parole: «Eventuali richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e richieste istruttorie a soggetti terzi»;
     6.8) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano»;
     6.9) al sesto periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
     6.10) al decimo periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovrà cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
     6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: «la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
     6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «adottate con il voto determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
   b) all'articolo 1-bis:
    1) al comma 2, primo periodo:
     1.1) le parole: «l'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione, a qualsiasi titolo,»;
     1.2) dopo le parole: «ovvero l'acquisizione» sono inserite le seguenti: «, a qualsiasi titolo,»;
     1.3) le parole: «sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis»;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di cui Pag. 15al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione»;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis»;
    4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma può essere prorogato fino a trenta giorni, prorogabili ulteriormente di trenta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Il Governo, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, può ingiungere all'impresa e all'eventuale controparte di ripristinare a loro spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore»;
   c) all'articolo 2:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro quindici giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo Pag. 16periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;
    2) il comma 1-bis è abrogato;
    3) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
  «1-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro quindici giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni»;
    4) al comma 2, primo periodo:
     4.1) le parole: «adottato da una società» sono sostituite dalle seguenti: «adottato da un'impresa»;
     4.2) le parole: «o 1-ter» sono soppresse;
     4.3) le parole: «il mutamento dell'oggetto sociale» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica dell'oggetto sociale»;
     4.4) le parole: «dalla società stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla stessa impresa»;
   5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto»;
    6) al comma 3:
     6.1) la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;Pag. 17
     6.2) le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
    7) al comma 4:
     7.1) al primo periodo, le parole: «la notifica di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis»;
     7.2) al terzo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
     7.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»;
     7.4) al quinto periodo, dopo le parole: «Le richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste istruttorie a soggetti terzi»;
     7.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano»;
     7.6) all'ultimo periodo, le parole: «di cui al comma 2 e al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma»;
    8) al comma 5:
     8.1) il terzo periodo è soppresso;
     8.2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio»;
   9) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonché di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per «soggetto esterno all'Unione europea» si intende:
   a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
   b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a):
   c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo»;
    10) al comma 6:
     10.1) al primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;
     10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che Pag. 18sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano»;
     10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovrà cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
     10.4) al nono periodo, dopo le parole: «ordina la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
     10.5) al decimo periodo, dopo le parole: «con il voto determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
     10.6) all'ultimo periodo, le parole: «la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti circostanze:
   a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
   b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
   c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali»;
    11) al comma 8, le parole: «individuate con i regolamenti» sono sostituite dalle seguenti: «individuate con i decreti»;
   d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis. – (Collaborazione con autorità amministrative di settore) – 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorità indicate al primo periodo non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.

  Art. 2-ter. – (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali) – 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del Pag. 19parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. È fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.
  2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, inclusi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.
  3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   e) all'articolo 3:
    1) al comma 1, le parole: «comma 5, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis» e le parole: «e dell'articolo 2, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter»;
    2) al comma 2:
     2.1) al primo periodo, le parole: «e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto»;
     2.2) al secondo periodo, le parole: «ovvero dei regolamenti» sono soppresse.
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.
  3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i decreti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo.
4. 01. Governo.
(Approvato)

Pag. 20

ALLEGATO 3

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1:
   al comma 3, alinea, la parola: «ne» è soppressa;
   al comma 9, lettera e), sostituire le parole: «e l'espletamento» con le seguenti: «e per l'espletamento».

  All'articolo 2:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche»;
   al comma 4, le parole: «del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche».

  All'articolo 3:
   al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»;
   al medesimo comma, dopo le parole: «con la procedura di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 4-bis:
   al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1, le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: »presente disposizione».

  Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica».