CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 ottobre 2019
252.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02861 Pellicani: Tempi di approvazione di un nuovo protocollo fanghi e di un nuovo piano morfologico della laguna di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come già evidenziato in questa sede in merito alla revisione della regolazione dei sedimenti nella Laguna di Venezia, si segnala ancora una volta che l'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali ha coordinato, nel 2017, la costituzione di un Gruppo tecnico di Lavoro per la predisposizione di un Protocollo recante le «Nuove Linee Guida per la Gestione dei Sedimenti della Laguna di Venezia».
  In merito ai principali obiettivi ad oggi conseguiti dal citato Gruppo tecnico, si segnala, in particolare, la messa a punto di una nuova metodologia per la classificazione e la gestione dei sedimenti di dragaggio della Laguna che integra le tre linee di evidenza chimica, ecotossicologica e di bioaccumulo; nonché l'individuazione di 5 nuove classi per la valutazione dello stato di qualità dei sedimenti lagunari e le relative opzioni di gestione compatibili che consentiranno un più ampio margine, rispetto al Protocollo Fanghi del 1993, nella gestione dei sedimenti per la ricostruzione di strutture morfologiche.
  Il competente Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, con nota dell'8 agosto 2019, ha trasmesso alle Amministrazioni coinvolte il documento «Definizione di nuove Linee Guida per la gestione dei sedimenti della Laguna di Venezia», ritenendo conclusi i lavori. Il Ministero dell'ambiente e l'ISPRA hanno avanzato una serie di osservazioni al suddetto documento, con particolare riguardo alla necessità di tenere maggiormente in considerazione alcuni obiettivi della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, nonché sull'opportunità di prevedere nelle Linee Guida ulteriori garanzie in termini ambientali, in virtù del principio di precauzione, considerato che tale documento è predisposto in via sperimentale. L’iter è, pertanto, ancora in corso.
  Fermo restando quanto fin qui esposto, si ribadisce, anche in questa sede, che la gestione dei fanghi non può essere disgiunta dall'approvazione della VAS sul Nuovo Piano Morfologico della Laguna. Infatti, il nuovo Protocollo, che permetterà le attività di movimentazione sedimenti, dalla manutenzione dei canali navigabili alla cura della morfologia lagunare, è parte importante del Nuovo Piano Morfologico, anch'esso in corso di approvazione, nel cui ambito dovrà essere valutata anche la compatibilità delle opere di protezione della cassa di colmata B.

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ALLEGATO 2

5-02862 Zolezzi: Scelta del modello di distribuzione dei contributi alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, in vista del rinnovo dell'accordo tra Anci e Conai e interventi per il miglioramento della riciclabilità degli imballaggi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta che è attualmente in via di definizione il nuovo Accordo ANCI-CONAI, che, rispetto al vigente Accordo, è finalizzato ad introdurre misure per affrontare le problematiche ancora esistenti, tra cui quella relativa ai maggiori oneri della raccolta differenziata. A tale riguardo, è da segnalare come i comuni ricevano dal CONAI corrispettivi insufficienti che coprono poco più del 20 per cento delle spese che gli stessi comuni sostengono per la raccolta differenziata degli imballaggi.
  Consapevole delle difficoltà che insistono nel sistema della gestione degli imballaggi in plastica, il Ministero dell'ambiente ha posto particolare attenzione a detta questione, innanzitutto impegnando il COREPLA ad assicurare il corretto riciclo degli imballaggi in plastica, anche per le frazioni che presentano maggiori criticità. Nel contempo, si è provveduto a stimolare un mercato concorrenziale improntato alla sostenibilità e alla tutela ambientale, in modo tale da raggiungere standard sempre più elevati.
  Nel nuovo Accordo ANCI-CONAI verranno rafforzati i principi basilari contenuti nel testo vigente e verranno introdotti criteri nuovi, finalizzati ad adeguare il meccanismo di determinazione dei corrispettivi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi; a valorizzare i modelli locali di gestione particolarmente efficaci ed efficienti, al fine di individuare sistemi replicabili sull'intero territorio nazionale; nonché a rafforzare la trasparenza e la tracciabilità dei flussi di rifiuti di imballaggio, anche verificando il bilancio di materia in ingresso e in uscita dagli impianti. Si ritiene, altresì, basilare incoraggiare la raccolta differenziata, organizzandola, ove possibile, mediante un sistema di raccolta porta a porta.
  Il predetto Accordo sarà, inoltre, finalizzato a migliorare la modulazione del contributo ambientale in funzione delle caratteristiche di riciclabilità dell'imballaggio stesso. In questo senso, è stato diversificato il contributo ambientale degli imballaggi in plastica con la finalità di incentivare l'uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all'impatto ambientale delle fasi di fine vita. Sono state, peraltro, introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all'interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi.
  Altra questione rilevante è quella relativa alle analisi merceologiche, che attualmente sono effettuate da soggetti selezionati e retribuiti dal CONAI. Per tale ragione, si stanno valutando misure atte a garantire la terzietà del soggetto chiamato a svolgere dette analisi.

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ALLEGATO 3

5-02863 Mazzetti: Interventi per garantire una efficace gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riguardo all'implementazione della dotazione impiantistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, con particolare riguardo alle iniziative recentemente intraprese dal Ministero dell'ambiente finalizzate a favorire la transizione verso un sistema di economia circolare, particolare rilievo, assume la proposta di modifica, attualmente all'esame parlamentare (A.S. 1476), della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, che si pone nell'ottica di fornire elementi di certezza agli operatori del settore della gestione dei rifiuti nonché di semplificare e agevolare l'attuazione di un sistema di «economia circolare» nel rispetto del quadro normativo eurounitario.
  È indispensabile, difatti, procedere rapidamente all'attuazione di politiche che favoriscano le procedure per assicurare l'effettività dell'istituto dell'EoW il cui scopo principale è quello di generare percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare la quale ha, tra i suoi obiettivi fondamentali, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero.
  Nella consapevolezza della spiccata valenza ambientale dell'EoW, la proposta normativa prevede, tra l'altro, che, in mancanza di criteri specifici adottati con i decreti di cui al comma 2, dell'articolo 184-ter, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero sono rilasciate o rinnovate dalle Autorità competenti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, della Direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla Direttiva 2018/851/CE, e sulla base di criteri normativamente dettagliati.
  È previsto, inoltre, un sistema di controlli che coinvolge le ARPA, l'ISPRA ed il Ministero dell'ambiente e viene istituito, al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, il Registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni concluse ai sensi del richiamato articolo 184-ter.
  Tale proposta normativa consentirà, dunque, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali, meccanismi End of Waste immediatamente operativi, dettati ovviamente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della predetta Direttiva, che permettano di non procrastinare ulteriormente la realizzazione dell'economia circolare; l'affermazione della società del recupero e del riciclo; nonché la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, come richiesto dall'Unione europea.

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ALLEGATO 4

5-02864 Lucchini: Cause dell'inquinamento della valle della Canna in Emilia Romagna e interventi per il ripristino della salubrità delle acque.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, il Ministero dell'ambiente ha provveduto immediatamente a sollecitare gli Enti competenti affinché mettano in campo tutte le misure necessarie per l'immediata soluzione dell'emergenza registrata e successivamente ad agire in forma continuativa attraverso una più efficace programmazione di misure di conservazione.
  Al riguardo, l'Ente Parco Delta del Po ha comunicato che le cause dell'intossicazione da botulismo della Valle della Canna, non ancora certe, potrebbero essere associate alle condizioni ambientali della valle registrate nel periodo in questione: alte temperature dell'acqua superiori a 25oC, eccessivo carico di nutrienti nel sedimento e scarso ricambio dell'acqua, elevata densità numerica di volatili acquatici. Come comunicato durante il tavolo tecnico emergenziale convocato dal comune di Ravenna con tutti gli Enti competenti, i volatili periti ammontano a 2.134 unità. Il 95 per cento della moria interessa la specie di anatre «alzavola», e meno del 5 per cento riguarda specie protette quali, a titolo esemplificativo, 12 esemplari di «avocetta» e 1 esemplare di «moriglione».
  Il Parco ha precisato, inoltre, che Valle Mandriole — nota come Valle della Canna – non è Oasi di Protezione Speciale, bensì Oasi di Protezione della Fauna Selvatica e in essa è vietata l'attività venatoria in quanto Zona B di Parco. La gestione idraulica del complesso Punte Alberete-Valle Mandriole viene seguita dal comune, sentito preventivamente l'Ente Parco. Si tratta di attività complessa e articolata, in quanto il mantenimento di un livello idrico di 20/30 centimetri, pur favorendo il proliferare dell'avifauna ha come controindicazione il rischio, in estate, del prosciugamento di alcune aree, con la conseguente necessità di re-immissione idrica.
  Romagna Acque Società delle Fonti, per far fronte alla problematica in esame, ha recentemente presentato un progetto di riordino della rete idrica esistente e di un manufatto che permetterà immissioni importanti di acqua nei periodi di siccità; tale progetto è attualmente in fase di analisi da parte della regione.
  Il Parco, ha segnalato, altresì, di essersi immediatamente attivato con tutti gli Enti competenti al fine di gestire comunemente e attraverso un tavolo tecnico la situazione, concordando preventivamente tutti gli interventi attualmente in corso, compresi quelli relativi alla sospensione dell'attività venatoria in un'area più estesa di quella interessata dalla moria, in attesa dei risultati dei monitoraggi che saranno condotti a partire da domani 11 ottobre. Il Parco sta inoltre collaborando con gli Organi deputati alle indagini sull'accaduto, al fine di accertare eventuali responsabilità.

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ALLEGATO 5

5-02865 Cunial: Rischi per la salute dei cittadini e per la integrità della produzione vitivinicola del Valdobbiadene derivanti dalle emissioni del cementificio/coinceneritore di Pederobba (TV).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi informativi acquisiti dalla competente provincia di Treviso, si rappresenta che quest'ultima, con il provvedimento congiunto di Autorizzazione Integrata Ambientale — A.I.A. e Valutazione di Impatto Ambientale — V.I.A. n. 118/2018, ha rilasciato il parere di compatibilità ambientale e l'autorizzazione all'esercizio per l'attività di produzione cemento e coincenerimento di rifiuti plastici alla società Cementi Giovanni Rossi S.p.A. con sede produttiva a Pederobba. Con tale autorizzazione vengono confermate le quantità annue e massime giornaliere di rifiuti combustibili, costituiti da pneumatici triturati, già in precedenza autorizzate, e si approva l'utilizzo in coincenerimento di una nuova tipologia di rifiuto, avente medesimo codice EER dei pneumatici, costituita dai residui plastici che esitano da processi industriali o dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani.
  Sempre secondo quanto riferito dalla provincia, l'attività di coincenerimento di tali nuovi rifiuti, ad oggi, non è stata ancora avviata, essendo, tra l'altro, tuttora in corso le operazioni di collaudo e messa a punto degli impianti e della strumentazione di analisi e controllo prevista per l'utilizzo di tale rifiuto combustibile. L'autorizzazione vigente fissa, infatti, una serie di prescrizioni, procedure di controllo e valori limite di emissione che risultano più restrittivi di quelli previsti dalla normativa italiana ed europea per l'attività di coincenerimento di rifiuti nella produzione di cemento. In particolare, le emissioni prodotte sono presidiate da un doppio sistema di misura degli inquinanti emessi che campiona, analizza e registra, in continuo, tutta una serie di parametri e sostanze, tra cui i microinquinanti organici (diossine, IPA, PCB) e il mercurio.
  La provincia ha segnalato, altresì, che le emissioni dello stabilimento vengono annualmente controllate dall'ARPAV, la quale, ad oggi, non ha registrato superamenti dei valori limite di emissione stabiliti con le autorizzazioni ambientali rilasciate dalla provincia medesima.
  Da ultimo si segnala, con specifico riferimento alla normativa sulle emissioni degli impianti di cui trattasi, che la stessa è di derivazione comunitaria e pertanto i limiti di emissione attualmente vigenti sono confrontabili con quelli applicati negli altri Stati membri. Peraltro, occorre evidenziare che, nell'ambito del rilascio dei titoli autorizzativi, le competenti Autorità possono comunque prevedere e stabilire nelle rispettive autorizzazioni, come nel caso in esame, valori limite di emissione più restrittivi.

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ALLEGATO 6

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare ( «Legge SalvaMare»). Testo base C. 1939 Governo ed abbinate C. 907 Muroni e C. 1276 Rizzetto.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti:, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
3. 17. Le Relatrici.

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: trasporti aggiungere le seguenti:, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
5. 8. Le Relatrici.

ART. 6.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
6. 12. Le Relatrici.

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ALLEGATO 7

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare ( «Legge SalvaMare»). Testo base C. 1939 Governo ed abbinate C. 907 Muroni e C. 1276 Rizzetto.

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: campagne di pulizia sopprimere le seguenti: del mare.

  All'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: conferisce i rifiuti aggiungere le seguenti: accidentalmente pescati.

  All'articolo 3, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: specifiche forme di comunicazione pubblica sul tema, nonché apposite sessioni di educazione ambientale con le seguenti: iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

  All'articolo 5-bis, alla rubrica, sostituire le parole: del mare con le seguenti: dell'ambiente.

  All'articolo 5-bis, al comma 1 sostituire le parole: e del mare in particolare con le seguenti: e, in particolare, del mare e delle acque interne.

  Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).
Le Relatrici.