CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 ottobre 2019
250.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare»). Testo base C. 1939 ed abb. C. 907 Muroni e C. 1276 Rizzetto.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Finalità e definizioni).
1. 2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi.
1. 1. Ruffino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo le parole: e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, inserire le seguenti: , e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4;

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) «imprenditore ittico»: imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4.
1. 3. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: in mare, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: nei laghi, nei fiumi, nelle lagune, nonché in ambiente costiero.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: del mare, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: dei laghi, dei fiumi, delle lagune o dell'ambiente costiero.
1. 5. Valbusa, Raffaelli, Lucchini, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in mare, sono aggiunte le seguenti: e nelle aree lacustri.

  Conseguentemente, dopo la parola: mare ovunque ricorra, inserire le seguenti: e le aree lacustri.
1. 4. Benedetti, Cunial, Giannone, Gagliardi.

Pag. 98

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) «campagna di pulizia dei fiumi»: l'iniziativa finalizzata alla pulizia dei fiumi.
1. 6. Losacco.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti.
1. 7. Le Relatrici.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.
1. 8. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 184 dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   f-bis) i rifiuti accidentalmente pescati o occasionalmente e volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in ambiente marino, lacuale, fluviale, lagunare o costiero;
1. 9. Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le norme della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai rifiuti raccolti lungo i corsi fluviali.
1. 10. Benedetti, Cunial, Giannone.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Alla lettera d), comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo le parole: «corsi d'acqua» aggiungere le seguenti: «o in mare».

  Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole: e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e alle condizioni ivi previste
2. 3. Fregolent, Gadda.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla lettera d), comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo le parole: «corsi d'acqua» sono aggiunte le seguenti: «o in mare».
*2. 2. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla lettera d), comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo le parole: «corsi d'acqua» sono aggiunte le seguenti: «o in mare».
*2. 1. Benedetti, Cunial, Giannone.

  Al comma 1, sostituire le parole: equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi, con le seguenti: considerati rifiuti urbani ai sensi del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e sono conferiti ad apposite isole ecologiche, gestite dai gestori dei rifiuti urbani competenti Pag. 99per il territorio comunale e istituite in comune accordo tra l'autorità portuale competente, l'autorità marittima e l'amministrazione comunale, all'interno dell'ambito portuale o nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca.
2. 4. Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono assimilati ai rifiuti urbani.
2. 5. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono conferiti separatamente ai fini del comma 4.
2. 6. Benedetti, Cunial, Giannone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I gestori di cui al comma 1 provvedono all'identificazione dell'isola ecologica, attraverso iniziative che valorizzino, anche con l'ambientalizzazione paesaggistica, le iniziative dei pescatori, garantendo altresì la riconoscibilità dei sito o del contenitore prescelto attraverso il logo «SALVAMARE». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il modello del logo «SALVAMARE», da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale.
2. 7. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per le attività previste dai presente articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
2. 8. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Al comma 2 sostituire le parole da: in un porto fino alla fine del comma, con le seguenti: o in una area portuale o ormeggia dove non è presente una area portuale idonea, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, o in altro impianto dedicato, che deve essere presente, attrezzato, limitrofo e aperto ventiquattrore.
2. 11. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole da: all'impianto portuale fino alla fine del comma con le seguenti: in una zona separata dell'area portuale, appositamente dedicata a tali rifiuti, e gestita nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. 10. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 2, sostituire le parole da: all'impianto portuale di raccolta fino alla fine del comma con la seguente: al porto
2. 9. Benedetti, Cunial, Giannone.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o in un'area a tal fine adibita. L'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati.
2. 12. Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola.

Pag. 100

  Al comma 3 sostituire le parole: all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  182, e con le seguenti: alle isole ecologiche di cui al comma 1 è gratuito e il successivo servizio di recupero o smaltimento di tali rifiuti è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. L'isola ecologica.
2. 13. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: e si configura fino alla fine del comma.
*2. 14. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: e si configura fino alla fine del comma.
*2. 15. Benedetti, Cunial, Giannone.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
**2. 17. Ruffino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
**2. 18. Butti, Foti, Trancassini.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
**2. 19. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
**2. 20. Plangger.

  I commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:
  4. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti da una quota parte, a tal fine destinata, dei tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui al comma 24, articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n.  549.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità attuative e i criteri per l'individuazione della quota del tributo speciale riscosso dalle regioni, di cui al precedente comma, al fine di garantire la copertura dei costi connessi alla raccolta, al trasporto, incluso lo smaltimento dei medesimi rifiuti.
2. 23. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sopprimere il comma 4.
2. 16. Benedetti, Cunial, Giannone.

  Al comma 4 premettere le seguenti parole: A decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, di cui al comma 4, sono coperti mediante il tributo speciale per il deposito in discarica, istituito con l'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n.  549, a valere sulla restante quota del gettito derivante dal tributo che affluisce ad apposito fondo regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della citata legge n.  549 del 1995, come modificato dal comma 5-ter del presente articolo.
  5-ter. All'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n.  549, secondo periodo, dopo le parole: materie prime e di energia sono inserite le seguenti: le Pag. 101attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati da conferire nell'impianto portuale di raccolta.
2. 22. Buratti.

  Al comma 4 premettere le seguenti parole: Al fine di distribuire equamente gli oneri di cui al presente articolo,.
2. 21. Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sostituire le parole da: coperti fino alla fine del comma con le seguenti: mediante il tributo speciale per il deposito in discarica, istituito con l'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n.  549 e successive modificazioni, a valere sulla restante quota del gettito derivante dal tributo che affluisce ad apposito fondo regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della citata legge n.  549 dei 1995, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n.  549, e successive modificazioni, secondo periodo, dopo le parole «materie prime e di energia» sono inserite le seguenti: «le attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati da conferire nell'impianto portuale di raccolta».
2. 24. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sostituire le parole da: coperti con fino alla fine del comma con le seguenti: uno specifico contributo da riconoscere da parte dello Stato in favore dei gestori interessati secondo le modalità di cui al comma 5.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5 sostituire le parole: della componente con le seguenti: del contributo;
   b) dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 25. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La componente tariffaria a copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti pescati accidentalmente in mare, è indicata negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci.
2. 26. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia, con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, definisce le modalità, i termini e gli oneri, a carico dei produttori di prodotti plastici, dei costi aggiuntivi che sono sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati.
2. 27. Benedetti, Cunial, Giannone.

Pag. 102

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:, di tutti i comuni e non esclusivamente di quelli costieri sede di impianto portuale di raccolta.
2. 28. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: dei comuni dell'intero bacino gestionale, ove istituito.
2. 29. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 5, dopo le parole: legge 27 dicembre 2017, n.  205, disciplina, sono aggiunte le seguenti:, senza oneri aggiuntivi per i comuni sede del porto.
2. 30. Benedetti, Cunial, Giannone, Gagliardi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 4.
2. 31. Giacometto, Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sopprimere il comma 6.
2. 32. Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiungere le parole:, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 33. Casino, Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto.

  Al comma 6 sostituire le parole da: del comandante fino alla fine del comma con le seguenti: nei confronti dei pescherecci, attribuite in base alla quantità di rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente pescati conferiti, e con finalità di contributo alla formazione, al rinnovo o all'implementazione di attrezzature idonee ad abbattere le emissioni inquinanti.
2. 34. Benedetti, Cunial, Giannone.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Ad integrazione delle misure di cui al comma 5, al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi di imbarcazioni da pesca, i comuni interessati possono prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dal soggetto passivo tenuto a corrispondere la suddetta tariffa.
  6-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 6-bis, sulla base dei quali i comuni possono applicare la riduzione di cui al precedente comma.
  6-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità con cui effettuare adeguati controlli volti ad escludere condotte illecite volte all'indebita fruizione del beneficio di cui al comma 6-bis.
2. 35. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre Pag. 1032013, n.  147, o della tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n.  147 del 2013 che conferisca rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, beneficia di una riduzione della citata tassa o tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti accidentalmente pescati conferita. La modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non può comportare una spesa superiore a 15 milioni di euro annui.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
2. 36. Rampelli.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai gestori dei centri di immersione che durante le operazioni subacquee recuperino rifiuti assimilabili a quelli accidentalmente pescati e li conferiscano correttamente. La modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. 37. Rampelli.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Campagne di pulizia del mare)

  1. I rifiuti di cui all'articolo 1, lettera b), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia del mare organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su comunicazione presentata dal soggetto promotore della campagna, al più tardi tre giorni lavorativi antecedenti l'avvio delle operazioni, alla Capitaneria di Porto ed all'Autorità portuale.
  2. La comunicazione contiene:
   a) data di inizio e termine della campagna di pulizia;
   b) dati identificativi delle imbarcazioni, anche da pesca, interessate alle operazioni;
   c) dati identificativi del soggetto promotore;
   d) dichiarazione del rispetto delle norme di sicurezza della navigazione.

  3. Le imbarcazioni che partecipano alla campagna di raccolta sono tenute a rientrare nel medesimo porto di partenza, dove saranno conferiti i rifiuti raccolti e sarà compilato apposito verbale di scarico.
  4. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia del mare di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree marine protette, le cooperative ed imprese di pesca, nonché loro consorzi, le associazioni sindacali della pesca, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo Settore nonché, fino alla completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ONLUS, fondazioni ed associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali ed ambientali.
  5. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
3. 1. Fregolent, Gadda.

  Al comma 1, le parole: possono essere sono sostituite dalle seguenti: sono.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di promuovere le disposizioni di cui al presente articolo, è istituito Pag. 104nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
3. 2. Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: campagne di pulizia del mare, aggiungere le seguenti:, nonché di laghi, fiumi e canali,.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, dopo le parole: le aree marine aggiungere le seguenti:, fluviali o lacuali;
   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle acque interne.
3. 3. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: su istanza presentata all'autorità competente, con le seguenti: a seguito di comunicazione presentata all'Autorità competente e, per conoscenza, alla regione e all'Autorità marittima o portuale,.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione;
   al medesimo comma 2, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: trenta;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le campagne di cui al comma 1 possono essere organizzate anche secondo modalità individuate dalle regioni.
*3. 4. Giacometto, Labriola, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino.

  Al comma 1, sostituire le parole: su istanza presentata all'autorità competente, con le seguenti: a seguito di comunicazione presentata all'Autorità competente e, per conoscenza, alla regione e all'Autorità marittima o portuale,.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione;
   al medesimo comma 2, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: trenta;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le campagne di cui al comma 1 possono essere organizzate anche secondo modalità individuate dalle Regioni.
*3. 5. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 6. Le Relatrici.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 7. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto.

  Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.
3. 8. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo le parole: le aree marine inserire le seguenti: lacuali, fluviali, lagunari e costiere.
3. 9. Valbusa, Raffaelli, Lucchini, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

Pag. 105

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le campagne promosse dalle associazioni ambientali di rilevanza nazionale, riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.  349, sono attuate a seguito di comunicazione alla autorità competente da effettuarsi tre giorni prima della effettuazione della campagna».
3. 10. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure e le disposizioni di cui al presente comma, si applicano limitatamente ai rifiuti raccolti in mare o nelle acque interne di cui alla presente legge».
3. 11. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto.

  Al comma 3, dopo le parole: associazioni dei pescatori inserire le seguenti: le associazioni sportive dei subacquei e dei diportisti, i centri diving, le associazioni di protezione sociale.
3. 12. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 3, dopo le parole: le associazioni dei pescatori aggiungere le seguenti: i gestori degli stabilimenti balneari.
3. 13. Ianaro, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti gestori delle aree marine protette possono altresì realizzare, di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, specifiche forme di comunicazione pubblica sul tema, nonché apposite sessioni di educazione ambientale.».
3. 14. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti di plastica dispersi nelle acque interne e destinati in buona parte a finire in mare, le autorità di bacino avviano specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero del materiale plastico presente nei corpi idrici, anche mediante l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti, già positivamente avviati sul territorio nazionale.
  3-ter. Quale contributo dello Stato alle iniziative di cui al comma 3-bis, per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono stanziati 300.000 euro. A copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 15. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Al fine di favorire la fruizione sostenibile dell'ambiente subacqueo (cosiddetto snorkeling), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con gli enti gestori delle Pag. 106aree marine protette, può disporre, lungo il perimetro delle aree marine, l'affondamento controllato di dissuasori».
3. 16. Benedetti, Cunial, Giannone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri dispongono, con proprie ordinanze e regolamenti, limitazioni e divieti in merito all'introduzione, all'utilizzo e all'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di beni e di contenitori monouso in polistirolo o plastica non biodegradabile.
  2. I comuni, anche non costieri, possono individuare aree, con particolare riguardo a quelle di maggiore valenza ambientale e storica, nelle quali si applicano le limitazioni e i divieti di cui al comma 1».
3. 01. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. I rifiuti di cui all'articolo 1, possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia dei fiumi organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dai soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  2. Alle campagne di cui al comma 1 possono partecipare le competenti Autorità di bacino, i comuni, le associazioni ambientaliste, le associazioni di pesca sportiva, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.
3. 02. Losacco.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole: della plastica con le seguenti: dei materiali raccolti.
4. 2. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Subemendamento all'emendamento 4.10 delle Relatrici

  All'emendamento 4.10 delle Relatrici, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di tutti gli altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne.
0. 4. 10. 1. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica aggiungere le seguenti: vetro, metalli, legno, tessuti vari, alluminio, acciaio, pneumatici.
4. 10. Le Relatrici.

  Al comma 1, dopo la parola: plastica inserire le seguenti: del vetro e del metallo.
4. 3. Fregolent, Gadda.

Pag. 107

  Al comma 1, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n.  400, inserire le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
4. 4. Le Relatrici.

  Al comma 1, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, aggiungere le seguenti: con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
4. 5. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: cessano di essere qualificati come rifiuti inserire le seguenti: e sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario.
4. 6. Lucchini, Valbusa, Raffaelli, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

Subemendamenti all'emendamento 4.11 delle Relatrici

  All'emendamento 4.11 delle Relatrici, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti commi:
  1-ter. Per sostenere la corretta applicazione delle norme di cui al comma 1-bis sono stanziati da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, 100 milioni di euro all'anno per gli anni 2020, 2021 e 2022.
  1-quater. Il decreto di cui al comma 1-ter, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, prevede incentivi fiscali per le aziende che dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1-bis, con particolare riferimento alle imprese di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005.
  1-quinquies. Agli oneri previsti dal comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
0. 4. 11. 1. Fregolent, Gadda.

  All'emendamento 4.11 delle Relatrici, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque senza l'utilizzo di sostanze non riciclabili che possano incidere sul “fine vita” del contenitore recuperato».
0. 4. 11. 2. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  All'emendamento 4.11 delle Relatrici, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis sono applicate a decorrere dal 1o gennaio 2025.
0. 4. 11. 3. Fregolent, Gadda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13-ter, comma 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», le parole: «devono contenere almeno il 50 per cento di polietieleneftalato vergine» sono soppresse.
4. 11. Le Relatrici.

Pag. 108

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto per la promozione dell'economia circolare)

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 è sostituito dal seguente: «Art. 184-ter. (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
  3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400. Essi includono:
   a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

  4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sui mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.
  5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).
  6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'Ambiente Pag. 109e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.
  7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n.  161, 17 novembre 2005, n.  269, l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n.  172, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n.  210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni.».
4. 01. Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Ruffino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

  1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta misure adeguate promuovendo:
   a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 dei citato decreto legislativo;
   b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;
   c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del citato decreto legislativo n.  152 del 2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il vetroresina.
4. 02. Benedetti, Cunial, Giannone.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Campagne di sensibilizzazione)

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, programma idonee iniziative e campagne nazionali di sensibilizzazione sulle finalità della presente legge, sull'economia circolare, e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui Pag. 110sistemi di riutilizzo disponibili e alle migliori prassi di gestione dei rifiuti per questi prodotti.
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove presso le scuole di ogni ordine e grado iniziative volte a sensibilizzare gli studenti circa l'importanza dal punto di vista dell'ecosostenibilità del recupero e del riuso dei beni a fine ciclo e per un loro corretto smaltimento, nonché per disincentivare il consumo della plastica monouso a favore dell'utilizzo di imballaggi e contenitori biodegradabili e compostabili o in plastica riciclata.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 2. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Campagne di sensibilizzazione)

  1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge in accordo a quanto indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 – Approvazione del Programma di misure ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.  190 relativo alla definizione di strategie per l'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, avvalendosi del Comitato Tecnico ex articoli 4 e 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.  190, «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», definisce le modalità per l'effettuazione delle predette campagne.
5. 1. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
5. 3. Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  274 del 23 novembre 2017.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
*5. 5. Le Relatrici.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  274 del 23 novembre 2017.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
*5. 6. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all'Obiettivo 14. «Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile».
5. 4. Spadoni, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

Pag. 111

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Programma di monitoraggio)

  1. Con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma di monitoraggio costante, al fine di verificare l'effettivo andamento del recupero dei rifiuti solidi marini e della bonifica dei fondali e degli ambienti acquatici conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo altresì, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca professionale, della Regione e del Comune territorialmente competente, delle Capitanerie di porto e delle associazioni di protezione ambientale, la diffusione dei risultati di tale attività allo scopo di promuovere la conoscenza dei princìpi di educazione ambientale e di protezione degli ambienti marini e costieri.
5. 01. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dei mare)

  1. Il Ministro dell'istruzione e della ricerca promuove la realizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado di attività tese a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del mare in particolare, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni.
5. 02. Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171)

  1. All'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in riferimento alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei rifiuti marini».
5. 03. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: Agli imprenditori ittici, inserire le seguenti: di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4.
6. 1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo le parole: campagne di pulizia del mare, aggiungere le seguenti: nonché di laghi, fiumi e canali,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dell'ambiente marino aggiungere le seguenti:, fluviale o lacuale.
6. 2. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Subemendamento all'emendamento
6.10 delle Relatrici

  All'emendamento 6.10 delle Relatrici sopprimere la lettera a) della parte consequenziale.
0. 6. 10. 2. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

Pag. 112

  Al comma 1, sostituire la parola: certificazione con la seguente: riconoscimento.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire la parola: certificazione con la seguente: riconoscimento;
   b) al comma 3, sopprimere le parole: della certificazione.
6. 10. Le Relatrici.

  Al comma 3, sostituire le parole: Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo disciplina con le seguenti: Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si disciplinano.
6. 3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 3, dopo le parole: 23 agosto 1988, n.  400, inserire le seguenti: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
6. 4. Le Relatrici.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.
  3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 7. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'utilizzo di materiali di ridotto impatto ambientale da parte degli imprenditori ittici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
6. 5. Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;

  3-bis. Allo scopo di tutelare la flora e la fauna autoctone delle acque interne e combattere la diffusione di specie alloctone Pag. 113invasive e di fioriture algali tossiche, è fatto obbligo ai possessori di imbarcazioni di essere muniti di documento che dimostri la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione nelle acque interne italiane.
6. 6. Valbusa, Raffaelli, Lucchini, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Pulizia di laghi e fiumi)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in laghi o fiumi.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche, agricole e forestali, per i profili di competenza, può, con proprio decreto, individuare ulteriori e specifiche modalità di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.
6. 01. Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Tuzi, Salafia, Francesco Silvestri, Zanichelli, Flati, Cillis, Papiro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Le norme della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai rifiuti dispersi in laghi, fiumi e canali.
6. 02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Gestione dei rifiuti accidentalmente pescati nelle acque superficiali)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, per quanto compatibili, anche ai rifiuti dispersi nelle acque superficiali fino al limite delle acque territoriali.
6. 03. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Introduzione dell'articolo 232-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, in materia di biomasse vegetali spiaggiate e modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205, in materia di interramento in sito della posidonia)

  1. Dopo l'articolo 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è inserito il seguente: «Art. 232-quater. – (Biomasse vegetali spiaggiate)1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 56, comma 1, lettera g), i residui costituiti da biomasse vegetali depositati naturalmente sugli arenili sono avviati agli impianti di trattamento dei rifiuti solo se, tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica, non sia possibile l'opzione relativa al loro mantenimento o reimmissione nell'habitat naturale, compresi lo spostamento nell'ambito del sistema dunoso e il riaffondamento in mare, in siti idonei sotto il profilo oceanografico appositamente individuati, previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico, effettuata in loco in via sperimentale, nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine del recupero di materia da essi. Ove non sia possibile effettuare in loco la vagliatura di cui al presente comma, la sabbia recuperata nel luogo in cui sono svolte le operazioni di vagliatura è comunque reimmessa negli arenili.
  2. Alle medesime operazioni di cui al comma 1 sono sottoposti anche gli accumuli Pag. 114antropici già esistenti costituiti da biomasse vegetali e sabbia, frammisti a materiale antropico.
  3. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua metodologie e tecniche di riutilizzo ecologico delle biomasse vegetali ove possibile, distinguendo le specifiche frazioni e i relativi utilizzi.
  4. Al comma 11 dell'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205, le parole: “della posidonia e” sono soppresse».
6. 04. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.  625)

  1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.  625, è sostituito dal seguente: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2020, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 12 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 12 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 10 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare».
6. 05. Benedetti, Cunial, Giannone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.  625)

  1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.  625 è soppresso.
6. 06. Benedetti, Cunial, Giannone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Criteri generali per la disciplina degli impianti a terra di desalinizzazione di acqua marina)

  1. Al fine di tutelare l'ambiente marino tutti gli impianti a terra di desalinizzazione di acqua marina sono sottoposti a preventiva Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2016, n.  152. Pertanto nell'allegato 2 alla parte II del citato decreto legislativo dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente punto «17-ter) Impianti di desalinizzazione di acqua marina».
  2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del citato decreto legislativo n.  152 del 2006. Allo scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce per gli scarichi di tali impianti criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 del sopra richiamato decreto legislativo.
  3. Gli impianti a terra di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:
   a) in situazioni di comprovata carenza idrica ed in mancanza di fonti idrico potabili alternative economicamente sostenibili;
   b) qualora sia dimostrato che sono state attuate tutte le azioni del caso al fine di ridurre significativamente le perdite della rete acquedottistica e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica;
   c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque ed in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

Pag. 115

  4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare di concerto con il Ministero della salute definisce «Criteri di indirizzo nazionali sulla gestione del rischio degli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano.».
6. 07. D'Ippolito, Ilaria Fontana, Daga, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020 è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo di 10 milioni di euro per il contributo ai comuni portuali in relazione alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente pescati.
  2. Il Fondo viene ripartito annualmente, in via anticipata, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanze, tra i comuni portuali in cui venga effettuata la raccolta di rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente pescati proporzionalmente alla quantità di rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente pescati raccolti e avviati da ciascun comune allo smaltimento o al riciclo.
  3. Per l'anno 2020 la ripartizione viene effettuata sulla base della quantità di rifiuti prodotti dalle navi di ciascun comune portuale.

  Conseguentemente, all'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6-bis;
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6-bis, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 08. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Badole.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

  1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto all'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, nonché per ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Tavolo interministeriale di consultazione permanente», di seguito Tavolo.
  2. Il Tavolo:
   a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche pertinenti, tra le Amministrazioni e le parti a vario titolo coinvolte;
   b) può proporre, nell'ambito degli obiettivi della presente legge, l'adozione di Pag. 116misure relative all'attività di pulizia del mare o all'incentivazione delle stesse attività;
   c) può promuovere azioni al fine di creare una maggior consapevolezza del problema, possibilmente anche a partire dalla scuola dell'obbligo;
   d) su istanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità;
   e) può approfondire, analizzare e formulare pareri su tutte le questioni che impattano sull'attività di pesca ed acquacoltura e sull'ambiente nell'ottica della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

  3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.
  4. Il Tavolo di consultazione permanente per la riduzione delle plastiche in mare è così costituito:
   un dirigente della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   un dirigente della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   un dirigente della Direzione generale per la protezione della natura e del mare (PNM) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   un dirigente della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; un dirigente della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico;
   due Ufficiali del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, rispettivamente del Reparto Ambientale Marino e del Reparto Pesca Marittima, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
   due rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
   tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste designati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative;
   tre rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
   due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
   due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative.
   Ciascuno dei componenti, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito dal membro supplente designato dall'Ente rappresentato.

  5. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo su invito del presidente, i rappresentanti delle regioni e province autonome, i rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
  6. Il Tavolo ha durata triennale ed è nominato con decreto del direttore generale della Direzione generale per la protezione della natura e del mare (PNM) successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono.Pag. 117
  7. La partecipazione alle riunioni del Tavolo di consultazione permanente è a titolo gratuito. Non tono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.
6. 09. Fregolent, Gadda.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.
  2. Con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma di monitoraggio costante, al fine di verificare l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e garantendo la diffusione dei risultati.
6. 010. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.
6. 011. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Pag. 118

ALLEGATO 2

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare»). Testo base C. 1939 ed abb. C. 907 Muroni e C. 1276 Rizzetto.

NUOVI EMENDAMENTI 1.11, 2.38, 4.12 E 6.11 DELLE RELATRICI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo le parole: All'articolo 1 lettera a) inserire le seguenti: e d).
0.1.11.1 Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono soppressi.

  Conseguentemente:
  alla lettera c), dopo le parole: campagne di pulizia, inserire le seguenti: nel mare
0.1.11.2 Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.
(Inammissibile, limitatamente alla lettera b))

  Dopo le parole: nelle lagune, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: , nonché in ambiente costiero.

  Conseguentemente,

  dopo le parole: delle lagune, ovunque ricorrano, inserire le seguenti:, nonché dell'ambiente costiero.
0.1.11.3 Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  All'articolo 1 lettera a), dopo le parole: in mare, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

  Conseguentemente:
   a) Al medesimo comma 1 dopo le parole: del mare, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: dei laghi, dei fiumi e delle lagune;
   b) All'articolo 2, commi 1 e 2, dopo le parole: rifiuti accidentalmente pescati aggiungere le seguenti: in mare
   c) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis) al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   f-bis) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
   d) All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: del mare.
   e) Al medesimo articolo 3, comma 2 sopprimere le parole: marine
   f) Al medesimo articolo 3, alla rubrica, sopprimere le parole: del mare.
1.11 Le Relatrici.

Pag. 119

ART. 2.

  Dopo le parole: in un piccolo porto non commerciale, inserire le seguenti; anche peschereccio,
0. 2.38.1 Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.
2.38 Le Relatrici.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo con le seguenti: ai sensi dell'articolo.
4.12 Le Relatrici.

ART. 6.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi
6.11 Le Relatrici.

Pag. 120

ALLEGATO 3

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare»). Testo base C. 1939 ed abb. C. 907 Muroni e C. 1276 Rizzetto.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Finalità e definizioni)
1. 2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo le parole: e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, inserire le seguenti: , e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4;

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) «imprenditore ittico»: imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4.
1. 3. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo le parole: All'articolo 1 lettera a) inserire le seguenti: e d).
0.1.11.1 Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  All'articolo 1 lettera a), dopo le parole: in mare, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

  Conseguentemente:
   a) Al medesimo comma 1 dopo le parole: del mare, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: dei laghi, dei fiumi e delle lagune;
   b) All'articolo 2, commi 1 e 2, dopo le parole: rifiuti accidentalmente pescati aggiungere le seguenti: in mare;
   c) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis) al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: f-bis) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
   d) All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: del mare;
   e) Al medesimo articolo 3, comma 2 sopprimere le parole: marine;
   f) Al medesimo articolo 3, alla rubrica, sopprimere le parole: del mare.
*1.11 Le Relatrici.

Pag. 121

*1. 5. (nuova formulazione) Valbusa, Raffaelli, Lucchini, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.
*1. 4. (nuova formulazione) Benedetti, Cunial, Giannone, Gagliardi.
*1. 6. (nuova formulazione) Losacco.
*1. 9. (nuova formulazione) Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.
*1. 10. (nuova formulazione) Benedetti, Cunial, Giannone.
*3. 3. (nuova formulazione) Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.
*3. 9. (nuova formulazione) Valbusa, Raffaelli, Lucchini, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.
*3.11 (nuova formulazione) Labriola, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto.
*6. 2. (nuova formulazione) Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.
*6. 01. (nuova formulazione) Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Tuzi, Salafia, Francesco Silvestri, Zanichelli, Flati, Cillis, Papiro.
*6. 02. (nuova formulazione) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*6. 03. (nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
1.7. (nuova formulazione) Le Relatrici.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.
1. 8. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 2.

  Al comma 2 aggiungere in fine, il seguente periodo: Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di una Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
2.11. (nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.
2.38 Le Relatrici

Pag. 122

  Al comma 4 premettere le seguenti parole: Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo,.
2. 21. (nuova formulazione) Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, dopo la parola articolo aggiungere le seguenti: e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci.
2. 26. (nuova formulazione) Labriola, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto.

  Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti:, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 33. (nuova formulazione) Casino, Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto.

  Al comma 6, sopprimere le parole da nonché fino alla fine del periodo.
2. 32. (nuova formulazione) Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 6. Le Relatrici.

  Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.
3. 8. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 3, con il seguente: Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia del mare di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative ed imprese di pesca, nonché loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive dei subacquei e dei diportisti, i centri diving, le associazioni di promozione sociale nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo Settore nonché, fino alla completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ONLUS, fondazioni ed associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali ed ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.
3. 1. (nuova formulazione) Fregolent, Gadda

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti gestori delle aree marine protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, specifiche forme di comunicazione pubblica sul tema, nonché apposite sessioni di educazione ambientale.».
3. 14. (nuova formulazione) Labriola, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la parola: plastica, aggiungere, le seguenti: e di materiali non Pag. 123compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne.
*0. 4. 10. 1. (nuova formulazione) Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.
*4.10 (nuova formulazione) Le Relatrici.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n.  400, inserire le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
4. 4. Le Relatrici.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo con le seguenti: ai sensi dell'articolo.
4.12 Le Relatrici.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017,.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*5. 5. (nuova formulazione) Le Relatrici.
*5. 6. (nuova formulazione) Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,.
5. 4. (nuova formulazione) Spadoni, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia del mare)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove la realizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado di attività tese a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del mare in particolare, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni.
5. 02. Rampelli, Braga, Maraia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171)

  1. All'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche in riferimento alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei rifiuti marini.
5. 03. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 6.

  Al comma 1 sostituire le parole è rilasciata una certificazione con le parole è attribuito un riconoscimento;

Pag. 124

  Conseguentemente:
  al comma 2, sostituire le parole:
il rilascio della certificazione con le seguenti: l'attribuzione del riconoscimento;
  al comma 3 sostituire le parole: il riconoscimento della certificazione con le seguenti: l'attribuzione del riconoscimento;
  alla rubrica sostituire la parola: certificazione con: riconoscimento.
6. 10. (nuova formulazione) Le Relatrici.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
6. 11 Le Relatrici.

  Al comma 3, dopo le parole: 23 agosto 1988, n.  400, inserire le seguenti: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
6. 4. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.
6. 011. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.