CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2019
243.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Atto n. 96.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
  esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura-AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (Atto n. 96);
   condivise le finalità dell'intervento in oggetto, legate, prevalentemente, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, alla necessità di non disperdere la competenza e l'esperienza professionale acquisita negli anni da SIN S.p.A. e di garantire una migliore razionalizzazione della spesa pubblica, realizzata, in particolare, attraverso la confluenza del personale di Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.A, con esclusione di ogni possibile trasformazione della natura privatistica del rapporto di lavoro in essere;
  preso, altresì, atto che l'aggiudicazione della gara Consip per i servizi del SIAN assicurerà, come riporta la relazione tecnica, risparmi per 32 milioni di euro annui, derivati dalla differenza tra la spesa storica fino ad oggi sostenuta e il valore con il quale è stata aggiudicata complessivamente la gara;
   richiamati i contenuti dell'Intesa sancita in data 1o agosto 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, condizionata all'accoglimento di specifici di emendamenti;
  valutato quanto espresso dai soggetti ascoltati nel corso delle audizioni svolte in relazione allo schema di decreto;
   suggerita l'opportunità, alla luce della disposta integrazione di Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.A., di modificare la denominazione di SIN S.p.A. ad esempio in AGESIN S.p.A. al fine di evidenziare la confluenza in un unico soggetto di competenze prima spettanti a due distinte società;
  considerato opportuno mantenere in capo ad AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, le funzioni – da svolgere anche in autonomia organizzativa – di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN, per i compiti connessi all'esercizio delle funzioni di coordinamento (articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 74) affidando invece al Ministero il compito di governo del sistema;
   valutata la necessità, evidenziata anche dai rappresentanti della Conferenza delle regioni in sede di audizione, di evitare che l'attribuzione al MIPAAFT della titolarità esclusiva di tutti i dati e documenti caricati a qualsiasi titolo sul SIAN o comunque raccolti, anche da suoi fornitori o eventuali terzi aventi causa dal Ministero, nell'ambito dell'attività di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN – Pag. 94disposta dall'articolo 2, comma 1, lettera g), capoverso articolo 15, n. 3) – comporti la perdita della titolarità o della proprietà e della gestione dei dati raccolti ed elaborati dalle regioni, da AGEA e dagli Organismi pagatori regionali tramite propri sistemi informativi, prevedendo quindi che tali dati, per quanto di competenza, rientrino nella titolarità anche di tali soggetti;
   rilevata altresì la necessità, segnalata anche nell'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni, di continuare a garantire l'accesso al SIAN oltre che ad AGEA – come correttamente previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), capoverso articolo 15, n. 3) comma 6-quater – anche alle Regioni e agli organismi pagatori per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, assicurando anche ai Centri di assistenza agricola la possibilità di utilizzare i dati presenti nel Sistema per lo svolgimento – su mandato delle imprese agricole – dell'attività di assistenza alle medesime;
  reputato necessario, all'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso Art. 15-bis, comma 1, alinea, precisare che la «nuova» Società SIN S.p.a. sia qualificata come società in house del Ministero e di AGEA;
   ravvisata, per ragioni di coordinamento, la necessità di espungere dalle nuove funzioni affidate a SIN S.p.A., quella dell'implementazione del SIAN e di prevedere che tale società possa svolgere anche attività di supporto tecnico ai Centri di assistenza agricola, considerate le funzioni che essi svolgono nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici europei e nazionali su mandato degli imprenditori agricoli interessati;
   rilevata la necessità di prevedere che la conclusione di accordi da parte di SIN S.p.A. per realizzare una migliore erogazione dei servizi in ambito agricolo – che rientra tra le attività demandate alla «nuova» SIN S.p.A. dall'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso Art. 15-bis, comma 1, lettera f) – avvenga, sentito il Ministero, e coinvolga non solo altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, ma anche soggetti privati, quali i Centri di assistenza agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2018;
   valutata la necessità di esplicitare che la successione della «nuova» SIN S.p.A in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad Agecontrol S.p.A., della quale l'articolo 2, comma 1, lettera l) capoverso Art. 16, comma 1, dispone la soppressione, debba avvenire nel rispetto, tra l'altro, delle disposizioni in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda dettate dall'articolo 2112 del codice civile e di trasferimenti di azienda di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in quanto compatibili;
   suggerita inoltre l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 3, lettera a), di prevedere che, una volta perfezionata la successione di cui al comma 1, i rapporti di lavoro del personale dipendente di Agecontrol S.p.A. proseguono, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della nuova SIN S.p.A. con conservazione integrale del trattamento economico e giuridico in godimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione di cui al comma 1. Al personale continua altresì ad applicarsi il contratto collettivo applicato da Agecontrol S.p.A., salva la possibilità, per SIN S.p.A., di individuare un proprio contratto collettivo;
  ritenuto necessario introdurre, all'articolo 3, recante le Disposizioni transitorie e finali, norme volte a garantire, nelle more della riorganizzazione prevista dallo schema di decreto all'esame, la necessaria continuità nella gestione e nello sviluppo del SIAN, oltre al necessario supporto tecnico e amministrativo nella gestione e nello sviluppo del sistema nella fase di transizione;
   rilevata infine l'esigenza di effettuare il necessario coordinamento tra le disposizioni contenute all'articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2018 – che disciplina le funzioni del Comitato tecnico – con Pag. 95quelle dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che, attraverso il nuovo articolo 01, trasferisce da AGEA al Ministero le funzioni di indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, gestione (recte: governo) e sviluppo del SIAN anche tramite la «nuova» SIN S.p.A., anche mediante una integrazione della composizione del suddetto Comitato con un rappresentante del Ministero, con funzioni di presidente, e con un numero adeguato di rappresentanti delle regioni e degli organismi pagatori riconosciuti, ciò anche al fine di assicurare un più efficiente esercizio delle funzioni di controllo;
   rilevata infine la necessità di modificare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2018 laddove stabilisce, al comma 1, lettera a), che il Direttore dell'Agenzia sia nominato «con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari» al fine di esplicitare, come già stabilito dall'articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, la necessità dell'acquisizione del parere parlamentare su tale proposta;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2 siano apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, lettera b), capoverso Art. 01, comma 3, lettera a), si sostituisca la parola: «gestione» con la seguente: «governo» e si aggiungano in fine le seguenti parole: «che li svolge anche in autonomia organizzativa»;
    b) al medesimo comma 1, lettera g), capoverso articolo 15, sostituire il n. 1) con il seguente:
  «1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e);
    c) al medesimo comma 1, lettera g), capoverso articolo 15, n. 3):
   sostituire i commi da 6-bis a 6-quater con i seguenti:
  «6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero, l'AGEA, le Regioni e gli Organismi Pagatori sono rispettivamente titolari, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, dei dati e documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN nell'esercizio delle proprie funzioni.
  6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale:
   a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa rendono disponibili in via esclusiva al Ministero, ad AGEA, alle Regioni e agli Organismi Pagatori i dati raccolti o formati nel loro interesse, o su loro incarico, che contribuiscano a qualsiasi titolo all'implementazione del SIAN;
   b) è fatto divieto ai terzi fornitori di servizi ed eventuali terzi aventi causa dai soggetti di cui al precedente comma 6-bis di divulgare o, comunque, utilizzare per qualsiasi finalità i dati presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso nello svolgimento delle proprie attività.

  6-quater. Resta salva la possibilità per AGEA, le Regioni, gli Organismi Pagatori di accedere al SIAN e di operare e sviluppare lo stesso al fine di esercitare le funzioni agli stessi attribuite.»;
   dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. «È fatta salva in ogni caso la possibilità per i CAA di utilizzare i dati presenti nel SIAN, ai quali abbiano accesso su mandato delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attività di assistenza alle medesime imprese»;
    d) al medesimo comma 1, lettera h), capoverso articolo 15-bis comma 1:Pag. 96
   all'alinea, si sostituiscano le parole da: «del Ministero» fino a: «articolo 01» con le seguenti: «del Ministero e di AGEA può svolgere»;
   alla lettera a), si sopprimano le parole: «ivi compresa l'implementazione del SIAN»;
   alla lettera d), si sostituiscano le parole: «nella gestione» con le seguenti: «nel governo» e si aggiungano in fine le seguenti parole: «anche in coordinamento con i Centri di assistenza agricola di cui all'articolo 6»;
   alla lettera f), si sostituiscano le parole da: «conclusione di accordi» sino a: «incluse le regioni» con le seguenti: «conclusione di accordi – sentito il Ministero – con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni e i Centri di assistenza agricola di cui all'articolo 6»;
    e) Al medesimo comma 1, lettera l) capoverso articolo 16, al comma 1, dopo le parole: «giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A.» si aggiungano le seguenti: «nel rispetto, tra l'altro, degli articoli 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,»;
   2) all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  «2. Fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, il Ministero, tramite SIN S.p.A., garantisce la continuità nella gestione e sviluppo del SIAN.
  2-bis. SIN S.p.A. garantisce al Ministero, ad AGEA, alle Regioni e agli Organismi Pagatori il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di subentro delle attività relative all'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attività relative alla trasformazione di SIN S.p.A. di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).»;
   3) per ragioni di coordinamento normativo, si provveda, infine, ad integrare lo schema di decreto in esame con l'inserimento di una novella all'articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2018 – che disciplina le funzioni del Comitato tecnico – con la quale si preveda che di tale organo facciano parte anche un rappresentante del Ministero, con funzioni di presidente, ed un numero adeguato di rappresentanti delle regioni e degli organismi pagatori riconosciuti;
   4) si sostituisca infine il secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2018, con il seguente: «Il Direttore è nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere.»;
  con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di evidenziare la confluenza in un unico soggetto di competenze prima spettanti a due distinte società, si valuti l'opportunità di sostituire la denominazione di SIN S.p.A. con una nuova, ad esempio con quella di AGESIN S.p.A.;
   b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso Art. 01, si dovrebbe verificare se dall'attuale formulazione del comma 2 non possa derivare pregiudizio alla posizione soggettiva dei partecipanti alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi della gestione del SIAN non risultati aggiudicatari e che abbiano presentato ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione;
   c) all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, si valuti la possibilità di sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Perfezionata la successione di cui al comma 1, i rapporti di lavoro del personale dipendente di Agecontrol S.p.A. proseguono, Pag. 97senza soluzione di continuità, alle dipendenze di SIN S.p.A. con conservazione integrale del trattamento economico e giuridico in godimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione di cui al comma 1. Al personale continua altresì ad applicarsi il contratto collettivo applicato da Agecontrol S.p.A., salva la possibilità, per SIN S.p.A., di individuare un proprio contratto collettivo;
  e con le seguenti raccomandazioni:
   provveda il Governo, in sede di attuazione della riforma in esame, a rinnovare – per l'espletamento in ambito locale delle funzioni di controllo sino ad oggi svolte da Agecontrol S.p.A. – le convenzioni con le amministrazioni locali per la disponibilità a tali fini di locali ad uso gratuito;
   adotti altresì il Governo tutte le necessarie iniziative – anche normative – volte ad assicurare che i risparmi di spesa, derivanti dall'aggiudicazione della gara Consip per i servizi del SIAN, possano rimanere nella disponibilità di bilancio del MIPAAFT.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
  esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, presentate presso la XIV Commissione, trasmesse per l'espressione del prescritto parere,
  esprime

PARERE CONTRARIO

Sulle proposte emendative:
   12. 1 Squeri;
   12. 2 Nevi;
   12. 3 Nevi;
   12. 4 Squeri.