CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 settembre 2019
242.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 4.

  Al comma 5, dopo le parole: di professionalità, aggiungere le seguenti: che abbiano svolto incarichi, negli ultimi tre anni, afferenti i reati finanziari.
4. 3. Claudio Borghi.

  Al comma 5, sopprimere le parole:, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
4. 2. Claudio Borghi.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro sei mesi.
6. 2. Vietina, Bartolozzi, Rossello, Cassinelli, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro nove mesi.
6. 1. Rossello, Bartolozzi, Battilocchio, Cassinelli, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
6. 3. Vietina, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Sopprimere il comma 4.
6. 4. Vietina, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).
6. 5. Rossello, Bartolozzi, Battilocchio, Cassinelli, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, Pag. 38se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 6. Rossello, Bartolozzi, Battilocchio, Cassinelli, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

ART. 12.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), aggiungere le seguenti: , b).
12. 2. Nevi, Rossello, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Caon, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali,
12. 1. Squeri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
12. 3. Nevi, Rossello, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Caon, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non incidono sulle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente.
12. 4. Squeri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente: 4) individuare misure per la promozione del ritiro «uno contro uno» e «uno contro zero» dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli articoli 11, comma 1, e 11, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro «uno contro zero» almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
14. 1. Mazzetti, Vietina, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

ART. 16.

   Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
    1) chiarire, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851;
    2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;Pag. 39
    3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
    4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;
    5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:
     5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
     5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
     5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
     5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
     5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;
    6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:
     6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;
     6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;
    7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità.
16. 1. Mazzetti, Battilocchio, Rossello, Cortelazzo, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera e), numero 1) dopo le parole:, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851, aggiungere le seguenti: introducendo, altresì, disposizioni volte a rendere il programma nazionale di prevenzione vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva 2018/851/UE, in riferimento alla prevenzione dei rifiuti, disponendo idonee risorse atte a stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e a incentivare la ricerca e la sperimentazione anche nel settore dell'ecoprogettazione, vincolando altresì i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato.
16. 2. Vietina, Rossello, Cortelazzo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, lettera e), numero 1) aggiungere, in fine, le parole:; riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prevedendo l'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa Pag. 40contigue, disponendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di garantire l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto.
16. 3. Mazzetti, Marrocco, Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

ART. 22.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro diciotto mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
22. 1. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Pag. 41

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Atto n. 95).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (atto n. 95);
   rilevato che lo schema di decreto è stato adottato in via preliminare sulla base della delegazione legislativa contenuta nella legge 12 agosto 2016, n. 170, che recava la delegazione a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
   considerato che lo schema di decreto legislativo in esame viene adottato quale correttivo decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione anche alla nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere e) e f), della richiamata legge n. 234 del 2012, che consentono, nell'ambito dei decreti legislativi integrativi e correttivi di adottare norme volte a dare attuazione a disposizioni europee che abbiano medio tempore modificato gli atti oggetto della delega legislativa anche al fine di prevenire ritardi nel recepimento della direttiva (UE) 2018/843;
   considerato che la Commissione europea ha contestato con una lettera di messa del 7 marzo 2019 il non completo recepimento della direttiva 2015/849/UE da parte della Repubblica italiana;
   tenuto conto che il Considerando 1 della direttiva (UE) 2018/843 dà atto che la direttiva 2015/859/UE «costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo» e che essa «definisce un quadro giuridico efficiente e completo per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi collegati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo»;
   richiamate le raccomandazioni specifiche per Paese, presentate il 5 giugno 2019 dalla Commissione europea nell'ambito del Semestre europeo in cui si chiede Pag. 42a diversi Stati membri di intensificare la lotta al riciclaggio di danaro sporco e di curare con maggiore efficacia l'attuazione delle relative disposizioni legislative;
   ricordato che il 2 febbraio 2016, la Commissione europea ha inviato a Parlamento europeo e Consiglio una comunicazione (COM(2016)50 final) in cui si evidenzia che «recenti attentati perpetrati nell'Unione europea e nel resto del mondo fanno emergere la necessità, per l'UE, di mettere in atto politiche di ogni genere per prevenire e combattere il terrorismo. Le organizzazioni terroristiche e i singoli terroristi hanno bisogno di finanziamenti – per mantenere le proprie reti, per il reclutamento e l'equipaggiamento, e per commettere gli atti terroristici. Tagliare le fonti di finanziamento, rendere più difficile la possibilità di non essere individuati quando si usano questi fondi, e utilizzare in modo ottimale ogni informazione derivante dal processo di finanziamento, sono tutti modi per apportare un considerevole contributo alla lotta contro il terrorismo»;
   richiamata la necessità di modificare la direttiva (UE) 2015/849 per irrobustire alcune delle relative prescrizioni, nella direzione di ampliarne lo spettro applicativo, soprattutto con riferimento ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento;
   tenuto conto della comunicazione sull'attuazione delle direttive antiriciclaggio Commissione europea al Parlamento e al Consiglio del 24 luglio 2019 (COM (2019)371);
   considerato che lo schema di decreto legislativo in esame consentirebbe di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea, chiudendo la citata procedura di infrazione;
   tenuto conto dell'attività conoscitiva svolta,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.