CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (Atto n. 93).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (atto n. 93);
   evidenziata la rilevanza dello schema di decreto, che completa ed integra la disciplina relativa ai requisiti, alle modalità di selezione e formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi (steward), nonché alle modalità di collaborazione degli steward con le Forze dell'ordine, nell'ottica di rafforzare i meccanismi di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;
   segnalato che, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 187 del 2010, novellando l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, ha previsto che ai cosiddetti steward possano essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, ulteriori servizi, definiti come servizi ausiliari dell'attività di polizia per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
   rilevato come una serie di disposizioni di carattere tecnico sia stato opportunamente inserito nel corpo dei 5 allegati annessi al decreto stesso, alleggerendo in tal modo l'articolato del decreto da tali previsioni di dettaglio,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al punto 5, lettera d), dell'allegato A, il quale indica, per ogni figura professionale, i requisiti soggettivi, menzionando anche la condizione di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-ter della legge n. 401 del 1989, valuti il Governo l'opportunità di espungere tale riferimento normativo, in quanto il predetto articolo 7-ter è stato abrogato dall'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto «codice antimafia»);
   b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale prevede che i servizi degli steward possono essere assicurati dalla medesima società sportiva organizzatrice; da istituti di sicurezza privata; da agenzie di somministrazione; da altre società appaltatrici di servizi e che questi soggetti possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro accessorio, valuti il Governo, sotto il profilo della formulazione della norma, l'opportunità di non fare riferimento a prestazioni di lavoro accessorio, bensì a prestazioni di lavoro occasionali, disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;
   c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede che la questura tenga l'elenco degli steward, formato Pag. 13sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione, valuti il Governo se prevedere un'analoga forma di comunicazione da parte delle società sportive, allorché esse procedano alla formazione degli steward, previsione che era contenuta nell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, il quale è abrogato dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto;
   d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale dispone circa il divieto di impiego negli stadi di steward che non soddisfino «almeno uno» dei requisiti previsti dall'allegato A, valuti il Governo l'opportunità di chiarire il senso dell'espressione, specificando che è sufficiente il venir meno anche di solo uno dei predetti requisiti per disporre il divieto di impiego degli steward che si trovino in tale condizione;
   e) con riferimento all'articolo 8, il quale prevede, al comma 1, l'entrata in vigore del decreto il 1o agosto 2019 e, al comma 2, l'abrogazione, a decorrere dalla medesima data, del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, valuti il Governo l'opportunità di posticipare tale data ovvero di definire una disciplina transitoria, al fine di consentire l'adattamento, da parte dei soggetti interessati, alle nuove previsioni recate dal decreto.