CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 luglio 2019
228.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale (C. 294 Meloni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Scoma, Musella.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'INPS predispone modalità e procedure volte a evitare abusi nella gestione della contribuzione aggiuntiva di cui ai commi 5 e 6.».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.
1. 2. Epifani.

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ALLEGATO 2

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale. C. 294 Meloni.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'INPS, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, predispone modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva di cui ai commi 5 e 6 volte a prevenire e contrastare eventuali abusi.».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.
1. 2. (Nuova formulazione). Epifani, Siragusa, Aiello, Amitrano, Barzotti, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Invidia, Pallini, Segneri, Tripiedi, Tucci, Villani, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Lorenzoni, Moschioni, Piccolo, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi e Scoma.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

DL 61/19 misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2000, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2019, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, approvato in prima lettura dal Senato senza modificazioni;
   tenuto conto del fatto che il decreto-legge si inserisce nel quadro delle misure che comporteranno una correzione del saldo di bilancio pari a 7,6 miliardi di euro (0,42 per cento del PIL) in termini nominali, corrispondente a 8,2 miliardi di euro (0,45 per cento del PIL) in termini strutturali, tale da consentire la conformità dell'Italia nel 2018 alla regola del debito pubblico;
   preso atto che l'articolo 1 è volto a destinare alla correzione di bilancio i risparmi attesi nel 2019 dal minor utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del Reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata «Quota 100», di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

5-02598 Amitrano: Adeguamento dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Osserva l'onorevole Interrogante che i dispositivi di protezione individuale sono strumenti e attrezzature utilizzati per proteggere il lavoratore contro i rischi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che devono essere conformi ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche della normativa europea.
  Chiede altresì l'onorevole Interrogante se il Ministro non ritenga opportuno attivare le necessarie iniziative di carattere tecnico volte ad adeguare alle norme vigenti il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, recante «Criteri per l'individuazione e l'uso di DPI».
  Al riguardo non posso anzitutto che manifestare la piena condivisione della necessità, manifestata in questa sede, di garantire ai lavoratori la massima sicurezza nel lavoro.
  Non posso altresì non condividere l'ulteriore necessità di avviare un nuovo processo culturale che valorizzi la prevenzione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Come ho avuto modo di evidenziare in altre occasioni, in questa sede, è impegno centrale del Governo assumere qualsiasi tipo di iniziativa, anche normativa, suscettibile di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori per la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.
  La materia della tutela della salute e sicurezza rientra nel core business dell'azione del Ministero che qui rappresento, tanto sul piano della tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle lavoratrici, quanto su quello della necessità che le imprese comprendano e condividano l'importanza di un nuovo approccio al tema della sicurezza e prevenzione.
  In questa prospettiva l'obiettivo è quello di sviluppare nuove strategie finalizzate soprattutto all'introduzione di strumenti concreti, pratici, adeguati alle condizioni di lavoro e alle dimensioni dell'impresa che siano in grado – allo stesso tempo – di assicurare il benessere e l'integrità fisica dei lavoratori e la sostenibilità economica e organizzativa da parte delle imprese.
  Nella consapevolezza che le norme da sole non bastano, non saranno risparmiati gli sforzi per diffondere e radicare nella maggior misura possibile una cultura su questi temi, a tutti i livelli aziendali, sindacali ed istituzionali.
  Ma venendo più nello specifico al quesito posto in questa sede desidero evidenziare che la direttiva 89/686/CEE, in materia di dispositivi di protezione individuale, recepita con il decreto legislativo n. 475 del 1992, citato dall'onorevole Interrogante, è stata abrogata, a decorrere dal 21 aprile 2018, dal Regolamento (UE) 2016/425. Tale Regolamento è entrato in vigore il 20 aprile 2016, con applicazione a decorrere dal 21 aprile 2018 (data di abrogazione della Direttiva 89/686/CEE), fatto salvo per le alcune eccezioni.
  A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento si è provveduto, a livello nazionale, a definire ed emanare il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, che ha avuto il compito di adeguare a detta fonte comunitaria la normativa interna in materia di dispositivi di protezione individuale. Preciso che detto decreto, in vigore dal 12 marzo 2019, ha introdotto modifiche al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro prevedendo, fra l'altro, che «I Pag. 99DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425».
  Quanto sopra unicamente per rendere un quadro completo della recentissima evoluzione del quadro normativo in materia, a livello comunitario prima, e nazionale poi, a valle della quale nulla osta all'avvio di un processo di adeguamento del decreto ministeriale del 2 maggio 2001 alle novità intervenute sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
  Ed è in questa prospettiva che la competente Direzione del Ministero ha già avviato apposite interlocuzioni con l'INAIL e con il Coordinamento tecnico delle Regioni allo scopo di sviluppare – sulla base delle rispettive competenze – un confronto di carattere tecnico finalizzato ad individuare le necessarie modifiche che consentano di adeguare il contenuto del decreto ministeriale del 2 maggio 2001 alla vigente normativa nazionale ed europea.

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ALLEGATO 5

5-02599 Serracchiani: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo Unicredit in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in esame gli Onorevoli interroganti chiedono quali urgenti iniziative il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare al fine di verificare l'effettiva veridicità delle notizie riportate dagli organi di stampa riguardo alla drastica riduzione del numero dei dipendenti italiani di Unicredit, anche mediante l'immediata attivazione di un tavolo di confronto con i responsabili del gruppo bancario italiano e le parti sociali.
  Devo in primo luogo evidenziare l'assoluta sensibilità di questo Governo rispetto alle crisi occupazionali che interessano i lavoratori italiani.
  Con riferimento alla questione sottoposta dagli Onorevoli interroganti, a quel che consta allo Scrivente, l'Amministratore Delegato di UNICREDIT ha diramato al proprio personale un messaggio del seguente tenore:
  «Care colleghe e cari colleghi, questa mattina avrete visto qualche speculazione mediatica sul nostro nuovo piano.
  Come sapete, non commentiamo mai le voci o le speculazioni, ma vorrei darvi alcune informazioni di contesto in modo che non andiate in vacanza con queste voci in mente.
  Siamo nelle prime fasi di sviluppo del nostro nuovo piano quadriennale di gruppo. Il piano sarà finalizzato il prossimo novembre e sarà presentato a voi e ai nostri investitori il 3 dicembre.
  Come ho commentato in una recente intervista: “Nel nuovo piano, lavoreremo ancor di più sulla trasformazione di UniCredit. L'efficienza deriverà principalmente dall'ottimizzazione delle attività, semplificando i nostri processi e la nostra gamma di prodotti attraverso l'automazione e la digitalizzazione. Questa sarà una leva fondamentale in un contesto di debole crescita economica e di tassi negativi che ci aspettiamo per i prossimi anni in Europa”.

  Tutte le banche europee stanno affrontando questa sfida e i suoi effetti. In UniCredit, ogni evoluzione del gruppo e di tutte le nostre banche sarà gestita attraverso il prepensionamento e, come sempre, in modo socialmente responsabile e in linea con le rappresentanze dei lavoratori del gruppo.
  So che negli ultimi tre anni vi abbiamo chiesto molto. Il vostro inesauribile impegno verso UniCredit e il sostegno a Transform 2019 è stato prezioso per renderci una banca migliore e più forte: una banca paneuropea vincente.
  Ora siamo all'ultimo tratto del piano, con i nostri obiettivi in vista.
  Permettetemi di ringraziarvi ancora una volta e di congratularmi con tutti voi per tutti i risultati finora ottenuti.

  Grazie,
  Jean Pierre».

  Alla luce del comunicato del quale ho dato conto, appare senz'altro necessario attendere l'evoluzione dei fatti e tenersi pronti, così come il Governo sin da ora assume il fermo proposito di fare, a costituire Pag. 101un tavolo di confronto preventivo con i responsabili del gruppo bancario e con le parti sociali.
  Per concludere, posso assicurare che l'interesse del Governo nei confronti della problematica esposta dagli Onorevoli interroganti resterà alta. La vicenda del personale eventualmente coinvolto sarà oggetto di massima attenzione da parte di questo Governo.

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ALLEGATO 6

5-02600 Murelli: Estensione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996 ai soggetti che hanno cessato l'attività commerciale negli anni 2017 e 2018.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione dell'onorevole Murelli, relativa alla problematica inerente l'esclusione di coloro che hanno cessato la propria attività commerciale nel biennio 2017/2018 dall'ambito di applicazione soggettivo dell'indennizzo previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284 della legge n. 145 del 2018, rappresento quanto segue.
  La vicenda dei lavoratori autonomi costretti a chiudere la propria attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, rappresenta uno dei numerosi casi sui quali questo Governo ha riposto la sua attenzione.
  Proprio per tale ragione, il Governo, consapevole dell'impatto negativo determinato dallo stato di crisi, ha reso strutturale dal 1o gennaio 2019, con la legge di bilancio 2019, l'indennizzo in riferimento, e, di conseguenza, ha stabilizzato l'obbligo di versamento, per gli iscritti alla relativa Gestione pensionistica, del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte, al Fondo che finanzia l'indennizzo stesso.
  La circolare Inps n. 77 del 24 maggio 2019 è in linea con gli interventi legislativi che hanno introdotto e successivamente prorogato l'indennizzo in esame, che sono stati sempre ritenuti applicabili solo per le cessazioni avvenute successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse.
  Pertanto, il medesimo criterio è stato seguito anche per quel che concerne l'applicazione dell'articolo 1, commi 283 e 284 della legge n. 145 del 2018 che oltre a rendere strutturale l'indennizzo in questione ha ripristinato l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento dal 1o gennaio 2019.
  Si prende atto, tuttavia, che mentre in passato le proroghe non hanno lasciato vuoti temporali, in questo caso il diritto all'indennizzo è terminato nel 2016 per essere ripristinato, in maniera strutturale, con decorrenza 1o gennaio 2019.
  Il disallineamento temporale sussistente tra la possibilità di accesso all'indennizzo e l'assoggettamento all'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento, tuttavia, era già presente nell'ordinamento ancor prima dell'entrata in vigore dei succitati commi 283 e 284. Difatti, se da un lato le domande di accesso al beneficio potevano essere presentate entro il 31 gennaio 2017, dall'altro, l'aliquota contributiva aggiuntiva veniva prorogata sino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 490, della legge 147 del 2013).
  Il quesito posto vale ad attirare l'attenzione su questo tema e a riconsiderare, tra i requisiti indicati ai fini del diritto di accesso all'indennizzo in questione, la data di cessazione dell'attività commerciale. Al momento mi sembra però giusto evidenziare che questo Governo ha reso strutturale una misura in passato non stabile.

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ALLEGATO 7

5-02601 Fatuzzo: Superamento del divieto normativo di cumulo delle prestazioni in favore dei soggetti inabili al lavoro o invalidi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione dell'onorevole Fatuzzo, relativa alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, rappresento quanto segue.
  Secondo la normativa in vigore dal 1o settembre 1995 la pensione di inabilità, così come l'assegno ordinario d'invalidità, concesso ed erogato dall'Inps, non sono cumulabili con la rendita vitalizia Inail, se riferita allo stesso evento o causa, fino a concorrenza della rendita stessa.
  In particolare, l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AGO), liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
  Pertanto, è possibile avere un riconoscimento di pensione di inabilità, assegno ordinario d'invalidità e, contemporaneamente uno Inail per lo stesso evento o causa, ma i benefici economici spettanti non saranno cumulabili.
  La disposizione in questione, in sostanza, determina che, ove l'evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni sia il medesimo, i lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita Inail stessa.
  La ratio della norma risiede nella necessità di impedire che, per il medesimo evento invalidante, siano corrisposte più prestazioni a carico di enti diversi, ancorché si tratti di forme distinte di assicurazione obbligatoria, aventi finalità e natura differente, risarcitoria quella gestita dall'Inail e previdenziale quella gestita dall'Inps.
  L'obiettivo è quello di evitare che da una medesima causa di inabilità derivino, come conseguenze sul piano previdenziale, due distinte attribuzioni patrimoniali in senso lato compensative della medesima riduzione di capacità lavorativa e di guadagno.
  Dunque, per espressa previsione normativa, la rendita Inail dal 1995 non è cumulabile con l'assegno ordinario d'invalidità e con la pensione di inabilità a carico dell'Inps, liquidata per lo stesso evento invalidante, fino alla concorrenza della rendita stessa e ciò per evitare, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, il cumulo delle prestazioni.
  L'Inail con circolare n. 54 del 9 dicembre 1993 ha fornito i chiarimenti e le modalità operative per la trattazione dei casi d'incumulabilità delle diverse prestazioni, disciplinando inoltre la facoltà dell'assicurato all'esercizio del diritto di opzione per il trattamento economico più favorevole, con rinuncia espressa all'altra prestazione.
  È stato, inoltre, chiarito che la facoltà di opzione può essere più volte esercitata nel tempo, purché sussistano i requisiti previsti, qualora intervengano mutamenti della situazione dell'interessato (circolare Ministero del lavoro n. 5/93).Pag. 104
  La ratio di tale facoltà è quella di poter garantire sempre all'interessato il trattamento economico più favorevole.
  La problematica in esame dell'incumulabilità è stata oggetto, in passato, di una possibile riconsiderazione.
  Infatti, nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 186 del 23 dicembre 2004, è stato esaminato, in tal senso, un disegno di legge riguardante «Modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita Inail».
  D'altro canto, va pure considerato che la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 227 del 22-29 maggio 2002, proprio nello scrutinio della costituzionalità dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, ha ritenuto legittima la previsione legislativa di un regime di incompatibilità o divieto di cumulo tra le prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico dell'Inps, laddove il lavoratore già benefici – in ragione di uno stesso evento inabilitante – di una rendita a carico dell'Inail.
  In particolare, la Corte ha affermato che «non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali».
  La disposizione in parola risponde ad una scelta del legislatore, ispirata essenzialmente ad un rigore finanziario giustificato dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica previdenziale.
  Nel ribadire che le prestazioni previdenziali erogate dall'Inps e dall'Inail erano tra di loro cumulabili senza alcun limite fino al 1995, potrà essere valutata nel tempo la possibilità che tecnicamente sia percorribile la soluzione prospettata per i premi assicurativi, in modo da superare la sussistenza di una doppia imposizione contributiva, priva del corrispettivo duplice beneficio.
  Garantisco l'attenzione e l'impegno di questo Governo allo studio di eventuali possibili soluzioni tecniche che possano andare nel senso auspicato dall'onorevole Interrogante.