CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2019
224.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. (Nuovo testo unificato C. 181 Gallinella e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 181 Gallinella e abbinate, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
   condivise le finalità del provvedimento, volto a promuovere la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, prevedendo, all'articolo 1, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni con almeno quindici dipendenti e servizi aperti al pubblico di dotarsi, entro il 31 dicembre 2025, di tali attrezzature e di personale formato per il loro utilizzo;
   considerato che la limitazione alle pubbliche amministrazioni «che abbiano almeno quindici dipendenti» dell'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato potrebbe risultare di difficile applicazione;
   tenuto conto che l'articolo 2 dispone l'adozione da parte degli enti territoriali di propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate;
   preso atto che l'articolo 3 estende la possibilità di usare i defibrillatori automatici anche a chi non abbia ricevuto una formazione specifica, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco;
   rilevato che l'articolo 5 inserisce tra le iniziative di formazione per gli studenti, previste dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015, anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del defibrillatore esterno, e dispone l'estensione di tali iniziative al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente: «1. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi entro il 31 dicembre 2025, presso ciascuna sede in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificata dalla presente legge, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011.