ALLEGATO
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (Testo unificato C. 181 Gallinella e abb.).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero» (testo unificato C. 181 Gallinella e abb.), come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, le installazioni di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei centri commerciali, condomini, alberghi e strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente;
preso, altresì, atto dell'articolo 4 che dispone l'obbligo di installazione dei defibrillatori per gli scali aerei, ferroviari e marittimi, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, per i gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, nonché per i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione;
rilevato che il medesimo articolo 4 prevede l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita sia durante le competizioni, sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri nonché l'obbligo, per le suddette società sportive, che utilizzano gli spazi di impianti pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.