CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2019
224.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (Testo unificato C. 181 Gallinella e abb.)

PARERE APPROVATO

   La VII Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 181 Gallinella, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevato che la proposta di legge condivisibilmente prevede che tutte le pubbliche amministrazioni di una certa dimensione si dotino di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato e individua come prioritaria l'installazione dei dispositivi nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
   osservato, in particolare, che l'articolo 5 del testo in esame, novellando il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, prevede che le iniziative di formazione ivi previste a favore degli studenti delle scuole per promuovere la loro conoscenza delle tecniche di primo soccorso siano estese, da una parte, al personale docente e al personale ATA e che, dall'altra parte, tali iniziative abbiano ad oggetto anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
  valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
   a) specificare, all'articolo 5, che – nell'organizzazione delle iniziative di formazione ivi previste in materia di tecniche di primo soccorso, di tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, di uso del defibrillatore esterno e di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo – devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, quando destinatari delle medesime iniziative di formazione, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età;
   b) chiarire espressamente che le risorse individuate a copertura degli oneri finanziari del provvedimento in esame devono essere impiegate anche per il finanziamento delle iniziative di formazione nelle scuole di cui al medesimo articolo 5, conseguentemente modificando il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 là dove prevede che le iniziative di formazione devono essere svolte «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 (C. 1770 Governo).

PARERE APPROVATO

   La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il disegno di legge C. 1770 Governo, in materia di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015;
   rilevato che l'articolo 7 dell'Accordo reca disposizioni in materia di partecipazioni alle coproduzioni cinematografiche italo-bulgare, prevedendo in particolare che gli autori, gli sceneggiatori, i registi e il personale tecnico-artistico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini italiani o bulgari oppure cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti della Repubblica Italiana o della Repubblica di Bulgaria; che il personale tecnico e artistico straniero che risiede o lavora abitualmente in Italia o in Bulgaria può solo in circostanze eccezionali prendere parte alla coproduzione come appartenente al Paese di residenza; e che «solo in casi eccezionali e previa intesa tra le Autorità competenti delle Parti, per particolari esigenze della coproduzione cinematografica, può essere ammessa la partecipazione di personale tecnico e artistico non avente la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori o di uno Stato membro dell'Unione europea»;
   ritenuto che la limitazione, salvi i casi eccezionali, ai soli cittadini dell'Unione europea della partecipazione alla produzione incida sulla libertà dei registi, ai quali soltanto può spettare la selezione del personale, nell'interesse primario della miglior riuscita qualitativa e artistica dell'opera,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di avviare un nuovo negoziato con la Bulgaria volto a superare l'attuale previsione in base alla quale la partecipazione alla produzione di personale non cittadino di Stati membri dell'Unione europea può rappresentare soltanto un caso eccezionale.