CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2019
220.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada (Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb.)

PARERE APPROVATO

   La Commissione II,
  esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;
  rilevato che:
   l'articolo 2, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 171 del codice della strada, prevedendo che, in ogni caso in cui il passeggero trasportato su ciclomotori o motoveicoli, minore o adulto, non indossi il casco protettivo, della violazione risponda il conducente;
   la vigente formulazione dell'articolo 171 prevede, invece, che tale responsabilità sia posta in capo al conducente solo per trasportati minorenni;
   la novella introdotta dal provvedimento appare irragionevole, dal momento che la responsabilità del conducente per mancato utilizzo del casco protettivo da parte del passeggero dovrebbe semmai aggiungersi a quella della persona trasportata maggiore d'età, la quale dovrebbe pur sempre essere chiamata a rispondere di una condotta propria;
  rilevato altresì che:
   l'articolo 3, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 82 del codice della strada, introducendo un nuovo comma 4-bis, che prevede una nuova ipotesi in cui l'utilizzo del veicolo è considerato «uso proprio». In particolare, si dispone che sia «uso proprio» anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati;
   il medesimo articolo prevede altresì che la condivisione temporanea non comporti la responsabilità solidale di cui all'articolo 196 del Codice per le violazioni del Codice della strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini per le notifiche previsti dall'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore;
   la disposizione si presenta di difficile applicazione relativamente ai casi in cui non vi sia contestazione immediata dell'infrazione. In tali ipotesi, infatti, non essendo possibile identificare immediatamente il conducente, appare opportuno chiarire quale sia la disciplina di riferimento, in considerazione del fatto che non trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'articolo 196 del Codice della strada. A tale riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente del veicolo;
  osservato che:
   l'articolo 4 del provvedimento reca disposizioni per favorire la mobilità personale e quella ciclistica, utilizzando a più riprese, le locuzioni di «velocipede» e di «bicicletta»;
   tale ultima nozione non è stata oggetto di specifica definizione, con l'effetto di determinare il rischio di una indebita sovrapposizione con quella, ben più ampia, di «velocipede», già prevista dall'ordinamento;Pag. 24
   appare quindi opportuno introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a definire la nozione di «bicicletta», al fine di scongiurare possibili dubbi interpretativi e meglio chiarire l'ambito di applicazione delle norme del Codice della strada oggetto di novella;
  considerato che:
   l'articolo 5 introduce al codice della strada una serie di modifiche che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori nonché alla destinazione dei proventi delle sanzioni;
   nello specifico, la lettera p), del comma 1 del predetto articolo 5 intervenendo sull'articolo 198 del codice, in materia di molteplicità di violazioni che comportino sanzioni pecuniarie, intende derogare alla previsione di cui al primo comma, aggiungendo il comma 1-bis, in base al quale qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violi più volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano immediatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione, si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione, rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo;
   la nuova formulazione dell'articolo 198 comporta alcuni profili critici;
   in primo luogo, trattandosi di violazioni della medesima disposizione, e quindi necessariamente punite con la medesima sanzione, non si comprende perché si debba prendere a riferimento «la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo» per determinare l'aumento fino al triplo. Tale formulazione lascia intendere piuttosto che l'applicazione del principio del cumulo giuridico verrebbe estesa anche in relazione a violazioni commesse a distanza notevole l'una dall'altra o di gravità crescente, con evidenti ripercussioni sull'efficacia deterrente della sanzione, tanto più che manca un'indicazione di un preciso limite temporale di riferimento;
   si pone, infine, il problema di valutare i casi in cui il cosiddetto preavviso di contestazione non sia stato mai ricevuto dall'interessato poiché distrutto, deteriorato, sottratto o semplicemente celato dallo stesso destinatario. In tali ipotesi, per poter richiedere il cumulo giuridico delle sanzioni, sarebbe sufficiente dichiarare di non aver avuto il preavviso, mentre la prova del corretto adempimento effettuato dall'organo accertatore (copia del preavviso) potrebbe essere fornita solo in sede di contenzioso;
   dovrebbe essere valutata, pertanto, l'opportunità di sopprimere il nuovo comma 1-bis dell'articolo 198 del Codice della strada;
  considerato altresì che:
   il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera q) interviene a modifica dell'articolo 201 del Codice della strada, ed in particolare sull'attuale comma 1-bis, lett. d) il quale prevede attualmente che nel caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo non sia necessaria la contestazione immediata della violazione, aggiungendo un periodo con il quale stabilisce che, limitatamente alle ipotesi di violazione del divieto di sosta, vada lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza spese di notifica;
   si pone, anche in tali ipotesi, il problema di valutare i casi in cui il cosiddetto preavviso di contestazione non sia stato mai ricevuto dall'interessato poiché distrutto, deteriorato, sottratto o semplicemente celato dallo stesso destinatario;
  considerato ancora che:
   il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera r), modifica l'articolo 203 del Codice della strada, che disciplina le modalità di ricorso al Prefetto: si novellano, rispettivamente con il n. 1) e con il n. 2), i commi 1 e 1-bis, introducendo la possibilità di proporre ricorso al Prefetto inviandolo per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, Pag. 25sia nel caso di ricorso tramite l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (modifica al comma 1), che di ricorso diretto al Prefetto (modifica al comma 1-bis). In entrambi i casi si prevede che siano osservate le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che definisce i requisiti di validità per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni in via telematica alle pubbliche amministrazioni;
   le disposizioni di cui ai novellati commi 1 e 1-bis del richiamato articolo 203 del Codice potrebbero essere riformulate, nel senso di prevedere la possibilità di proporre ricorso al Prefetto per via telematica esclusivamente e non «anche» a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; ciò per evitare che sia sufficiente la trasmissione a mezzo di semplice mail che non garantisce alcuna prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario;
  evidenziato, infine, che:
   all'articolo 5, comma 1, lettera t), viene modificata la norma dell'articolo 207 del Codice relativa alla mancata corresponsione delle sanzioni per sanzioni amministrative per i veicoli immatricolata all'estero o muniti di targa EE. Nello specifico, si aggiunge un nuovo comma 3-bis in base al quale la mancata corresponsione della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e custodia entro novanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, comporta l'alienazione del veicolo, secondo la normativa vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La disposizione novellata stabilisce, inoltre, che qualora l'Autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e di custodia;
   la disposizione in questione potrebbe, pertanto, essere modificata, nel senso di prevedere che non possa procedersi all'alienazione del veicolo oggetto di fermo amministrativo fintantoché sia pendente una eventuale procedura di ricorso;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   l'articolo 2, comma 1, lettera e) sia modificato nel senso di prevedere che, ferma restando la responsabilità del solo conducente nell'ipotesi di soggetto trasportato minorenne, nel caso in cui il trasportato sia soggetto di maggiore età, la responsabilità del conducente si aggiunga a quella del trasportato;
   all'articolo 5, comma 1, lettera r), numeri 1 e 2, sia soppressa la parola «anche»;
  e con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 3, comma 1, lettera e), nel senso di prevedere espressamente la disciplina applicabile nei casi nei quali non vi sia la contestazione immediata dell'infrazione e, pertanto, non sia possibile identificare immediatamente il conducente del veicolo in condivisione;
   all'articolo 4, si valuti l'opportunità di chiarire la definizione di «bicicletta», al fine di scongiurare possibili sovrapposizioni con quella più ampia di «velocipede», già prevista dall'ordinamento;
   all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni: 1) sopprimere la lettera p); 2) sopprimere la lettera q); 3) alla lettera t), introdurre una disposizione diretta ad escludere l'alienazione del veicolo oggetto di fermo amministrativo nelle ipotesi in cui sia pendente una procedura di ricorso.