CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2019
220.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada. (Testo unificato C. 24 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 24 ed abbinate, recante modifiche al codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la IX Commissione;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni di modifica del codice della strada recate dal provvedimento attengano alla sicurezza della circolazione stradale riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla materia ordine pubblico e sicurezza, che è ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione;
   preso atto che l'articolo 9 prevede, al comma 1, che i comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi;
   osservato che, ai sensi del comma 2 di tale articolo 9, tali funzioni sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione, e che il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni e opera come pubblico ufficiale;
   considerato che, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 9, le richiamate funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale e che a tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea;
   rilevato che il comma 4 conferisce al personale indicato di cui al presente articolo 9 il potere di contestazione immediata delle violazioni in materia di sosta in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2;
   valutata l'opportunità di coordinare tali poteri di contestazione immediata previsti dal comma 4 – che fanno riferimento alle violazioni «in materia di sosta» – con quelli previsti al comma 3, che si riferiscono alle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di «circolazione, fermata» e sosta,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti «di cui al comma 2»;Pag. 21
   b) all'articolo 9, comma 4, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole «in materia di sosta» e di sostituire le parole «ai sensi dei commi 1 e 2» con le seguenti «ai sensi dei commi 1, 2 e 3».