CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2019
216.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

EMENDAMENTO 5.100 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 5.

  All'emendamento 5.100, capoverso b-bis), numero 2, comma 1-quinquies, lettera h), sostituire le parole: residenti all'estero con le seguenti: aventi la residenza anagrafica all'estero.
0. 5. 100. 1. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  All'emendamento 5.100, capoverso b-bis), numero 2, comma 1-quinquies, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia.
0. 5. 100. 2. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  All'emendamento 5.100, capoverso b-bis), numero 2, comma 1-quinquies, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero, noleggiati per un periodo non superiore a 30 giorni.
0. 5. 100. 3. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  All'emendamento 5.100, capoverso b-bis), numero 2, comma 1-quinquies, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero.
0. 5. 100. 4. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93:
    1) al comma 1-ter, ovunque ricorrano, dopo le parole: «Spazio economico europeo» sono inserite le seguenti: «o nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco»;
    2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale Pag. 114di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia.»
5. 100. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 4.21 e 4.22

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 164, comma 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo; il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza della predetta sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio.»
*4. 21. Sozzani, Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 164, comma 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo; il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza della predetta sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio.»
*4. 22. Gariglio, Paita.

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ALLEGATO 3

Modifiche al codice della strada (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, lettera g), numero 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 9-ter aggiungere il seguente:
  9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata «doppio senso ciclabile», è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione dell'articolo 182, comma 9-quater, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché ogni altra disposizione rilevante in materia, non possono prescrivere limiti o condizioni diversi o ulteriori rispetto a quanto stabilito dal medesimo articolo 182, comma 9-quater.
4. 35. (Nuova formulazione) Barzotti, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.