CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 giugno 2019
208.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807-A Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 14.1, 16-quinquies.1, 18-ter.1, 26-quater.1, 30.1, 32.1, 38.1, 38-ter.1, 41-bis.1, 44.1 E 47.1 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 14.

Subemendamenti all'emendamento 14.1 dei Relatori

  Sopprimere le parole: comma 2.

  Conseguentemente, nella parte conseguenziale sopprimere le parole: comma 2.
0. 14. 1. 2. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sopprimere le parole: lettera a).

  Conseguentemente, nella parte conseguenziale sopprimere le parole: lettera a).
0. 14. 1. 1. Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 1, sopprimere le parole: escluse quelle di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: escluse quelle di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a).
14. 1. I Relatori.

ART. 16-quinquies.

Subemendamenti all'emendamento 16-quinquies.1 dei Relatori

  Sostituire le parole: diretti a disciplinare con le seguenti parole: volti a regolamentare.
0. 16-quinquies. 1. 13. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sopprimere le parole: nuovi o maggiori oneri ovvero.
0. 16-quinquies. 1. 11. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sopprimere le parole: nuovi o.
0. 16-quinquies. 1. 12. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sostituire le parole: 159 milioni con le seguenti: 169 milioni.
0. 16-quinquies. 1. 10. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sostituire le parole: 163 milioni con le seguenti: 173 milioni.
0. 16-quinquies. 1. 9. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sostituire le parole: 167 milioni con le seguenti: 178 milioni.
0. 16-quinquies. 1. 8. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sostituire le parole: 171 milioni con le seguenti: 181 milioni.
0. 16-quinquies. 1. 7. Lucaselli, Lollobrigida.

Pag. 23

  Sostituire le parole: 175 milioni con le seguenti: 185 milioni.
0. 16-quinquies. 1. 6. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sostituire le parole: 179 milioni con le seguenti: 189 milioni.
0. 16-quinquies. 1. 5. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sostituire le parole: 183 milioni con le seguenti: 193 milioni.
0. 16-quinquies. 1. 4. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sostituire le parole: 187 milioni con le seguenti: 197 milioni.
0. 16-quinquies. 1. 3. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sostituire le parole: 191 milioni con le seguenti: 199 milioni.
0. 16-quinquies. 1. 2. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'ultimo periodo sostituire le parole: 31 ottobre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
0. 16-quinquies. 1. 1. Sensi, Boccia.

  Al comma 2, sostituire le parole da: diretti a disciplinare fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 è sospesa fino al 31 ottobre 2019.
16-quinquies. 1. I Relatori.

ART. 18-ter.

  Al comma 3, sopprimere le parole: per gli anni 2019 e seguenti.
18-ter. 1. I Relatori.

ART. 26-quater.

  Al comma 1, capoverso ART. 41, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 11, sopprimere le parole: di 9,9 milioni di euro per l'anno 2019,;
   al comma 12, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro;
   al comma 12, lettera b), dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a.
26-quater. 1. I Relatori.

Pag. 24

ART. 30.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 14-ter, tredicesimo periodo, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti: , sulla base di apposite convenzioni, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   al comma 14-quater, sostituire le parole: 1o aprile 2019 con le seguenti: 1o giugno 2019;
   al comma 14-quinquies, sostituire le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2019 ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni beneficiari utilizzano il contributo di cui al presente comma per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
30. 1. I Relatori.

ART. 32.

Subemendamenti all'emendamento 32.1 dei Relatori

  All'emendamento 32.1 sopprimere le parole: 17-bis e: 17-ter.
0. 32. 1. 2. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 32.1 sopprimere le parole: 17-bis.
0. 32. 1. 1. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 32.1 sopprimere le parole: 17-ter e: 17-quater.
0. 32. 1. 3. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 32.1 sopprimere le parole: 17-ter.
0. 32. 1. 4. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 32.1 sopprimere le parole: 17-quater e: 17-quinquies.
0. 32. 1. 5. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 32.1 sopprimere le parole: 17-quater.
0. 32. 1. 6. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 32.1 sopprimere le parole: 17-quinquies.
0. 32. 1. 7. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sopprimere i commi 17-bis, 17-ter, 17-quater e 17-quinquies.
32. 1. I Relatori.

ART. 38.

Subemendamenti all'emendamento 38.1 dei Relatori

  All'emendamento 38.1, capoverso «al comma 1, lettera c)» sostituire le parole: degli oneri di cui al con le parole: degli oneri recati dal.
0. 38. 1. 3. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 38.1, capoverso «al comma 1, lettera c)» sostituire le parole: degli oneri con le parole: degli importi.
0. 38. 1. 1. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 38.1, capoverso «al comma 1, lettera c)» sostituire le parole: degli oneri con le parole: delle spese.
0. 38. 1. 2. Lucaselli, Lollobrigida.

Pag. 25

  Al comma 1-terdecies, dopo le parole: 60 per cento, aggiungere le seguenti parole: Dopo il comma 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente comma:
  1-sexdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con successivi decreti attuativi da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, disciplina nei dettagli nuove agevolazioni volte a ridurre gli importi dei contratti in essere, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1o gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
0. 38. 1. 4. Ciaburro, Lucaselli.

  Al comma 1-terdecies, dopo le parole: 60 per cento, aggiungere le seguenti parole: Dopo il comma 1-quinquiesdecies aggiungere il seguente comma:
  1-sexdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con successivi decreti attuativi da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, disciplina nei dettagli nuove agevolazioni volte a ridurre gli importi dei contratti in essere, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1o gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
0. 38. 1. 5. Ciaburro, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera c), dopo le parole: non destinate annualmente aggiungere le seguenti: alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o;
   al comma 1-terdecies, ultimo rigo della tabella, sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 60 per cento.
38. 1. I Relatori.

ART. 38-ter.

Subemendamento all'emendamento 38-ter.1 dei Relatori

  Sostituire le parole: o la Giunta con le seguenti: previa deliberazione della Giunta.
0. 38-ter. 1. 1. Marattin.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Consiglio regionale e la Giunta con le seguenti: il Consiglio regionale o la Giunta.
38-ter. 1. I Relatori.

ART. 41-bis.

Subemendamento all'emendamento 41-bis.1 dei Relatori

  Al secondo capoverso, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 42 milioni.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 250-ter, aggiungere i seguenti:
  «250-quater. Per gli anni dal 2019 al 2021, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma Pag. 26che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al presente comma, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
  250-quinquies. I soggetti di cui al comma 250-quater che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui al comma 250-quater e le integrazioni di cui al presente comma a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.
  250-sexies. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252. Il benefìcio di cui al presente comma è concesso esclusivamente ai soggetti che già alla data del 1o ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
  250-septies. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 250-sexies, secondo periodo, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefìci previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 250-octies, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
  250-octies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi 250-sexies e 250-septies».
0. 41-bis. 1. 1. Serracchiani.

Pag. 27

  Al comma 1, capoverso comma 250-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), sostituire le parole: 13,1 milioni di euro con le seguenti: 1,1 milioni di euro;
   alla lettera b), dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2020, a;
   alla lettera c), sostituire le parole: 3.965.500 euro per l'anno 2019 e a 6.746.500 euro per l'anno 2020 con le seguenti: 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500 euro per l'anno 2020.
41-bis. 1. I Relatori.

ART. 44.

Subemendamenti all'emendamento 44.1 dei Relatori

  All'emendamento 44. 1 sopprimere le parole: 1-bis.
0. 44. 1. 1. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 44. 1 sopprimere le parole: 1-ter.
0. 44. 1. 2. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 44. 1 sopprimere le parole: 15-bis.
0. 44. 1. 3. Lucaselli, Lollobrigida.

  Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 15-bis.
44. 1. I Relatori.

ART. 47.

Subemendamenti all'emendamento 47.1 dei Relatori

  All'emendamento 47.1 sostituire le parole: delle risorse con le parole: delle giacenze residue.
0. 47. 1. 1. Lucaselli, Lollobrigida.

  All'emendamento 47.1 sostituire le parole: delle risorse con le parole: delle disponibilità.
0. 47. 1. 2. Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 1-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: le procedure previste dai commi 1-ter e 1-quater con le seguenti: le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo.
47. 1. I Relatori.

Pag. 28

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807-A Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere le parole: escluse quelle di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: escluse quelle di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a).
14. 1. I Relatori.

ART. 16-quinquies.

  Al comma 2, sostituire le parole da: diretti a disciplinare fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 è sospesa fino al 31 ottobre 2019.
16-quinquies. 1. I Relatori.

ART. 18-ter.

  Al comma 3, sopprimere le parole: per gli anni 2019 e seguenti.
18-ter. 1. I Relatori.

ART. 26-quater.

  Al comma 1, capoverso ART. 41, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 11, sopprimere le parole: di 9,9 milioni di euro per l'anno 2019,;
   al comma 12, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro;
   al comma 12, lettera b), dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a.
26-quater. 1. I Relatori.

Pag. 29

ART. 30.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 14-ter, tredicesimo periodo, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti: , sulla base di apposite convenzioni, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   al comma 14-quater, sostituire le parole: 1o aprile 2019 con le seguenti: 1o giugno 2019;
   al comma 14-quinquies, sostituire le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2019 ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni beneficiari utilizzano il contributo di cui al presente comma per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
30. 1. I Relatori.

ART. 32.

  Sopprimere i commi 17-bis, 17-ter, 17-quater e 17-quinquies.
32. 1. I Relatori.

ART. 38.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera c), dopo le parole: non destinate annualmente aggiungere le seguenti: alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o;
   al comma 1-terdecies, ultimo rigo della tabella, sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 60 per cento.
38. 1. I Relatori.

ART. 38-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Consiglio regionale e la Giunta con le seguenti: il Consiglio regionale o la Giunta.
38-ter. 1. I Relatori.

ART. 41-bis.

  Al comma 1, capoverso comma 250-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), sostituire le parole: 13,1 milioni di euro con le seguenti: 1,1 milioni di euro;
   alla lettera b), dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2020, a;
   alla lettera c), sostituire le parole: 3.965.500 euro per l'anno 2019 e a 6.746.500 euro per l'anno 2020 con le seguenti: 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500 euro per l'anno 2020.
41-bis. 1. I Relatori.

ART. 44.

  Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 15-bis.
44. 1. I Relatori.

ART. 47.

  Al comma 1-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: le procedure previste dai commi 1-ter e 1-quater con le seguenti: le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo.
47. 1. I Relatori.