CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2019
206.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati (C. 1206).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1206 Costa, recante modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «giurisdizione e norme processuali», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 39

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar (C. 1640 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1640, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012;
   evidenziato come l'Accordo di cooperazione di cui si propone la ratifica si inquadri nell'ambito di un progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati e ha l'obiettivo di estendere la cooperazione in tali settori, tenendo presente gli interessi comuni, e di definire un quadro di riferimento per programmi di cooperazione diretta tra istituzioni scolastiche e universitarie;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 40

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica (C. 1641 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1641, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016»;
   evidenziato come l'Accordo si ponga l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore e di approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, prevedendo anche la possibilità di finanziare progetti e attività congiunte;
   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 41

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati (C. 1771 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1771, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019»;
   evidenziato come, con decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo nella riunione svoltasi a Bruxelles il 13 luglio 2018, sia stata assegnata alla città di Roma la sede del costituendo Segretariato permanente dell'Assemblea e come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia pertanto propedeutico allo stabilimento in Roma della predetta sede del Segretariato permanente;
   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 42

ALLEGATO 5

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  Il Comitato permanente della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1603-bis, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «ordinamento sportivo», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424 del 2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive;
   evidenziato altresì come il provvedimento riguardi anche le materie «istruzione» (relativamente all'articolo 2), «professioni» (relativamente all'articolo 4), «governo del territorio» (relativamente agli articoli 12 e 14), «tutela della salute» (relativamente agli articoli 4 e 14), e «formazione professionale» (relativamente all'articolo 4), affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), la quale, nell'ambito delle delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore, prevede, come criterio di delega, la definizione degli ambiti di attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite e degli «organismi sportivi», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire a quali ulteriori soggetti faccia riferimento la previsione della definizione degli ambiti di attività «degli organismi sportivi», valutando in tale ambito l'opportunità di richiamare espressamente la società Sport e salute Spa, che non sembrerebbe rientrare propriamente nella definizione di «organismo sportivo»;
   b) con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), la quale stabilisce la previsione di limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto di effettuare scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il soggetto al quale si riferiscono le predette limitazioni e vincoli;
   c) con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), la quale prevede il riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli «enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, Pag. 43n. 8», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il riferimento agli enti di cui alla legge n. 8 del 2018 includa anche il Comitato italiano paralimpico, federazioni sportive paralimpiche, discipline sportive paralimpiche ed enti di promozione sportiva paralimpica;
   d) con riferimento al nuovo comma 6-bis dell'articolo 10 della legge n. 91 del 1981, introdotto dall'articolo 3-bis, il quale dispone, al primo periodo, che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della previsione, atteso che la figura del «tifoso» non è definita dal punto di vista giuridico, né lo sono i suoi interessi, sostituendo a tal fine il termine «tifosi» con quello «abbonati»;
   e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'acquisizione della previa intesa della Conferenza Unificata, oltre che sugli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui all'articolo 12, anche sui decreti legislativi adottati ai sensi delle deleghe di cui agli articoli 1, 4, 5, 13 e 14.

Pag. 44

ALLEGATO 6

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1603-bis, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «ordinamento sportivo», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424 del 2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive;
   evidenziato altresì come il provvedimento riguardi anche le materie «istruzione» (relativamente all'articolo 2), «professioni» (relativamente all'articolo 4), «governo del territorio» (relativamente agli articoli 12 e 14), «tutela della salute» (relativamente agli articoli 4 e 14), e «formazione professionale» (relativamente all'articolo 4), affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 45

ALLEGATO 7

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico (Nuovo testo C. 1822).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1822, recante modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   evidenziato come la proposta di legge intervenga in primo luogo sulla disciplina delle patenti nautiche, disponendo il differimento al 1o gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 2017, il quale prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi;
   segnalato come il predetto differimento al 1o gennaio 2020 della disposizione si renda necessario a seguito delle problematiche connesse all'entrata in vigore del nuovo testo del richiamato articolo 39, comma 1, e consentirebbe di evitare danni economici agli operatori del settore e di contribuire, al contempo, allo sviluppo del turismo nautico;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento attenga essenzialmente alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE