CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 giugno 2019
205.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

D.L. 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

EMENDAMENTI 39.7, 39.8, 44.06, 49.047 E 49.048 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 39.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 12, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 agosto 2019».
39. 7. I Relatori.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e nei limiti della dotazione organica dell'INPS» sono soppresse;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione organica del personale di area C dell'INPS è incrementata di 1.003 unità».
39. 8. I Relatori.
(Inammissibile)

ART. 44.

Subemendamenti all'emendamento 44.06 dei Relatori

  Sostituire la rubrica con la seguente: Incentivo fiscale per il salvataggio delle banche del Mezzogiorno.

0. 44. 06. 3. Marattin, Fregolent, Del Barba.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Incentivo fiscale per il salvataggio di imprese e banche del Mezzogiorno.

0. 44. 06. 2. Marattin, Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis
(Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale)

  1. Alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1o gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Pag. 46Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
  2. Le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante «Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le attività per imposte anticipate di cui al primo periodo ed è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.
  3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
  4. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per la Pag. 47restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le società scisse la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:
   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative ad attività per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente articolo;
   b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano già partecipato a un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni del presente articolo.
  6. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla società conferente le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente articolo.
  7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.
  8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:
   a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per Pag. 48l'anno 2022, a 80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;
   e) quanto a 40 milioni euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

44. 06. I Relatori.

ART. 49.

Subemendamenti all'emendamento 49.047 dei Relatori

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fino alla durata dello stato di emergenza.
*0. 49. 047. 1. Melilli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fino alla durata dello stato di emergenza.
*0. 49. 047. 14. Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Analoghi obblighi di manutenzione competono ai comuni di cui all'Ordinanza 28 dicembre 2018, n. 566 del Dipartimento della protezione civile, interessati dagli eventi sismici verificatisi in Sicilia il 26 dicembre 2018 e nei cui territori insistono strutture emergenziali.
  1-ter. Nei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis, le suddette strutture emergenziali, nonché quelle autorizzate per servizi pubblici essenziali alla popolazione, sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al termine dello stato di emergenza.

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo dopo le parole: centro Italia aggiungere le seguenti: e Sicilia.
0. 49. 047. 13. Mandelli, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e Pag. 49delle infrastrutture del territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza Permanente», presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.
  3-ter. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di venti giorni.
0. 49. 047. 6. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata ai comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;Pag. 50
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

  3-ter. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
0. 49. 047. 11. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. L'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente:
  «1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto».
  3-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 3-bis si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.
  3-quater. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d) del medesimo decreto.
0. 49. 047. 7. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
  «746. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente Pag. 51periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
  3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:
  «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
0. 49. 047. 12. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e Pag. 52certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2:
   a) all'alinea sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 401,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 530,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 656,491 milioni di euro per fanno 2021, a 550,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 698,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 587,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 503,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 369,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 349,091 euro per l'anno 2028, a 352,891 euro per l'anno 2029, a 342,791 euro per l'anno 2030, a 339,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 339,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 338,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.079,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 429,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 567,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 657,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 562,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 710,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 597,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 513,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
   b) dopo la lettera l), inserire la seguente: l-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni di euro per l'anno 2021, 25 milioni di euro per l'anno 2022, e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;.
0. 49. 047. 8. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2020, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2019, anche a valere per le province di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazione, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Al relativo onere nel limite di spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a con le modalità previste dall'articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
0. 49. 047. 15. Cortelazzo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 67-ter, al comma 5, terzo periodo, le parole: «al personale in servizio al 30 settembre 2018» sono soppresse, e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o siano divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo Pag. 53indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate».
0. 49. 047. 3. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
   b) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro».
0. 49. 047. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta».
0. 49. 047. 5. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
0. 49. 047. 9. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
0. 49. 047. 10. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro quattrocentottanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro ottocentocinquanta giorni».
0. 49. 047. 4. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.
(Inammissibile)

Pag. 54

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma)

  1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
  2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.
49. 047. I Relatori.

  Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

  1. Al comma 5 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e salute Spa per il finanziamento delle federazioni sportive e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero per lo svolgimento di attività a supporto dello sport e alle attività istituzionali dell'UNIRE,».
  2. Dopo il terzo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente: «I titoli abilitativi rilasciati dal 1o aprile 2015 al 31 dicembre 2017 conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2019».
49. 048. I Relatori.
(Inammissibile)

Pag. 55

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023)

  1. Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: «con effetto dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «con effetto dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1o gennaio 2023». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede:
   a) quanto 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109 milioni di euro per l'anno 2025, 112 milioni di euro per l'anno 2026, 113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
   b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454 milioni di euro per l'anno Pag. 562024, 541 milioni di euro per l'anno 2025, 548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro per l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. 012. (Nuova formulazione) Comaroli.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
  « 5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.
  5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

5. 15. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale)

  1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012».
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. 07. I Relatori.

Pag. 57

ART. 7

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Estensione degli interventi agevolativi al settore edile)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  « 6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito, altresì, qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come «inadempienze probabili» (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.
  6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è concessa nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 deve essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente articolo sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti nonché fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»;
   b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «revoca della stessa» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis»;
   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile».

7. 016. (Nuova Formulazione) I Relatori.

ART. 10

  Al comma 1, capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
10. 34. I Relatori.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «soggetto beneficiario» Pag. 58sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».
10. 19. Vallascas, Trano, Faro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
10. 7. (Nuova formulazione) D'Incà, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1057 è sostituito dal seguente:
  « 1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011»;
   b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile».

10. 016. (Nuova formulazione) De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Trano.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

  1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

  « 6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi Pag. 59telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1o gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».

  2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
  3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.

12. 029. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 13

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

  Art. 13-bis. – (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) – 1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».
  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 6021 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.
  3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
  4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificate mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
  5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
      a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
      b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
      c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
      d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo di cui al comma 4 da parte dell'Agenzia delle entrate.
  7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
  8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
  9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
13. 022. I Relatori.

Pag. 61

ART. 15

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

  1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011».

*15. 020. (Nuova formulazione) Bianchi, Gusmeroli, Comaroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

*38. 5. (Nuova formulazione) Faro, Trano.

*38. 011. (Nuova formulazione) Pella, Mandelli, Bignami.

*38. 014. (Nuova formulazione) Pastorino, Fassina, Fornaro.

ART. 16.

  Al capo I, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 185 è inserito il seguente:

  « 185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata»;
   b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti: «o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis».

  2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata Pag. 62in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per il predetto Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 è sospesa fino al 31 dicembre 2019».

16. 061. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 17

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non può essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilità del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato.

17. 8. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 18

  Al comma 2, sostituire le parole: fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto dalla delibera.

18. 1. (Nuova formulazione) Comaroli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piattaforma telematica denominata « Incentivi.gov»)

  1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata « Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.Pag. 63
  2. Alla piattaforma telematica di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 6, il rispetto delle quali costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.
  3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e seguenti, a valere sui fondi del Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.
  4. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui al comma 1 è istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le altre amministrazioni centrali e locali interessate.
  5. La struttura di cui al comma 4 definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma telematica di cui al comma 1, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. 09. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione)

  1. L'ambito di operatività del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
  2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità e le condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma 1.
  4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le partecipazioni».
  5. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre Pag. 642006, n. 296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefìci e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le modalità e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili nei casi di decadenza di cui al periodo precedente».
18. 011. (Nuova formulazione) Vallascas, Faro, Trano.

ART. 19

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 199, le parole: «alle aziende vittime di mancati pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime di mancati pagamenti» e le parole: «altre aziende debitrici» sono sostituite dalle seguenti: «propri debitori nell'ambito dell'attività di impresa»;
   b) il comma 200 è sostituito dal seguente:
  « 200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresì accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;
   c) dopo il comma 201 è inserito il seguente:
« 201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 è adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo è corrisposto all'esito della verifica. Il provvedimento è comunque revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 201»;
   d) al comma 202, le parole: «delle aziende imputate per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».
19. 012. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 23

  Apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «l'articolo 65 e l'articolo 67 del Pag. 65regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo decreto legislativo»;
  01a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del medesimo decreto legislativo».
  2) al comma 1, lettera c), numero 1), il punto 1.1 è sostituito dal seguente:
   1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo,».
  3) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

  d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: «l'articolo 67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo».
23. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

ART. 24

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
  « a-bis) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati».

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”».
24. 3. (Nuova formulazione) Daga, Ilaria Fontana, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano, Boccia.

ART. 26.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».
26. 29. I Relatori.

  Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

Art. 26-bis.
(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico)

  1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

«TITOLO III
CONTRATTO DI ESPANSIONE

Art. 41.
(Contratto di espansione)

  1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione Pag. 66e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
  2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:
   a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
   b) la programmazione temporale delle assunzioni;
   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

  3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.
  4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.
  5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NaSpi, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività Pag. 67di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
  7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefìci di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
  9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
  10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Pag. 6810 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.
  11. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 9,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 45 milioni per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  12. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 7 e 11 del presente articolo si provvede:
   a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   e) quanto a 35 milioni per l'anno 2020, a 1,5 milioni per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45 milioni per l'anno 2026 e a 38 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

  2. I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo e le relative agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.
26. 026. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)

  1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;Pag. 69
    b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione».
28. 06.  (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 29

   Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «200 mila euro» con le seguenti: «50.000 euro»;
   b) al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «500 mila» con le seguenti: «100.000».
29. 6.  (Nuova formulazione) De Toma, Trano, Faro.

ART. 30

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo di cui al comma 14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.
  14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti Pag. 70dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (N02), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco – Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;
   b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
  14-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono, tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1o aprile 2019, nell'ambito Pag. 71dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subìto tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati.
*30. 1. (Nuova formulazione) Bellachioma, Comaroli, Frassini, Ribolla, Cestari, Tomasi, Pretto, Vanessa Cattoi, Belotti, Cavandoli, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
*29. 010. (Nuova formulazione) Liuzzi, Faro, Trano.

ART. 32.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «consorzi nazionali» aggiungere le seguenti: «e alle organizzazioni collettive delle imprese».
*32. 5. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali aggiungere le seguenti: e alle organizzazioni collettive delle imprese.
*32. 13. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali aggiungere le seguenti: e alle organizzazioni collettive delle imprese.
*32. 30. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

   Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, in congiunzione con la dizione «Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del presente comma. Ai fini della promozione e della tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale, alle imprese nazionali ed estere che producono beni nel territorio nazionale ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea è consentito di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinati dal comma 17-ter, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme con la dizione «Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto della contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e Pag. 72senza pregiudizio dell'ulteriore normativa nazionale e dell'Unione europea vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci. Ai fini della tutela e del decoro dell'emblema dello Stato, i contrassegni di cui al presente comma sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali atti a garantirne la sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. I contrassegni di cui al presente comma sono inseriti, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'elenco delle carte valori di cui all'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti, assicura, nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori, la fornitura dei contrassegni di cui al presente comma alle imprese a prezzi conformi a quelli di mercato.
  17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con propri decreti disciplina:
   a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al medesimo comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto della contraffazione;
   b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono chiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;
   c) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
   d) le regole che devono essere rispettate da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni, al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato.

  17-quater. Sono abrogati:
   a) la legge 8 aprile 2010, n. 55;
   b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
   c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   d) gli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806.

  17-quinquies. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 49:

  1) le parole: «la stampigliatura « made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese»;

  2) le parole: «la merce sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la merce sia di origine diversa da quella indicata»;
   b) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:
  « 49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull'origine. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000»;
   c) al comma 49-ter, le parole da: «, salvo che le indicazioni ivi previste» fino alla fine del comma sono soppresse.
32. 10. Paxia, Faro, Trano, Scalfarotto, Marattin, Fregolent, Moretto, Gadda, Padoan.

Pag. 73

  Al capo IV, premettere il seguente articolo:

Art. 32-bis.
(Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008».

  2. Per le attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
32. 013. I Relatori.

ART. 33

  Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione con le seguenti: della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto con le seguenti: la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;
   al comma 2, primo periodo, sostituire, le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione con le seguenti: della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;
   al medesimo comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto con le seguenti: la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.
33. 51. I Relatori.

Articolo 33-bis
(Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti:
  «875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale è data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
  875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.
  875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento Pag. 74per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.
  875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: «tributi» sono inserite le seguenti: «, delle addizionali».
  875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   «b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;
   b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni».

   875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia».

  2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
  4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019» e le parole: «15 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2019».
  5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019»;
   b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;
   c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli Pag. 75anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».

  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 886 è inserito il seguente:
  «886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
33. 50. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 36

  Alla lettera b), dopo il comma 2-ter inserire il seguente:
  2-quater. La Consob ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La Consob può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.
0. 36. 20. 5. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera h), capoverso « 502-bis», al primo periodo, dopo le parole: «35.000 euro nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita» e, al secondo periodo, dopo le parole: «esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494,» sono aggiunte le seguenti: «nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,»;
      b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018».
  2-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo transitorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio,».
36. 20. I Relatori.

  Al comma 2, lettera h), capoverso «502-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'erogazione degli indennizzi effettuata Pag. 76ai sensi del presente comma è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.
36. 6. Marattin.

  Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Articolo 36-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine)

  1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi di investimento europei a lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
  2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme, per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, per la sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF o di uno o più fondi di ELTIF.
  3. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del presente articolo gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
   a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
   b) almeno il 70 per cento del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
  4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo da parte degli ELTIF si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.
  5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno cinque anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento Pag. 77deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello in corso alla data di cessione. Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal presente articolo trovano comunque applicazione qualora il loro controvalore sia integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.
  6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma 1 relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento negli ELTIF, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal comma 5.
  7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.
  10. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
  11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
36. 02. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: «fino al 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
36. 012. Il Governo.

ART. 38

  Dopo il comma 1-octies, inserire il seguente:
  1-octies.1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, è ripartita per le finalità indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Pag. 78lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*0. 38. 39. 7.  (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Gelmini.
*0. 38. 39. 8.  (Nuova formulazione) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.

  1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
  1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.Pag. 79
  1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane», il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo è incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:
   a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è corrispondentemente ridotto;
   b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).

  1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  1-novies. Il fondo di cui al comma 1-septies è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di Pag. 80interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.
  1-decies. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1o gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziano pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della società Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.
  1-undecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto».
  1-duodecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti   15 anni
Oltre il 65 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni     20 anni
Pag. 81

  1-terdecies. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  1-quaterdecies. I comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania individuati, rispettivamente, dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell'approvazione.
38. 39. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.
  2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente Sezione della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo di Consiglio comunale. Per i piani per cui pende la fase istruttoria presso la Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione predetta è tenuta a concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti; che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
38.7. (Nuova Formulazione) Faro, Trano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato «Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
38. 38. I Relatori.

Pag. 82

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a quello del secondo esercizio precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;».
  2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859».
*38. 028. (Nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.
*22. 3. (Nuova formulazione) Faro, Trano, Vallascas.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Articolo 38-bis.
(Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni)

  1. All'articolo 73 , comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni».

38. 029. (Nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana)

  1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati ad applicare, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.
  2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:
   a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;
   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al Pag. 83decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

  3. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:
  «881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.
  881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   b) al comma 885 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro».
38. 030. I Relatori.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(
Bonus eccellenze)

  1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «programma operativo nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare».
39. 013. I Relatori.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Articolo 39-bis.
(Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1o gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018 del 28 febbraio 2018.
39. 014. I Relatori.

ART. 41
   Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Articolo 41-bis.
(Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 è inserito il seguente:
  «250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, Pag. 84le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:
   a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
   b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del presente articolo.

  250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:
   a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   c) quanto a 3.965.500 euro per l'anno 2019 e a 6.746.500 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto».
41. 010. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 43

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
  «26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può Pag. 85accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni».
43. 10. Macina, Faro, Trano.

  Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito internet» sono inserite le seguenti: «ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale,».
43. 14. Macina, Faro, Trano.

  Al comma 3, lettera d):
  all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;
  al capoverso comma 28-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai medesimi enti è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco. Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.
  dopo il capoverso comma 28-bis aggiungere il seguente:
  28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.
43. 9. Macina, Faro, Trano.

ART. 44

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «interventi infrastrutturali» sono sostituite dalla seguente: «investimenti» e dopo le parole: «Piano operativo» sono inserite le seguenti: «per ogni Amministrazione»;
   b) al comma 2, le parole: «e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3»;
   c) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE»;
   d) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  « d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione; »;
   e) al comma 4, dopo le parole: «FSC 2007-2013» sono inserite le seguenti: «già istituiti»;Pag. 86
   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso ferme le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi»;
   g) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  « 8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.;
   h) al comma 10, alinea e lettera a), le parole da: «Le risorse di cui al comma 1» fino a: «ai sensi del comma 7;» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b) e c) del presente comma, al fine di contribuire:
   a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7;»;
   i) al comma 14, al primo periodo, le parole: «di cui alla delibera CIPE n. 25/2016» sono sostituite dalle seguenti: «già vigenti per la programmazione 2014-2020» e, al secondo periodo, dopo le parole: «2007-2013» sono aggiunte le seguenti: «e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario»;
   l) al comma 15, lettera b), le parole: «degli interventi ricompresi nei Piani» sono sostituite dalle seguenti: «dei Piani».
44. 2. (Nuova formulazione) Cestari.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) comma 1 dopo le parole: l'Agenzia per la Coesione territoriale procede sono inserite le seguenti: d'intesa con le amministrazioni interessate;
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Laddove l'amministrazione titolare sia una Regione o Provincia autonoma o Città Metropolitana, l'Agenzia per la Coesione Territoriale procede a sottoporre all'approvazione del CIPE il nuovo Piano di Sviluppo e Coesione di cui al comma 1 previa intesa con l'amministrazione titolare interessata.
  1-ter. Al fine di garantire il coordinamento interistituzionale e la realizzazione del «Piano sviluppo e coesione», di cui al comma 1, a titolarità delle amministrazioni centrali, il Governo stipula con le regioni e le province autonome sul cui territorio ricadono gli interventi, apposite Intese»;
   c) al comma 3, alinea, dopo le parole: alle amministrazioni centrali inserire la seguente: regionali e alla lettera b) sopprimere la parola: annuali;
   d) al comma 7, lettera b) sostituire la parola sentite con le seguenti: d'intesa
   e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  15-bis. Per il ciclo di programmazione 2021-2027, le Amministrazioni regionali avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC destinate al territorio regionale.

44. 3. (Nuova formulazione nel testo risultante dalla rettifica comunicata in seduta) Comaroli.

Pag. 87

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
  Art. 44-bis. – (Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale) – 1. Alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1o gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
  2. Le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante «Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le attività per imposte anticipate di cui al primo periodo ed è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.
  3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate Pag. 88sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
  4. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le società scisse la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:
   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative ad attività per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente articolo;
   b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano già partecipato a un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni del presente articolo.
  6. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla società conferente le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente articolo.
  7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.
  8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.Pag. 89
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:
   a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;
   e) quanto a 40 milioni euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
44. 06. I Relatori.

ART. 47

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo salva-opere». Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori Pag. 90nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
  1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata.
  1-quater. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.
  1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1o gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure previste dai commi 1-ter e 1-quater.
  1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.
  1-septies. All'onere di cui al comma l-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 2 milioni per l'anno 2019 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla Pag. 91quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici;
   dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

Articolo 47-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  « 4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni».

47. 9. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 48

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti, è determinato:
   a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
   b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

  1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'Allegato II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016.
  1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto dell'11 gennaio 2017.

48. 3. (Nuova formulazione) Vallascas, Faro, Trano, Gallinella.

ART. 49

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: che si svolgono inserire le seguenti: in Italia o;
   b) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed;
   c) al comma 4, lettera c), dopo le parole: manifestazioni fieristiche internazionali di settore inserire le seguenti:, che si svolgono in Italia o all'estero,.

49. 7. (Nuova formulazione) I Relatori.

Pag. 92

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis.
(Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)

  1. Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.
  2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
   a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
   b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
   c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
   d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

  3. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  4. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le modalità per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.
  6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa Pag. 93di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
49. 044. Il Governo.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma)

  1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
  2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.
49. 047. I Relatori.

Pag. 94

ALLEGATO 3

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1:
   al comma 1, secondo periodo, la parola: «eccedenti» è sostituita dalla seguente: «eccedente».

  All'articolo 3, come sostituito dall'emendamento Comaroli 3.10, approvato nella seduta del 13 giugno 2019:
   al comma 2, le parole: «per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020».

  All'articolo 4:
   al comma 3, le parole: «si beneficia» sono sostituite dalle seguenti: «beneficia».

  All'articolo 5:
   al comma 1, lettera d):
   al capoverso 5-bis, la parola: «Sicilia.»;» sono sostituite dalla seguente: «Sicilia.»;
   al capoverso 5-ter, secondo periodo, le parole: «di cui al, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
   al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter:
   le parole: «del d.P.R. n. 917/1986», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;
   al terzo periodo, le parole: «fiscale nel territorio dello Stato.»;» sono sostituite dalle seguenti: «fiscale nel territorio dello Stato.».

  All'articolo 7, come modificato dagli emendamenti approvati:
   al comma 1:
   al primo periodo, le parole da: «ristrutturazione immobiliare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna»;
   il secondo e terzo periodo introdotti dagli identici emendamenti 7. 1. Lucaselli e Pag. 95altri, 7. 43. Bellachioma e altri, e 7. 39. Giacomoni e altri, sono collocati dopo il comma 1, come comma 1-bis;
   al quarto periodo, le parole: «Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto,»;
   al quinto periodo, le parole: «a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa».

  All'articolo 9:
   al comma 2, lettera m), numero 3), le parole: «di cui ai precedenti due punti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 1) e 2)»;
   al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 11:
   al comma 1, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica» e le parole: «si considera riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «si considerano riconosciuti».

  All'articolo 13:
   al comma 4, secondo periodo, le parole: «di cui di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui» e le parole: «la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 15:
   al comma 2, lettera a), dopo le parole: «il numero di rate» sono inserite le seguenti: «in cui può essere ripartito il pagamento».

  All'articolo 16:
   al comma 1, le parole: «di cui al citato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato articolo 1».

  All'articolo 17:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «150 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
   al comma 3, le parole: «sulla la sezione speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla sezione speciale».

  All'articolo 18:
   al comma 6, le parole: «dalla eventuali» sono sostituite dalle seguenti: «dall'eventuale».

  All'articolo 21:
   al comma 3, alinea, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e le parole: «per euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di euro»;
   al comma 5, le parole: «ivi incluso la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresa la realizzazione».

  All'articolo 22:
   al comma 1, capoverso, le parole: «Art. 7-ter (Evidenza nel bilancio sociale). – » sono sostituite dalle seguenti: ««Art. 7-ter. – (Evidenza nel bilancio sociale). – 1.» e le parole: «termini di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «termini di pagamento»».

  All'articolo 23:
   al comma 1:
   alla lettera b), la parola: «inerite» è sostituita dalla seguente: «inserite»;Pag. 96
   alla lettera c), numero 4), numero 1.3), le parole: «è inserita la seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti:»;
   alla lettera d), capoverso «Art. 7.2», comma 1, le parole: «lettera b-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettera b-bis)».

  All'articolo 24:
   al comma 1, lettere a) e b), le parole: «Ministero per le politiche agricole,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole».

  All'articolo 26:
   al comma 6, lettera a), le parole: «legge 27 dicembre 2013, 147» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  All'articolo 28:
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per i controlli e le ispezioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 4, dopo le parole: «per ciascuno degli anni» è inserita la seguente: «dal».

  All'articolo 29:
   al comma 6,
   all'alinea, la parola: «tecnologia» è sostituita dalla seguente: «tecnologica»;
   ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies, introdotti dall'emendamento Bellachioma 29.1 (nuova formulazione, le parole: «di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261»;
   al comma 9-quater, introdotto dall'emendamento Bellachioma 29.1 (nuova formulazione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al terzo periodo del medesimo comma 216, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2019»».

  All'articolo 30:
   al comma 2, lettera f), le parole: «con popolazione superiore compresa» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione compresa»;
   al comma 7, secondo periodo, le parole: «inseriti, nel sistema» sono sostituite dalle seguenti: «inseriti nel sistema»;
   al comma 11, le parole: «di cui al all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
   dopo il comma 14, la tabella denominata «Tabella di riparto» è soppressa.

  All'articolo aggiuntivo 30-bis introdotto dall'emendamento Pella 30.026:
   al comma 2, le parole: «Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora la società Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1,».

  All'articolo aggiuntivo 30-ter introdotto dagli identici emendamenti Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039:
   al comma 9, primo periodo, le parole: «al comune di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2».

  All'articolo 31:
   al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»: Pag. 97
   al comma 1, le parole: «recante gli «Orientamenti» sono sostituite dalle seguenti: «recante orientamenti»;
   al comma 2, lettera b), le parole: «attraverso, incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso incentivi»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «dei specifici requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «degli specifici requisiti».

  All'articolo 32:
   al comma 6, alinea, le parole: «del codice di proprietà industriale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
   al comma 9, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;
   al comma 12, le parole: «decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
   ai commi 16, alinea, e 17, alinea, le parole: «del Codice della proprietà industriale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,»;
   al comma 16, lettera a), capoverso, le parole: «ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge».

  All'articolo 33:
   al comma 1:
   al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico» e le parole: «e gli altri programmi» sono sostituite dalle seguenti: «e agli altri programmi»;
   al sesto periodo, le parole: «decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,»;
   al comma 2, sesto periodo, le parole: «decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,».

  All'articolo 34:
   al comma 2, le parole: «che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano quale oggetto investimenti in forma di debito o di capitale di rischio»;
   al comma 3, la parola: «risetto» è sostituita dalla seguente: «rispetto»;
   al comma 4, le parole: «con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «il Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie».

  All'articolo 35:
   al comma 1, capoverso 125-quater, secondo periodo, le parole: «legge 8 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 dicembre 2015, n. 208».

  All'articolo 36:
   al comma 2:
   alla lettera e), capoverso, secondo periodo, le parole: «l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR»;
   alla lettera f), capoverso 501-bis, le parole: «nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei pertinenti princìpi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea».

Pag. 98

  All'articolo 37:
   al comma 3, le parole: «sino a non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «fino a data non successiva al».

  All'articolo 40:
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate».

  All'articolo 41:
   al comma 1, le parole: «, altresì, anche» sono sostituite dalla seguente: «anche».

  All'articolo 42:
   al comma 1, le parole: «Ministro delle sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico».

  All'articolo 43:
   al comma 3, alinea, e al comma 4, le parole: «legge 19 gennaio 2019, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «legge 9 gennaio 2019, n. 3»;
   al comma 4-bis, le parole: «, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali sono prorogati fino al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020».

  All'articolo 44:
   al comma 1, le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   al comma 5, le parole: «secondo le disposizioni normative di cui di cui all'articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
   al comma 9, le parole: «a fini» sono sostituite dalle seguenti: «al fine»;
   al comma 10, lettera a), le parole: «al momento di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;
   al comma 12, primo periodo, le parole: «di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore del presente decreto»;
   al comma 13, terzo periodo, le parole: «Fondo e sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sviluppo e coesione»;
   al comma 14, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie».

  All'articolo 46:
   al comma 1:
   alla lettera a), dopo le parole: «come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017»;
   alle lettere a) e b), le parole: «sono abrogate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».

  All'articolo 48:
   al comma 1, le parole: «nonché gli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli impegni» e dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 49:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;Pag. 99
   al comma 4, le parole: « e) le procedure» sono sostituite dalle seguenti: « d) le procedure».

  All'articolo 50:
   Al comma 1, dopo le parole: di 111 aggiungere le seguenti: milioni di;
   al comma 1, dopo le parole: «di 47 milioni di» è inserita la seguente: «euro»;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025;
   al comma 2:
   all'alinea, sostituire le parole: dal comma 1 del presente articolo e dal secondo periodo della lettera n) del presente comma con le seguenti: dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, dopo le parole: a 314,091 aggiungere le seguenti: milioni di, dopo le parole: a 317,891 aggiungere le seguenti: milioni di e dopo le parole: a 307,791 aggiungere le seguenti: milioni di;
   alla lettera a), le parole: «292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «292,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;
   alla lettera b), le parole: «di euro 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2020» e le parole: «di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
   alla lettera f), le parole: «milioni euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro» e dopo la parola: Fondo sono aggiunte le seguenti: di parte corrente;
   alla lettera g), sostituire le parole: dal 2019 e 2021 con le seguenti: dal 2019 al 2021 e dopo la parola: Fondo aggiungere le seguenti: di conto capitale;
   alla lettera h), sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   alla lettera i), dopo le parole: 12,833 milioni di euro aggiungere la seguente: annui, dopo le parole: 9,4 milioni di euro aggiungere la seguente: annui, sostituire le parole: Ministero dei trasporti con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo le parole: 3,433 milioni di euro aggiungere la seguente: annui, e le parole: «per anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;
   alla lettera m), dopo le parole: al 2025 aggiungere le seguenti:, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;
   alla lettera n), le parole: «corrisponde utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente utilizzo» e il secondo periodo è soppresso;
   alla lettera r), dopo le parole: «5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».