CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 giugno 2019
204.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminata, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione» (C. 1549 Cenni), quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione Agricoltura nel corso dell'esame in sede referente;
   preso atto che l'articolo 1, comma 1, al primo periodo stabilisce che «al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari è ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore»;
   rilevata l'opportunità di sostituire le parole «programmate e concordate» con le seguenti «programmate o concordate» poiché già in fase di programmazione è implicito un accordo sul sottocosto, non incidendo pertanto tale aspetto sul potere contrattuale tra fornitori e acquirenti ed essendo la tutela del fornitore comunque garantita dal divieto di imporre unilateralmente, in maniera anche indiretta, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
   preso altresì atto che l'articolo 1, comma 1, al secondo periodo prevede che «per invenduto a rischio deperibilità si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale»;
   evidenziato, al riguardo, il rischio di comprimere irragionevolmente la libertà del venditore di organizzare al meglio le modalità di vendita del prodotto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, sopprimere il secondo periodo;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «programmate e concordate» con le seguenti «programmate o concordate».

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1 sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
1. 3. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine è ridotto a sei mesi per l'adozione dei decreti concernenti le locazioni brevi ad uso turistico e il codice identificativo nazionale di cui al punto 3 della lettera g) del comma 2.
*1. 4. Barelli, Polidori, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Carrara.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine è ridotto a sei mesi per l'adozione dei decreti concernenti le locazioni brevi ad uso turistico e il codice identificativo nazionale di cui al punto 3 della lettera g) del comma 2.
*1. 7. Zucconi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: gruppi di attività aggiungere le seguenti: inclusi i marina resort, le aree attrezzate sosta camper, i condhotel, il turismo esperienziale, i porti turistici, il turismo balneare,.
1. 5. Bonomo, Moretto, Benamati, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti quali tra gli altri:
   1) il turismo sostenibile, incentrato sulla realizzazione di un'offerta in cui l'attrattiva sia fondata sul mantenimento dell'integrità culturale, dei processi ecologici essenziali, della diversità biologica e dei sistemi di vita dell'area in questione;
   2) il turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e permanenza improntata sulla cura della salute e la ricerca del benessere, che preveda trattamenti sanitari specifici e assistenza da parte di personale medico professionalmente qualificato;
   3) il turismo rurale, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla riscoperta delle aree rurali caratterizzate dalla coltivazione, allevamento e produzione di prodotti locali enogastronomici, in particolar modo DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
   4) l'ittiturismo, inteso come un'offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia, all'interno di Pag. 71territori costieri che presentino caratteri comuni sotto il profilo naturale, culturale, marittimo e ambientale;
   5) il turismo esperienziale, incentrato su un'attività connessa allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica per la promozione e la valorizzazione dei mestieri che caratterizzano l'identità del territorio riconosciuti per l'alto valore artistico, ingegneristico e di tradizione, attraverso la diretta esperienza;
   6) il turismo delle radici, basato sullo sviluppo di un'offerta turistica di ritorno che mira ad intercettare le comunità di italiani residenti all'estero alla riscoperta delle proprie radici.
1. 6. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti: tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.
1. 8. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti: , escludendo in ogni caso dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) le imprese balneari.
1. 9. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti:, escludendo in ogni caso dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) le imprese turistiche operanti in regime concessorio sul demanio pubblico.
1. 11. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) riordinare in maniera organica la normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza e del legittimo affidamento:
    1) stabilendo adeguati limiti di durata e del numero massimo delle concessioni;
    2) prevedendo criteri e modalità di affidamento nel rispetto e nella tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle diverse peculiarità territoriali, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e degli investimenti.
1. 60. Zardini, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere una specifica tutela per i casi in cui le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo siamo connesse ad attività poste su suolo non demaniale;.
*1. 10. Zucconi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere una specifica tutela per i casi in cui le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo siamo connesse ad attività poste su suolo non demaniale;.
*1. 13. Barelli, Polidori, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Carrara.

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  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere una specifica tutela per i casi in cui le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo siano connesse ad attività poste su suolo non demaniale.
*1. 86. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) definire una disciplina dei contratti di locazione breve ad uso turistico, stabilendo idonee misure di protezione dei consumatori, dei lavoratori, dei vicini di casa e dei sistemi urbani e le sanzioni applicabili in caso di violazione di tale disciplina; definire altresì i limiti oltre i quali l'attività di locazione breve si presume in ogni caso svolta in forma imprenditoriale.
**1. 12. Barelli, Polidori, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Carrara.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) definire una disciplina dei contratti di locazione breve ad uso turistico, stabilendo idonee misure di protezione dei consumatori, dei lavoratori, dei vicini di casa e dei sistemi urbani e le sanzioni applicabili in caso di violazione di tale disciplina; definire altresì i limiti oltre i quali l'attività di locazione breve si presume in ogni caso svolta in forma imprenditoriale.
**1. 14. Zucconi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) semplificare gli adempimenti richiesti nei casi in cui le strutture alberghiere già autorizzate a somministrare alimenti e bevande ai clienti alloggiati intendano offrire tale servizio anche a clienti non alloggiati;.
*1. 15. Zucconi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) semplificare gli adempimenti richiesti nei casi in cui le strutture alberghiere già autorizzate a somministrare alimenti e bevande ai clienti alloggiati intendano offrire tale servizio anche a clienti non alloggiati;.
*1. 16. Barelli, Polidori, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Carrara.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) semplificare gli adempimenti richiesti per la somministrazione di alimenti e bevande a clienti non alloggiati da parte di strutture alberghiere già autorizzate a fornire i medesimi servizi ai clienti alloggiati.
1. 87. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) garantire la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione di tutti gli oneri burocratici, la certezza dei tempi e la tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di start-up innovative nel settore del turismo;.
1. 17. Orrico, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: a carico delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati.
1. 18. Barelli, Polidori, Bendinelli, Squeri, Carrara, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

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  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: potenziando, altresì, sia l'utilizzo del digitale per tutta la modulistica sia i portali web pubblici esistenti;.
1. 19. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), alinea, dopo le parole: nei limiti delle competenze statali aggiungere le seguenti:, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia.
1. 21. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) la revisione della normativa in materia di professioni turistiche, individuando i profili professionali, definendo i percorsi formativi, i requisiti e i titoli per l'esercizio delle relative attività professionali, ferma restando la previsione di un'abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale, stabilendo modalità e criteri omogenei per la definizione da parte delle Regioni di ulteriori specifici percorsi formativi e abilitazioni, nonché prevedendo un periodo transitorio per consentire l'adeguamento della normativa vigente e la tutela dei soggetti che esercitano tale attività professionale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;.
1. 20. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo, anche con modalità telematiche, delle stesse;.
1. 23. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo le parole: il riordino aggiungere le seguenti: , mediante ricognizione e sistematizzazione,.
1. 24. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la previsione di un'abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale per l'esercizio della professione di guida turistica.
*1. 27. Squeri, Barelli, Polidori, Carrara, Bendinelli, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la previsione di un'abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale per l'esercizio della professione di guida turistica.
*1. 34. Silvestroni.

  Al comma 2, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) il riordino della normativa in materia di professione di guida alpina, individuando le differenti figure professionali, ivi incluse quelle complementari e assimilabili, e confermandone le specificità ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e l'esercizio previo esame ed iscrizione in appositi albi.
1. 28. Zardini, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja.

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  Al comma 2, lettera g) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) la regolamentazione del fenomeno dell'intermediazione turistica online con destinazione l'Italia, ai fini della tutela degli interessi del nostro Paese anche sotto il profilo fiscale e del contrasto alla concorrenza sleale nei confronti degli operatori di settore abilitati.
1. 25. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, lettera g), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: la revisione aggiungere le seguenti: e l'aggiornamento;
   b) dopo le parole: classificazione delle strutture alberghiere, aggiungere le seguenti: tenendo anche presenti gli standard qualitativi riconosciuti a livello europeo,.
1. 42. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al numero 2) aggiungere, in fine, le parole: in particolare per quanto concerne l'alloggio in casa e le altre forme di locazioni brevi a fini turistici;
   b) sostituire il numero 3) con il seguente: 3) L'individuazione dei fabbisogni, il coordinamento delle fonti informative disponibili, e la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi dei dati rilevati per le diverse finalità, anche attraverso l'istituzione di un codice identificativo nazionale, definito in accordo con le istanze della statistica ufficiale.
1. 22. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nonché degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
1. 40. Gavino Manca, Moretto, Benamati, Bonomo, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto, altresì, delle nuove forme di ospitalità riconducibili all’house sharing, come il co-living, che necessitano di un inquadramento normativo nel rispetto delle caratteristiche proprie della sharing economy o economia della condivisione.
1. 35. Orrico, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:, rafforzando le misure di contrasto all'abusivismo di settore in un quadro di trasparenza dell'offerta e di tutela della concorrenza.
1. 39. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) la definizione di un insieme di standard minimi in materia di igiene, salute, sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi, decoro e tutela della clientela, da applicare alle forme di ricettività turistica non classificate, comunque denominate, inclusi gli immobili offerti al pubblico con contratti di locazione breve; stabilire le sanzioni applicabili in caso di mancato Pag. 75rispetto di tali standard, che, nei casi di reiterata violazione, possono comportare anche la cessazione dell'attività.
*1. 30. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) la definizione di un insieme di standard minimi in materia di igiene, salute, sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi, decoro e tutela della clientela, da applicare alle forme di ricettività turistica non classificate, comunque denominate, inclusi gli immobili offerti al pubblico con contratti di locazione breve; stabilire le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto di tali standard, che, nei casi di reiterata violazione, possono comportare anche la cessazione dell'attività.
*1. 31. Barelli, Polidori, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Carrara.

  Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) la definizione di un insieme di standard minimi in materia di igiene, salute, sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi, decoro e tutela della clientela, da applicare alle forme di ricettività turistica non classificate, comunque denominate, inclusi gli immobili offerti al pubblico con contratti di locazione breve; stabilire le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto di tali standard, che, nei casi di reiterata violazione, possono comportare anche la cessazione dell'attività.
*1. 41. Zucconi.

  Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) l'armonizzazione e la semplificazione della normativa doganale, nonché dell'imposizione fiscale, ivi comprese le accise, ai fini del miglioramento delle potenzialità di vendita, anche a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, del turismo gastronomico e dell'enoturismo.
1. 32. Spena, Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole: di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi dei dati con le seguenti: uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati, attraverso anche l'utilizzo delle nuove tecnologie e non limitandosi ai dati relativi alle sole strutture ricettive.
1. 47. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: offerta turistica aggiungere le seguenti: per favorirne la pianificazione.
1. 48. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole: dell'istituzione con le seguenti: del riconoscimento.
1. 49. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole: e dell'istituzione di un codice identificativo nazionale con le seguenti:, dell'istituzione di un codice identificativo nazionale e della creazione di un sistema informativo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica avviata dalle singole Pag. 76regioni italiane, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle soluzioni legislative, amministrative e tecnologiche attuate dalle singole regioni per migliorare l'offerta turistica del territorio, delle strutture ricettive presenti su tutto il territorio nazionale, dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).
1. 45. Pettazzi, Saltamartini, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Piastra.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole: codice identificativo nazionale con le seguenti: codice identificativo, nel rispetto delle competenze in materia, nazionale ovvero locale, obbligatorio sia per le strutture alberghiere che per tutte le altre strutture ricettive ed extra-alberghiere, propedeutico alla pubblicazione degli annunci sulle piattaforme digitali.
1. 44. Sportiello, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Papiro, Paxia, Rizzone, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle esperienze regionali esistenti.
1. 46. Nardi, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Zardini.

  Al comma 2, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: al fine di censire tutta l'offerta ricettiva imprenditoriale ed occasionale.
1. 50. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
   4) la promozione di misure di innovazione e specializzazione della filiera turistica al fine di renderla sostenibile ed accessibile ad ogni tipo di disabilità garantendo una informazione oggettiva che ne valorizzi la competitività;
   5) la previsione di interventi di riqualificazione che valorizzino buone prassi operative – di modelli di governance – sperimentate o in corso di sperimentazione, che garantiscano sostenibilità e accessibilità per tutti i siti Unesco.
1. 52. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine, il seguente numero:
   4) l'introduzione di sistemi di monitoraggio e di indicatori sulla crescita dell'accessibilità turistica sul territorio italiano e sulla domanda di turismo accessibile.
1. 58. Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) la digitalizzazione degli adempimenti in materia di locazione, includenti la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, la comunicazione al portale alloggiati del Ministero dell'Interno e ai fini previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 733 la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei comuni, gli adempimenti fiscali e tributari, veicolati Pag. 77in un'unica interfaccia attraverso una comunicazione unificata, utilizzando i canali telematici esistenti o valutando di prevederne di nuovi.
1. 53. Scanu, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) la tutela delle specificità territoriali collegate anche alle tradizioni enogastronomiche e produzioni tipiche.
1. 57. Anzaldi.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) regolamentazione nazionale quadro, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, sull'attivazione, la gestione e gli adempimenti fiscali e burocratici dei « bed and breakfast».
1. 51. Nardi.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) l'individuazione degli strumenti normativi più idonei finalizzati alla previsione di una tutela più favorevole per l'attività svolta dai lavoratori stagionali.
1. 54. Manzo, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) istituire un registro pubblico, accessibile ai consumatori e agli organi di controllo, che consenta di identificare univocamente tanto l'ubicazione e le caratteristiche degli alloggi ai quali viene assegnato il codice identificativo nazionale di cui alla lettera g), numero 3), quanto le generalità del soggetto che assume la responsabilità del rapporto contrattuale e degli adempimenti dovuto nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
*1. 71. Barelli, Polidori, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Carrara.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) istituire un registro pubblico, accessibile ai consumatori e agli organi di controllo, che consenta di identificare univocamente tanto l'ubicazione e le caratteristiche degli alloggi ai quali viene assegnato il codice identificativo nazionale di cui alla lettera g), numero 3), quanto le generalità del soggetto che assume la responsabilità del rapporto contrattuale e degli adempimenti dovuto nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
*1. 83. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) istituire un registro pubblico, accessibile ai consumatori e agli organi di controllo, che consenta di identificare univocamente tanto l'ubicazione e le caratteristiche degli alloggi ai quali viene assegnato il codice identificativo nazionale di cui alla lettera g), numero 3), quanto le generalità del soggetto che assume la responsabilità del rapporto contrattuale e degli adempimenti dovuto nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
*1. 84. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) prevedere l'obbligo di richiedere e pubblicare il codice identificativo nazionale di alla lettera g), numero 3), in tutte le comunicazioni dirette alla clientela, anche mediante i portali ed altri intermediari, Pag. 78e vietare di utilizzare, in qualsiasi forma di comunicazione diretta alla clientela, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività; stabilire sanzioni efficaci per coloro che non adempiono a tali obblighi;
**1. 72. Barelli, Polidori, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Carrara.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) prevedere l'obbligo di richiedere e pubblicare il codice identificativo nazionale di alla lettera g), numero 3), in tutte le comunicazioni dirette alla clientela, anche mediante i portali ed altri intermediari, e vietare di utilizzare, in qualsiasi forma di comunicazione diretta alla clientela, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività; stabilire sanzioni efficaci per coloro che non adempiono a tali obblighi;
**1. 82. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) prevedere l'obbligo di richiedere e pubblicare il codice identificativo nazionale di alla lettera g), numero 3), in tutte le comunicazioni dirette alla clientela, anche mediante i portali ed altri intermediari, e vietare di utilizzare, in qualsiasi forma di comunicazione diretta alla clientela, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività; stabilire sanzioni efficaci per coloro che non adempiono a tali obblighi;
**1. 94. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) individuare nel prossimo Piano Strategico di Sviluppo del Turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, i criteri e i parametri per definire la capacità di carico delle Regioni e dei Comuni in termini di ricettività turistica.
1. 88. Sportiello, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) dare piena attuazione al Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato il 17 febbraio 2017 per la parte relativa alla destagionalizzazione dei flussi turistici, eventualmente modificando i calendari scolastici e favorendo il turismo della terza età in bassa stagione, ai fini dell'incremento dell'occupazione di settore e dell'operatività delle strutture turistiche.
1. 69. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) dare piena attuazione al Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato il 17 febbraio 2017 per la parte relativa alle forme di turismo diverse da quello tradizionale come il turismo sostenibile (ciclovie, cammini, parchi e aree protette, percorsi della tipicità agroalimentare) e quello che privilegia i luoghi minori (borghi, aree rurali, piccoli centri);.
1. 70. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

Pag. 79

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) sviluppare il modello di turismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:
    1) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
    2) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;
    3) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;
    4) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;
    5) la creazione di un brand «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;
    6) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportive dilettantistiche.
1. 78. La Relatrice.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) adottare, in attuazione degli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e delle persone con disabilità, le opportune modalità di intervento per assicurare che i bambini, gli anziani e le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e adeguato, in autonomia, sicurezza e condizioni di parità con gli altri fruitori senza costi aggiuntivi.
1. 64. Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) disciplinare l'impresa turistico-esperienziale, quale soggetto che già esercita una attività d'impresa e che svolge in via complementare attività dirette o connesse allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica che mette in relazione la promozione e la valorizzazione della cultura, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico con un modello di apprendimento basato sull'esperienza personale, sia essa cognitiva od emotiva, legata al territorio e a prodotti identitari.
*1. 59. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) disciplinare l'impresa turistico-esperienziale, quale soggetto che già esercita una attività d'impresa e che svolge in via complementare attività dirette o connesse allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica che mette in relazione la promozione e la valorizzazione della cultura, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico con un modello di apprendimento basato sull'esperienza personale, sia essa cognitiva od emotiva, legata al territorio e a prodotti identitari.
*1. 65. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Pag. 80

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
introdurre e disciplinare l'impresa turistico-esperenziale.
1. 93. Giarrizzo, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Masi, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) promuovere iniziative di formazione specifica nel settore del turismo anche esperienziale e di formazione scolastica legata allo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro.
1. 92. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) regolamentare organicamente il «Turismo sanitario», intendendosi per tale quell'attività di viaggio e permanenza finalizzati ad ottenere una assistenza medica specifica, a livello professionale, nel quale è incluso anche il turismo legato all'acquisto di prestazioni termali tradizionali e di wellness termale più in generale.
1. 73. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) consentire alle strutture alberghiere di utilizzare, su base volontaria ed in aggiunta al sistema di classificazione di cui al punto 2) della lettera g), il sistema di classificazione Hotelstars Union di cui al punto 55 della risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa;.
*1. 75. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) consentire alle strutture alberghiere di utilizzare, su base volontaria ed in aggiunta al sistema di classificazione di cui al punto 2) della lettera g), il sistema di classificazione Hotelstars Union di cui al punto 55 della risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa;.
*1. 79. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) consentire alle strutture alberghiere di utilizzare, su base volontaria ed in aggiunta al sistema di classificazione di cui al punto 2) della lettera g), il sistema di classificazione Hotelstars Union di cui al punto 55 della risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa;.
*1. 90. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) definire le modalità e gli strumenti, anche tecnologici, per assicurare i controlli sull'offerta di servizi turistici, per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo, dell'elusione delle regole esistenti, dell'evasione delle imposte, con particolare riferimento ai comparti della ricettività, della ristorazione e dell'intrattenimento nonché dell'intermediazione turistica.
1. 61. Nardi, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Zardini.

Pag. 81

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) prevedere il riordino e la revisione della disciplina delle locazioni brevi, definendo altresì i criteri in base ai quali l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.
1. 62. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) definire una disciplina dei contratti di locazione breve ad uso turistico, stabilendo idonee misure di protezione dei consumatori, dei lavoratori, dei vicini di casa e dei sistemi urbani e le sanzioni applicabili in caso di violazione di tale disciplina; definire altresì i limiti oltre i quali l'attività di locazione breve si presume in ogni caso svolta in forma imprenditoriale.
1. 85. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) prevedere, nell'ambito del regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del contrasto all'evasione fiscale, ulteriori modalità per assolvere agli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati e di versamento della ritenuta, in relazione ai contratti di locazione breve, previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 del medesimo articolo 4, a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, anche prevedendo il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio.
1. 68. Fregolent.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) semplificare gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore del turismo, anche ampliando i casi in cui è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale e ai contratti di lavoro extra e conferendo alla contrattazione collettiva maggiore autonomia ai fini della disciplina dei contratti a tempo determinato.
*1. 80. Zucconi, Silvestroni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) semplificare gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore del turismo, anche ampliando i casi in cui è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale e ai contratti di lavoro extra e conferendo alla contrattazione collettiva maggiore autonomia ai fini della disciplina dei contratti a tempo determinato.
*1. 81. Barelli, Polidori, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Carrara.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) semplificare gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore del turismo, anche ampliando i casi in cui è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale e ai contratti di lavoro extra e conferendo alla Pag. 82contrattazione collettiva maggiore autonomia ai fini della disciplina dei contratti a tempo determinato.
*1. 89. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) definire, progettare e realizzare un sistema nazionale integrato di progetti per la mobilità slow a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche nazionali, cammini, servizi ferroviari turistici, ciclostazioni.
1. 91. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) regolamentare il trasporto turistico su gomma prevedendo che i servizi di trasporto e trasferimenti, qualora effettuati mediante autobus o autovetture, devono essere svolti da soggetti debitamente autorizzati in base alla normativa nazionale e comunitaria vigente all'esercizio professionale dell'attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus ed autovetture con conducente.
1. 74. Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità turistica efficiente e sostenibile, anche mediante la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni del Nuovo codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato dei centri urbani, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e favorire l'utilizzo di veicoli ecologici e di trasporto collettivo aventi maggiore capacità di trasporto di persone.
*1. 66. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità turistica efficiente e sostenibile, anche mediante la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni del Nuovo codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato dei centri urbani, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e favorire l'utilizzo di veicoli ecologici e di trasporto collettivo aventi maggiore capacità di trasporto di persone.
*1. 76. Gemmato, Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) istituire, riorganizzando le risorse finanziarie e le strutture statali, il Ministero per il turismo, preposto ad assicurare una strategia competitiva e unitaria d'intesa con le Regioni e in coordinamento con le istituzioni e gli altri Ministeri aventi competenze collegate.
1. 63. Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) prevedere, sentita la regione Veneto, nell'ambito della legge speciale di salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione residente e del degrado del patrimonio edilizio urbano, limitatamente al centro storico di Venezia, la possibilità di subordinare la locazione di breve periodo di alloggi per uso turistico alla Pag. 83concessione di una licenza comunale. Il comune di Venezia, sentita la regione Veneto, stabilisce con propria deliberazione, annualmente, il numero di licenze comunali a disposizione e i criteri per la relativa assegnazione.
1. 67. Pellicani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) prevedere che, nei casi di potenziali investimenti economicamente rilevanti sia pubblici che privati, le autorizzazioni e concessioni necessarie agli interventi siano centralizzate e semplificate o comunque volte a garantire certezze nella tempistica autorizzativa delle amministrazioni competenti.
1. 95. Silvestroni.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
*1. 99. La Relatrice.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
*1. 98. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
1. 97. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole: Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo con le seguenti: Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso.
1. 100. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e senza nuovi e maggiori oneri per le stesse.
1. 06. Binelli, Saltamartini, Bazzaro, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 84

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di glamping)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di glamping quale attività ricettiva all'aria aperta.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire le caratteristiche, i requisiti e le modalità di esercizio dell'attività di glamping quale attività ricettiva all'aria aperta, ai fini della valorizzazione del turismo sostenibile e responsabile;
   b) definire livelli minimi uniformi su tutto il territorio nazionale delle caratteristiche, dei requisiti e delle modalità relative all'esercizio dell'attività di glamping quale attività ricettiva all'aria aperta di cui alla lettera a);
   c) promuovere la semplificazione amministrativa, la riduzione degli oneri burocratici e la certezza dei tempi relativi all'esercizio dell'attività di glamping;
   d) stabilire le funzioni di vigilanza e di controllo e le sanzioni penali o amministrative per la violazione di disposizioni di legge;
   e) promuovere forme di incentivazione fiscale per coloro che iniziano un'attività di glamping;
   f) prevedere che l'esercizio dell'attività di glamping già operanti si adeguino alle disposizioni di cui al presente articolo entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 del presente articolo per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
1. 02. Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al governo per la realizzazione del portale più turismo più Italia)

  1. Il governo è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi Pag. 85per la realizzazione di un portale digitale denominato «Più turismo più Italia» al fine di rafforzare la promozione dell'offerta turistica italiana, anche procedendo all'implementazione del portale Italia.it del Enit-agenzia nazionale del turismo.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4 il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) consentire l'accesso all'offerta turistica e culturale prevedendo la possibilità di ricerca sia per territorio geografico, che in base a percorsi storici e culturali;
   b) realizzazione di un'apposita sezione cui sia pubblicato, suddiviso per regione, l'elenco delle strutture turistico-ricettive presenti sul territorio, comprensivo dei relativi recapiti, che ne abbiano fatto richiesta;
   c) individuare i requisiti che le strutture turistico-ricettive, di cui alla lettera b), debbono possedere ai fini della pubblicazione nell'elenco di cui al comma 1, tenendo in particolare considerazione la qualità dell'offerta ricettiva e la sicurezza dell'utente;
   d) prevedere la possibilità di svolgimento, tramite il portale di cui al comma 1, di un'attività di vendita di servizi da parte delle strutture turistico-ricettive nonché di prenotazione ovvero di acquisto dei servizi offerti da parte dei clienti finali.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi della presente delega determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 03. Zucconi, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in Pag. 86vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica, di seguito denominata «Scuola», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuare la sede, le strutture e il personale docente, amministrativo e tecnico e le relative procedure di assunzione, nel limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento interno;
   b) prevedere che la finalità didattica della Scuola sia quella di formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane;
   c) consentire l'accesso alla Scuola a persone in possesso di diploma di laurea o diploma in materie attinenti al settore turistico, nonché a imprenditori e a manager con almeno tre anni di esperienza a livello direttivo di imprese del settore turistico, della ristorazione e dell'enologia, anche prevedendo procedure di valutazione di tipo concorsuale;
   d) prevedere che i percorsi formativi si articolino nei seguenti corsi:
    1) corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del marketing alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza della struttura alberghiero-ricettiva con particolare riguardo ai settori del front office, food and beverage, house-keeping, sales e marketing, event management e gestione delle risorse umane;
    2) corsi di formazione e alta specializzazione nei settori della cucina, della ristorazione e dell'enologia nazionali;
   e) prevedere che una parte integrante dei percorsi formativi sia costituita da un periodo di stage presso imprese operanti nel settore turistico, della ristorazione o dei servizi connessi al turismo;
   f) prevedere il rilascio di un attestato di master a seguito del superamento con esito positivo di un esame teorico e pratico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel Pag. 87rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Qualora uno o più decreti legislativi della presente delega determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 04. Zucconi, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici, con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) garantire la libera concorrenza nel settore, vietando la creazione di monopoli e di posizioni dominanti;
   b) garantire rapporti non vessatori, con particolare riferimento alle commissioni richieste alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive da parte delle piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione;
   c) garantire alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive il diritto di determinare in maniera autonoma le proprie politiche commerciali, vietando l'utilizzo indebito del rispettivo marchio;
   d) prevedere che le comunicazioni relative alla valutazione di imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione non possano essere diffuse per via informatica in forma anonima, garantendo forme di identificazione dei soggetti autori delle comunicazioni e un diritto di replica effettivo e immediato da parte delle imprese e degli esercenti;
   e) prevedere che i redditi percepiti da piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione per conto di imprese italiane operanti in Italia siano soggetti a imposizione fiscale in Italia.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi Pag. 88sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 05. Zucconi, Silvestroni.