CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 giugno 2019
204.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole da: quale organo di indirizzo dell'attività sportiva fino alla fine della lettera, con le seguenti: di governo dell'attività olimpica.
1. 65. Il Relatore.

  Aggiungere infine le seguenti parole: con riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, nel rispetto delle prescrizioni dell'ordinamento sportivo internazionale.
0. 1. 64. 1. Mollicone.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del Coni di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo;
1. 64. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) prevedere che il Coni eserciti un potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del comitato olimpico internazionale e del Coni, deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di Statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
1. 63. Il Relatore.

  Aggiungere infine le seguenti parole: facendo salva la presenza di almeno un rappresentante espresso dal CONI.
0. 1. 62. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere infine il seguente periodo: modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tener conto di quanto previsto dal comma 4-quater, dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2012, n. 178;
1. 62. Il Relatore.

Pag. 53

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche;
1. 60. Il Relatore.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 1. 61. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
1. 61. Il Relatore.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

  1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulle questioni di loro esclusivo interesse. L'organo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti, ogni tre anni, dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, in base a un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società che dovrà contenere regole in materia di riservatezza nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
  6-ter. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al comma 6-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
3. 052. Il Relatore.

ART. 4.

  Dopo le parole: pratica sportiva inserire le seguenti: riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini a tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.
0. 4. 51. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva;
4. 51. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono Pag. 54l'impiego di animali avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.
4. 53. Il Relatore.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 4. 50. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
4. 50. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: nei rapporti tra gli atleti fino alla fine della lettera, con le seguenti: nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
5. 50. Il Relatore.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 5. 51. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
5. 51. Il Relatore.

ART. 12.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, Pag. 55il decreto può essere comunque adottato.
0. 12. 50. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
12. 50. Il Relatore.

ART. 13.

  Aggiungere in fine le seguenti parole: Anche al fine di definire criteri di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle FSN e alle DSA, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante.
0. 13. 51. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
   a-bis) Riordinare anche al fine di semplificare la disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche;
13. 51. Il Relatore.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 13. 50. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
13. 50. Il Relatore.

ART. 14.

  Sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

  Conseguentemente aggiungere infine le seguenti parole: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di 15 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
0. 14. 50. 1. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
14. 50. Il Relatore.

Pag. 56

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole linguaggio normativo aggiungere le seguenti: anche con la possibilità di adottare un testo unico recante disposizioni in materia di sport;
1. 24. Butti (nuova formulazione).

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
*1. 44. Mollicone (nuova formulazione).

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
*1. 29. Marin (nuova formulazione).

  Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: quale organo di indirizzo dell'attività sportiva fino alla fine della lettera, con le seguenti: di governo dell'attività olimpica;
1. 45. Mollicone (nuova formulazione).

  Aggiungere infine le seguenti parole: in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale
0. 1. 64. 1. Mollicone (nuova formulazione).

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo;
1. 64. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) prevedere che il CONI eserciti un potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del comitato olimpico internazionale e del CONI stesso e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di Statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
*1. 40. Marin (nuova formulazione).

Pag. 57

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) prevedere che il CONI eserciti un potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del comitato olimpico internazionale e del CONI stesso e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di Statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
*1. 22. Mollicone (nuova formulazione).

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) prevedere che il CONI eserciti un potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del comitato olimpico internazionale e del CONI stesso e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di Statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
*1. 3. Toccafondi (nuova formulazione).

  Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) Sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
1. 41. Marin (nuova formulazione).

  Al comma 1 lettera g), sostituire le parole da: e contabile fino alla fine della lettera con le seguenti: amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di governo sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici, previsto al comma 4-quater, dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
1. 18. Mariani (nuova formulazione).

  Al comma 1, lettera g) aggiungere in fine il seguente periodo: modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
1. 62. Il relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche;
1. 60. Il Relatore.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola trenta con la seguente: quarantacinque.

Pag. 58

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, secondo periodo; all'articolo 5, comma 2, secondo periodo; all'articolo 12, comma 3, secondo periodo; all'articolo 13, comma 3, secondo periodo; all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola trenta con la seguente: quarantacinque.
1. 61. Il Relatore (nuova formulazione).

ART. 2.

  Al comma 1, premettere alle parole: Le scuole le seguenti: Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche.
2. 11. Marin (nuova formulazione).

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative.

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine del comma.
2. 7. Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto che può sentire, laddove presenti, le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
2. 14. Prestipino (nuova formulazione).

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzo di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
*2. 2. Fratoianni, Occhionero.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzo di locali in orario extra scolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
*2. 5. Rossi, Lotti, Ascani.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzo di locali in orario extra scolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
*2. 10. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore dei propri studenti, di norma, a titolo gratuito.
2. 15. Prestipino (nuova formulazione).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici, avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2. 8. Tuzi (nuova formulazione).

Pag. 59

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: professionistica.
3. 7. Butti (nuova formulazione).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalle singole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati.
*3. 5. Rossi (nuova formulazione).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalle singole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati.
*3. 6. Mollicone (nuova formulazione).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: singole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: o discipline sportive associate; e al secondo periodo, dopo le parole: federazione sportiva nazionale aggiungere le seguenti: o disciplina sportiva associata.
3. 8. Marin, Aprea Casciello Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte Costa (nuova formulazione).

  Al comma 2, dopo le parole: federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: o discipline sportive associate.
3. 9. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto delle scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;.
3. 01. Furgiuele (nuova formulazione).

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

  1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti, ogni tre anni, dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, in base a un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che dovrà contenere regole in materia di riservatezza nonché indicare le cause di ineleggibilità e decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di un provvedimento di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
  6-ter. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al comma 6-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
3. 052. Il Relatore (nuova formulazione).

Pag. 60

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale.
4. 13. Tuzi, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Villani.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva;
4. 51. Il Relatore.

  Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: lavoratore sportivo aggiungere le seguenti: senza alcuna distinzione di genere.
4. 20. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività.
4. 1. Boldi, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: lavoratore sportivo, inserire le seguenti: ivi compresa la figura del direttore di gara.
4. 12. Tuzi (nuova formulazione).

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.
4. 53. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: nei rapporti tra gli atleti fino alla fine della lettera, con le seguenti: nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
5. 50. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo lettera g), aggiungere la seguente:
   h) definire un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.
5. 1. Toccafondi (nuova formulazione).

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compresi quelli scolastici.
12. 3. Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione Pag. 61della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.
12. 4. Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui al comma 305 della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di strutture pubbliche inutilizzate.
12. 5. Fontana (nuova formulazione).

  Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla società o associazione utilizzatrice, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
12. 8. Fontana (nuova formulazione).

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) definizione della disciplina di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
12. 6. Tuzi (nuova formulazione).

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: acquisito il parere con le seguenti: acquisita l'intesa.
12. 7. Mollicone, Frassinetti.

ART. 13.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) riordinare, anche al fine di semplificare, la disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche;
13. 51. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica.
13. 3. Mariani, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche nella pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili includendo i fuori pista;
14. 2. Carbonaro (nuova formulazione).

  Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
   2-bis) l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata.
14. 5. Frassinetti (nuova formulazione).

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in Pag. 62attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14. 01. Schullian, Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Toccafondi.