CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2019
202.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (C. 1603-bis Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole da: quale organo di indirizzo dell'attività sportiva fino alla fine della lettera, con le seguenti: di governo dell'attività olimpica.
1. 65. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del Coni di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo;
1. 64. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) prevedere che il Coni eserciti un potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del comitato olimpico internazionale e del Coni, deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di Statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;.
1. 63. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere infine il seguente periodo: modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tener conto di quanto previsto dal comma 4-quater, dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2012, n. 178;.
1. 62. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche;.
1. 60. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
1. 61. Il Relatore.

Pag. 167

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

  1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  «6-bis. Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulle questioni di loro esclusivo interesse. L'organo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti, ogni tre anni, dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, in base a un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società che dovrà contenere regole in materia di riservatezza nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
  6-ter. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al comma 6-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
3. 52. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva;.
4. 51. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.
4. 53. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
4. 50. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: nei rapporti tra gli atleti fino alla fine della lettera, con le seguenti: nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;.
5. 50. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
5. 51. Il Relatore.

ART. 12.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni Pag. 168possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
12. 50. Il Relatore.

ART. 13.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera: a-bis) Riordinare anche al fine di semplificare la disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche;.
13. 51. Il Relatore.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
13. 50. Il Relatore.

ART. 14.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.
14. 50. Il Relatore.