CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 giugno 2019
199.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00318 Butti: Sulla giustizia sportiva nel calcio.
5-00513 Butti: Sulla giustizia sportiva nel calcio.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In merito a quali iniziative intenda intraprendere il Governo al fine di rivedere la disciplina della giustizia sportiva, stabilendo i principi e i criteri direttivi a cui deve ispirarsi, si rileva quanto segue:
   premesso che gli ambiti di competenza del CONI e Autorità politica delegata, sono ben diversi e che spetta al primo determinare i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva e al Presidente del Consiglio dei ministri, ed in particolare all'Autorità politica da lui delegata in materia di sport, un ruolo di vigilanza,
   sin dal primo insediamento, l'Autorità di Governo delegata in materia di sport ha mostrato una particolare attenzione alle problematiche sollevate dagli interroganti e a tal fine ha intrapreso una riforma rivoluzionaria della giustizia endofederale, in un'ottica riformatrice di tutto il sistema dello sport.

  Il primo atto di intervento del Governo è stato il decreto-legge n. 115 del 2018, poi confluito nella legge di bilancio 2019, che ha apportato innovazioni consistenti in materia di giustizia sportiva. Al fine di garantire celerità e snellezza nei giudizi in ambito sportivo e di ovviare all'incertezza venutasi a creare per le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, il legislatore ne ha attribuito la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo. In questi casi il legislatore ha previsto che il giudizio dinnanzi al giudice sportivo possa sopravvivere a condizione che sia prevista l'unicità del grado, e che la decisione assunta anche nel merito divenga definitiva decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.
  Il Coni, d'intesa con l'Autorità vigilante, ha conseguente modificato in tal senso il proprio statuto, istituendo la Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche che, dalla prossima stagione sportiva, sarà deputata ad occuparsi, in unico grado e nel merito, delle controversie in questione. Tale sezione, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, è organo collegiale, i cui componenti sono eletti mediante sorteggio.
  In un'ottica di garanzia dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice e di maggiore trasparenza nelle nomine nella giustizia sportiva, sono state introdotte importanti novità nello Statuto del CONI e tra queste si evidenzia che l'Autorità politica di vigilanza sarà sentita sulle nomine del Presidente del Collegio di Garanzia, del Procuratore Generale e dei componenti della Commissione di Garanzia, che sono nominati dal Coni.
  L'altra importante novità in tale direzione è l'istituzione del registro unico dei giudici dello sport, per il quale è pur sempre previsto il previo parere favorevole dell'Autorità vigilante. Il registro contiene l'elenco delle persone che, all'esito di una selezione tramite procedura comparativa, verranno qualificate a ricoprire le funzioni di componente del Collegio di Garanzia, del Tribunale e della Corte di Appello del CONI. Sono state altresì previste specifiche incompatibilità e soprattutto una procedura di selezione, attraverso il sorteggio dei nominativi indicati dalle federazioni, per la composizione dei collegi giudicanti.

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ALLEGATO 2

5-00948 Sarli: Sui fondi destinati alla ristrutturazione dello stadio Collana di Napoli.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, in merito alla richiesta di chiarimenti sull'erogazione e sull'utilizzo dei fondi destinati alla ristrutturazione dello stadio Collana di Napoli da parte dell'istituto per il credito sportivo è opportuno precisare quanto segue.
  Il Governo ha scelto sin da subito di sostenere Napoli nella realizzazione delle Universiadi 2019, mediante il coinvolgimento in primo piano delle istituzioni locali ed in particolare del Presidente della regione Campania. La scelta di questo Governo ha condotto sino ad oggi alla realizzazione di ottimi risultati da parte delle autorità coinvolte a livello locale che hanno agito con responsabilità nella fase di avvicinamento, promozione e organizzazione delle Universiadi 2019 di Napoli.
  Lo stadio «Collana» di Napoli è stato inserito nel programma delle Universiadi 2019, conseguentemente il Commissario straordinario ha disposto la realizzazione di una parte dei lavori, in conformità alla progettazione già redatta dall'Agenzia Regionale delle Universiadi 2019. A tale scopo, come previsto, il Commissario ricorrerà ai finanziamenti della regione Campania a valere sui fondi POC e FES. Per la parte restante di interventi previsti, in virtù di un programma condiviso, la «Giano SSD Srl», società affidataria della concessione, realizzerà i propri interventi a valere sulle somme offerte in gara.
  Per completezza di informazione, ai sensi del comma 382 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) il Commissario straordinario ha approntato la prima relazione sulle attività svolte, corredata della rendicontazione contabile delle spese sostenute relativa al periodo dal 26 luglio 2018 al 25 gennaio 2019. Il predetto documento, trasmesso agli Uffici del Senato della Repubblica ed annunciato nella seduta dell'Assemblea del 18 aprile 2019 è stato deferito, alle Commissioni permanenti 7a (Istruzione pubblica e beni culturali) ed 8a (Lavori pubblici e comunicazione) per il successivo esame (Doc. CCXLVII, n. 1).
  Alla luce delle informazioni acquisite dagli uffici competenti e dei fatti riportati in premessa, emerge con chiarezza che non è stata avviata alcuna pratica di finanziamento presso l'istituto per il credito sportivo, in quanto le risorse individuate dalla regione sono quelle sopra indicate.

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ALLEGATO 3

5-01301 Del Monaco: Sul concorso del 2011 per dirigenti scolastici in Campania.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  On.le Del Monaco,
   con riguardo alla richiesta da Lei avanzata, circa l'inserimento in graduatoria e l'assunzione, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, di quei docenti campani ammessi a partecipare con riserva al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici del 13 luglio 2011, mi corre l'obbligo di precisare lo stato dell'arte del relativo contenzioso così come rappresentato, con nota del 24 maggio scorso, dal competente Ufficio scolastico regionale.
  L'U.S.R. per la Campania in data 16 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del bando di concorso e degli articoli 6 ed 8 del medesimo bando, disponeva l'esclusione dei suddetti candidati che, pur superando le prove ulteriori, non avevano superato la prova preselettiva.
  Il T.A.R. per la Campania si pronunciava sul ricorso, avverso l'esclusione, promosso dai suddetti candidati con le sentenze numeri 915, 4459, 9125, 9319 e 12232, tutte del 2017. Il Tribunale, pur respingendo il ricorso principale, accoglieva i motivi aggiunti, annullando la graduatoria in esame nella parte in cui non contemplava i ricorrenti.

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ALLEGATO 4

5-01704 Prestipino: Su episodi di aggressione nei confronti dei docenti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Prestipino,
   La Sua interrogazione mi offre l'occasione di ribadire, quanto più volte il Ministro Bussetti ha affermato, ovvero, che quando si verificano situazioni che evidenziano una possibile rottura del patto formativo scuola-famiglia c’è il rischio che il docente possa essere sminuito nel ruolo di Educatore posto alla base del rapporto di crescita e sviluppo degli allievi. Depauperati di questo ruolo i docenti sono – ne parlano anche le cronache recenti – oggetto di manifestazioni violente, estremizzate, a volte, da inspiegabili quanto inutili prevaricazioni. E, insieme ai docenti, la scuola tutta risente del clima generale di impoverimento culturale. Ecco perché è giusto esigere che gli studenti e le loro famiglie abbiano nei confronti dell'istituzione scolastica e di tutte le sue componenti un atteggiamento di rispetto.
  Il Ministro Bussetti ha già dichiarato, e io lo ribadisco in quest'Aula, che è ferma intenzione verificare e valutare con tutti gli organi competenti, la possibilità che il Ministero si costituisca parte civile nei procedimenti penali che abbiano ad oggetto episodi di violenza o anche di semplice minaccia posti in essere da studenti – o dai loro genitori/parenti – nei confronti di tutto il personale della scuola.
  Ciò premesso, ritengo che debbano essere ulteriormente valorizzati gli strumenti, già previsti dalla legislazione vigente, idonei a prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica. Come noto, gli atti di aggressione fisica e morale nei confronti del personale della scuola da parte degli studenti rientrano nella valutazione del loro comportamento e sono sanzionati, sotto il profilo disciplinare, secondo quanto previsto dai regolamenti delle istituzioni scolastiche richiamati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
  Più in particolare, richiamo la previsione dell'articolo 5-bis del Regolamento citato, relativa al Patto educativo di corresponsabilità, la cui sottoscrizione è richiesta da parte dei genitori e degli studenti contestualmente allocuzione alla singola istituzione scolastica; il Patto educativo di corresponsabilità contiene, infatti, la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e dei doveri che si esplicano nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.
  La fondamentale importanza del Patto educativo di corresponsabilità è stata ribadita in modo eminente nella scelta politica, condivisa dall'intero Parlamento, di procedere per via legislativa all'introduzione dell'educazione civica in tutte le scuole di ogni ordine e grado e che ha previsto l'estensione del Patto anche alla scuola primaria. Grazie alla reintroduzione dell'insegnamento dell'educazione civica, sarà possibile assicurare che si formi nei giovani quella cultura fondata sul rispetto, in primo luogo del ruolo dei propri insegnanti, che – mi auguro – possa porre fine agli intollerabili episodi di minaccia, aggressione e violenza nei confronti dei docenti e di tutto il personale scolastico.Pag. 69
  Aggiungo a quanto sopra che, nel caso in cui il dirigente scolastico venga a conoscenza di vere e proprie notizie di reato relative ad aggressioni fisiche o morali verso docenti o altri allievi, in presenza di reati procedibili d'ufficio, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a riferirne all'Autorità giudiziaria o alle Forze dell'ordine per le necessarie indagini, Allo stesso modo, i docenti, in qualità di pubblici ufficiali, sono tenuti a riferire al dirigente scolastico eventuali notizie di reato di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
  In conclusione, la questione da Lei posta trova fondamento e interpretazione nell'applicazione delle norme e negli interventi sopra richiamati, difatti, la conoscenza e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità, ed, in ultimo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, assumono una fondamentale rilevanza per la vita delle comunità scolastiche. Si tratta di strumenti di cui si deve assolutamente tenere conto perché contribuiscono al sostegno e al rafforzamento dell'alleanza educativa tra famiglie e scuola al fine di prevenire gli spregevoli fenomeni di aggressività fisica e verbale da parte di studenti o genitori verso gli insegnanti.
  Per questa ragione, bisogna rafforzare sempre di più il patto di corresponsabilità tra la scuola, le famiglie e le altre agenzie educative nonché potenziare tutti gli strumenti a disposizione per realizzare percorsi di educazione; alla genitorialità e alla corretta gestione relazionale degli insegnanti e dei minorenni in formazione. Solo la formazione nei giovani di una cultura fondata sul rispetto, in primo luogo dell'autorità dei propri insegnanti, potrà porre fine agli episodi esecrabili di minaccia, aggressione e violenza nei confronti degli stessi.

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ALLEGATO 5

5-01897 Testamento: Sul riconoscimento di diplomi universitari ai fini dell'insegnamento.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  On.le Testamento,
   in primo luogo evidenzio che la spendibilità dei titoli di studio nei bandi di concorso pubblico attiene alla discrezionalità delle singole amministrazioni pubbliche, le quali sono legittimate ad inserire nei propri bandi i titoli di accesso considerati più rispondenti al profilo professionale per cui si bandisce la selezione. Le stesse amministrazioni, in ogni caso, non possono sottrarsi dal considerare quelli che sono titoli di studio equipollenti ex lege o equiparati sulla base di specifici provvedimenti interministeriali emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Posto ciò, riguardo all'ulteriore questione da Lei sollevata circa l'inserimento delle lauree L15 (Scienze del turismo) e LM49 (Progettazione e gestione dei sistemi turistici) quali titoli di accesso alle classi di concorso, Le rappresento che la normativa da Lei citata (decreto ministeriale n. 22 del 9 febbraio 2005) è stata superata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, così come modificato dal decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017. Ai sensi dei predetti provvedimenti le lauree triennali non danno accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie, diversamente la laurea LM-49 (Progettazione e gestione dei sistemi turistici) è già titolo di accesso alla classe di concorso A-21 (Geografia).

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ALLEGATO 6

5-00097 Pagani: Sulla situazione tributaria dell'A.C. Cesena.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, prima di ogni altra cosa occorre sottolineare l'inconfutabilità del fatto, che il Sottosegretario Giorgetti, non solo non sia intervenuto in alcun modo nella gestione delle vicende che hanno coinvolto l'A.C. Cesena, né, diversamente da quanto insinuato dall'interrogante, si è mai recato presso la sede della società calcistica. A riprova di quanto premesso, si rappresenta, sulla base degli elementi informativi forniti dagli uffici competenti, l'evoluzione delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Cesena Calcio, dopo il 4 luglio 2018, data in cui l'interrogante ha depositato l'interrogazione di cui si discute.
  Nel corso della procedura concorsuale, all'udienza del 9 agosto 2018, l'A.C. Cesena, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ha aderito all'istanza di fallimento della Procura della Repubblica di Forlì.
  A seguito della dichiarazione di fallimento, il comune ha pubblicato un bando per l'assegnazione della tradizione calcistica cittadina della A.C. Cesena, a seguito del quale la newco «Cesena Football Club S.p.A.», ha vinto e ha preso in carico le squadre giovanili della cessata società fallita, adottandone i colori e i simboli, ai fini dell'iscrizione al campionato 2018-2019.
  Nel marzo 2019, l'Assemblea dei soci del Cesena FC ha presentato i risultati di bilancio dei primi sei mesi di gestione ed in linea con quanto previsto ad inizio stagione, hanno certificato l'ottima gestione che fino ad oggi ha caratterizzato il nuovo corso sportivo, riscontrando apprezzamento e soddisfazione da parte di tutta la compagine societaria presente. I primi mesi sono stati caratterizzati anche da investimenti importanti, tutti funzionali alla gestione della società. L'assemblea dei soci ha confermato la fiducia all'attuale consiglio di amministrazione affinché prosegua e porti a compimento il suo incarico.

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ALLEGATO 7

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: in collaborazione con il CONI e con le federazioni sportive,.
1. 6. Toccafondi.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, aggiungere le seguenti: in armonia con i princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale,.
1. 1. Toccafondi.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 242, aggiungere le seguenti: fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.
1. 19. Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi con le seguenti: fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza, secondo i seguenti princìpi, obiettivi e criteri direttivi:.
1. 9. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1 sostituire la parola: princìpi con la seguente: obiettivi.
1. 20. Mollicone.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: linguaggio normativo aggiungere le seguenti:, anche redigendo un unico testo normativo denominato «Codice dello Sport».
1. 24. Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.
1. 27. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

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  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti.
1. 26. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;.
1. 25. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;.
1. 8. Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle FSN, alle DSA, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge;.
1. 28. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

  Al comma 1, lettera d), premettere le seguenti parole: nel rispetto del principio della specificità dello sport.

  Conseguentemente:
   sostituire le parole: degli organismi sportivi, coerentemente con, con le seguenti: delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate, riconosciuti dal CONI, e, fermo restando;
   dopo le parole: n. 145 sopprimere le seguenti: e con e dopo le parole: Comitato olimpico internazionale nonché sopprimere la seguente parola: con;
   sopprimere la lettera e).
1. 44. Mollicone.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e degli altri organismi sportivi con le seguenti:, delle discipline sportive associate nonché degli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI, nel rispetto dell'articolo 1 dello Statuto del CONI;.
1. 29. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: limitatamente a quella olimpica;.
*1. 2. Toccafondi.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: limitatamente a quella olimpica;.
*1. 30. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

  Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: limitatamente a quella olimpica con le seguenti: con precipuo riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Pag. 74Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera e).
1. 45. Mollicone.

  Al comma 1, lettera d), sostituire in fine le parole: limitatamente a quella olimpica con le seguenti: nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.
1. 12. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate.
1. 31. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle FSN, delle DSA e degli EPS prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle FSN e alle DSA, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;.
1. 32. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate.
1. 13. Lotti, Rossi, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: dalla Carta olimpica aggiungere le seguenti: nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,.
1. 14. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO – Comitato olimpico internazionale;
1. 33. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) definire sulla base di parametri oggettivi i criteri di determinazione e di Pag. 75distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando che la quota di finanziamento erogata annualmente alle discipline sportive associate non è inferiore al 5 per cento del totale dei finanziamenti stanziati.
1. 34. Cristina, Costa, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Marin.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse FSN e le DSA; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;
1. 35. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) prevedere che il CONI eserciti poteri di indirizzo e vigilanza ai fini del rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, nonché di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite soltanto qualora siano accertate gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte dei relativi organi direttivi o non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia constatata l'impossibilità di funzionamento dei medesimi organi direttivi.
1. 10. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: che il CONI eserciti poteri di, aggiungere le seguenti: indirizzo e vigilanza ai fini del rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, nonché di.

  Conseguentemente:
   b) sostituire le parole: degli organi federali con le seguenti: dei relativi organi direttivi;
   c) alla fine della lettera, sostituire la parola: federali con la seguente: direttivi.
1. 22. Mollicone.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: che il CONI eserciti poteri di aggiungere la seguente: vigilanza.

  Conseguentemente, dopo le parole: degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite aggiungere le seguenti: , da attuarsi anche attraverso il potere di commissariamento.
1. 3. Toccafondi.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: soltanto fino alla fine della lettera.
1. 40. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Pag. 76

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere, al fine di assicurare il buon funzionamento e l'efficienza della diffusione e della pratica dell'attività sportiva al livello nazionale e locale, di garantire lo sviluppo delle discipline sportive e di determinare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali, la definizione:
   a) fatta salva la tutela di particolari specificità storiche e territoriali, di parametri oggettivi per il mantenimento o l'acquisizione della qualifica di federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata;
   b) di parametri oggettivi sulla base dei quali definire le procedure di aggregazione tra FNS e DSA che contemplino, tra l'altro, l'obbligo di previsione, nello statuto del nuovo organismo che si viene a formare, della tutela dell'autonomia sportiva e finanziaria delle discipline sportive facenti parti del nuovo organismo;
   c) di modalità, nell'ambito della procedura di aggregazione tra FSN e DSA, di tutela delle discipline inserite nel programma olimpico estivo e invernale tali da garantire che il presidente del nuovo organismo che si viene a costituire sia espresso dalle discipline olimpiche, nel caso in cui siano parte del nuovo organismo anche discipline non olimpiche;
1. 36. Cristina, Costa, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Marin.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere, al fine di assicurare il buon funzionamento e l'efficienza della diffusione e della pratica dell'attività sportiva, al livello nazionale e locale, e di determinare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali, meccanismi premiali per le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate che mettono in atto processi di aggregazione;
1. 37. Cristina, Costa, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;
1. 38. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;
1. 39. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere che il CONI adotti azioni positive volte a sostenere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport sia a livello nazionale che negli organi di gestione delle federazioni sportive e delle discipline sportive Pag. 77associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive;
1. 41. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: autonomia gestionale, aggiungere la seguente:, amministrativa.
1. 18. Mariani, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno 2018. Per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni. Per la definizione della misura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
1. 42. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*1. 23. Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*1. 4. Toccafondi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*1. 15. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, sostituire, la lettera h) con la seguente:
   h) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di tutela della salute;
1. 7. Fratoianni, Occhionero, Rostan, Boldrini.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle federazioni e delle attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;
1. 43. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Pag. 78

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
1. 16. Lotti, Rossi, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali.
1. 17. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis) definire gli ambiti di attività del CONI in coerenza con gli obblighi, i ruoli e le responsabilità assunti nella missione istituzionale al fine di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta Europea dello sport.
1. 5. Toccafondi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la parola: novanta.
1. 11. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

ART. 2

  Al comma 1, premettere alle parole: Le scuole le seguenti: Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nella scuola.
2. 11. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono costituire con le seguenti: costituiscono.
2. 1. Fratoianni, Occhionero, Boldrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative.

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine del comma.
2. 7. Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che resta assoggettato al controllo dell'istituto scolastico.
2. 6. Prestipino, Ascani, Rossi, Lotti, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini.

Pag. 79

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, sentite almeno tre ASD riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico;

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: e i loro genitori, aggiungere le seguenti: un rappresentante per ciascuna delle ASD di cui al comma 1-bis.
2. 14. Prestipino, Ascani, Rossi, Lotti, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini.

  Al comma 2, sostituire le parole: possono far parte con le seguenti: fanno parte.
2. 17. Fratoianni, Occhionero, Boldrini.

  Al comma 2, dopo le parole: con regolamento aggiungere le seguenti: emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il CIP.
2. 12. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzo di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
*2. 2. Fratoianni, Occhionero.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzo di locali in orario extra scolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
*2. 5. Rossi, Lotti, Ascani.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzo di locali in orario extra scolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
*2. 10. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le attività del centro sportivo scolastico di cui al comma 1 sono gratuite per gli studenti dell'istituto scolastico.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 15. Prestipino, Ascani, Rossi, Lotti, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici, avviene nel rispetto di quanto previsto nelle linee guida di cui all'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre Pag. 802013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2. 8. Tuzi, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Villani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. 3. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 4. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea in scienze motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole.
2. 9. Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paralimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate.
2. 13. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

   1. All'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con le medesime modalità le spese di pubblicità di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel Pag. 81limite massimo di 50.000 euro, sono deducibili nella misura doppia dell'importo corrisposto.».
2. 02. Caiata, Furgiuele, Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Corsi di laurea in scienze motorie e sportive)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale un'offerta adeguata ed omogenea di corsi di laurea in scienze motorie e sportive e far acquisire agli studenti le conoscenze relative ai principali ambiti delle discipline sportive, tutti gli atenei appartenenti al sistema universitario italiano attivano un programma didattico ad hoc nell'area delle Scienze Motorie e Sportive.
2. 01. Fratoianni, Occhionero.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Toccafondi.

  Sopprimerlo.
*3. 3. Boldrini, Fratoianni, Occhionero.

  Sopprimerlo.
*3. 4. Lotti, Rossi, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: professionistica.

  Conseguentemente, sostituire le parole: qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali con le seguenti: qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali.
3. 7. Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, dopo le parole: federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: o discipline sportive associate.
3. 9. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalle singole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle prescrizioni da esse emanate.
*3. 5. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalle singole federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle prescrizioni da esse emanate.
*3. 6. Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole da: valutazione del valore economico fino alla fine del comma, con le seguenti: presa in carico dei debiti della società sportiva.
3. 2. Toccafondi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: federazione sportiva nazionale aggiungere le seguenti: o disciplina sportiva associata.
3. 8. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Costa.

Pag. 82

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

3-bis.
(Contrasto del fenomeno del « match-fixing» nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti)

  1. Considerati la maggiore vulnerabilità sul piano economico, il condizionamento criminale e le frequenti difficoltà delle società ad adempiere agli obblighi contrattuali verso i calciatori esponendoli, in tal modo, al più alto rischio di operazioni di match-fixing, sono vietate le scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti.
  2. Chiunque esercita l'organizzazione di scommesse di cui al comma 1, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro.
3. 01. Furgiuele, Caiata.

ART. 4.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo;.
4. 2. Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale.
4. 13. Tuzi, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Villani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) tutela delle pari opportunità nella pratica sportiva, riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile;
4. 19. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

  Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: lavoratore sportivo aggiungere le seguenti: senza alcuna distinzione di genere.
4. 20. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: e definizione della relativa disciplina fino alla fine del periodo con le seguenti: tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera;.
4. 6. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
4. 8. Lotti, Rossi, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

Pag. 83

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività.
4. 1. Boldi, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso: i) la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro; ii) la costituzione di un «fondo di fine carriera» per il sostegno economico degli atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario.
4. 10. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: è fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico delle imposte sui redditi – che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile;.
4. 21. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dal comma 20, dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 2019 n. 3, prevedendo per le associazioni sportive dilettantistiche stesse il solo obbligo di comunicare al Prefetto della Provincia o della Città Metropolitana nella quale è stabilita la sede legale, che gli organi direttivi sono composti in tutto o in parte da componenti di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;.
4. 22. Pettarin.

  Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione.
4. 23. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: le integrazioni necessarie per aggiungere le seguenti: rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e.
4. 3. Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: le integrazioni necessarie per aggiungere le seguenti: Estendere lo status professionistico alle atlete e.
4. 4. Occhionero, Boldrini, Fratoianni.

Pag. 84

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: logica e sistematica, aggiungere le seguenti: anche in considerazione delle esigenze delle figure, anche non professionistiche, dei direttori di gara.
4. 12. Tuzi, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Villani.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate, ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte.
4. 15. Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile.
4. 9. Ascani, Rossi, Lotti, Boschi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) abolizione del gender pay gap tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;.
4. 5. Occhionero, Boldrini, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: Stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia.
4. 17. Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevenendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro.
4. 18. Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) individuazione e inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, del TUIR.
4. 14. Lucaselli, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli sport e definizione, Pag. 85nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.
4. 16. Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
4. 7. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di sostenere lo sport e in particolare gli atleti che hanno partecipato a edizioni dei giochi olimpici e paralimpici, sia estive che invernali, in rappresentanza dell'Italia, sono introdotte misure per sostenere il loro inserimento lavorativo mediante l'istituzione di tirocini e percorsi di formazione professionale da affiancare all'attività agonistica o da svolgere al termine della stessa.
  2. Al fine stabilito dal comma 1, è prevista altresì una riserva di posti nei concorsi pubblici in favore degli atleti di cui al medesimo comma 1.
  3. Le misure previste dal presente articolo si applicano entro il quarto anno successivo alla partecipazione degli atleti a edizioni dei giochi olimpici e paralimpici, sia estive che invernali.
  4. Per facilitare e sostenere l'inserimento lavorativo degli atleti che hanno partecipato a edizioni dei giochi olimpici e paralimpici, sia estive che invernali, sono istituiti percorsi di orientamento professionale da attuare mediante tirocini a tempo pieno o parziale da svolgere presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o i suoi comitati sedi regionali, presso le imprese sponsor ufficiali della delegazione italiana ai giochi olimpici e paralimpici ovvero presso le amministrazioni pubbliche centrali e locali.
  5. I percorsi di tirocinio di cui al comma 4 sono progettati e attuati sulla base di apposite convenzioni con le imprese sponsor di cui al medesimo comma 4 o con le rispettive associazioni di rappresentanza, nonché con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le amministrazioni pubbliche centrali e locali.
  6. Presso i comitati regionali del CONI sono istituiti centri di consulenza che svolgono attività di orientamento al lavoro rivolta agli atleti di cui al comma 4.
  7. In favore degli atleti che hanno partecipato a edizioni dei giochi olimpici e paralimpici, sia estive che invernali, è prevista una riserva di posti pari al 2 per mille nei concorsi per l'assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  8. Se la riserva di posti di cui al comma 7 non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
4. 02. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

  1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo le parole: «con l'osservanza delle direttive stabilite dal Pag. 86CONI» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione»;
   b) all'articolo 10, quarto comma, dopo le parole: «la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile».
4. 01. Ascani, Rossi, Boschi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.
  5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.
  6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.
  7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633.».
4. 03. Butti, Mollicone, Frassinetti.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 6. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, rivedendo le disposizioni che prevedono, in caso di sanzioni verso l'agente sportivo, anche l'annullamento dei contratti dei tesserati dallo stesso assistiti.
5. 1. Toccafondi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali;
5. 3. Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

Pag. 87

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
5. 4. Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e con particolare riferimento all'obbligo di sostenere l'impegno scolastico dei minori.
5. 2. Toccafondi.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a rimuovere discriminazioni, gender gap, transfobia, omofobia, violenza di genere e molestie in ambito sportivo;
5. 5. Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, la possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione.
5. 8. Lotti, Rossi, Ascani, Boschi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
5. 7. Lotti, Rossi, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compresi quelli scolastici.
12. 3. Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.
12. 4. Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti esistenti di cui al comma 305 della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147.
12. 5. Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio richiesti, fatti salvi i Pag. 88requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
12. 8. Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) definizione della disciplina di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport nel rispetto di quanto previsto nelle linee guida di cui all'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
12. 6. Tuzi, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Villani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: acquisito il parere con le seguenti: acquisita l'intesa.
12. 7. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
12. 2. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base, la presente legge prevede misure volte a semplificare e ad accelerare le procedure amministrative nonché a ridurre i costi per l'accesso ai finanziamenti agevolati erogati dall'istituto per il credito sportivo, in favore delle società o associazioni sportive, definite ai sensi dell'articolo 2, relativi alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione e alla messa a norma di quelli esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e uso pubblico.
  2. Per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge le società o associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono presentare una dichiarazione rilasciata dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che può demandare tale compito ai propri comitati regionali, previa attestazione rilasciata dalle Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate di riferimento, che certifica la loro partecipazione ad attività sportivo-agonistiche nei settori giovanili e la loro iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche dello stesso CONI.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 le società o associazioni sportive, ai sensi della normativa vigente in materia di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, possono richiedere finanziamenti all'istituto per il credito sportivo, che applica a tali finanziamenti un tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del 33 per cento.
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità di Governo con delega per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto, sentiti l'istituto per il credito sportivo e il CONI, i criteri e le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di finanziamento di cui alla presente legge.
  5. Le domande e le relative autorizzazioni al finanziamento sono distinte nelle seguenti tre categorie e sono ordinate sulla base di un'apposita graduatoria per ciascuna di tali categorie:
   a) costruzione di nuovi impianti sportivi;Pag. 89
   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti;
   c) messa a norma di impianti sportivi esistenti.

  6. L'Istituto per il credito sportivo, sulla base delle graduatorie redatte ai sensi del comma 3, assegna i finanziamenti relativi a ciascuna domanda nel limite massimo delle risorse destinate alla rispettiva categoria ai sensi del comma 5.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e l'istituto per il credito sportivo, è stabilita ogni anno la ripartizione delle risorse tra le categorie di cui al comma 3, con la previsione di un limite massimo di accesso al mutuo per ciascuna categoria stabilito nella seguente misura:
   a) per la costruzione di nuovi impianti sportivi: 250 milioni di euro;
   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti: 100 milioni di euro;
   c) messa a norma di impianti sportivi esistenti: 50 milioni di euro.

  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  9. Al comma 363 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «impianti sportivi pubblici» sono inserite le seguenti: «e privati».
12. 01. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

ART. 13.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica.
13. 3. Mariani, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) possono acquisire la qualifica di impresa sociale sportiva, gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera u) del decreto legislativo n. 112 del 2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali.
13. 4. Lucaselli, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
13. 1. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

ART. 14.

  Sostituire l'articolo 14, con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)

  1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di Pag. 90tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
  2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata « snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
  3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
  5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.
  6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
  7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'Organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spersa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero Pag. 91dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
14. 7. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: obbligando altresì al suo utilizzo per tutte le discipline sportive invernali e in tutte le aree sciabili includendo i fuori pista;.
14. 2. Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
   2-bis) L'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata.
14. 5. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate.
14. 3. Ciaburro, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
14. 1. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14. 01. Schullian, Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14. 02. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto della persona, sono introdotte misure di sostegno alle famiglie mediante l'estensione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra tre e Pag. 92diciotto anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi, nonché per l'attività motoria e sportiva.
  2. La lettera i-quinquies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituita dalla seguente:
  « i-quinquies) le spese sostenute, per ragazzi fino a 18 anni di età, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il seguente schema: 1) per ragazzi di età compresa tra 3 e 10 anni è prevista una detrazione fino a un massimo di 400 euro l'anno per figlio; 2) per ragazzi di età compresa tra 11 e 18 anni è prevista una detrazione fino a un massimo di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero;».

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della presente legge.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 03. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)