CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2019
198.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01256 Maglione: Sull'attuazione del decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale e registri genealogici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  come noto, il decreto legislativo n. 52 del 2018, riformando la disciplina della riproduzione animale, ha comportato la riorganizzazione del settore delle Associazioni allevatoriali.
  Uno degli aspetti cardine della nuova disciplina normativa è rappresentato dalla specializzazione delle attività, ovvero la separazione dei ruoli tra le Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) e l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), e dall'aggregazione delle ANA in specifici comparti produttivi.
  Con la citata riforma si è inteso dare anche attuazione alla raccomandazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 10 marzo 2010, attraverso l'introduzione di principi idonei a garantire il rispetto di concorrenza, terzietà e indipendenza tra i soggetti che si occupano dei controlli negli allevamenti zootecnici ed i soggetti che li utilizzano ai fini del miglioramento genetico del bestiame e tenuta dei libri genealogici.
  In particolare, le principali novità riguardano:
   il riconoscimento degli «Enti selezionatori» quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione dei programmi genetici, se in possesso di determinati requisiti;
   la necessità dell'iscrizione ai libri genealogici per poter vedere riconosciuto un animale di una specifica razza;
   la separazione delle funzioni di raccolta dati zootecnici e loro elaborazione, da parte degli Enti selezionatori, ai fini dell'attività di selezione;
   la costituzione di una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale e la definizione, da parte del Ministero, delle modalità di accesso ai relativi dati, utilizzabili anche per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale;
   l'istituzione di Comitato Nazionale Zootecnico (CNZ) che può essere articolato per attitudine produttiva con compiti di regolazione, standardizzazione e di indirizzo dell'attività di raccolta dei dati negli allevamenti.

  Rilevo inoltre che, in tale contesto, le Associazioni Nazionali Allevatori (Enti selezionatori) che intenderanno accedere ai contributi pubblici saranno operativamente riorganizzate e accorpate per comparti produttivi (bovini da latte, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini) e dovranno associare direttamente gli allevatori (associazioni di primo grado) incrementando, in tal modo, la compartecipazione diretta allo svolgimento dei programmi genetici di miglioramento e/o conservazione del patrimonio zootecnico.
  Nel settore della raccolta dati in allevamento (controlli funzionali), una delle principali innovazioni previste dal decreto legislativo in parola riguarda l'introduzione di specifici requisiti per gli Enti incaricati della raccolta dei dati nelle aziende zootecniche, predisposti per favorire una specializzazione delle attività ed assicurare la terzietà dei dati e la loro validazione.
  Inoltre, per incrementare ulteriormente la concorrenza nel settore, l'articolo 4, comma 3, della predetta norma prevede Pag. 119che la raccolta dei dati in allevamento (finalizzata ad alimentare la Banca Dati Unica Zootecnica ed arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale) possa essere svolta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli previsti in precedenza ponendo, in capo ai predetti soggetti, il necessario possesso di alcuni specifici requisiti.
  In materia di consulenza aziendale l'innovazione è ora rappresentata dalla separazione delle funzioni tra il soggetto che raccoglie i dati e quello che eroga i servizi di assistenza tecnica. In particolare, l'articolo 4 comma 6, prevede una netta separazione delle funzioni tra queste due tipologie di soggetti che non potranno coincidere.
  Riguardo al procedimento di ristrutturazione organizzativa a mezzo della costituzione della «Federazione delle associazioni di razza» preciso che, con nota n. 1996 del 18 gennaio scorso, il Ministero ha dato riscontro alle richieste formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  In particolare, per garantire la piena corrispondenza della riorganizzazione delle associazioni allevatori alla vigente normativa, abbiamo rilevato la necessità di assicurare, non solo, il carattere di non obbligatorietà dell'adesione alla citata Federazione, ma anche l'autonomia e l'indipendenza degli Enti selezionatori (ANA), non dovendo l'eventuale adesione alla Federazione da parte dei predetti Enti interferire in alcun modo con le attività dagli stessi espletate.
  Tale requisito di autonomia e indipendenza rappresenta peraltro condizione necessaria per ottenere il finanziamento delle attività relative alla Sottomisura 10.2 del PSRN 2014-2020: Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura — Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità, così come stabilito nell'ambito dei requisiti dell'Avviso pubblico.
  A tal riguardo rilevo che l'AGCM, prendendo atto delle nostre precisazioni, nell'adunanza del 20 marzo 2019 ha ritenuto di non dover procedere in relazione ad alcune segnalazioni ricevute sulla disciplina della riproduzione.
  Alla luce di quanto sin qui rappresentato, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 52 in parola, sono state quindi adottate le iniziative attuative atte a garantire l'autonomia e l'indipendenza delle ANA, munite di un proprio assetto organizzativo nettamente distinto da quello dell'Associazione Italiana Allevatori.

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ALLEGATO 2

5-01308 Luca De Carlo: Sull'adozione di un piano di gestione del lupo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
  mi preme innanzitutto ribadire che la gestione della fauna selvatica è un tema da tempo all'attenzione delle Amministrazioni centrali e regionali, una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni, utili a trovare risposte ad una serie di criticità di vario ordine, in primo luogo volte a garantire la sicurezza delle persone.
  Questo Ministero ritiene necessario agire in maniera coordinata su tutto il territorio e impostare interventi di gestione che risultino efficaci quanto prima possibile, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo al fine di salvaguardare le nostre produzioni agricole e agroalimentari e riuscire a trovare – ove possibile – soluzioni che vedano una serena convivenza del lupo con le comunità antropiche.
  La specie lupo (Canis lupus) è tutelata in modo rigoroso dalla normativa nazionale in virtù della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, a livello comunitario, dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357.
  Peraltro, come noto, a livello nazionale sono stati avviati alcuni progetti cofinanziati dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE + quali i progetti «Life Medwolf» e «Life Wolfaps», con la finalità di individuare strategie funzionali atte a consentire la convivenza tra il lupo e le attività antropiche, la cui competenza è incardinata in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MAATM).
  Quest'ultimo ha infatti incaricato l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza dello Stato – con la collaborazione dell'Unione Zoologica Italiana (UZI) – di redigere un «Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia», attualmente in fase di perfezionamento, discendente da ampi confronti con le regioni, gli esperti e i portatori di interesse.
  Il MAATM ha attivato un importante progetto di monitoraggio nazionale del lupo affidato a ISPRA e si è reso disponibile a valutare con le regioni il sostegno a specifiche iniziative di conservazione e gestione.
  È sì necessario tutelare la fauna, ma devono esserci anche delle limitazioni, perché dobbiamo garantire la sicurezza delle persone, nelle campagne e nei centri abitati, oltre ovviamente ai campi e ai raccolti, frutto del lavoro di chi vive ogni giorno di questo.
  Sotto tale specifico ultimo profilo, quanto al risarcimento dei danni indotti dalla specie selvatiche al settore agricolo, dopo la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale teso a disciplinare le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione, ritenendolo compatibile con il mercato interno. Attualmente lo schema di decreto è stato inviato alla Conferenza unificata per il prescritto parere.
  Pertanto, confermo l'impegno già in atto da parte del MIPAAFT ad approfondire le Pag. 121varie problematiche connesse alla tematica della fauna selvatica, congiuntamente alle altre competenti Amministrazioni centrali e periferiche, in modo da poter poi individuare soluzioni utili, da attivare sia a livello strettamente normativo – dimensione su già ci si sta adoperando – sia a livello operativo sul territorio.

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ALLEGATO 3

5-01839 Incerti: Sui danni alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna causati dalle calamità naturali dell'inverno 2018.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  tengo preliminarmente a precisare che questo Ministero presta la massima attenzione al tema delle imprese colpite da eventi atmosferici avversi e stiamo seguendo con ogni sforzo la situazione di emergenza che ha interessato negli ultimi tempi la Nazione.
  Nello specifico, riguardo alle gelate, citate dall'Onorevole interrogante che tra la fine di febbraio ed i primi giorni di marzo 2018 hanno colpito alcuni territori della regione Emilia Romagna, causando notevoli disagi al settore agricolo, con riferimento alla possibilità di attivare gli interventi compensativi ex post del fondo di solidarietà nazionale, in deroga alle attuali disposizioni di legge, ricordo che per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, gli aiuti possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole interessate non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.
  Peraltro il decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensativi del fondo; pertanto gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici, avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative, per giunta agevolate da contributo pubblico fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.
  Nonostante si tratti di territori dove le assicurazioni agricole sono molto diffuse, al momento dell'evento le compagnie di assicurazioni non avevano ancora aperto la campagna assicurativa, per cui per gli agricoltori non è stato possibile mettere in copertura per il rischio gelo le loro produzioni.
  Mi preme sottolineare che questa Amministrazione, non appena ricevuta la segnalazione, valutata la gravità della situazione, si è prontamente attivata fornendo il proprio supporto tecnico nella fase di analisi del problema.
  Concludo dichiarando che fra gli obiettivi del Ministero c’è anche quello di rivedere il decreto legislativo n. 102 del 2004, al fine di superare interventi estemporanei dovuti a condizioni emergenziali che obbligano ad attivare gli interventi compensativi ex post del fondo di solidarietà nazionale, in deroga alle attuali disposizioni di legge.

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)

  1. Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari è ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore. Ai fini del presente comma, per invenduto a rischio deperibilità si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale.
01. 01. La Relatrice.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, secondo le modalità previste dalla direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
1. 1. Caon, Nevi, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È altresì vietato l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari ad un prezzo recante un significativo divario rispetto ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA ai sensi del comma 2 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
1. 2. Caon, Nevi, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divieto di vendita sottocosto di alcuni prodotti alimentari)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis La vendita sottocosto di cui al comma 7 è vietata per i seguenti prodotti:
   a) olio extravergine di oliva;
   b) pasta alimentare; Pag. 124
   c) pomodori pelati in scatola e scatolati contenenti pomodoro;
   d) salsa di pomodoro.

  7-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 7-bis è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. L'entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato nell'azienda che ha commesso la violazione.
  7-quater. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
  7-quinquies. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.».
1. 01. Gallinella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 10-quater del decreto-legge n. 27 del 2019 concernente disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

  1. Al comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce una pratica commerciale sleale nei contratti posti in essere:
   a) da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 2.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2.000.000 di euro;
   b) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2.000.000 di euro e 10.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10.000.000 di euro;
   c) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10.000.000 di euro e 50.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50.000.000 di euro;
   d) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50.000.000 di euro e 150.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 150.000.000 di euro;
   e) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150.000.000 di euro e 350.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350.000.000 di euro.».
1. 02. Caon, Nevi, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012)

  All'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunta la seguente lettera:
   «e-bis) vendere ai consumatori prodotti agricoli e alimentari al di sotto del prezzo di acquisto indicato in fattura, dedotta la quota proporzionale degli sconti, incluse le spese di trasporto e le tasse applicate alla transazione, qualora la perdita o il costo ricada di fatto sul fornitore».
1. 03. Cenni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con Pag. 125modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Salvo che non sia stata precedentemente concordata in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente, è considerata pratica sleale la vendita ai consumatori di prodotti agricoli e alimentari al di sotto del prezzo di acquisto indicato in fattura, dedotta la quota proporzionale degli sconti, incluse le spese di trasporto e le tasse applicate alla transazione, qualora la perdita o il costo ricada di fatto sul fornitore».
1. 04. Cenni.

ART. 2

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.
(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

  1. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, alla modifica dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 agosto 2017, n. 191, sull'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, prevedendo che, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE» la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.
  2. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, ad estendere la normativa sulla provenienza delle miscele dei prodotti cerealicoli utilizzati, anche ai prodotti a base cerealicola diversi dalla pasta.
2. 01. Spena, Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.
2. 02. Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.
(Organizzazioni dei produttori agricoli)

  1. Al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere alimentari, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, Pag. 126terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.
2. 03. Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
2. 04. Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.
(Modifica alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole)

  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse, in particolare per la determinazione di quotazioni di prezzo di possibile riferimento per gli operatori commerciali e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, le commissioni uniche nazionali si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori indicate al comma 2 abbiano omesso di designare tutti o parte dei propri delegati entro il termine tassativo indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. La designazione può in ogni caso essere effettuata anche successivamente, senza pregiudizio per la continuità di funzionamento delle commissioni uniche nazionali già istituite e funzionanti.»;
   b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Borse merci, di cui al precedente periodo, forniscono tempestivamente alle commissioni uniche nazionali i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte.».
2. 05. Caon, Nevi, Sandra Savino.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avuto riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle suddette filiere.

  Conseguentemente, al comma 2:
   premettere la seguente lettera:
   0a) individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, Pag. 127sociale ed economica delle filiere etiche di cui all'alinea con specifico riferimento alla tracciabilità, alla sostenibilità ambientale e sociale, ivi compreso il rispetto del benessere animale, dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari;

   sopprimere la lettera c).
4. 4. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: norme con la seguente: sistemi.
4. 1. Parentela.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: agroalimentare aggiungere le seguenti: che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e successive modificazioni e.
4. 2. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. 3. Marzana.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga degli interventi a sostegno delle filiere agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

  1. In favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:
   a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
   b) Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
   c) la quota di finanziamento per gli anni 2019 e 2020, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le Regioni interessate promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostegno alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Pag. 128decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera c) del comma 1.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. 01. Spena, Nevi, Sandra Savino.

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ALLEGATO 5

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)

  1. Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari è ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore. Ai fini del presente comma, per invenduto a rischio deperibilità si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale.

  Conseguentemente:
   alla rubrica del Capo I, premettere le seguenti parole: Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e;
   al titolo, sostituire le parole: Disposizioni concernenti il con le seguenti: Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto,.
01. 01. (Nuova formulazione). La Relatrice.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avendo riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle suddette filiere.

  Conseguentemente, al comma 2:
   premettere la seguente lettera:
   0a) definizione degli standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con riferimento, tra l'altro, alla tracciabilità dei prodotti e al benessere animale, nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari;
   sopprimere la lettera c).
4. 4. (Nuova formulazione). La Relatrice.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: norme con la seguente: sistemi.
4. 1. Parentela.

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  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. 3. Marzana.
4. 2. (Nuova formulazione). Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.