CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 3 giugno 2019
196.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 6.014, 7.016, 10.34, 14.15, 16.061, 17.8, 18.24, 21.010, 26.026, 28.06, 32.013, 33.50, E RELATIVO SUBEMENDAMENTO, 33.51, 38.38, 38.030, 39.013 E 49.7 DEI RELATORI

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imponibilità della quota di valore della produzione derivante da attività esercitate su navi da crociera iscritte nel Registro internazionale)

  1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che le disposizioni del secondo periodo si applicano anche alla quota di valore della produzione derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività esercitate da terzi in base ai rapporti contrattuali con l'armatore ai sensi dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 5 dicembre 1986, n. 856. Non si dà luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
6. 014. I Relatori.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Estensione di interventi agevolativi per il sostegno delle piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile»;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  « 6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso agli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito altresì, alle condizioni previste dal presente comma, qualora le medesime imprese siano titolari di:
   a) crediti, anche non certificati, nei confronti della pubblica amministrazione;
   b) crediti nei confronti di imprese con le quali abbiano stipulato un contratto di subappalto nell'ambito di un contratto pubblico aggiudicato ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   c) finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come «inadempienze probabili» Pag. 25(UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.

  6-ter. Per i titolari dei crediti e finanziamenti indicati al comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale copre l'importo nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 dovrà essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti e sono fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»;
   b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «revoca della stessa» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis»;
7. 016. I Relatori.

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
10. 34. I Relatori.

ART. 14.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:
  2. Al fine di promuovere l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia e l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, nelle more della definizione di un Codice in materia di disabilità, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano ogni iniziativa utile a favorire, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, l'utilizzo della Lingua dei Segni Italiana (LIS). Ai fini di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 15. I Relatori.

(Inammissibile)

ART. 16.

  Nel capo I, dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di riscossione di contributi previdenziali)

  1. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «iscritti alle casse previdenziali professionali» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,».
16. 061. I Relatori.

Pag. 26

ART. 17.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'importo massimo ammesso alla garanzia, per singolo soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000.
  2-ter. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato.
  2-quater. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
   «Le disposizioni del secondo comma non si applicano in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale».
17. 8. I Relatori.

ART. 18.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle stesse.
18. 24. I Relatori.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a favore della competitività delle imprese italiane)

  1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:
  «1. L'Italia riconosce e favorisce la partecipazione delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Sono escluse dalle iniziative di cui al presente articolo le operazioni aventi ad oggetto prodotti ad uso esclusivamente militare forniti dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185».
21. 010. I Relatori.
(Inammissibile)

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico).

  1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

«Titolo III
Contratto di espansione

Art. 41.
(Contratto di espansione)

  1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, entro il limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per l'anno 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo Pag. 27sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
  2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:
   a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
   b) la programmazione temporale delle assunzioni;
   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In deroga alle disposizioni di legge e di contratto collettivo e fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione ai contratti di apprendistato professionalizzante avviati ai sensi del presente articolo, gli obblighi formativi si intendono interamente assolti qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire esclusivamente l'insegnamento necessario per il conseguimento della competenza tecnica professionale e specialistica, il quale può essere completamente svolto utilizzando l'opera del lavoratore in azienda mediante la sola applicazione pratica;
   d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

  3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.
  4. Ai fini della stipula del contratto di espansione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.
  5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, nell'ambito di procedure di non opposizione, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, liquidabile anche in unica soluzione, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione è quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
  6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
  7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino Pag. 28al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
  8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto che è parte integrante del contratto di espansione descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
  9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori di cui al primo periodo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
  10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.
  11. Le risorse economiche di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate in ciascun anno restano disponibili per gli anni successivi».

  2. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:
  «6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto che la gestione dei fondi rientra prevalentemente nelle finalità pubbliche perseguite dall'INPS. Gli oneri di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  3. I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo e le relative agevolazioni continuano ad applicarsi fino al termine dei periodi considerati.
26. 026. I Relatori.

ART. 28.

  Aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. A decorrere, dal 1o gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento Pag. 29della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero una interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;
    2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. L'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma a far data dai quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione».
28. 06. I Relatori.

ART. 32.

  Al capo IV, premettere il seguente articolo:

Art. 32-bis.
(Transazioni in materia di cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   « 2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008».

  2. Per le attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
32. 013. I Relatori.

ART. 33.

Subemendamento all'emendamento 33.50

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 875-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019 lo Stato riconosce alla Pag. 30regione una quota di partecipazione del gettito erariale sui giochi e le scommesse maturato nell'ambito del territorio regionale nel limite di 15 milioni di euro in ragione d'anno.;
   b) dopo il comma 875-quater aggiungere il seguente: 875-quater.1. All'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole «delle entrate derivanti dai giochi» sono soppresse;
   c) al comma 2-sexies aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dal comma 875-quater, ultimo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
0. 33. 50. 1. Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019» e le parole: «15 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2019».
  2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 886 è inserito il seguente:
   «886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi.».

  2-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti:
   «875-bis. Le disposizioni recate dai commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, previsto dal comma 875. Con il predetto accordo sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 188 del 20 luglio 2016, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018.

  875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021.
  875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento nella misura di 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole, immobili e opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione di danni atmosferici, da erogare in quote di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire, da erogare per il 20 per cento in acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e per il residuo a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema di accordo di programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'Accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.
  875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, dopo la parola: «tributi» sono inserite le seguenti: «, delle addizionali».
  875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   «b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, Pag. 31anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;
   b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione, e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.»

  875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia».

  2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-quater, capoverso 875-ter, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-quater, capoverso 875-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti degli enti territoriali, di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2-septies. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019»;
   b) il terzo e quinto periodo sono soppressi;
   c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi».
33. 50. I Relatori.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione con le seguenti: della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.
33. 51. I Relatori.

ART. 38.

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Recepimento dell'accordo tra Governo e Regione siciliana)

  1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.
  2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, Pag. 32in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:
   a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;
   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

  3. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:
  « 881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.
  881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   b) al comma 885 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro».
38. 030. I Relatori.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. A decorrere del 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme stanziate sul capitolo 1379, denominato «Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
38. 38. I Relatori.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Bonus eccellenze)

  1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «programma operativo nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare».
39. 013. I Relatori.

Pag. 33

ART. 49.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero inserire le seguenti: o in Italia;
   b) al comma 4, lettera c), dopo le parole: manifestazioni fieristiche internazionali di settore inserire le seguenti: sia in Italia sia all'estero.
49. 7. I Relatori.

Pag. 34

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 28.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: della predetta direttiva con le seguenti: del decreto di cui al secondo periodo.
28. 2. I Relatori.

ART. 32.

  Al comma 8, sostituire le parole: di cui al comma 10 con le seguenti: di cui al comma 7.
32. 15. I Relatori.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare dal con la seguente: del.
32. 16. I Relatori.

Pag. 35