CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 maggio 2019
189.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE 3.40, 5.01, 11.16 E 13.50 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 3.40 della Relatrice

  All'emendamento 3.40 della relatrice, al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: dirigenti del ministero della Salute aggiungere le seguenti: e rappresentanti della Regione.
0. 3. 40. 1. D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Mugnai, Bagnasco, Versace.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un'Unità di crisi speciale per la Regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dall'istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L'Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni dalla visita ispettiva di cui al presente comma, l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta il rimborso delle spese documentate. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.

  Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5, 6-bis e 9, comma 3, pari a 682.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. 40. La Relatrice.

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Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 5.01 della Relatrice

  All'articolo aggiuntivo 5.01 della relatrice, al comma 1, sostituire le parole: il Commissario ad acta predispone con le seguenti: le regioni possono predisporre, con il supporto dell'AGENAS.
0. 5. 01. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  All'articolo aggiuntivo 5.01 della relatrice, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto.
0. 5. 01. 2. Carnevali.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di personale). – 1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), il Commissario ad acta predispone, in deroga alle disposizioni di legge che determinano il blocco automatico del turn over previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, un piano straordinario concernente il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021.
  2. Il piano straordinario è sottoposto, entro trenta giorni dalla sua predisposizione, alla valutazione congiunta del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.
  3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11 del presente decreto, è fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, compreso il vincolo di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. 01. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 11.16 della Relatrice

  All'emendamento 11.16 della relatrice, al comma 5-bis, sostituire le parole: nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali con le seguenti: nelle regioni commissariate, nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali, da individuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo le parole: graduatoria di merito aggiungere le seguenti: pubblicata sul sito istituzionale della regione interessata.
0. 11. 16. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 11.16 della relatrice, al comma 5-bis, sostituire le parole: e comunque non oltre 18 mesi con le seguenti: e comunque non oltre cinque giorni.
0. 11. 16. 2. Bagnasco, Mugnai, Bond, Brambilla, Versace, Pedrazzini, Novelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali, e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.
11. 16. La Relatrice.

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Subemendamenti all'emendamento 13.50 della Relatrice

  All'emendamento 13.50 della relatrice, al comma 1-bis, sopprimere le parole: prevedendo in tale ambito, a supporto del Direttore generale, le figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico scientifico.
0. 13. 50. 1. Carnevali.

  All'emendamento 13.50 della relatrice, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Il Direttore amministrativo deve essere selezionato dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo; il Direttore tecnico-scientifico deve essere individuato da apposito elenco che sarà costituito tramite decreto. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma.
0. 13. 50. 2. Carnevali.

  All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale, volto a prevenire gli stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica, l'Agenzia italiana del farmaco, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, aggiorna, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo in tale ambito, a supporto del Direttore generale, le figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico.
13. 50. La Relatrice.

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ALLEGATO 2

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un'Unità di crisi speciale per la Regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dall'istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L'Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni dalla visita ispettiva di cui al presente comma, l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta il rimborso delle spese documentate. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.

  Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5, 6-bis e 9, comma 3, pari a 682.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. 40. La Relatrice.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previa intesa con la Regione aggiungere le seguenti: nonché con il rettore nei casi previsti dalla legge,.
*3. 38. (Nuova formulazione) Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previa intesa con la Regione aggiungere le seguenti: nonché con il rettore nei casi previsti dalla legge,.
*3. 19. (Nuova formulazione) Ferro, Bellucci.

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  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previa intesa con la Regione aggiungere le seguenti: nonché con il rettore nei casi previsti dalla legge,.
*3. 41. (ex 3. 01.) (Nuova formulazione). Misiti, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 5.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. 4. (Nuova formulazione) Ferro, Bellucci.

ART. 6.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. 50. La Relatrice.

ART. 11.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con le seguenti: delle regioni a statuto ordinario e, laddove sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro, delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) sostituire le parole: indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con le seguenti: indirizzi regionali e delle Province autonome.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e, laddove sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro, le regioni a statuto speciale;
   b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e, laddove sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro, le regioni a statuto speciale.
11. 5. (Nuova formulazione) Panizzut.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto periodo:
    1) le parole: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica» sono soppresse;
    2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica»;
   b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico del turn over e» sono soppresse;
   c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto vincolo».
11. 50. La Relatrice.

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  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente:
  «2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».

  5-bis. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti».
  5-ter. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
11. 17. La Relatrice.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali, e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.
11. 16. La Relatrice.

ART. 12.

  Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e Bolzano.
12. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
*12. 14. Bologna, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
*12. 29. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: anche di personale infermieristico aggiungere le seguenti: e dello psicologo.
**12. 17. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

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  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: anche di personale infermieristico aggiungere le seguenti: e dello psicologo.
**12. 6. Novelli, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: anche di personale infermieristico aggiungere le seguenti: e dello psicologo.
**12. 31. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: conseguenti alla con le seguenti: alternative volte a compensare la.
12. 15. Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì.

ART. 13.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «alternative terapeutiche» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità;».
13. 6. Leda Volpi, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
13. 2. Carnevali, De Filippo, Campana, Siani, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale, volto a prevenire gli stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica, l'Agenzia italiana del farmaco, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, aggiorna, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo in tale ambito, a supporto del Direttore generale, le figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico.
13. 50. La Relatrice.

ART. 14.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per la copertura finanziaria del piano di rientro aziendale di cui all'articolo 5, comma 6, del presente decreto, è vincolata, a valere sulle contabilità speciali di cui al medesimo comma, una quota parte del riparto già spettante alla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Al fine di garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti dal citato articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, s'intendono altresì prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del Pag. 100comma 4 dello stesso articolo, risulti versato entro il 20 maggio 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della salute, previa intesa con la Regione Calabria, è stabilito l'ammontare della quota vincolata di cui al primo periodo.
14. 50. La Relatrice.

  Al comma 2 sostituire le parole da: Relativamente al Capo I fino a: e del comma 1 con le seguenti: Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Capo I, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, nonché dal comma 1.
14. 51. La Relatrice.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.