CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1816 Governo, di conversione in legge del DL 35/2019, recante «Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria»;
   rilevato che l'articolo 6, in materia di acquisti del servizio sanitario regionale prevede la stipula di un protocollo d'intesa con l'ANAC per l'affidamento di appalti e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;
   considerato che l'articolo 12, comma 5, in materia di formazione sanitaria e dei medici in medicina generale, modifica il decreto legislativo n. 368 del 1999, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE», prevedendo per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, alla luce delle disposizioni introdotte dall'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in alternativa al possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, l'iscrizione al corso di formazione, e all'articolo 24, comma 3, disponendo l'abrogazione delle lettere d) ed e);
   tenuto conto che le disposizioni abrogate concernono condizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione a tempo parziale da parte delle regioni e possono ritenersi ricomprese nelle precedenti lettere a), b) e c), in osservanza del disposto dell'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE, il quale prevede che gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale, alle condizioni previste dalle autorità competenti, facendo sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno, condizioni già riprese da tali lettere;
   rilevato che l'articolo 13 modifica l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale attua la direttiva 2001/83/CE in materia di produzione di medicinali per uso umano, estendendo il termine temporale, da due a quattro mesi, entro il quale le aziende farmaceutiche sono tenute ad informare l'AIFA dell'interruzione, momentanea o parziale, della commercializzazione di un medicinale di cui sono titolari di autorizzazione;
   considerato che l'articolo 23-bis della citata direttiva 2001/83/CE stabilisce che la richiamata comunicazione relativa a interruzione o sospensione della produzione dei medicinali debba essere effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione, lasciando pertanto agli Stati membri la possibilità, come previsto dalla norma in commento di individuare un termine più ampio,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.