CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 aprile 2019
180.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (C. 506 Morani).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.

  1. Dopo l'articolo 162 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 162-bis.
(Disciplina degli accordi o convenzioni prematrimoniali)

  I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, e le parti dell'unione civile, prima della sua costituzione, possono stipulare accordi o convenzioni prematrimoniali diretti a disciplinare i rapporti patrimoniali in caso di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'unione civile. Gli accordi o le convenzioni prematrimoniali, sotto pena di nullità, devono essere stipulati per atto pubblico e depositati presso l'ufficio del registro territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti. Gli accordi o le convenzioni prematrimoniali possono anche escludere il coniuge o la parte dell'unione civile dalla successione necessaria. La presente normativa non si estende ai rapporti tra genitori e figli, che restano regolati dalla normativa vigente.
  Gli accordi o convenzioni prematrimoniali possono anche escludere l'applicazione delle disposizioni in materia patrimoniale previste dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898».

Art. 01-bis.

  1. All'articolo 156 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «pronunziando la separazione,» sono inserite le seguenti: «dispone in conformità agli accordi o convenzioni prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis, curandone l'esecuzione;»;
   b) al quarto comma dopo le parole: «che pronunzia la separazione» sono inserite le seguenti: «, in mancanza di accordi o convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis».

  2. All'articolo 162 del codice civile dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 160, è consentita, ai soggetti di cui al medesimo articolo ed alle parti dell'unione civile, la stipula di accordi o convenzioni prematrimoniali di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio ovvero prima della costituzione dell'unione civile, ai sensi dell'articolo 162-bis».

  3. All'articolo 5, comma 6, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il giudice deve tenere conto degli accordi o convenzioni prematrimoniali eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis del codice civile e darne esecuzione». Pag. 22
  4. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, compresi gli accordi o convenzioni prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis del codice civile, ».
01. 01. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 4, comma 8, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Su richiesta di parte il Presidente riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10».
  2. Il comma 12 dell'articolo 4 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
01. 02. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: che pronuncia lo scioglimento o la cessione degli effetti civili del matrimonio, inserire le seguenti: quando l'ex coniuge non può provvedere in alcun altro modo al proprio sostentamento ed è impedito al lavoro per gravi motivi di salute propria o della prole.
1. 1. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, inserire le seguenti: in caso di necessità,
1. 2. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, inserire le seguenti: in caso di bisogno,
1. 3. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: l'attribuzione di un assegno fino alla fine del comma con le seguenti: l'obbligo per un coniuge di somministrare a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo versa in stato di bisogno a lui non imputabile. L'obbligo deve avere un limite temporale e il coniuge obbligato può chiedere in ogni momento la verifica della sussistenza dei requisiti.
1.4. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge con le seguenti: l'obbligo per un coniuge di corrispondere a favore dell'altro un assegno.
1. 5. Schullian.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge con le seguenti: a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno.
1. 6. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: destinato a equilibrare fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma.
1. 7. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Carla Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà.

Pag. 23

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: equilibrare con la seguente: compensare.
1. 8. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: equilibrare con la seguente: ridurre.
1. 9. Schullian.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: equilibrare con la seguente: moderare.
1. 10. Schullian.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: equilibrare inserire la seguente: equamente.
1. 11. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: per quanto possibile,.
1. 12. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno di mantenimento non è mai dovuto in caso di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge.
1. 13. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Sopprimere il comma 2.
1. 14. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: Al fine di cui al sesto comma il tribunale, comparate le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, valuta: la durata del matrimonio, l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
1. 15. La Relatrice.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: in rapporto alla durata del matrimonio con le seguenti: «in rapporto alla durata della convivenza matrimoniale e dunque sino alla emissione dell'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile»
1. 16. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: la durata del matrimonio, aggiungere le seguenti: l'età e le condizioni di salute dei coniugi.
1. 17. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: la durata del matrimonio, aggiungere le seguenti: l'età e le condizioni di salute del richiedente.
1. 18. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Pag. 24

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: durata del matrimonio, aggiungere le seguenti: ed alla età del coniuge richiedente.
1. 19. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: durata del matrimonio, aggiungere le seguenti: e all'indirizzo della vita familiare concordato ed attuato tra i coniugi ai sensi dell'articolo 144 del codice civile.
1. 20. Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: , in rapporto alla durata del matrimonio con le seguenti: la durata del matrimonio; 
1. 21. Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà, Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune aggiungere le seguenti:, sulla base dell'indirizzo della vita familiare concordato ed attuato tra i coniugi ai sensi dell'articolo 144 del codice civile.
1. 22. Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune aggiungere le seguenti: l'indirizzo della vita familiare concordato ed attuato tra i coniugi ai sensi dell'articolo 144 del codice civile;.
1. 23. Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: anche in considerazione aggiungere le seguenti: dell'età, delle condizioni di salute ovvero.
1. 24. Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà, Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti.

  Al comma 2, primo capoverso, sopprimere le parole: il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.
*1. 25. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà.

  Al comma 2, primo capoverso, sopprimere le parole: il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.
*1. 26. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al Pag. 25venir meno della comunione spirituale e materiale con le seguenti: il comportamento molesto, violento e o maltrattante tenuto da uno dei coniugi in danno dell'altro.
1. 27. Rossello, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale con le seguenti: le condotte di maltrattamento verso un componente del nucleo familiare.
1. 28. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il patimento derivante dal sacrificio del tempo subito dal coniuge che si è dedicato al lavoro mantenendo o contribuendo in maniera maggiore al sostentamento della famiglia.
1. 29. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 2, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Su accordo delle parti, la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione, anche mediante versamenti rateali, ove questa e le modalità concordate siano ritenute eque dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
1. 30. Zanettin, Costa, Rossello, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno non è soggetto a revisione.
1. 31. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, secondo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: su istanza del richiedente il termine può essere prorogato ove sia ancora sussistente l'incolpevole incapacità reddituale.
1. 32. Bazoli.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: l'assegno non è dovuto aggiungere le seguenti: nel caso di dimissioni del coniuge richiedente nei novanta giorni antecedenti la data del deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi.
1. 33. Bartolozzi, Costa, Rossello, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: stabile con la seguente: continuativa.
1. 34. Rossello, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: di una stabile convivenza, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche non registrata.
1. 35. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà.

Pag. 26

  Al comma 2, terzo capoverso, dopo le parole: stabile convivenza aggiungere le seguenti: , registrata e non.
1. 36. La Relatrice.

  Al comma 2, terzo capoverso, dopo le parole: cessazione dei rapporti di convivenza inserire le seguenti: che ne hanno determinato la cessazione.
1. 37. Zanettin, Costa, Rossello, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano.

  Dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:
  3-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di documentazione relativa alla situazione patrimoniale delle parti nei procedimenti di separazione e divorzio e relativi al mantenimento dei figli)

  Ai fini dell'emissione di provvedimenti che riguardino i coniugi e i figli conseguenti alla separazione o al divorzio, le parti hanno l'obbligo di produrre un dettagliato nonché attuale quadro della loro posizione economica e reddituale. L'inadempimento di tale obbligo ove accertato comporta una responsabilità aggravata ex articolo 96 del codice di procedura civile».
1. 38. La Relatrice.

Pag. 27

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (C. 506 Morani).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: destinato a equilibrare fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma.
1. 7. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Carla Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà.

  Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: Al fine di cui al sesto comma il tribunale valuta: la durata del matrimonio; le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
1. 15. (Nuova formulazione) La Relatrice.

  Al comma 2, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: di una stabile convivenza, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche non registrata.
1. 35. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Salafia, Cataldi, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Di Sarno, Dori, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà.