CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 aprile 2019
177.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2 e relativi Allegati);
   considerato che gli obiettivi principali previsti nel Documento sono in linea con le raccomandazioni del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia;
   tenuto conto del mutato quadro macroeconomico europeo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati).

PROPOSTA PARERE ALTERNATIVO PD

  La XIV Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati),
   premesso che:
    il Documento di economia e finanza 2019 certifica il fallimento della politica economica del Governo, riconoscendo ufficialmente un insuccesso largamente previsto già nello scorso autunno;
    il Documento, infatti, stima una crescita tendenziale del PIL che precipita allo 0,1 per cento rispetto all'1,5 per cento della Nota di aggiornamento del settembre 2018 e all'1 per cento della successiva revisione del quadro macroeconomico presentata a dicembre;
    gli andamenti dell'economia reale e dell'occupazione che, da maggio 2018 a febbraio 2019, ha registrato la perdita di oltre 116.000 posti di lavoro, sono il frutto di errori di politica economica commessi da un Governo che, invece di predisporre una ampia e complessiva strategia di sviluppo, ha scommesso tutto su un decreto legge i cui effetti sul mercato del lavoro sono molto controversi e, soprattutto, sulle due misure della legge di bilancio per il 2019, la cosiddetta «quota 100» e il reddito di cittadinanza, che, come il DEF stesso riconosce, hanno effetti pressoché nulli sulla crescita;
    nel 2019 l'Italia sarà il paese che crescerà meno tra quelli occidentali e anche negli anni successivi la stima di crescita, seppur ottimistica, si mantiene su livelli estremamente bassi;
    per tornare su un sentiero di crescita sostenuta, occorre dare avvio a una diversa politica economica e sociale;
    le relazioni del Governo in carica con i vertici dell'Unione europea sono stati da subito estremamente tesi fin dalla presentazione della manovra di bilancio 2019 che ha sfiorato la possibilità di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia;
    l'Europa, comunque, per bocca del Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, non crede ai piani di rilancio del Governo in carica. Conti alla mano, infatti all'Unione europea non risulta che vi sia stato nel 2018 alcun aggiustamento strutturale. Stessa previsione, peraltro resa nota dal Fondo monetario internazionale che, nel suo ultimo rapporto, ha evidenziato un deficit strutturale per l'Italia in peggioramento, seppur lieve, nel 2018 rispetto all'anno precedente;
    nei prossimi mesi il calendario dell'Unione europea sarà molto fitto con tutti i rischi che potrebbero comportare seri problemi per l'Italia. Si parte il 7 maggio con le previsioni economiche di primavera che metteranno a nudo i problemi italiani. Ma la «tregua» rappresentata dalle elezioni europee del 26 maggio, scadrà il 5 giugno quando la Commissione renderà note le raccomandazioni per l'Italia. In autunno poi, con la preparazione della manovra economica 2020, i nodi strutturali dell'economia del nostro paese verranno definitivamente al pettine;
    è prevedibile ritenere che il 5 giugno la Commissione prenderà atto che Pag. 196l'Italia non ha rispettato i parametri europei, con un buco di 5 miliardi, cosa che potrebbe indurre i vertici europei a mettere il nostro paese sotto procedura d'infrazione per la violazione della regola del debito. L'accordo faticosamente raggiunto a dicembre, infatti, sembra già saltato con un deficit ed un debito peggiori rispetto a quelli promessi dal Governo in carica. Un dato negativo al quale si somma la prospettiva che nel 2020, alle attuali condizioni ed in assenza di una manovra correttiva, il rapporto tra il deficit e il PIL dell'Italia sarà addirittura superiore al 3 per cento, portando inevitabilmente ad un «intervento» della Commissione;
    le regole di Bilancio della UE, infatti, hanno efficacia pienamente vincolante. Di conseguenza, in tali condizioni, dopo il voto del 26 maggio, la Commissione europea dovrà evidentemente stilare il rapporto ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rappresenta il primo passo verso la procedura per deficit eccessivo, in questo caso basata sul mancato rispetto del parametro del debito pubblico;
    l'Italia tornerà, dunque, a breve sotto i riflettori di Bruxelles esattamente come l'autunno scorso,
   esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (Atto n. 76).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (atto n. 76);
   considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato presentato sulla base della norma di delega contenuta nell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n.163 (legge di delegazione europea 2016-2017);
   rilevato che tale articolo, infatti, delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare – ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge – disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;
   rilevato che il termine per l'esercizio della delega, indicato nello stesso articolo 2, è fissato al 21 novembre 2019, vale a dire due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
   considerato che l'articolo 20 del richiamato regolamento (UE) 2015/757 impone agli Stati membri di introdurre un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dagli articoli da 8 a 12 del regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate;
   tenuto conto che il medesimo articolo dispone che le sanzioni previste dal regolamento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, nonché che gli Stati membri devono notificare tali disposizioni alla Commissione entro il 1o luglio 2017 e provvedere a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali successive modifiche;
   rilevato che, in assenza di notifica di una disciplina sanzionatoria ai sensi del richiamato articolo 20 del regolamento nel termine del 1o luglio 2017, la Commissione europea ha aperto il caso EU Pilot (2017)9246;
   considerata l'esigenza di una rapida entrata in vigore delle norme sanzionatorie degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2015/757, anche al fine di poter chiudere positivamente il citato caso EU Pilot (2017)9246,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (Atto n. 73).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) n. 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73);
   considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato presentato dal Governo in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), che dispone il recepimento della direttiva (UE) n. 2016/797, inserendola nel relativo allegato A, senza determinare criteri e principi direttivi specifici, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   rilevato che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 16 giugno 2019 e che occorre dare pronta attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva in esame, anche al fine di evitare di incorrere in una procedura di infrazione;
   tenuto conto che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, recante le definizioni connesse al recepimento della direttiva (UE) n. 2016/797, non riproduce la definizione di «parametro fondamentale» di cui all'articolo 2, numero 12, della medesima direttiva;
   considerato che l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 2016/797 attribuisce agli Stati membri la verifica circa la non conformità dei componenti di interoperabilità ai requisiti essenziali previsti dalla normativa di riferimento, mentre l'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame pone tale attività a carico del gestore dell'infrastruttura, dell'impresa ferroviaria, del fabbricante, del Soggetto responsabile della manutenzione (ECM) o dell'ente appaltante;
   rilevato che l'articolo 15, comma 2, richiede la produzione, relativamente alla dichiarazione «CE», di documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta dall'articolo 15, paragrafo 2, della citata direttiva (UE) n. 2016/797, tenuto anche conto dell'emanazione del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2019/250, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011;
   considerato che l'articolo 45, comma 4, dello schema di decreto legislativo in esame nella parte in cui prevede la messa a disposizione dei dati da parte dei gestori delle infrastrutture con la periodicità e nel formato stabiliti da ANSFISA, non appare coerente con le disposizioni della citata direttiva 2016/797, che, all'articolo 49, paragrafo 5, rinvia all'adozione di appositi atti di esecuzione;
   tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività conoscitiva svolta,Pag. 199
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 3, comma 1, la definizione di «parametro fondamentale» in coerenza con l'articolo 2, numero 12, della direttiva (UE) n. 2016/797;
   b) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 10;
   c) valuti il Governo l'opportunità di semplificare la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, in coerenza con l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) n. 2016/797 anche al fine di evitare ogni appesantimento di carattere burocratico;
   d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i dati che i gestori dell'infrastruttura dovranno mettere a disposizione di ANSFISA siano comunicati con la periodicità e nel formato coerenti con gli atti di esecuzione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva (UE) n. 2016/797.