CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 aprile 2019
176.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01939 Capitanio: Misure urgenti volte a contrastare il fenomeno della diffusione e della visione di canali e servizi piratati.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, rappresentando quanto segue.
  Il fenomeno delle IPTV (Internet Protocol TV) è purtroppo ampiamente diffuso ed è salito agli onori delle cronache grazie ad alcune recenti inchieste giornalistiche: si tratta di un sistema che consente la trasmissione illegale di contenuti di canali TV in streaming su internet utilizzando il cosiddetto «pezzotto», un decoder pirata che consente la ricezione del segnale.
  Sulla base di analisi statistiche aggiornate si ritiene che in Italia circa 2 milioni di persone usufruiscano in qualche modo di questa forma di pirateria: dietro, a tirare le fila, c’è la criminalità organizzata, che gestisce l'intera filiera accumulando ingenti ricchezze e profitti.
  Secondo quanto riferito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria – Presidenza del Consiglio dei ministri, il danno arrecato dalle IPTV, non solo alle imprese ma all'intera economia italiana, è devastante: una recentissima indagine IPSOS ha evidenziato mancati introiti per le aziende di settore pari ad oltre 600 milioni di euro, una riduzione di 369 milioni di euro in termini di PIL nonché circa 5.700 posti di lavoro a rischio a causa della pirateria.
  In considerazione del coinvolgimento riscontrato in taluni casi della criminalità organizzata o, in ogni caso, della necessità di risorse rilevanti necessarie per mantenere tali infrastrutture, è il Ministero dell'interno che potrà fornire ogni elemento utile volto a conoscere quali iniziative intende intraprendere per intensificare le attività di indagine da parte delle forze dell'ordine finalizzate alla repressione di tale fenomeno: i gestori delle IPTV illegali rischiano, infatti, fino a 4 anni di carcere ed una multa fino a 15.000 euro in quanto viene violato l'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore. Il citato articolo, peraltro, punisce anche gli utilizzatori finali del servizio, con pene che variano in base al contesto privato o pubblico in cui si beneficia delle opere tutelate dalla legge.
  Il Dipartimento per l'informazione ed Editoria può mettere in campo esclusivamente strumenti di carattere informativo, di educazione e sensibilizzazione alle conseguenze negative del fenomeno per far comprendere gli effetti ed i danni provocati da chi si rende di fatto complice di questo sistema illegale: perché ogni volta che si compie un atto di pirateria c’è un'industria, quella audiovisiva, che viene gravemente colpita, con imprese che sono costrette a chiudere per la riduzione del proprio fatturato, con dipendenti che perdono il proprio lavoro e con autori di contenuti che non vedono giustamente ricompensata la propria creatività.
  Inoltre, si rappresenta che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria sta lavorando alla predisposizione di una modifica normativa per contrastare il fenomeno del cosiddetto camcording, ovvero la registrazione illecita audio e/o video dei film nelle sale cinematografiche, trasformando tale condotta illegale da mero illecito amministrativo a reato sanzionato penalmente al pari delle altre condotte illecite di pirateria, così come previsto Pag. 150dalla legge n. 633 del 1941, che contribuisce in parte ad alimentare il mercato della fruizione di contenuti illeciti.
  Infine, con riferimento al fenomeno delle cosiddette IPTV pirata, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), autorità amministrativa competente nella tutela del diritto d'autore che agisce su segnalazione dei titolari dei diritti in tempi rapidi, riferisce che in 5 anni di attività ha ricevuto 1556 segnalazioni, che hanno dato origine a 865 ordini di blocco per siti manifestamente pirata e ha di recente ordinato il blocco dell'accesso a oltre 20 IPTV pirata. Inoltre, con la modifica al regolamento sul diritto d'autore del 2018 (delibera 480/18/CONS), l'AGCOM potrà intervenire anche sui cosiddetti siti vetrina che promuovono e vendono gli abbonamenti a questi servizi.

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ALLEGATO 2

5-01940 Rosso: Agevolazioni per l'acquisto di dispositivi di decodifica del segnale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, rappresentando quanto segue.
  Per questo Governo è di primaria importanza sostenere gli utenti finali nel processo di adeguamento degli apparecchi televisivi, anche a seguito delle nuove tecnologie di trasmissione e della riorganizzazione delle frequenze per il passaggio al 5G, come dimostrano una serie di interventi adottati a riguardo.
  In primo luogo, con Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) il Governo ha deciso di aumentare gli importi destinati all'acquisto di decoder e smart TV, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica. In particolare, con la citata legge sono stati destinati 50 milioni di euro in più rispetto alla legge di bilancio 2018 (da 100 a 151 milioni di euro) e le risorse sono state concentrate nel 2020, anno nel quale si prevede un picco della domanda.
  Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha posto la questione in seno al tavolo di coordinamento TV 4.0, ove avviene il confronto con gli stakeholder del settore radiotelevisivo, al fine di pianificare il graduale passaggio alle nuove tecnologie, riducendo al massimo i possibili impatti sugli utenti finali e garantendo la continuità delle programmazioni da parte delle emittenti televisive sia a livello nazionale che locale.
  In tale contesto di interlocuzione e confronto, il Ministero dello sviluppo economico, ha pubblicato, il 28 marzo scorso, uno studio relativo alle previsioni sulla diffusione delle nuove apparecchiature televisive, sottoponendolo a consultazione pubblica fino al 3 maggio prossimo, unitamente alla road map del passaggio alle nuove tecnologie di rete, in modo da potere programmare, coerentemente con l'andamento del mercato, l'erogazione dei contributi agli utenti finali. L'indagine ha rilevato che, nell'ultimo quadrimestre 2021, nello scenario supportato con il contributo statale, la dismissione della codifica DVBT/MPEG2 con attivazione della codifica DVBT/MPEG4, non avrebbe effetti negativi per gli utenti.
  A valle di tali attività, nei prossimi mesi, sarà adottato il decreto interministeriale Ministero dello sviluppo economico – Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della citata misura prevista dalla Legge di Bilancio, che regolerà gli aspetti operativi per l'erogazione dei contributi, le cui attività preparatorie sono al momento in corso.

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ALLEGATO 3

5-01941 Paita: Stato attuale della trattativa in corso sulla vendita della compagnia aerea Alitalia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia, più volte e in più sedi il Governo ha avuto modo di chiarire che lo Stato è già, di fatto, dentro Alitalia, sia da un punto di vista finanziario – tramite l'erogazione di un finanziamento ponte a titolo oneroso, per complessivi 900 milioni di euro più interessi (la cui restituzione è attualmente prevista entro giugno 2019), sia da un punto di vista gestionale, con l'opera quotidianamente svolta da parte dei Commissari straordinari.
  Con specifico riguardo al quesito posto, l'Organo Commissariale ha informato che sono tuttora in corso le attività richieste da F.S. ai fini dell'integrazione della propria Offerta.
  In particolare, fin dalla fine dello scorso mese di novembre, il medesimo Organo ha dato avvio alle iniziative e attività richieste dalla citata azienda di Stato, rendendosi altresì disponibile ad ausiliare la stessa negli eventuali contatti con i possibili partner industriali.
  F.S., con propria comunicazione, del 24 gennaio 2019, ha chiesto la concessione di una proroga sino al 31 marzo 2019 del termine, originariamente fissato al 31 gennaio 2019, per la definitiva integrazione della propria offerta (impegnandosi comunque a tenere fermi i termini di validità dell'offerta sino al 30 aprile 2019).
  Infine, lo scorso 29 marzo F.S. ha chiesto una ulteriore proroga del termine per la presentazione dell'offerta.
  Ad esito delle interlocuzioni intercorse tra F.S. e l'organo commissariale di Alitalia, quest'ultimo ha accordato a F.S. una proroga sino al 30 aprile per illustrare la struttura del consorzio che, congiuntamente a F.S., coprirà l'integrazione del fabbisogno di capitale della nuova realtà societaria.
  L'organo commissariale di Alitalia si riserverà, ove tale termine sia rispettato, di concedere ulteriore tempo per la presentazione della documentazione vincolante, nel rispetto dei vincoli temporali imposti alla gestione commissariale dalla vigente legislazione, e sulla base della circostanza che la validità dell'offerta (come eventualmente integrata) sia estesa sino al 30 giugno 2019, nonché che a tale ultima data sia estesa la relativa garanzia fideiussoria.
  Al momento, dunque, si sta facendo un lavoro attento, con l'obiettivo di rilanciare in modo definitivo Alitalia, e di realizzare un'operazione di mercato fondamentale non solo per garantire i livelli occupazionali, ma anche per la strategia turistica dei prossimi anni del nostro Paese.

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ALLEGATO 4

5-01942 Paolo Nicolò Romano: Assegnazione delle frequenze GHz agli operatori dei servizi Fixed Wireless Access (FWA)

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, rappresentando quanto segue.
  Come noto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, è stato approvato il nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, recante disposizioni in materia di uso efficiente dello spettro radio e transizione alla tecnologia 5G per reti radiomobili.
  Tale Piano prevede che la banda di frequenza 5 725-5 850 MHz, coerentemente con le allocazioni del Radio Regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), sia destinata per diversi servizi, quali la radiolocalizzazione, i collegamenti fissi via satellite e i radioamatori.
  In particolare, occorre sottolineare che i servizi di radiolocalizzazione sono cruciali per affrontare le possibili minacce terroristiche, asimmetriche, ibride e di guerra informatica ai fini della sicurezza e della difesa del cittadino europeo, indipendentemente dai confini e dai paesi. Tali servizi utilizzano la tecnologia radar che consente di rilevare e tracciare bersagli in caso di droni, missili balistici e da crociera, proiettili di artiglieria e razzi a corto raggio, oggi considerate armi proprie delle minacce incombenti.
  Attualmente, a livello internazionale, sono in corso ricerche e approfondimenti per verificare la compatibilità con i servizi WAS/RLAN, mentre gli studi condotti finora in CEPT (Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni) e ITU hanno dimostrato che la compatibilità con i radar operanti in questa banda di frequenza non sarà facilmente realizzabile.
  Riguardo a tale specifico aspetto, si fa riferimento al documento del Presidente del Gruppo di lavoro in ambito ITU del 28 febbraio scorso, con il quale si evidenzia che «che le attuali tecniche DFS non sono sufficienti per proteggere le nuove modalità di radar che operano in alcuni paesi nella banda di frequenza 5 725-5 850 MHz. Non sono stati presentati nuovi elementi su ulteriori tecniche di mitigazione che potrebbero essere utilizzate per fornire protezione a queste nuove modalità operative dei radar con salto di frequenza».
  Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che la banda di frequenze 5 725-5 850 MHz, prevalentemente gestita dal Ministero della difesa, è destinata, nel vigente Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze di cui al citato decreto ministeriale 5 ottobre 2018 e conformemente a quanto previsto in altri Paesi europei, in via primaria al Servizio di radiolocalizzazione, al fine di non compromettere le relative operazioni in questa banda di frequenze.
  Tale problematica sarà oggetto di valutazione nell'ambito della Conferenza Radio Mondiale e dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che si terrà nel prossimo mese di novembre.
  Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a seguire l'evoluzione di tali iniziative, affinché si completi al più presto l'attuazione di quanto previsto dai richiamati principi comunitari circa l'utilizzo della suddetta banda, anche per uso pubblico, da parte degli operatori FWA.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (Atto n. 73),
   premesso che la direttiva UE 2016/797 ha l'obiettivo di definire un livello ottimale di armonizzazione tecnica per facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione Europea e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico. Ciò al fine di superare le criticità del sistema attuale di norme tecniche e autorizzazioni, il quale, pur garantendo un elevato livello di sicurezza, risulta frammentato tra l'Agenzia ferroviaria europea e le autorità nazionali, con conseguenti elevati costi amministrativi e ostacoli eccessivi in termini di accesso al mercato, soprattutto per i nuovi operatori e i costruttori di veicoli ferroviari;
   rilevata l'esigenza, all'articolo 15, di semplificare la dichiarazione di responsabilità nell'ambito della procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica;
   evidenziata l'opportunità di assicurare la partecipazione dei soggetti interessati e di garantire la certezza dei tempi nel procedimento di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi di cui all'articolo 18;
   valutata l'opportunità di garantire certezza dei tempi nel procedimento di autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo di cui all'articolo 21, con particolare riferimento al termine per lo svolgimento di prove sulla rete, nonché nella procedura per la messa in servizio dei veicoli di cui all'articolo 23;
   sottolineata l'esigenza di chiarire, all'articolo 23, comma 2, le modalità di svolgimento delle prove da parte dell'impresa ferroviaria in cooperazione con il gestore dell'infrastruttura e la ripartizione dei relativi oneri economici;
   considerata l'opportunità, all'articolo 45, comma 4, di assicurare la coerenza delle modalità di trasmissione dei dati all'ANSFISA da parte dei gestori delle infrastrutture con le specifiche comuni adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797;
   ravvisata la necessità, all'articolo 45, comma 5, di prevedere l'accesso ai dati del registro dell'infrastruttura da parte degli enti territoriali;
   rilevata infine l'esigenza, nella disposizione finale di cui all'articolo 48, comma 5, di richiamare le pertinenti disposizioni della normativa europea,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 15, comma 2, appare opportuno sostituire le parole: «, ivi comprese quelle» con le seguenti: «. Per le Pag. 155norme nazionali» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «e che» e sostituire le parole: «allegandole» con le seguenti: «da allegare.»;
   b) all'articolo 18, comma 2, appare opportuno che dopo le parole: «L'ANSFISA provvede» siano aggiunte le seguenti: «, previa consultazione dei soggetti interessati,» e che dopo le parole: «le autorizzazioni di cui al presente articolo» siano aggiunte le seguenti: «, garantendo il rispetto dei termini del procedimento previsti dal presente articolo,»;
   c) all'articolo 21, comma 5, appare opportuno aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati all'ERA entro 30 giorni dalla trasmissione del fascicolo.»;
   d) all'articolo 23, comma 1, lettera b), appare opportuno sostituire le parole: «entro un termine ragionevole» con le seguenti: «entro trenta giorni»;
   e) all'articolo 23, comma 2, risulta opportuno sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini di cui al comma 1, l'impresa ferroviaria puo’ concordare con il gestore dell'infrastruttura lo svolgimento a proprio carico di prove in linea o in laboratorio.»;
   f) all'articolo 45, comma 4, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «da essa stabiliti» con le seguenti: «coerenti con gli atti di esecuzione di cui all'articolo 49, comma 5, della direttiva (UE) 2016/797,»
   g) all'articolo 45, comma 5, appare opportuno aggiungere le parole: «, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» dopo le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
   h) all'articolo 48, comma 5, risulta opportuno sostituire le parole: «di cui all'articolo 30, comma 3» con le seguenti: «di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796».

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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015 (C. 1648 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Ratifica dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan» (C. 1648 Governo),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.