CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 aprile 2019
176.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 APRILE 2019

ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di cinquecento.»;
   b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
1. 2. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per centoventimila abitanti o per frazione superiore a sessantamila, cui si aggiungono otto deputati eletti nella circoscrizione Estero»;
   b) il quarto comma è soppresso.
1. 3. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per centoventimila abitanti o per frazione superiore a sessantamila»;
   b) il quarto comma è soppresso.
1. 4. Magi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «cinquecentotrenta» e la parola: «otto» con la seguente: «dieci»;Pag. 38
   b) alla lettera b), sostituire la parola: «trecentonovantadue» con la seguente: «cinquecentoventi».
1. 5. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecento.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: cento.
   2) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
    c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I presidenti delle Giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma»;
   3) dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo e nuove funzioni del Senato)

  1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto con metodo proporzionale a suffragio universale e diretto.
  Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
  Il Senato della Repubblica concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta l'impatto delle politiche pubbliche comprese quelle dell'Unione europea sui territori, anche avvalendosi del potere d'indagine e di inchiesta per l'acquisizione di informazioni presso lo Stato, gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Art. 2-ter.
(Introduzione del bicameralismo differenziato)

  1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 80, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.Pag. 39
  Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
  I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
  Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
  I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
  Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati«.

Art. 2-quater.
(Procedimento legislativo)

  1. All'articolo 72 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70».

Art. 2-quinquies.
(Modifiche agli articoli 81 e 94 della Costituzione)

  1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
   b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva».

  2. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
   b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
   c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
   d) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Pag. 40

Art. 2-sexies.
(Modifiche alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riguardanti la Commissione parlamentare per le questioni regionali)

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «, integrata ai sensi del comma 1,» sono soppresse».
1. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile limitatamente alle parti conseguenziali di cui ai numeri 2) e 3)

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecento;
   b) alla lettera b), sostituire la parola: trecentonovantadue con la seguente: quattrocentonovantadue.
1. 7. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattrocento con la seguente: trecentoquindici.

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere la lettera a) e dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato)

  1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
1. 14. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile limitatamente alla parte conseguenziale)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro».
*1. 8. Carè, Migliore, La Marca, Schirò, Marco Di Maio, Giachetti, Marattin, Frailis, Carla Cantone, Portas, Pellicani, Di Giorgi, Del Basso De Caro, De Filippo, Vazio, De Menech, Viscomi, Franceschini, Mor, Ungaro, Del Barba, Navarra, Lacarra, Buratti, Rossi, Cantini, Morassut, Topo, Critelli, Pini.
*1. 9. Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: otto aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze».
1. 10. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: otto aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La legge promuove le misure per garantire un Pag. 41adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze».
1. 11. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: otto aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche».
1. 12. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: otto aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze linguistiche».
1. 13. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2
(Composizione del Senato)

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna regione è attribuito un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centoventicinquemila. Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».
2. 3. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Composizione del Senato)

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
  A ciascuna regione è attribuito un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centoventicinquemila, cui si aggiungono quattro senatori eletti nella circoscrizione Estero.
  Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».
2. 4. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2
(Composizione del Senato)

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila. Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».
2. 2. Magi.

  All'articolo 2, lettera a), sostituire le parole duecento con le seguenti: quattrocento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato)

  1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Art. 58. – Il Pag. 42Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
  Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
2. 5. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile limitatamente alla parte conseguenziale)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentosessantacinque e la parola: quattro con la seguente: cinque;
   b) alla lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
2. 6. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentosessantacinque e la parola: quattro con la seguente: cinque;
   b) alla lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
2. 7. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentosessantacinque e la parola: quattro con la seguente: cinque;
   b) alla lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
2. 8. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentocinquanta e sopprimere le parole da: e la parola fino alla fine della lettera.
2. 9. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentocinquanta.
2. 10. Magi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: quattro; aggiungere il seguente periodo: sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze».
2. 11. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: quattro; aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze».
2. 12. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: quattro; aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche».
2. 13. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: quattro aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La legge promuove le misure per garantire Pag. 43un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze linguistiche».
2. 14. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: quattro; aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle province autonome di Trento e di Bolzano è assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche.».
2. 15. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro».
2. 16. Ungaro, Migliore, Schirò, Carè, La Marca, Topo, Critelli, Pini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma», la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «tre» e dopo le parole: «Valle d'Aosta uno» sono inserite le seguenti: «Nella provincia autonoma di Bolzano deve essere garantito il collegio a maggioranza italiana delimitato alle città di Bolzano e Laives».
2. 17. Biancofiore.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e dopo le parole «la Valle d'Aosta uno» sono aggiunte le seguenti «, il Friuli Venezia Giulia ne ha sette di cui uno destinato al territorio in cui la minoranza linguistica slovena è tradizionalmente presente, individuato con le modalità previste dalla legge per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati della minoranza linguistica stessa».
2. 26. Serracchiani, Ceccanti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, nonché all'esame dei disegni di legge in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e in materia di governo del territorio».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine Pag. 44del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 18. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, nonché all'esame dei disegni di legge in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni e in materia di governo del territorio».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 19. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e Pag. 45nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 20. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 122, primo comma».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 21. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Pag. 46Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 22. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine Pag. 47del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «; integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 23. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera «b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

  Sui disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 24. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I Presidenti delle regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge che incidono sui diritti delle minoranze linguistiche».
2. 25. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato)

  1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
  Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.Pag. 48
   Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
2. 01. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Magi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Eleggibilità alla carica di membro del Parlamento)

  1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati».
  2. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti gli elettori del Senato della Repubblica sono eleggibili a senatori».
2. 02. Prisco, Donzelli, Meloni.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sostituire la parola cinque con la seguente: tre.
3. 1. Magi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati)

  1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

  Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche agli articoli 56, 57, 58 e 59 e della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica.
3. 01. Speranza, Fornaro, Occhionero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica)

  1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
  Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
  Vigila sul rispetto della Costituzione.
  Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
  Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea».

  2. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
  Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
  L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati di chi Pag. 49ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
  L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

  3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
  Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
  Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.
  I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.
  È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.
  Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
  Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
  Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

  4. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
  5. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;
   b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;
   c) il decimo comma è abrogato.

  6. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
  Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
  La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».

  7. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:Pag. 50
  «Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
  Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».

  8. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
  Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salva delega al Primo ministro.
  Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».

  9. All'articolo 93 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
  10. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 94. – Ciascuna Camera può votare la sfiducia al Governo.
  La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro.
  Il Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro cinque giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia è votata per appello nominale».

  11. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, con il concorso del Primo ministro».
  12. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
  13. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
  «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.
  Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».
3. 02. Prisco, Donzelli, Meloni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il secondo comma dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:
  «All'elezione partecipano due delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta e il Molise hanno un solo delegato».
3. 03. Magi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica)

  1. All'articolo 83 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:Pag. 51
  «All'elezione partecipano due delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato».
3. 04. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Numero dei delegati delle Regioni per l'elezione del Presidente della Repubblica)

  1. All'articolo 83 della Costituzione, al secondo comma, la parola: tre è sostituita dalla seguente: due.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche agli articoli 56, 57, 59 e 83 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e dei delegati delle Regioni per l'elezione del Presidente della Repubblica.
3. 05. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delegati delle Regioni al Parlamento in seduta comune)

  1. Al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione le parole: «tre delegati» sono sostituite dalle seguenti: «due delegati».
3. 06. Prisco, Donzelli, Meloni.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 84 della Costituzione sull'elezione del Presidente della Repubblica)

  1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: «cinquant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant'anni».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche agli articoli 56, 57, 59 e 84 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e dell'elezione del Presidente della Repubblica.
3. 07. Speranza, Fornaro, Occhionero.
(Inammissibile)

Pag. 52

ALLEGATO 2

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (C. 1616, approvata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
*1. 2. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: tre ottavi con le seguenti: tre quarti.
1. 3. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore con le seguenti: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in sei collegi uninominali, uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia Autonoma di Bolzano.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), dopo il numero 1 inserire il seguente:
  «1-bis) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti sei collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia autonoma di Bolzano, includendovi solo i comuni nei quali il medesimo gruppo linguistico è prevalente».
1. 4. Maturi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore con le seguenti: nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a quello previsto dall'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per reiezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  «2-bis) i collegi uninominali delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».
1. 5. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Pag. 53

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: con arrotondamento all'unità pari superiore inserire le seguenti:, fatto salvo il collegio della Provincia autonoma di Bolzano i cui seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale.
1. 6. Biancofiore.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale;
1. 7. Testamento.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1, lettera e), ai numeri 1) e 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nella regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;

  e dopo il numero 2 inserire il seguente:
   2-bis) al comma 1, lettera g) primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, nella regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».
1. 8. Serracchiani, Ceccanti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
*2. 2. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: tre ottavi con le seguenti: tre quarti.
2. 3. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol aggiungere le seguenti: prevedendo per la Provincia autonoma di Bolzano la ripartizione dei seggi con metodo proporzionale,
2. 4. Biancofiore.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: ove superiore a sei.
2. 5. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 16-bis comma 1:
    1) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;
    2) alla lettera e), numero 1, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale Pag. 54si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;
    3) alla lettera e), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno 1’ 1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».
2. 6. Serracchiani, Ceccanti.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, nella regione Friuli Venezia Giulia, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi nell'ambito territoriale nel quale si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena, a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. 7. Serracchiani, Ceccanti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Garanzia di una congrua rappresentanza alle minoranze per il mantenimento di un'equa rappresentatività parlamentare)

  1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 2 deve comunque essere garantita una congrua rappresentanza ai partiti, ai movimenti e alle forze politiche minoritari, evitando in ogni caso un ridimensionamento del livello della rappresentatività dell'organo parlamentare».
2. 01. Speranza, Fornaro, Occhionero.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
*3. 2. Speranza, Fornaro, Occhionero.

  Al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere in fine, le seguenti parole: e comunque in modo tale da garantire che ciascuna provincia corrisponda un collegio;
3. 3. Trancassini, Prisco.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia autonoma di Bolzano, includendovi solo i comuni nei quali il medesimo gruppo linguistico è prevalente.
3. 4. Maturi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nella regione Friuli Venezia Giulia deve comunque essere garantito un collegio uninominale al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. 5. Speranza, Fornaro, Occhionero.

Pag. 55

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati (C. 1648 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1648, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015»;
   evidenziato come l'Accordo si inquadri nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 56

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord (C. 1660 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il di legge C. 1660, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019»;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE