CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 aprile 2019
174.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti.
3. 38. Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento.
3. 15. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: ruoli emessi dall'AGEA aggiungere le seguenti: o dalle regioni

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, capoverso 10-quater, dopo le parole: dall'AGEA aggiungere le seguenti: o dalle regioni
   al medesimo comma 1, dopo il capoverso 10-quater aggiungere i seguenti:
  10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
  10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
4. 10. Il Relatore.

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  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale)

  1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.
  2. Il Ministero della salute è autorizzato ad introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria qualora si verifichino situazioni di emergenza.
*4. 05. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
*4. 07. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
*4. 06. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)

  1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.
  2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e di calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*6. 04. (Nuova formulazione) L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino
*6. 05 (ex 7. 2.) (Nuova formulazione) Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano, Fornaro.
*6. 06 (ex 7. 13). (Nuova formulazione) Gemmato, Luca De Carlo.
*6. 07 (ex 7. 28) (nuova formulazione) D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

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ART. 7.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti con le seguenti: di tutte le disposizioni stabilite.
7. 41. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.
*7. 25. Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino.
*7. 23. (Nuova formulazione) Benedetti, Schullian.
*7. 3. (Nuova formulazione) Critelli, Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.
*7. 27. (Nuova formulazione) D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
*7. 12. (Nuova formulazione) Gemmato, Luca De Carlo.
*7. 1. (Nuova formulazione) Fornaro.

ART. 8.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
  1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
  2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.
  3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di Pag. 96emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di contrasto agli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria);

b) dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

  1. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate per la Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta, le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
8. 21. (Nuova formulazione) Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
  1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
  2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.
  3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo Pag. 97precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria);

b) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

  1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente:
  «5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000».

Art. 8-ter.
(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

  1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articolo 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di valutazione di incidenza ambientale.
  2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate per la Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta, le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
  3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «patrimonio comunale» sono inserite le seguenti: «nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati Pag. 98al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa».
*8. 32. (Nuova formulazione) L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*8. 39.  (Nuova formulazione) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose come branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti site in zona delimitata ai sensi della decisione (UE) 789/2015 e successive modificazioni e integrazioni possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area».
8. 30. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo, Gadda.
8. 15. (Nuova formulazione) Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)

  1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
8. 100. Il Relatore.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.
9. 6. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti con le seguenti: di tutte le disposizioni stabilite.
9. 12. Il Relatore.

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ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis
(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

  Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Per gli anni 2019 e 2020 ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, compresi quelli in deroga alla lettera b), previste dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefìci di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai lavoratori agricoli di cui al primo periodo è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, un numero di giornate pari a quelle accreditate nell'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
*10. 048. (Nuova formulazione) L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
*10. 01. (Nuova formulazione) Fornaro, Muroni.
*10. 010. (Nuova formulazione) Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.
*10. 020. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune)

  1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
  2. La misura dell'anticipazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell'importo Pag. 100richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
  4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.
10. 034. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

  «Articolo 10-bis(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari) – 1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi.
  2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».
  3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.
  4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.
  5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, Pag. 101all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario.».
*10. 05. (Nuova formulazione) Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.
*10. 015. (Nuova formulazione) Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.
*10. 023. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
*10. 035. (Nuova formulazione) Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune)

  1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
  2. La misura dell'anticipazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
  4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.
10. 034. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

ART. 11.

  Al comma 1 dopo le parole: per la realizzazione aggiungere le seguenti:, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
11. 3. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri.
11. 5. (Nuova formulazione) Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Pag. 102

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

  1. Al fine di fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori, di garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicativi attraverso le Commissioni uniche nazionali attive nel settore suinicolo, rafforzare i rapporti di filiera, aumentare l'informazione e la promozione dei prodotti suinicoli verso il consumatore, migliorare la qualità e il benessere animale, promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo nazionale per la suinicoltura con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
*11. 029. (Nuova formulazione) Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.
*11. 013. (Nuova formulazione) Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.
*11. 026. (Nuova formulazione) Critelli, Gadda, Cenni, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

Capo III-bis

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

  1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;
   b) all'articolo 11:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, Pag. 103lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.».
    3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
    4) al comma 6 le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;
    5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;
   c) all'articolo 12:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
    2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

Pag. 104

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.
**11. 05. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
**11. 010. Fornaro.
**11. 019. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Acquaroli.
**11. 027. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, Dal Moro, Portas.
**11. 030. Benedetti.
**11. 033. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
**11. 038. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui alla suddetta ordinanza» aggiungere le seguenti: «, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto»;
12. 16. (Nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Paita, Gadda.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a. fino a: le competenze maturate e non corrisposte; con le seguenti: di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica;.
*12. 6. Gagliardi, Nevi, Pastorino, Paita
*12. 11. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto,» aggiungere le seguenti: «previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo».
**12. 7. (Nuova formulazione) Gagliardi, Nevi, Pastorino, Paita
**12. 12. (Nuova formulazione) Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «di indire, ove ritenuto necessario, conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso Pag. 105sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.».
*12. 8. (Nuova formulazione) Gagliardi, Nevi, Pastorino, Paita.
*12. 13. (Nuova formulazione) Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: poste a tal fine fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale personale, anche posto in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti e la cui assegnazione avviene in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
**12. 9. Gagliardi, Nevi, Pastorino.
**12. 14. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

  All'articolo 12, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo, con le seguenti: All'attuazione del presente articolo.
12. 100. Il Relatore.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, aggiungere le seguenti:, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: medesime finalità con le seguenti: finalità di cui al presente comma.
12. 15. Gadda, Braga, D'Alessandro, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, Dal Moro, Portas, Paita, Vazio, Bonomo, Fregolent, Gariglio, Giorgis, Lepri, Enrico Borghi, Gribaudo.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati» con le seguenti: «per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1».
*12. 5. (Nuova formulazione) Gagliardi, Nevi, Pastorino.
*12. 10. (Nuova formulazione) Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 19. Paita, Braga, Gagliardi, Gadda.

ART. 13

  All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: conseguenti all'attuazione del presente decreto.
13. 100. Il Relatore.