CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 aprile 2019
173.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
1. 02. (Nuova formulazione) Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)

  1. L'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:
  «4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali”».
7. 03. (Ulteriore nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Patent Box)

  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da Pag. 57emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
  2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
  3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
  5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. 07. (Nuova formulazione) Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei Pag. 58relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
9. 035. (Nuova formulazione) Pastorino.

ART. 11.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 11.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è inserito il seguente articolo:

Articolo 5-ter.
(Invito obbligatorio)

  1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
  2. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
  5. Fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
  6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.».

  2. All'articolo 5, dopo le parole «[2. – 3...] (Abrogati)», è inserito il seguente comma: «4. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.».
  3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le parole: «e all'articolo 5-ter».
11. 6. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.» sono sostituite dalle seguenti: «sempreché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni Pag. 59non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis).».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
23. 5. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 24.


Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

  1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dall'entrate in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in dieci milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
24. 09. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 26.

  Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023» Pag. 60e aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
26. 1. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso).

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
   a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
   b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

  2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
   a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti;
   b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Pag. 61presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

  Conseguentemente, sopprimere il Capo IV.
31. 07. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Pag. 62

ALLEGATO 2

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
1. 02. (Nuova formulazione) Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.
(Approvato)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 2. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.
(Approvato)

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Impegno cumulativo a trasmettere)

  1. All'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis.»;
   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a Pag. 63trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.
3. 01. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)

  1. L'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:
  “4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali”».
7. 03. (Ulteriore nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

ART. 9

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
9. 035. (Nuova formulazione) Pastorino.
(Approvato)

ART. 11

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 11.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5-ter.
(Invito obbligatorio)

  1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
  2. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 6429 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
  5. Fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
  6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.».


2. All'articolo 5, dopo le parole «[2. – 3...] (Abrogati)», è inserito il seguente comma: «4. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.».
  3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le parole: «e all'articolo 5-ter».
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1o luglio 2020.
11. 6. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, comma quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione per la propria rappresentanza e difesa in giudizio intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
11. 01. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 23

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta ferma per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento del credito di imposta di pari ammontare.
0. 23. 5. 9. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al Pag. 65decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.» sono sostituite dalle seguenti: «sempreché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis).».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
23. 5. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

ART. 24

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Incentivi per il rientro dei lavoratori)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
    a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
    b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»;
   b) il comma 1-bis è abrogato;
   c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2020»;
   d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori Pag. 66che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.»;
   e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»;
   f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6. I cittadini italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dall'anno 2020.
  3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'agricoltura.».

  4. È istituito presso il Ministero degli Interni il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato. Il Portale opera attraverso il sito internet www.capitaleumanoitalia.it.
  5. Il Portale di cui al comma 4 è gestito in coordinamento con il Ministero dell'interno, e assiste i soggetti che intendono trasferirsi in Italia in relazione, ma non esclusivamente, alle seguenti tematiche:
   «a) normativa vigente in tema di incentivi fiscali per i cittadini, italiani e stranieri, che decidono di trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato;
   b) documentazione necessaria per trasferirsi in Italia;
   c) offerte di lavoro pubblicate dei Centri per l'impiego (Cpi);
   d) offerte di lavoro per persone altamente qualificate;
   e) i concorsi pubblicati dalla PA».

  6. Al fine di espletare le finalità di cui al comma precedente, è istituita presso il Ministero dell'interno una commissione speciale con il compito di creare un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.
  7. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;Pag. 67
   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.»;
   c) è aggiunto il seguente comma:
  «4. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.».


8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dall'anno 2020.
24. 4. La Relatrice.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

  1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito Pag. 68né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dall'entrate in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in dieci milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
24. 09. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

ART. 25.

  Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti:, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,.
*25. 3. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Approvato)
*25. 4. Marco Di Maio, Fregolent.
(Approvato)
*25. 5. Pastorino.
(Approvato)
*25. 6. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
25. 8. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 26.

  Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023 e aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal Pag. 692023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
26. 1. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
   a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
   b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

  2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
   a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti;
   b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.Pag. 70
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

  Conseguentemente, sopprimere il Capo IV.
31. 07. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

ART. 36

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

  1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 77.
(Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali).

  1. Presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
   a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
   b) mediante bonifico bancario;
   c) mediante accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
   d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
   e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, lo giustificano.

  2. Le modalità per il successivo versamento in tesoreria delle somme riscosse sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.».
36. 07. La Relatrice.
(Approvato)

Pag. 71

ALLEGATO 3

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 4:
   in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 4.3 (Nuova formulazione) della Relatrice, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in ogni caso, non prima del 1o gennaio 2020».

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2020».