CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 aprile 2019
172.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 4, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 9. Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: «contratti e agli accordi di filiera» con le seguenti: «contratti filiera e di distretto di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché agli accordi di filiera»;
   b) al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 3, dopo le parole: «Per gli interventi» aggiungere le seguenti: «relativi agli accordi di filiera» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il contributo è concesso con le regole dell'Aiuto di Stato – Italia SA 42821.».
*1. 8. Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: «contratti e agli accordi di filiera» con le seguenti: «contratti filiera e di distretto di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché agli accordi di filiera»;
   b) al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 3, dopo le parole: «Per gli interventi» aggiungere le seguenti: «relativi agli accordi di filiera» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il contributo è concesso con le regole dell'Aiuto di Stato – Italia SA 42821.».
*1. 13. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: contratti e agli accordi di filiera con le seguenti: contratti di filiera e di distretto.
**1. 10. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: contratti e agli Pag. 107accordi di filiera con le seguenti: contratti di filiera e di distretto.
**1. 12. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: contratti e agli accordi di filiera con le seguenti: contratti di filiera e di distretto.
**1. 14. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) con le seguenti: la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
1. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 23.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di contribuire al rilancio del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e competitività del comparto, è costituito un Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al finanziamento a fondo perduto per la costituzione di piccoli caseifici aziendali per sopperire alle esigenze di piccole aziende agricole delle aree interne».

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis, conseguentemente al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 4, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 15. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 2, sostituire le parole da:, fra l'altro, fino alla fine del periodo con le seguenti: della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna e dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile.
1. 11. Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, capoverso Art. 23.1, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione ai singoli produttori delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, della partecipazione ai regimi di qualità DOP/IGP o alle certificazioni biologiche, della partecipazione a programmi di miglioramento genetico del patrimonio zootecnico allevato, della partecipazione a programmi di lotta o eradicazione di epizoozie.
1. 7. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Pag. 108

  Al comma 1, capoverso Art. 23.1, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
1. 2. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.
2. 5. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo le parole: nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020.»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
2. 13. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo le parole: nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per il 2020.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.
2. 8. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: e di 5 milioni di euro nel 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno Pag. 1092020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1 capoverso Art. 3-bis, al comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.
2. 2. Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
2. 11. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, con le seguenti: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.
*2. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, con le seguenti: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

Pag. 110

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.
*2. 7. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, con le seguenti: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.
2. 6. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 3-
bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 29 marzo 2019;
   b) al medesimo comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore;
   c) al comma 2, dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: procedurali e di calcolo.
2. 10. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.
2. 12. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, sopprimere le parole: «in identico ammontare ad ogni singolo produttore»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «le modalità» aggiungere le seguenti: «procedurali e di calcolo».
2. 4. D'Alessandro, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, al comma 2 sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame,.
2. 9. Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti con le seguenti: di tutte le disposizioni stabilite.
2. 14. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre Pag. 1112004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 3. D'Alessandro, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la parola: vaccino.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: vaccino;
  alla rubrica, sopprimere la parola vaccino,.
3. 1. Fornaro.

  Al comma 1, dopo le parole: singoli produttori nazionali aggiungere le seguenti: con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,.
*3. 16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo le parole: singoli produttori nazionali aggiungere le seguenti: con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,.
*3. 19. Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, dopo le parole: singoli produttori nazionali aggiungere le seguenti: con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,.
*3. 32. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, dopo le parole: singoli produttori nazionali aggiungere le seguenti: con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,.
*3. 48. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché di latte fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il latte e i prodotti lattiero- caseari semilavorati importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari – UVAC comunicano alla banca dati del SIAN, gli importatori nonché le qualità e quantità dei prodotti importati per singolo codice doganale. Per il latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati importati da Paesi terzi, i Posti di Ispezione Frontaliera – PIF, trasmettono alla banca dati del SIAN le comunicazioni che le imprese importatrici presentano ai sensi della normativa comunitaria;
   b) al comma 3 dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute;
   c) al comma 3 aggiungere il seguente periodo: Il decreto provvede altresì ad aggiornare le comunicazioni che gli importatori sono tenuti a presentare agli UVAC e ai PIF al fine di adeguarle alle finalità della presente legge, con particolare riferimento all'indicazione degli importatori, delle destinazioni, delle qualità e quantità dei prodotti importati per singolo codice doganale, nonché a stabilire le modalità di riversamento dei dati dai suddetti Uffici al SIAN.
3. 43. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Pag. 112

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.
*3. 2. Fornaro.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.
*3. 8. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma con le seguenti: i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o Paesi terzi e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza.
3. 37. Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati con le seguenti: nonché di latte ovino e caprino e prodotti lattiero-caseari semilavorati contenenti latte ovino o caprino.

  Conseguentemente,
   al comma 2 sopprimere la parola:
vaccino;
   alla rubrica sopprimere la parola: vaccino,.
3. 41. Squeri.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e prodotti lattiero-caseari semilavorati.
3. 20. Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le norme di cui al comma 1 si applicano alle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, a partire dal 1o gennaio del 2022 e con cadenza trimestrale.
3. 29. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
3. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 3. Fornaro.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 21. Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 45. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 2, sopprimere la parola: vaccino,.

  Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: vaccino,.
3. 23. Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Pag. 113

  Al comma 2, sopprimere le parole: e le relative giacenze di magazzino.
3. 24. Cenni, Gadda, Incerti, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai piccoli caseifici aziendali, costituiti in forma singola, che trasformano il latte di loro produzione.
3. 40. Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'accesso civico ai dati di cui ai commi 1 e 2 e la loro divulgazione sono possibili solo in forma aggregata.
*3. 25. Gadda, Incerti, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'accesso civico ai dati di cui ai commi 1 e 2 e la loro divulgazione sono possibili solo in forma aggregata.
*3. 42. Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I produttori di latte, e loro associazioni e organizzazioni, registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), accedono alla Banca Dati al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti.
3. 38. Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 3, sostituire le parole: adottato entro trenta giorni con le seguenti: adottato, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni.
3. 30. Cenni, Gadda, Incerti, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 3, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;.
*3. 4. Fornaro.

  Al comma 3, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;.
*3. 10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;.
*3. 26. D'Alessandro, Gadda, Critelli, Cardinale, Cenni, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzati anche i dati eventualmente già trasmessi dalle aziende alla pubblica amministrazione al fine di evitare oneri eccessivi alle imprese interessate.
3. 35. Benedetti.

Pag. 114

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate, per quanto possibile, le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Pubblica Amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate.
3. 22. Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Pubblica Amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate.
*3. 17. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Pubblica Amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate.
*3. 33. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Pubblica Amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate.
*3. 49. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono confermati gli adempimenti in capo agli acquirenti di latte vaccino stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 7 aprile 2015.
**3. 5. Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono confermati gli adempimenti in capo agli acquirenti di latte vaccino stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 7 aprile 2015.
**3. 27. Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:
  Entro il 20 di ogni mese, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutti i quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino crudo acquistati direttamente da produttori di latte nel mese di calendario precedente. Chiunque non adempie a tali obblighi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
3. 11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di cui ai commi 1 e 2 fino alla fine del periodo, con le seguenti: di cui al comma 1 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 3.000.
*3. 7. Fornaro.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di cui ai commi 1 e 2 fino alla fine del periodo, con le seguenti: di cui al comma 1 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione Pag. 115si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 3.000.
*3. 46. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il quinto giorno del mese con le seguenti: entro il venti di ogni mese,.
3. 12. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: ventesimo.
*3. 6. Fornaro.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: ventesimo.
*3. 28. Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: ventesimo.
*3. 39. Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: ventesimo.
*3. 36. Benedetti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: ventesimo.
*3. 47. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 6.000.
3. 15. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3. 13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: mensilmente con le seguenti: per almeno tre mesi consecutivi.
3. 14. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di eseguire i predetti controlli e le funzioni ispettive, all'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «, dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
3. 31. Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Prestipino.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il comma 4 è soppresso.
3. 50. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Pag. 116

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.».
*3. 18. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.».
*3. 34. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.».
*3. 51. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Fornaro.

  Sopprimerlo.
*4. 12. Cenni, Gadda, Incerti, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, capoverso comma 10-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le campagne lattiero-casearie precedenti all'anno 2009, Agea è l'ente creditore del prelievo supplementare latte nei confronti dei produttori.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 10-quater, aggiungere il seguente:
  10-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
**4. 14. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Al comma 1, capoverso comma 10-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le campagne lattiero-casearie precedenti all'anno 2009, Agea è l'ente creditore del prelievo supplementare latte nei confronti dei produttori.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 10-quater, aggiungere il seguente:
  10-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
**4. 15. Fornaro.

Pag. 117

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: , anche per i recuperi relativi al prelievo latte della campagna 2014-2015.
4. 13. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 8-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «2014-2015».
4. 3. Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, sono sospese fino al 15 luglio 2019, anche le procedure di intimazione e riscossione coattiva del prelievo supplementare di latte intraprese dalle regioni e provincie autonome a carico di acquirenti e produttori ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti, anche i termini di prescrizione e i termini di impugnazione.
4. 4. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le ditte acquirenti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, o i soggetti a cui sono state contestate le violazioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, possono estinguere le violazioni attraverso il pagamento di una somma a titolo di oblazione pari al doppio del minimo della sanzione prevista dall'articolo stesso. Al pagamento dell'oblazione consegue l'inefficacia delle ordinanze ingiunzioni già emesse e di tutte le procedure di riscossione coattiva ancora in essere, nonché l'estinzione dei giudizi di opposizione eventualmente pendenti promossi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel caso di più violazioni della medesima prescrizione riferite ad un'unica annata lattiero-casearia trova applicazione l'articolo 8 della stessa legge.
4. 5. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della Lingua blu all'interno del territorio nazionale)

  1. Ai fini del contrasto e della eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.
  2. In situazioni di emergenza, il Ministero della salute è autorizzato ad introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria.
*4. 05. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

Pag. 118

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della Lingua blu all'interno del territorio nazionale)

  1. Ai fini del contrasto e della eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.
  2. In situazioni di emergenza, il Ministero della salute è autorizzato ad introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria.
*4. 07. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della Lingua blu all'interno del territorio nazionale)

  1. Ai fini del contrasto e della eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.
  2. In situazioni di emergenza, il Ministero della salute è autorizzato ad introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria.
*4. 06. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 15 milioni.
5. 2. Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: con stagionatura minima fino a: 5 per cento.
5. 6. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: , con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento con le seguenti: Le caratteristiche qualitative dei formaggi DOP sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 3. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, sostituire le parole: , con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento con le seguenti: Le caratteristiche qualitative dei formaggi DOP sono stabilite con decreto del Ministro Pag. 119delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 5. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: minima di cinque mesi aggiungere le seguenti: e massima di dieci mesi;
   b) aggiungere, in fine, le parole: , con relativo porzionamento sottovuoto.
5. 1. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Al comma 1, dopo le parole: cinque mesi aggiungere le seguenti: e massima di dieci mesi,;
5. 4. Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Gelate nelle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno potuto sottoscrivere, per motivi non imputabili agli agricoltori ma alla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto, al verificarsi degli eventi, non c'era l'accordo sull'entità dei premi tra compagnie assicuratrici e i Consorzi di difesa e le stesse piattaforme assicurative non erano ancora aperte alla sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  2. Le regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna possono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*6. 2. Benedetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Gelate nelle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno potuto sottoscrivere, per motivi non imputabili agli agricoltori ma alla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto, al verificarsi degli eventi, non c'era l'accordo sull'entità dei premi tra compagnie assicuratrici e i Consorzi di difesa e le stesse piattaforme assicurative non erano ancora aperte alla sottoscrizione Pag. 120delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  2. Le regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna possono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*6. 1. Fornaro.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 102 del 2004, nel limite aggiungere le seguenti: di 7 milioni di euro.
6. 3. Elvira Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Ai frantoi oleari ubicati nei territori della regione Puglia che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è sospeso il pagamento di tributi e contributi previdenziali fino al 30 aprile 2020 fino a concorrenza di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  2. Al fine di favorire la ripresa produttiva dei frantoi oleari di cui al comma 1, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi contributi alle medesime imprese. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al presente comma e di riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. 04. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole da: nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 fino alla fine del comma, Pag. 121con le seguenti: nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 su mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018.
7. 26. D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 8. Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede quanto a 5 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quanto ad ulteriori 5 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7. 34. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: pari a 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
7. 21. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.
7. 14. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e le parole: per gli interessi dovuti per l'anno 2019 con le seguenti: per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020.

Pag. 122

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
7. 11. Gemmato, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro nel 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7. 30. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.
7. 17. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: e 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7. 38. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.
7. 6. Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Pag. 123

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7. 31. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.
7. 19. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.
7. 18. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 con le seguenti: per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7. 32. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per gli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole da: in identico fino a: produttore con le seguenti: Pag. 124ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,
7. 23. Benedetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per gli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: identico ammontare con le seguenti: ammontare proporzionale.
7. 3. Critelli, Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: sui mutui con le seguenti: sui prestiti e sui mutui.
*7. 35. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: sui mutui con le seguenti: sui prestiti e sui mutui.
*7. 42. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 29 marzo 2019;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore;
   b) al comma 2, dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: procedurali e di calcolo.
7. 29. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.
*7. 20. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.
*7. 33. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per la proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale in essere al 31 dicembre 2018.
**7. 15. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché per la proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale in essere al 31 dicembre 2018.
**7. 36. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Pag. 125

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da Xylella a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti.
*7. 5. Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da Xylella a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti.
*7. 39. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti con le seguenti: di tutte le disposizioni stabilite.
7. 41. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore.

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: procedurali e di calcolo.
*7. 9. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore.

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: procedurali e di calcolo.
*7. 22. Benedetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.
7. 25. Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore un ammontare proporzionale all'entità degli interessi e comunque nel limite di 5 milioni di euro.
7. 27. D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: in ammontare proporzionale ad ogni singolo produttore.
7. 12. Gemmato, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: un ammontare proporzionale ad ogni singolo produttore riparametrato in funzione dell'entità degli interessi e, comunque, nel limite delle risorse disponibili.
7. 1. Fornaro.

Pag. 126

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale, nel rispetto dei limiti e con le medesime modalità di cui al comma 2, destinato alla copertura fino all'80 per cento degli investimenti produttivi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis, che hanno subito una riduzione del fatturato annuo del 2018 almeno pari al 25 per cento, rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività di un contributo a parziale o totale ristoro della perdita sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis, sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'esenzione di cui all'articolo 4-bis, comma 2-quater, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come introdotto dal comma 1, è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.
   c) al comma 2, sostituire le parole: del contributo di cui al comma 1, capoverso 1 con le seguenti: dei contributi di cui al comma 1, capoversi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
7. 2. Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Pag. 127Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quanto a 5 milioni di euro provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7. 37. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: pari a 10 milioni per l'anno 2019.
7. 16. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 7. Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 4-bis aggiungere il seguente:
  Art. 4-ter. – (Misure a sostegno delle imprese del settore oleario) – 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, sono riconosciuti i seguenti interventi per i frantoi e cooperative di trasformazione:
   a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento, da calcolare nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, destinati a ristornare della perdita di produttività (fatturato);
   b) proroga delle scadenze per l'anno 2019 delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale;
   c) agevolazioni previdenziali per l'anno 2019, consistenti nell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti;
   d) proroga di 24 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, degli adeguamenti strutturali necessari per il rispetto degli obblighi delle linee guida antincendio.

  2. All'onere di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 Pag. 128si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7. 28. D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificati nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
7. 4. Cenni, Ciampi, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese del settore olivicolo oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificati nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
7. 10. Cenni, Ciampi, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai frantoi oleari ubicati nei territori che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 che hanno interrotto l'attività molitoria e subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del Pag. 129corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è sospeso il pagamento di tributi e contributi previdenziali fino al 30 aprile 2020 fino a concorrenza di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro.
  2-ter. Per le imprese del settore olivicolo-oleari è prorogato di 24 mesi il termine per gli adeguamenti strutturali necessari all'ottemperanza alle linee guida antincendio.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
7. 24. Benedetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, e al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore oleario, sono riconosciuti, per l'anno 2019, i seguenti interventi per i frantoi e le cooperative di trasformazione:
   a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, destinati a ristorare la perdita di fatturato;
   b) proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale;
   c) agevolazioni previdenziali consistenti nell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti;
   d) proroga di 24 mesi per adeguamenti strutturali necessari al comparto per le linee guida antincendio.

  2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 2-bis nel limite dell'importo di cui al comma 2-quater.
  2-quater. Alla copertura dell'onere per l'attuazione del comma 2-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'importo di 48 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'importo di 2 milioni di euro.
7. 13. Gemmato, Luca De Carlo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: «Divieto di abbattimento di alberi di olivo» e successive modificazioni, è abrogato.
*7. 40. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Pag. 130

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: «Divieto di abbattimento di alberi di olivo» e successive modificazioni, è abrogato.
*7. 43. Ciaburro, Caretta.

ART. 8.

  Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Norme per il contrasto agli organismi nocivi da quarantena)

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.
(Misure di contrasto agli organismi nocivi da quarantena)

  1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenze.
  2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari o gli agenti di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.
  3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Espletate le forme di pubblicità, come innanzi stabilite, gli ispettori o gli agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.
  4. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
   b) all'articolo 25 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente comma: «2-ter. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno dell'area infetta – con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento – le piante specificate di cui all'articolo 1 della Decisione di Esecuzione 789/2015 e successive modificazioni e integrazioni. Pag. 131Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri ulteriori requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali».

  2. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: «c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».
  3. Al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla Regione, alla estirpazione di olivi ricadenti in zona infetta da Xylella, con esclusione di quelli ricadenti nella zona di contenimento di cui all'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 789/2015, in deroga a quanto disposto dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti provenienti da vivai accreditati della regione Puglia e che si provveda alla tracciabilità delle nuove piantine sul portale regionale www.emergenzaxylella.it. Il presente comma si applica anche alle pratiche di espianto, già protocollate presso gli uffici competenti, ad oggi non ancora concluse.
  4. Al fine di proteggere e rigenerare l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali, colpiti dalla Xylella fastidiosa, all'interno della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la Regione può stabilire di rendere obbligatori gli interventi di cui al comma 7, i quali sono attuati in deroga a ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli olivi ricadenti all'interno della zona infetta da Xylella sono da considerarsi compromessi non potendo nel medio periodo svolgere le proprie funzioni fisiologiche e vegetative e pertanto, fermo restando quanto stabilito al comma 7, al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo, che voglia espiantare non sono richieste le analisi di laboratorio per l'accertamento del batterio.
  5. Le Regioni, garantendo l'adeguata copertura finanziaria, possono esonerare dal pagamento dei tributi per la bonifica i consorziati, proprietario, conduttore o detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante di olivo infette che ricadono in area infetta da Xylella fastidiosa.
  6. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accontamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  7. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2019, da destinare Pag. 132a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:
   a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati al valore di rottamazione degli impianti esistenti;
   b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;
   d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

  8. Le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 7.
  9. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 7 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
  10. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 7.
  11. Una quota non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  12. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 7 e 11 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge Pag. 13329 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 21. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di contrasto della
Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)

  1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.
  2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
  3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della Xylella fastidiosa, possono effettuare le analisi PCR real-time. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena.
  4. La ricerca sul fenomeno Xylella fastidiosa è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno Xylella fastidiosa.
  5. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 «Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa» e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi 6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso. Pag. 134
  6. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura». È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.
  7. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da Xylella fastidiosa.
  8. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  9. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
8. 6. Cunial.

  Sopprimere il comma 1.
8. 1. Cunial.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
  1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali, o di interesse storico, se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
  2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari o gli agenti di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono alla estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.
  3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Espletate le forme di pubblicità di cui al precedente periodo, gli ispettori o gli agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'espletamento delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Pag. 135

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di contrasto agli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria)
;
   b) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

  1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente: 5. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Chiunque non ottempera gli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 30.000,00.

Art. 8-ter.
(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

  1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, alla estirpazione di olivi ricadenti in zona infetta da Xylella, con esclusione di quelli ricadenti nella zona di contenimento di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. I soggetti iscritti al Registro Ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno dell'area infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento, le piante specificate di cui all'articolo 1 della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
  3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «patrimonio culturale» sono inserite le seguenti «nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 13 febbraio 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa».
8. 32. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali Pag. 136(così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

  Conseguentemente,
   a) al medesimo capoverso, al comma 2, sopprimere le parole: ivi compresa la distruzione delle piante contaminate;
   b) al medesimo capoverso, sopprimere i commi 3, 4 e 5;
   c) sopprimere il comma 3.
8. 2. Cunial.

  Al comma 1, capoverso Articolo 18-bis sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.
8. 3. Cunial.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole disposizione vigente aggiungere le seguenti ivi incluse quelle di natura vincolistica; e sopprimere le parole di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli.

  Conseguentemente,
   1. Al medesimo comma 1 sopprimere il secondo periodo;
   2. Sopprimere il comma 2;
   3. Alla rubrica sostituire le parole della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie con le seguenti agli organismi nocivi da quarantena.
8. 39. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza.
*8. 34. D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Pag. 137

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza.
*8. 40. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione.
8. 22. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle zone infette di cui all'articolo 4 della decisione della Commissione di esecuzione (UE) 2015/789, l'impianto di piante tolleranti o resistenti agli organismi nocivi, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, i proprietari, e i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante ospiti possono procedere alla estirpazione, al taglio o alla potatura delle stesse piante, anche monumentali, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia forestale, ambientale, idrogeologica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio olivicolo nazionale, decorsi 30 giorni dalla presentazione di apposita comunicazione all'amministrazione competente.
8. 33. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:
  2. È riconosciuto lo stato emergenziale per le attività di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. Alla grave situazione socio economica in atto nelle aree delimitate infette da Xylella fastidiosa e vista la necessità di intervenire nelle aree delimitate al fine di contenere la diffusione dell'infezione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  4. È nominato Commissario delegato all'emergenza di cui al comma 1 il Presidente della Regione Puglia per il proprio ambito territoriale.
  5. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile sono individuate le norme per l'attuazione delle misure di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa e per la ricostituzione del patrimonio olivicolo e paesaggistico e ambientale delle aree infette, che il Commissario può derogare nel rispetto dei vincoli Pag. 138dell'ordinamento giuridico e dell'ordinamento comunitario sulla base di apposita comunicazione.
  6. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
  7. Entro 60 giorni dalla nomina il Commissario predispone un programma per la ricostituzione e la ripresa delle attività economiche e la ricostituzione del paesaggio agricolo-rurale delle aree infette e delle zone soggette ai vincoli di cui alle aree delimitate dalla Decisione di esecuzione (UE) 789/2015.
  8. Con successivo provvedimento sono individuate le risorse necessarie per far fronte alle necessità individuate dal programma di cui al comma 7.
  9. In caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.
  10. Ai sensi del regolamento comunitario (CE) 1040 del 2002 che prevede il pagamento ai proprietari per i maggiori costi sostenuti a causa della fitopatia si autorizza il Governo ad avanzare richiesta all'Unione europea affinché questi fondi vengano destinati all'indennizzo dei proprietari.
  11. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.
  12. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regolamenta le procedure.
  13. Le aziende che hanno reimpianti autorizzati, in aree che hanno disponibilità di acque affinate hanno l'obbligo di utilizzo delle stesse.
  14. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. 7. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:
  2. È riconosciuto lo stato emergenziale per le attività di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. Alla grave situazione socio-economica in atto nelle aree delimitate infette Pag. 139da Xylella fastidiosa e vista la necessità di intervenire nelle aree delimitate al fine di contenere la diffusione dell'infezione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  4. È nominato Commissario delegato all'emergenza di cui al comma 1 il Presidente della regione Puglia per il proprio ambito territoriale.
  5. Con Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile (Ocdpc) sono individuate le norme per l'attuazione delle misure di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa e per la ricostituzione del patrimonio olivicolo e paesaggistico e ambientale delle aree infette, che il Commissario può derogare nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento giuridico e dell'ordinamento comunitario sulla base di apposita comunicazione.
  6. Entro 60 giorni dalla nomina, il Commissario predispone un programma per la ricostituzione e la ripresa delle attività economiche e la ricostituzione del paesaggio agricolo-rurale delle aree infette e delle zone soggette ai vincoli di cui alle aree delimitate dalla Decisione di esecuzione Unione europea 789/2015.
  7. La omessa esecuzione delle prescrizioni di, estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.
  8. Con successivo provvedimento sono individuate le risorse necessarie per far fronte alle necessità individuate dal programma di cui al comma 6.
8. 8. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, al comma 2, sopprimere le parole: ivi compresa la distruzione delle piante contaminate.
8. 4. Cunial.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: gli ispettori fitosanitari inserire le seguenti: o agenti di cui all'articolo 34-bis;
   b) al comma 4, dopo le parole: e gli ispettori fitosanitari inserire le seguenti: o agenti di cui all'articolo 34-bis.
8. 35. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
8. 5. Cunial.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 4, primo periodo:
   a) sostituire le parole:
i medesimi soggetti di cui al comma 3 con le seguenti: il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1;
   b) dopo le parole: e gli ispettori fitosanitari inserire le seguenti: o agenti di cui all'articolo 34-bis.
8. 27. Ferro, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente Pag. 140articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti ed, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.
*8. 18. Fornaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti ed, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.
*8. 28. Ferro, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella ed, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti ed, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.
**8. 37. D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella ed, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti ed, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.
**8. 42. Ciaburro, Caretta.

Pag. 141

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regolamenta le procedure.
  5-ter. Le aziende che hanno reimpianti autorizzati in aree che hanno disponibilità di acque affinate hanno l'obbligo di utilizzo delle stesse.
8. 30. Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regolamenta le procedure.
8. 15. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le aziende che hanno reimpianti autorizzati, in aree che hanno disponibilità di acque affinate hanno l'obbligo di utilizzo delle stesse.
8. 16. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, le risorse per le attività previste dal Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti dalla Xylella di cui al decreto 13 febbraio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  6-ter. Al fine di fronteggiare l'onere finanziario derivante dalla disposizione di cui al comma 6-bis, a decorrere dal 1o gennaio 2019, la misura del prelievo unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è ulteriormente incrementata dello 0,50.
8. 20. Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella, sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 400 milioni di euro si provvede:
   a) quanto a 70 milioni per l'anno 2019, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;
   b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 15 luglio 2019, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino le suddette minori spese per gli anni 2020 e 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dispone variazioni Pag. 142delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
8. 36. D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella, sono stanziati ulteriori 400 milioni di euro.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere: quanto a 100 milioni, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307; nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020, per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
8. 41. Ciaburro, Caretta.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'articolo 54, comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 30.000,00».
8. 19. Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di contribuire alla riconversione industriale per il rilancio della produttività e della competitività territoriale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è istituita la Zona economica speciale (ZES), nelle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Pag. 143

  3-ter. Alle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario che avviano un programma di riconversione delle proprie attività produttive nella ZES di cui al comma 3-bis, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 23. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2019 è istituito il Fondo per le zone agricole colpite dalla Xylella con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.
  3-ter. All'individuazione degli interventi di cui al comma 3-bis, si provvede, entro il 31 maggio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato
  3-quater. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 24. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla Regione, alla estirpazione di olivi ricadenti in zona infetta da Xylella, con esclusione di quelli ricadenti nella zona di contenimento di cui all'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti.
  3-ter. Le Regioni, garantendo l'adeguata copertura finanziaria, possono esonerare dal pagamento dei tributi per la bonifica i consorziati, proprietario, conduttore o detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante di olivo infette che ricadono in area infetta da Xylella fastidiosa.
*8. 26. Ferro, Ciaburro.

Pag. 144

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla Regione, alla estirpazione di olivi ricadenti in zona infetta da Xylella, con esclusione di quelli ricadenti nella zona di contenimento di cui all'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti.
  3-ter. Le Regioni, garantendo l'adeguata copertura finanziaria, possono esonerare dal pagamento dei tributi per la bonifica i consorziati, proprietario, conduttore o detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante di olivo infette che ricadono in area infetta da Xylella fastidiosa.
*8. 38. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, all'articolo 25 dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno dell'area infetta – con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento – le piante specificate di cui all'articolo 1 della Decisione di Esecuzione 789/2015. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri ulteriori requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali».
8. 17. Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di porre in essere le attività necessarie alla prevenzione e al contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa e le relative operazioni straordinarie di bonifica delle aree infette e di quelle contigue, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, un contributo destinato ai Comuni nei cui territori sia stata accertata la presenza della fitopatologia. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo del presente comma, i Comuni possono attivare progetti di utilità sociale e di tutela ambientale, ivi inclusa la sistemazione delle aree pubbliche a verde e dei beni comuni, nell'ambito dei progetti di cui al comma 15 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
8. 29. Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) la Pag. 145potatura, l'abbattimento e gli interventi di cura degli alberi infettati da organismi nocivi.
8. 25. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 48-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Per fronteggiare eventuali emergenze il servizio fitosanitario regionale è autorizzato, nel limite massimo di spesa annua di un milione di euro, all'assunzione di ulteriore personale ispettivo, di supporto tecnico e amministrativo, anche a tempo determinato».

  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. 31. Zolezzi, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Difesa fitosanitaria)

  1. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Art. 8-ter.
(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province Autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma.».

Art. 8-quater.

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'articolo 54 comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 30.000,00.».
8. 04. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso Art. 8-
ter)

Pag. 146

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Difesa fitosanitaria)

  1. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
*8. 06. Fornaro.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Difesa fitosanitaria)

  1. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
*8. 03. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152)

  1. All'articolo 29-bis, al comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province Autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma.».
8. 02. Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa nell'anno 2018; a tal fine, la regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito Pag. 147del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. 05. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: di 5 milioni di euro, con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione, per 7 milioni di euro, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché mediante riduzione, per 13 milioni di euro, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. 8. Elvira Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro;
   2) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 4. Cardinale, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-bis, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.
9. 5. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo le parole: per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato Pag. 148di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. 10. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo le parole: per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro nel 2020.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. 13. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo le parole: per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e di 5 milioni per l'anno 2020.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: dovuti per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2020 sui prestiti e;
   al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020;
    b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. 11. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo le parole: dovuti per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2020 sui prestiti e.

  Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. 14. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole da: sui mutui bancari fino alla fine del comma, con le seguenti: e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. 15. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 29 marzo 2019.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore;
   al comma 2, dopo le parole: le modalità inserire le seguenti: procedurali e di calcolo.
9. 9. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Pag. 149

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contrastare il virus della «tristeza» è altresì stanziato, in favore della Regione Sicilia, un contributo straordinario per l'anno 2019 pari a 2,5 milioni di euro.
9. 1. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sopprimere le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: le modalità inserire le seguenti: procedurali e di calcolo.
9. 2. Cardinale, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.
9. 6. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti con le seguenti: di tutte le disposizioni stabilite.
9. 12. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 3. Cardinale, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo qualità comparto agrumicolo di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 . Le relative risorse sono utilizzate secondo le modalità individuate in sede di Conferenza stato regioni il 21 febbraio 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
9. 7. Elvira Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rafforzamento dell'attività del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

  1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico e per il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, alle disposizioni e misure del presente provvedimento, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione, a decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni Pag. 150centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementato di un importo complessivo pari a 1,2 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9. 04. Benedetti.
(Inammissibile)

ART. 10.

  All'articolo 10 premettere il seguente:
«Articolo 010.
(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane, ad esclusione della Puglia per cui si applica l'articolo 6 del presente decreto-legge, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii., possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 06. Critelli, Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio Pag. 151e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 04. Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica considerato che gli Interventi ivi previsti vanno assicurati nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
010. 08. Ferro, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio Pag. 152e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica considerato che gli Interventi ivi previsti vanno assicurati nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
010. 09. Ferro, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*010. 010. Bignami, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo russo, Sandra Savino.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*010. 011. Ciaburro, Caretta.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di Pag. 153cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla Pubblicato in G.U. n. 297 del 21/12/2017, gli eventi avversi di «gelo e brina» sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna, per l'intero anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
010. 012. Bignami, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le agevolazioni derivanti dal riconoscimento dello stato di calamità sono concesse alle imprese agricole con effetto immediato, anche in assenza del decreto ministeriale di riconoscimento dello stato di calamità, a condizione che la Regione di competenza abbia certificato, per le imprese agricole danneggiate, la perdita di almeno il 50 per cento della produzione a seguito degli eventi calamitosi.
  2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 è sempre riconosciuta, per le aziende agricole danneggiate, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari finalizzati all'attività imprenditoriale, per almeno 24 mesi. La misura è riconosciuta nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
010. 013. Bignami, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Eventi calamitosi del febbraio 2019 in Emilia Romagna)

  1. Con riferimento agli eventi calamitosi occorsi nella Regione Emilia Romagna nelle giornate del 2 e del 3 febbraio 2019, con decreto del Ministero delle Politiche agricole, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le misure necessarie al fine di:
   a) prevedere l'esonero dal pagamento dell'IMU ai proprietari di terreni e fabbricati agricoli dei territori coinvolti dall'esondazione del fiume Reno, come individuati con provvedimento regionale;
   b) sospendere, per l'anno 2019 il pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro delle aziende agricole danneggiate;
   c) sospendere, per l'anno 2019, il pagamento dei contributi consortili dovuti per lo scolo e per il beneficio di disponibilità irrigua;
   d) consentire l'accesso, anche in deroga, al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per i danni alle aziende agricole, individuate ai sensi della lettera a) in relazione al carattere di eccezionalità dell'evento.

Pag. 154

  2. Le misure di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
010. 014. Bignami, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

ART. 10.

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Interventi per la regione Sicilia)

  1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo ricompreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 05. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Incerti, Critelli, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)

  1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 07. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

Pag. 155

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Eccezionali eventi atmosferici nell'agro pontino del novembre 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori dell'agro Pontino che hanno subito danni dagli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2018, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 015. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quanto a 20 milioni di euro mediante attuazione del comma 2-bis.
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaino, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
10. 7. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione, per 7 milioni di euro, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione Pag. 156del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché mediante riduzione, per 13 milioni di euro, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
10. 6. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per altri 20 milioni di euro.
10. 5. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
*10. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
*10. 3. Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
*10. 4. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
*10. 9. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
*10. 10. Ciaburro, Caretta.

Pag. 157

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 1407/2013, al fine di ampliare l'entità degli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 concedibili alle imprese agricole, il «Registro Nazionale degli Aiuti – (RNA)» di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è reso definitivamente operativo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: e innalzamento delle soglie del regime del de minimis per le imprese agricole.
10. 8. Elvira Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: solidarietà nazionale aggiungere le seguenti: e Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
10. 2. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

  1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera b), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari».
10. 048. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Pag. 158Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sostegno a lavoratori a tempo determinato impiegati nelle zone colpite dai fenomeni di gelate)

  1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera b), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
*10. 01. Fornaro, Muroni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sostegno a lavoratori a tempo determinato impiegati nelle zone colpite dai fenomeni di gelate)

  1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera b), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
*10. 010. Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Pag. 159

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Integrazione salariale per lavoratori agricoli in aree colpite da avversità atmosferiche)

  1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera b), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate.
  2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
10. 020. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Organizzazioni dei produttori agricoli)

  1. Le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.
*10. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Organizzazioni dei produttori agricoli)

  1. Le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.
*10. 018. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

Pag. 160

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Organizzazioni dei produttori agricoli)

  1. Le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.
*10. 043. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
**10. 03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
**10. 019. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
**10. 044. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

  1. Al fine di assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli nei consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 almeno un terzo degli amministratori è nominato tra tali imprenditori che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.
  2. Le delibere adottate dai consorzi di tutela relative all'approvazione e modifica dei disciplinari di produzione e qualunque altra decisione che riguardi la produzione primaria, ivi compresa l'elaborazione di Pag. 161misure dirette a verificare l'efficienza e l'equità nella distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera, nonché quelle per la proposta dei piani di regolazione dell'offerta, devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori nominati ai sensi del precedente comma 1.
  3. Coloro che svolgano, in Italia o all'estero, attività di produzione attraverso l'uso di nomi, marchi, simboli, sigilli, figure o quant'altro possa evocare il prodotto contrassegnato con il nome della DOP o IGP, nonché coloro che non garantiscano la separazione spaziale o temporale delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da quelle generiche, non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Il mancato adeguamento comporta la revoca del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15.
10. 036. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

  1. Nei consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 almeno un terzo degli amministratori è nominato tra gli imprenditori agricoli che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.
  2. Le delibere adottate dai consorzi di tutela relative all'approvazione e modifica dei disciplinari di produzione e altre decisioni relative alla produzione corrispondente all'oggetto sociale e, in particolare, l'elaborazione di misure dirette a verificare l'equità nella distribuzione di valore aggiunto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori nominati ai sensi del precedente comma 1.
  3. L'esercizio dell'attività di produzione in concorrenza con le attività del Consorzio, nonché la mancanza della separazione spaziale o temporale delle produzioni, sono considerati motivi di decadenza dall'esercizio delle cariche sociali.
  4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Il mancato adeguamento comporta la revoca del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15.
  5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni incompatibili.
10. 025. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disciplina dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

  1. Negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) è assicurata una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli della corrispondente filiera che non siano soci di cooperative già rappresentate nei suddetti organi.
  2. Ai fini di cui al precedente comma 1 la percentuale di rappresentanza da riconoscere agli imprenditori agricoli negli Pag. 162organi sociali dei consorzi di tutela non può comunque essere inferiore al 30 per cento.
  3. I consorzi di tutela già riconosciuti adeguano gli statuti entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
10. 06. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sistema di anticipazione agli agricoltori delle somme dovute nell'ambito dei regimi PAC)

  1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, sino al persistere della situazione determinatasi, di una anticipazione da parte degli Organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito degli aiuti PAC.
  2. La misura dell'anticipazione è fissata al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013.
  3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo è autorizzato il ricorso all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
  4. La verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo è eseguita secondo quanto già previsto dalla normativa UE e nazionale per l'erogazione degli aiuti comunitari degli aiuti PAC.
10. 034. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di cessione di prodotti agricoli)

  1. Le disposizioni in materia di durata e di determinazione dei costi medi di produzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, si applicano anche ai contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di qualsiasi prodotto agricolo.
  2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli possono agire ai sensi dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 51 del 2015 e, in ogni caso, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 62, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
10. 05. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per la tutela del reddito agricolo nei settori lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo e oleario e agrumicolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nei medesimi settori)

  1. Nei settori lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo e oleario e agrumicolo i contratti, stipulati o Pag. 163eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 22 dicembre 2015, n. 208.
  3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione rilevati ai sensi del precedente comma 2, costituisce una pratica commerciale sleale. In tal caso è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento e può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni nei casi di reiterata violazione.
  4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritto l'imprenditore cessionario.
10. 015. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasparenza nei rapporti di filiera e prezzo equo)

  1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti di filiera, difendere la dignità di chi produce e contrastare le pratiche sleali di mercato all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: «I contratti di cui al presente articolo deve riportare a pena di nullità un riferimento ai criteri e ai metodi di determinazione del prezzo. Tali criteri tengono conto di uno o più indicatori relativi ai costi di produzione pertinenti in agricoltura e all'evoluzione di tali costi, uno o più indicatori relativi ai prezzi dei prodotti agricoli. Tengono conto altresì del mercato in cui opera l'acquirente e dell'evoluzione di tali prezzi e si riferiscono a uno o più indicatori relativi a quantità, composizione, qualità, origine e tracciabilità di prodotti o conformità alle specifiche».
  2. Per verificare che i prezzi fissati nei contratti non siano particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali Pag. 164e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome, sono definite le modalità operative dell'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari ed è fissata la lista dei settori sui quali l'Osservatorio elabora periodicamente i costi medi di produzione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo l'ISMEA utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. 012. Martina, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

  1. I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi.
  2. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è tenuto ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 22 dicembre 2015, n. 208.
  3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al precedente comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.
  4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 15 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 90 giorni.
10. 023. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

  1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 148, paragrafo 1, per il comparto ovino e caprino e all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Pag. 165del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi.
  2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al precedente comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 22 dicembre 2015, n. 208.
  3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 148, paragrafo 2, e dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al precedente comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.
  4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.
  5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritto l'imprenditore cessionario.
10. 035. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
*10. 04. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma Pag. 166comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
*10. 030. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
*10. 039. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme in materia di industria saccarifera)

  1. Nelle more degli esiti del giudizio intentato dallo Stato avverso la Decisione 16 gennaio 2015 della Commissione europea inerente alla restituzione di parte delle risorse finanziarie concesse per la ristrutturazione dell'industria saccarifera, sono sospesi i procedimenti di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie.
  2. Le garanzie fideiussorie prestate dai beneficiari delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1 sono prive di effetti fino alla definizione del predetto giudizio.
10. 07. Cenni, Critelli, Gadda, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Differimento delle procedure di recupero degli aiuti comunitari all'industria saccarifera)

  1. I procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento CE n. 320 /2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e del regolamento CE n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, decorrono dall'accertamento definitivo della loro imputabilità ai beneficiari, e, per l'effetto le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione, già avviate, sono prive di effetti.
*10. 013. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Differimento delle procedure di recupero degli aiuti comunitari all'industria saccarifera)

  1. I procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento CE n. 320 /2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e del regolamento CE n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione 2015/103 della Pag. 167Commissione europea del 16 gennaio 2015, decorrono dall'accertamento definitivo della loro imputabilità ai beneficiari, e, per l'effetto le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione, già avviate, sono prive di effetti.
*10. 024. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**10. 09. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**10. 017. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui Pag. 168all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**10. 042. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Distributori di carburante)

  1. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
*10. 08. D'Alessandro, Gadda, Cardinale, Cenni, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Distributori di carburante)

  1. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
*10. 031. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Distributori di carburante)

  1. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
*10. 040. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai fini di sostenere ed incentivare la produzione agricola e contestualmente di contrastare l'abbandono dei terreni agricoli e la messa a rischio di habitat seminaturali e delle biodiversità, ostacolando, altresì, la lotta contro gli incendi boschivi e una buona gestione del suolo e delle risorse idriche, nonché la disparità rispetto al regime di agevolazioni per le imprese ubicate nei comuni della regione Puglia colpiti da particolari criticità produttive, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali di cui al presente decreto, confinanti con quelli inclusi nell'elenco dei territori svantaggiati agricoli individuati ai sensi della Direttiva 75/268/CEE ed elencati nelle direttive CEE n. 273/75 e n. 167/84 e successive modificazioni. Pag. 169
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la regione Puglia sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 016. Alemanno, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.
(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole da: «sostenere» fino a: «contestualmente di» e alle parole da: «l'abbandono» fino a: «nonché»)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Anticipazioni regionali in caso di calamità naturale)

  1. La Regione è autorizzata ad anticipare, fino a quattro mesi, i tempi di erogazione dei contributi relativi ai Piani di sviluppo rurale (PSR) e ulteriori contributi di competenza regionale, per le aziende agricole che ne facciano richiesta e che siano beneficiarie dei contributi stessi, e per le quali la Regione abbia certificato la perdita di almeno il 50 per cento della produzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018.
10. 028. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di omessa acquisizione da parte del CAA della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali presentate entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, il CAA acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2019, trasmettendo la relativa documentazione agli organismi pagatori entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione. Gli organismi pagatori provvedono senza indugio all'erogazione del contributo spettante.».
10. 033. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Interventi per il contrasto alla diffusione dell'influenza aviaria). – All'articolo 1, comma 507, lettera a), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.»
*10. 047. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

Pag. 170

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Interventi per il contrasto alla diffusione dell'influenza aviaria). – All'articolo 1, comma 507, lettera a), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.»
*10. 045. Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Interventi per il contrasto alla diffusione dell'influenza aviaria). – All'articolo 1, comma 507, lettera a), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.»
*10. 046. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga degli interventi a sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

  1. In favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:
   a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2019». La misura si applica nel limite di spesa di 2 milione di euro per l'anno 2019.
   b) Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
   c) la quota di finanziamento per gli anni 2019 e 2020, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le Regioni interessati promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostengo alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera c) del comma 1. Pag. 171
  3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
10. 022. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 al fine di fronteggiare i danni provocati al settore della pesca e dell'acquacoltura dalle avversità atmosferiche meteorologiche di carattere eccezionale verificatesi nel mese di ottobre 2018.
  2. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. 049. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, dopo le parole: di agrumi aggiungere le seguenti:, di carne suina;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1;
   c) al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.
*11. 1. Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

Pag. 172

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, dopo le parole: di agrumi aggiungere le seguenti:, di carne suina;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1;
   c) al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.
*11. 4. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.
11. 2. Lucaselli.

  Al comma 1 dopo le parole: per la realizzazione aggiungere le seguenti:, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
11. 3. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli sui mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentite le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuovi sbocchi di mercato ed incrementare l'acquisizione di commesse da soggetti esteri.
11. 5. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)

  1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.Pag. 173
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
*11. 04. Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)

  1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
*11. 015. Ferro, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)

  1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Pag. 174
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
*11. 021. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Incerti, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

  1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
**11. 01. Fornaro.
(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: «, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura,»)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

  1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
**11. 014. Ferro, Ciaburro.
(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: «, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura,»)

Pag. 175

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

  1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
**11. 020. Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: «, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura,»)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*11. 02. Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai Pag. 176capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*11. 016. Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*11. 022. Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esonero pagamento IMU e TASI)

  1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai Pag. 177capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
**11. 03. Fornaro.
(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: «, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura,»)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esonero pagamento IMU e TASI)

  1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
**11. 017. Ferro, Ciaburro.
(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: «, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura,»)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esonero pagamento IMU e TASI)

  1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della Pag. 178missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
**11. 023. Incerti, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
(Inammissibile al comma 1, limitatamente alle parole: «, nonché delle imprese operanti nel settore della suinicoltura,»)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni IMU per le società agricole)

  1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
11. 09. Golinelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di TARI)

  1. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
11. 07. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle accise sui carburanti usati in agricoltura sul costo finale dei carburanti.
  3. Le accise sui carburanti usati in agricoltura sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. 018. Lucaselli, Luca De Carlo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le parole: «Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali Pag. 179da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma».
11. 08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
11. 06. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

  1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.
  2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*11. 024. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
(Inammissibile)

Pag. 180

  Dopo l'articolo 11, inserite il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

  1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.
  2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
*11. 035. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserite il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

  1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.
  2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Pag. 181Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5. del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
*11. 041. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi urgenti nel settore saccarifero)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'accertamento dell'ottemperanza, da parte delle imprese saccarifere, ai piani presentati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 320/2006 del 20 febbraio 2006 e (CE) n. 968/2006 del 27 giugno 2006, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  2. Accertata, ai sensi del comma 1, l'assenza di inadempimenti, le procedure di recupero, avviate a seguito della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione del 16 gennaio 2015 nei confronti delle imprese ottemperanti, sono nulle di diritto e si procede alla restituzione o allo sblocco di tutte le somme a qualsiasi titolo trattenute o non ancora erogate per effetto delle citate procedure.
**11. 025. Critelli, Cenni, Gadda, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi urgenti nel settore saccarifero)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'accertamento dell'ottemperanza, da parte delle imprese saccarifere, ai piani presentati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 320/2006 del 20 febbraio 2006 e (CE) n. 968/2006 del 27 giugno 2006, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  2. Accertata, ai sensi del comma 1, l'assenza di inadempimenti, le procedure di recupero, avviate a seguito della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione del 16 gennaio 2015 nei confronti delle imprese ottemperanti, sono nulle di diritto e si procede alla restituzione o allo sblocco di tutte le somme a qualsiasi titolo trattenute o non ancora erogate per effetto delle citate procedure.
**11. 037. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi urgenti nel settore saccarifero)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con Pag. 182decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'accertamento dell'ottemperanza, da parte delle imprese saccarifere, ai piani presentati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 320/2006 del 20 febbraio 2006 e (CE) n. 968/2006 del 27 giugno 2006, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  2. Accertata, ai sensi del comma 1, l'assenza di inadempimenti, le procedure di recupero, avviate a seguito della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione del 16 gennaio 2015 nei confronti delle imprese ottemperanti, sono nulle di diritto e si procede alla restituzione o allo sblocco di tutte le somme a qualsiasi titolo trattenute o non ancora erogate per effetto delle citate procedure.
**11. 042. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a sostegno del settore suinicolo)

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Misure a sostegno delle imprese del settore suinicolo)

  1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore suinicolo, considerate le particolari difficoltà e criticità e la necessità di rilanciare la competitività del settore alle prese anche con emergenze di natura sanitaria, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, come introdotto ai sensi del comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché relativi casi di revoca e decadenza.
*11. 013. Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.
(Inammissibile)

Pag. 183

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a sostegno del settore suinicolo)

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Misure a sostegno delle imprese del settore suinicolo)

  1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore suinicolo, considerate le particolari difficoltà e criticità e la necessità di rilanciare la competitività del settore alle prese anche con emergenze di natura sanitaria, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, come introdotto ai sensi del comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché relativi casi di revoca e decadenza.
*11. 026. Critelli, Gadda, Cenni, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

  1. Al fine di fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori, di garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicativi attraverso le Commissioni uniche nazionali attive nel settore suinicolo, rafforzare i rapporti di filiera, aumentare l'informazione e la promozione dei prodotti suinicoli verso il consumatore, migliorare la qualità e il benessere animale, promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo nazionale per la suinicoltura con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di Pag. 184concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso una riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. 029. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)

  1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici – Napoli.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*11. 028. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)

  1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici – Napoli.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*11. 036. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

  1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni, conseguenti ad atti di compravendita di vigneti, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'en- trata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, Pag. 185ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.
11. 039. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

  1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.
11. 040. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Inammissibile)

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

  1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;
   b) all'articolo 11:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.».
    3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro; Pag. 186
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
    4) al comma 6 le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;
    5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;
   c) all'articolo 12:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
    2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.
*11. 05. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

  1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia Pag. 187amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;
   b) all'articolo 11:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.».
    3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
    4) al comma 6 le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;
    5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias Pag. 188gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;
   c) all'articolo 12:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
    2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.
*11. 010. Fornaro.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

  1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;
   b) all'articolo 11:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.».
    3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima Pag. 189di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
    4) al comma 6 le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;
    5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;
   c) all'articolo 12:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
    2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.
*11. 019. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

  1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;
   b) all'articolo 11:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), Pag. 190i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.».
    3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
    4) al comma 6 le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;
    5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;
   c) all'articolo 12:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti Pag. 191del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
    2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.
*11. 027. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, Dal Moro, Portas.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

  1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;
   b) all'articolo 11:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.».
    3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento Pag. 192per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
    4) al comma 6 le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;
    5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;
   c) all'articolo 12:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
    2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.
*11. 030. Benedetti.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

  1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;
   b) all'articolo 11:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), Pag. 193abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.».
    3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima / di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
    4) al comma 6 le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;
    5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;
   c) all'articolo 12:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
    2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

Pag. 194

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.
*11. 033. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
CAPO III-bis – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

  1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;
   b) all'articolo 11:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.».
    3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»; Pag. 195
    4) al comma 6 le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;
    5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
    6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;
   c) all'articolo 12:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
    2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.
*11. 038. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:
Capo. III-bis. – MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.
(Ripartizione Quota aggiuntiva Tonno Rosso 2019)

  1. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2018, pari a 3894,16 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 414,46 tonnellate spettante all'Italia per il 2019 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:
   Circuizione (PS) 15,00 per cento;
   Palangaro (LL) 15,00 per cento;
   Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;
   Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;
   Quota Indivisa (UNCL) 53,00 per cento;

  CALCOLO: 2019:
   QUOTA 2019 = 4.308,59;
   QUOTA 2018 = 3.894,13;
   INCREMENTO 2019 = +414,46.
11. 031. Viviani, L'Abbate, Bubisutti, Lolini, Golinelli.
(Inammissibile)

Pag. 196

ART. 12.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, da svolgere entro il 31 dicembre 2020,.
12. 1. Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. fino a: le competenze maturate e non corrisposte; con le seguenti: di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente della Immobiliare Val Lerone S.p.A. e già formato assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti cui verrà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica;.
*12. 6. Gagliardi, Nevi, Pastorino.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. fino a: le competenze maturate e non corrisposte; con le seguenti: di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente della Immobiliare Val Lerone S.p.A. e già formato assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti cui verrà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica;.
*12. 11. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili, aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.
12. 2. Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, aggiungere le seguenti: previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica tesa ad individuare i volumi stessi.
*12. 7. Gagliardi, Nevi, Pastorino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, aggiungere le seguenti: previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica tesa ad individuare i volumi stessi.
*12. 12. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:; di indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono Pag. 197inderogabilmente acquisiti con esito positivo;
**12. 8. Gagliardi, Nevi, Pastorino.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:, di indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo;
**12. 13. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1 sono da considerarsi ricomprese anche gli interventi relativi alla annessa discarica del Molinetto con la connessa attività di gestione e relativo smaltimento del percolato.
12. 16. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Paita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È altresì previsto che nell'ambito delle misure e delle risorse finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, nonché per quelle relative al SIN del sito in oggetto, sia ricompresa anche la discarica del Molinetto con le attività di gestione ordinaria e straordinaria e relativo smaltimento del percolato, anche in relazione alle disposizioni previste dal comma 1.
12. 20. Paita, Braga.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: poste a tal fine fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale personale, anche posto in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti e la cui assegnazione avviene, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
*12. 9. Gagliardi, Nevi, Pastorino.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: poste a tal fine fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale personale, anche posto in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti e la cui assegnazione avviene, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
*12. 14. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Pag. 198

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ed in attuazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Liguria e gli enti interessati, provvede a predisporre un cronoprogramma degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree in oggetto nonché a riferire trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari.
12. 18. Paita, Braga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I comuni di Cogoleto e Arenzano, sono da ricomprendere tra i soggetti, aventi diritto alla riconsegna delle aree del sito, di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, di cui al comma 1, solo ad avvenuta conclusione degli interventi di bonifica che riguardano, imprescindibilmente, anche la messa in sicurezza e adeguamento alla normativa vigente della discarica del Molinetto.
12. 21. Paita, Braga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dalla data di conclusione definitiva degli interventi di bonifica, comprensivi degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa vigente della discarica di Molinetto, i comuni di Cogoleto e Arenzano sono da ricomprendere tra i soggetti, aventi diritto alla riconsegna delle aree del sito, di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, di cui al comma 1.
12. 22. Paita.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, aggiungere le seguenti:, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: medesime finalità con le seguenti: finalità di cui sopra.
12. 15. Gadda, Braga, D'Alessandro, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, Dal Moro, Portas, Paita, Vazio, Bonomo, Fregolent, Gariglio, Giorgis, Lepri, Enrico Borghi, Gribaudo.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione con le seguenti: fino all'individuazione.
*12. 5. Gagliardi, Nevi, Pastorino.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione con le seguenti: fino all'individuazione.
*12. 10. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

  Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È altresì previsto che in deroga al termine dei trenta giorni di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, previa intesa con gli altri soggetti previsti, ad adottare appositi strumenti normativi, al fine di assicurare la piena efficacia temporale delle disposizioni previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 Pag. 199del 5 dicembre 2006 all'effettiva adozione delle misure di competenza.
12. 17. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Paita.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
12. 3. Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree del sito in oggetto, in particolare per il trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria, aggiuntiva, pari a 5 milioni di euro. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 19. Paita, Braga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Genova, d'intesa con il Comune di Cogoleto e la Regione Liguria predispone un programma dettagliato finalizzato all'avvio e realizzazione, ad integrazione degli interventi urgenti di cui ai commi precedenti, degli interventi di bonifica e riutilizzo delle aree contaminate con relativo cronoprogramma di attuazione e quantificazione delle risorse necessarie per la completa riqualificazione del sito dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto, da inviare al Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare.
12. 4. Pastorino, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di superare la situazione di emergenza in ambito di smaltimento di rifiuti, dopo il comma 5 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità di quanto previsto dal comma 3, i criteri specifici di cui al comma 1 sono stabiliti secondo le competenze di cui all'articolo 196, comma 1, lettera e) caso per caso, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi del titolo III-bis e degli articoli 208, 209, e 211. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli sopra citati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e per le emergenze in materia di smaltimento rifiuti.
12. 23. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di velocizzare gli interventi di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernenti la bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio è altresì previsto che il Commissario straordinario d'intesa con la Regione Campania e il Comune di Napoli proceda entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto a presentare dettagliato cronoprogramma degli interventi nonché a riferire entro il 30 giugno 2019, e successivamente con cadenza trimestrale, alle competenti commissioni Pag. 200parlamentari sullo stato di avanzamento degli stessi.
12. 01. De Luca.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, già destinate alla Regione Campania quale contributo annuale dello Stato per fronteggiare le gravi emergenze ambientali nel territorio regionale, riprogrammate con successive disposizioni e con legge 145/2018 assegnate nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono destinate alla Regione Campania per l'attuazione del programma di bonifica dei siti gravemente inquinati previsto nel vigente accordo stipulato dalla Regione Campania con l'Agenzia nazionale Invitalia.
12. 02. De Luca.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Veneto provvedono a predisporre cronoprogramma relativo al completamento degli interventi di marginamento presso il Sito SIN di Porto Marghera con relative risorse necessarie.
12. 03. Pellicani.
(Inammissibile)