CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 marzo 2019
166.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il disegno di legge n. 1433 Governo, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;
   rilevato che:
    l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;
    il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che le modalità di applicazione della verifica biometrica e della videosorveglianza degli accessi verranno stabilite da un apposito regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;
   considerato che:
    il provvedimento nasce dall'esigenza di dare un'effettiva semplificazione alla pubblica amministrazione, in un'epoca di trasformazione digitale, per lavorare sulle procedure concrete e per rendere più efficiente la macchina amministrativa;
    al personale operante nelle istituzioni scolastiche, viste le sue specificità e professionalità, non è sempre possibile adattare provvedimenti pensati per altri settori del pubblico impiego;
    il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;
    tutto il personale delle istituzioni scolastiche, compreso quello amministrativo tecnico e ausiliario, è chiamato a prestare un servizio finalizzato alla dimensione educativa;
    il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la sua valutazione non può essere frutto del solo conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati. Il dirigente scolastico, d'altra parte, non è soggetto a un orario di servizio in una sede dovendo seguire alunni e docenti anche in sedi staccate e coordinate, partecipa a riunioni di ambito o conferenze di servizio, interagisce con gli enti locali, svolge la sua funzione anche al di fuori della sede di servizio e svolge incarichi diversi pur mantenendo le sue responsabilità in quanto datore di lavoro,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «con esclusione dei dipendenti», le Commissioni di merito valutino l'opportunità Pag. 53di aggiungere le seguenti: «degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei dipendenti»; al medesimo articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « 30 marzo 2001, n. 165,» le Commissioni di merito valutino l'opportunità di aggiungere le seguenti: «nonché ai dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative», nonché conseguentemente di sopprimere il comma 4 dell'articolo 2.

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ALLEGATO 2

5-00960 Bordo: Sulla realizzazione del parco Campi Diomedei (Foggia).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'onorevole, Bordo chiede quali iniziative il Ministro dei beni culturali intende adottare per favorire la ripresa delle attività di realizzazione del parco Campi Diomedei.
  Premetto che l'appalto pubblico al quale l'atto parlamentare si riferisce riguarda i lavori relativi al progetto di realizzazione del parco urbano denominato «Parco Archeologico Campi Diomedei», il cui importo complessivo ammonta a euro 7.000.000,00.
  L'intervento, così come progettato, interessa l'intera area, di circa 23 ettari, di pertinenza del «Complesso Deposito Cavalli Stalloni», istituito a Foggia con Decreto Luogotenenziale n. 1792 del 1915 (con la denominazione originaria «Deposito Cavalli Statali Erariali» – comprendente varie provincie della Puglia, dell'Abruzzo e del Molise) allo scopo di fornire cavalli all'esercito per i vari impieghi specifici.
  Opera, in parte, dell'importante architetto romano Marcello Piacentini, la cui maestria è ben evidente nel triplice fornice d'accesso, il Complesso Deposito Cavalli Stalloni, inaugurato nel 1931 alla presenza del Prefetto, venne definito «fra i più importanti, vasti e meglio attrezzati d'Europa».
  Sin dalla sua istituzione il Complesso Deposito Cavalli Stalloni ha sempre avuto, non solo a livello locale – come 8o Deposito Cavalli Stalloni comprendente varie province della Puglia, dell'Abruzzo e del Molise – ma a livello europeo, una grande importanza, sia per l'alto valore identitario dell'allevamento di cavalli stalloni, dal momento che la maggior parte dei cavalli appartengono alle razze autoctone tipicamente pugliesi quali la Cavallina delle Murge e l'Asinina di Martina Franca (seppure non mancano nell'allevamento stalloni arabi e inglesi), sia anche per il valore sociale che assolve l'allevamento, relativamente alla programmazione e allo sviluppo dell'ippicoltura in tutti suoi aspetti, sociali, economici, tecnici, didattici e culturali, con un indotto che va oltre i confini regionali.
  Per la sua importanza storico – artistica, il Complesso Deposito Cavalli Stalloni, e l'area di pertinenza, sono stati oggetto, a partite dal 1998, di vari decreti di vincolo:
   il decreto ministeriale 10 ottobre 1998, ha sottoposto a tutela diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939 del 1089, «l'immobile denominato “Complesso Deposito Cavalli Stalloni”, meglio individuato nelle premessa e descritto nelle allegate planimetrie catastali e relazione storico-artistica (che) presenta interesse particolarmente importante». La relazione storico-artistica annessa al decreto di vincolo definisce il Complesso Deposito Cavalli Stalloni «un esempio particolarmente importante di edilizia fascista ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1089 del 1939» che avrebbe dovuto costituire, insieme con altri monumentali edifici dislocati in vari punti della città (Palazzo del Podestà, Palazzo del Governo, Palazzo degli Studi, ecc.) uno dei «... pilastri basilari del nuovo sviluppo urbano» di Foggia;
   
il decreto ministeriale 17 aprile 1999 ha sottoposto a tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1089 del 1939, il complesso Deposito Cavalli Stalloni in Foggia «considerata la necessità di salvaguardare Pag. 55la luce, la prospettiva e il decoro del sopracitato monumento» e ha decretato «l'inedificabilità assoluta su tutta l'area» (di circa 23 ettari) ad esso circostante, prescrivendo che «qualsiasi intervento di destinazione d'uso deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente»;
   
il decreto ministeriale 30 luglio 1999 ha dichiarato l'interesse particolarmente importante sotto il profilo archeologico, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 1089, dell'intera area di pertinenza del Complesso Deposito Cavalli Stalloni per la presenza di un esteso villaggio trincerato di età neolitica e per la contiguità dell'area, sul limite settentrionale, con quella di pertinenza del Tratturello 41 «Foggia-Tressanti-Barletta», corrispondente all'attuale via Marina Mazzei, già sottoposto a vincolo con decreto ministeriale 22 dicembre 1983;
   il D.D.R. (decreto del Direttore Regionale della Puglia) del 26 ottobre 2011 ha poi rettificato il decreto ministeriale del 17 aprile 1999, svincolando dalla prescrizione di inedificabilità assoluta, dettata dal vincolo per tutta l'area di pertinenza del Complesso, una superficie di mq 160 – per la realizzazione di un ponte pedonale sopraelevato di collegamento con l'area della Fiera – «al fine di garantire la sicurezza stradale» nel tratto prospiciente viale Fortore.

  Circa l'intervento di realizzazione del Parco Archeologico Campi Diomedei la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Foggia – a conclusione del procedimento (ex articolo 2 della legge 241 del 1990) di richiesta di autorizzazione presentata, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dal comune di Foggia con nota prot. 86049 del 31 agosto 2017 – ha rilasciato, con provvedimento espresso prot. 624 del 25 gennaio 2018, l'autorizzazione all'esecuzione delle opere subordinandole all'osservanza delle prescrizioni dettate nella stessa nota.
   Con il citato provvedimento prot. 624 del 25 gennaio 2018 sono stati autorizzati lavori (quali la creazione di dune artificiali, impianti arborei, realizzazione di ampia copertura, di consistente altezza, a protezione dei resti archeologici) comportanti rilevanti modifiche, anche altimetriche, sull'area esterna di pertinenza del Complesso Deposito Cavalli Stalloni, modificandone da più punti di vista la percezione visiva originaria, compromettendone altresì la luce e la prospettiva, oltre che le attuali condizioni di ambientamento, salvaguardate dal vincolo apposto con decreto ministeriale del 17 aprile 1999, con ciò vanificando le finalità delle misure di tutela stabilite con i provvedimenti di vincolo a suo tempo emanati dalla medesima Amministrazione.
  Tenuto conto del fatto che, a termini dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, «I beni culturali ... non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico o tali da recare pregiudizio alla loro conservazione» e che quindi anche le valutazioni tecnico-discrezionali dei competenti uffici dell'Amministrazione dei beni culturali non possono spingersi fino al punto di causare, sia pure indirettamente, per effetto delle autorizzazioni eventualmente rilasciate, una trasformazione dei luoghi tale da vanificare le finalità delle misure di tutela stabilite con i provvedimenti di vincolo a suo tempo emanati dalla medesima Amministrazione, provvedimenti che, data la loro natura dichiarativa, hanno a suo tempo semplicemente accertato l'esistenza, nel compendio architettonico e naturale sottoposto a tutela, di caratteristiche e peculiarità meritevoli non solo di protezione in sé ma anche in rapporto ai punti di visuale dai quali tale compendio era ed è godibile, prescrivendone la immodificabilità ad opera di interventi edilizi di qualsiasi tipo.
  Preso atto, viceversa, che l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza con la citata nota n. prot. 624 del 25 gennaio 2018, nella misura in cui consente, nell'area vincolata di cui è questione, interventi di trasformazione dei luoghi che, per un verso alterano sensibilmente la destinazione originaria del compendio (infatti l'area esterna riservata al Complesso Deposito Pag. 56Cavalli Stalloni dal progetto autorizzato con nota prot. 624 del 25 gennaio 2018 è insufficiente alle necessità dello stesso Deposito) e, per altro verso, impediscono, se realizzati, la fruibilità percettiva del Complesso Deposito Cavalli Stalloni (la cui rilevanza storica, architettonica, artistica, urbanistica, e naturalistica è indubbia, come acclarata anche con i decreti di cui sopra), alterandone, per di più, le condizioni di ambientamento e decoro, prescritte ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e recando così pregiudizio alla conservazione dell'intero compendio come testimonianza storica, in palese contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.
  L'Amministrazione, in ragione di tutto quanto in precedenza premesso e considerato, rilevata la necessità di dover intervenire in autotutela per le sopraesposte ragioni di interesse pubblico, con provvedimento prot. 9184 del 30 ottobre 2018 – emesso dal Soprintendente ABAP BAT e Foggia su indicazioni del competente Direttore generale impartite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 n. 44 – ha annullato, ai sensi del combinato disposto costituito dall'articolo 21-octies e dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, l'autorizzazione a suo tempo rilasciata dalla medesima Soprintendenza con nota prot. 624 del 25 gennaio 2018, ordinando, per l'effetto, la sospensione degli interventi in corso nell'area in questione e la presentazione di una proposta progettuale in variante, da mettersi a punto sulla base delle prescrizioni che lo stesso Ufficio provvederà ad impartire.
  Attualmente si stanno tenendo incontri con l'amministrazione comunale, proponente l'intervento, volti ad individuare soluzioni progettuali di variante che, nel rispetto dei precetti dettati dai vincoli, possano consentire la riapertura dei lavori.

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ALLEGATO 3

5-01342 Foti: Sulla sede dell'Archivio di Stato di Piacenza.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Foti chiede notizie in merito allo stato dei lavori relativi all'allocazione dell'Archivio di Stato di Piacenza nel compendio denominato Ex Caserma Cantore.
  Permettetemi di ricordare che lo stanziamento di sei milioni di euro per l'Archivio di Stato di Piacenza, è stato disposto dal decreto ministeriale del 25 ottobre 2018 n. 467, recante «Decreto di programmazione straordinaria dei fondi rivenienti dal POIN/FESR 2017-2013».
  Le finalità degli interventi finanziati dal Decreto erano espressamente riferite «al fine di attuare gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151 in materia di sicurezza antincendio» (articolo 2, comma 1).
  L'individuazione degli stanziamenti era stata preceduta da una ricognizione, avviata con Circolare del Segretario generale del Ministero dei beni culturali, del 9 maggio 2018, riguardante la stima dei fabbisogni in materia di sicurezza antincendio per l'attuazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sulla base della quale elaborare un programma specifico di interventi.
  In esito a tale ricognizione è stato appunto assunto, per l'Archivio di Stato di Piacenza, un dato esigenziale di sei milioni di euro comunicato dall'Istituto stesso.
  Occorre tuttavia precisare che la rispondenza della somma richiesta dall'Archivio, alle specifiche finalità del Decreto, proprio in considerazione dell'entità dell'importo, doveva essere oggetto di verifica, anche al fine di non sottrarre risorse ad altri Istituti che potevano trovarsi nella posizione di urgenza, segnalata nel provvedimento, di «innalzare il livello di prevenzione e protezione dei rischi di incendio e/o di incidenti potenzialmente riconducibili al funzionamento degli impianti e all'attuazione dei protocolli all'interno delle strutture del Ministero e dei luoghi della cultura».
  E proprio a tale proposito, come comunicato dalla Direzione generale Archivi al Segretario generale lo scorso 16 gennaio del 2019, la somma di sei milioni di euro per l'Archivio di Stato di Piacenza, poiché «risulta destinata al completamento dei lavori di ristrutturazione di una nuova sede (e) non appare compatibile con le finalità del decreto, con il quale sono finanziati interventi per la sicurezza del patrimonio culturale».
  In data 1o febbraio 2019 è stata avviata, con Circolare n. 2 del Segretario generale, cui ha fatto seguito la Circolare n. 6 del 4 febbraio 2018 della Direzione generale Archivi, diretta a tutti gli istituti archivistici, una nuova ricognizione presso gli istituti e i luoghi della cultura e sedi soggetti al controllo di prevenzione, finalizzata anche all'elaborazione, da parte delle Direzioni generali del prospetto «relativo alle voci di spesa che concorrono alla definizione dell'importo preventivato per la messa a norma delle eventuali criticità o per l'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite in materia di prevenzione incendi».
  Parimenti, in data 6 febbraio 2019, il Segretario generale con nota n. 1856 ha precisato che «gli interventi di manutenzione impiantistica, ad eccezione di quella straordinaria, rientrano fra le
spese di funzionamento e pertanto esulano dalle finalità del decreto in oggetto (che, si Pag. 58rammenta, erano: «attuare gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011 n. 151 in materia di sicurezza antincendio») e trovano collocazione nell'ambito delle programmazioni ordinarie».
  In esito alla ricognizione della Direzione generale Archivi, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) dei lavori per l'Archivio di Stato di Piacenza, con mail del 15 febbraio e lo stesso direttore dell'Archivio di Stato, con nota del 18 febbraio 2019 hanno indicato in 1.442.178,26 euro l'importo necessario alla progettazione e alla realizzazione delle opere ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza antincendio, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.
  Tale rimodulazione dei finanziamenti, afferenti al progetto sicurezza per l'Archivio di Stato di Piacenza, è stata comunicata dalla Direzione generale archivi al Segretariato generale, il 20 febbraio 2019, così come indicato con la circolare n. 2 che ho dianzi citato.
  Giova ricordare che per il previsto trasferimento dell'Archivio di Stato di Piacenza da Palazzo Farnese alla sede del Monastero S. Agostino – ex caserma Cantore sono stati stanziati:
   oltre diecimila trecento euro per l'anno 2018, ai sensi della Programmazione ordinaria Lavori pubblici 2018-2020 per interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti;
   due milioni cinquecentomila Euro ai sensi del Programma triennale 2016-2018 con le risorse derivanti dalla Legge n. 190/2014, per lavori di adeguamento, recupero funzionale e restauro.

  Come vede, onorevole Foti, la questione dell'Archivio di Stato di Piacenza è seguita con attenzione dall'Amministrazione dei beni culturali, non vi sono inopinati ostacoli al trasferimento dell'Istituto ma solo il corretto uso delle risorse pubbliche.
  Sarò lieto di riferire, in questa stessa sede, ogni utile aggiornamento della situazione.

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ALLEGATO 4

5-01496 Fiano: Sui lavori di riqualificazione del Giardino dei Giusti del comune di Milano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'onorevole, Fiano, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede quali iniziative di competenza il Ministro dei beni culturali intende adottare per lo svolgimento dei lavori di riqualificazione del Giardino dei Giusti di Milano.
  Vi comunico che i lavori di riqualificazione presso il Giardino dei Giusti di Milano sono stati ripresi il 19 febbraio scorso, a seguito della nota della Soprintendenza ABAP di Milano, del 18 febbraio, con la quale si autorizzavano, ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la prosecuzione dei lavori in conformità al progetto modificato sulla base delle prescrizioni riportate nella nota della competente Direzione generale, inviata lo stesso 18 febbraio.
  La sospensione dei lavori del 12 febbraio ad opera della competente Soprintendenza di Milano, era stata disposta, in applicazione delle misure cautelari entrate in vigore con l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell'intero quartiere QT8 (disposto con nota della stessa Soprintendenza del 4 febbraio 2019, acquisita agli atti della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio il successivo 10 febbraio), per poter consentire la valutazione della compatibilità del progetto di riqualificazione con il contesto oggetto del procedimento di tutela.
  Durante l'incontro tecnico del 18 febbraio scorso, presso gli uffici della Direzione generale, è stata effettuata, congiuntamente ai funzionari della competente Soprintendenza, una valutazione complessiva della coerenza dei valori sottesi al progetto di riqualificazione del Giardino dei Giusti e, quindi, dei linguaggi adottati e delle conseguenti scelte esecutive, con le ragioni dell'interesse storico-relazionale del manufatto denominato «Monte Stella».
  Ferma restando la riscontrata compatibilità fra il carattere naturalistico del progetto di riqualificazione e il contesto, se ne sono rilevati alcuni aspetti suscettibili di miglioramento, sia per quanto riguarda alcune soluzioni progettuali adottate, sia per quanto concerne la scelta di particolari materiali e tecnologie. La Soprintendenza ha pertanto di seguito rilasciato l'autorizzazione alla ripresa dei lavori con alcune specifiche prescrizioni.

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ALLEGATO 5

5-01523 Menga: Sull'aggiudicazione del «Tesoretto di Ordona» e dei «Ricami del Guerriero».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Menga, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede quali iniziative di competenza il Ministro dei beni culturali intende adottare per il completamento del progetto scientifico di allestimento riguardante il Museo Civico di Ordona.
  Vi riferisco, a tale proposito, che il comune di Ordona, dal giugno dello scorso anno, ha effettivamente inoltrato successive richieste di deposito dei materiali archeologici provenienti dall'area archeologica di Ordona.
  Poiché, come noto, i reperti sono di proprietà statale, la competente Direzione generale ha più volte precisato che «la fase istruttoria per il provvedimento di deposito dei reperti di competenza potrà essere avviata solo previa richiesta, corredata dal progetto scientifico e dal progetto di allestimento, da indirizzare alla Soprintendenza stessa».
  La competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha tuttavia riferito che la documentazione necessaria per l'avvio dell'istruttoria di competenza in merito al deposito di reperti archeologici di proprietà statale non risulta essere stata ancora trasmessa.
  Per quanto riguarda il tesoretto di monete auree, composto da 148 esemplari in oro e composto da 1 solido di Basilio II con suo fratello Costantino VIII (976-1025) e da 147 tarì coniati nelle zecche di Salerno ed Amalfi (935-975), esso è conservato nel medagliere del Museo Archeologico di Taranto, come correttamente evidenziato nell'atto parlamentare, in ragione della presenza, in quella città, della Soprintendenza Archeologia che ivi esercitava le attività di tutela e conservazione dei beni archeologici.
  Per quanto riguarda i reperti in tessuto dalla Tomba 382/2012, occorre precisare che l'esposizione dei reperti stessi presso il Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia era stata prevista nell'ambito dei progetti finanziati dal programma PON «Cultura e Sviluppo» FESR 2014/2020, con la conseguente previsione di acquisto di una specifica vetrina climatizzata.
  Al fine quindi di beneficiare dei finanziamenti previsti, il competente Polo Museale della Puglia e l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro hanno inteso proseguire nell'adozione di tutti i provvedimenti necessari per il trasferimento e il deposito dei reperti in questione presso il Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia.
  Resta nondimeno sempre aperto e proficuo il dialogo tra la Soprintendenza di Foggia e l'Amministrazione Comunale di Ordona ed in particolare «la piena disponibilità per l'allestimento del locale museo civico archeologico».
  Disponibilità espressa dalla Soprintendenza anche in una recente nota, in considerazione della straordinaria ricchezza del patrimonio archeologico del territorio comunale di Ordona che consegue sia all'attività di archeologia preventiva che ha costantemente interessato tutto il territorio comunale, sia alle campagne di indagini in regime di concessione di scavo svolte dalle Università di Lovanio (Belgio) e di Foggia dal 1962 al 2004 nell'area della città romana di Herdonia. Pag. 61
  La stessa Soprintendenza ha ribadito che si possa pervenire ad un compiuto allestimento sulla base del rilevante materiale che essa custodisce nei depositi e che l'eventuale fruizione ad Ordona dei citati reperti in tessuto dalla Tomba 382/2012 e del tesoretto di monete auree possa essere oggetto di successivi e specifici accordi, da definirsi d'intesa con gli altri Istituti del Ministero cui i reperti sono ora assegnati, così come proficuamente sperimentato in altre analoghe esperienze.

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ALLEGATO 6

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado (C. 877 Azzolina).

TABELLE DEPOSITATE DAL GOVERNO

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ALLEGATO 7

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti e C. 1516 Mollicone).

RELAZIONE DEPOSITATA DALLA RELATRICE

  Ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 6 marzo scorso, riferirò oggi in merito ad altre due proposte di legge assegnate alla nostra Commissione in materia di promozione e sostegno della lettura. Si tratta dell'AC 1614 Frassinetti (Disposizioni per la promozione della lettura di opere letterarie italiane da parte degli studenti) e dell'A.C. Casciello (Disposizioni per la promozione della lettura mediante lo sviluppo delle biblioteche scolastiche e la concessione di agevolazioni fiscali per il commercio e l'acquisto di libri, nonché modifica dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di disciplina del prezzo dei libri).
  La proposta C. 1614 Frassinetti prevede, per gli studenti che compiono diciotto anni durante l'anno scolastico 2019/2020, la distribuzione gratuita di opere letterarie di autori italiani, da scegliere tra i generi della narrativa, della saggistica o della poesia, nell'ambito di un elenco definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per le predette finalità autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019. La relazione illustrativa specifica che la proposta intende favorire la diffusione del libro cartaceo, troppo spesso scartato dai giovani a vantaggio dell'utilizzo dei mezzi informatici e delle tecnologie virtuali e giustifica la preferenza accordata alle opere di autori italiani con l'esigenza di promuovere in primo luogo una più profonda conoscenza della cultura e della storia della nostra nazione. Inoltre la distribuzione gratuita dei libri rappresenterebbe inoltre un valido sostegno economico per il settore dell'editoria.
  La proposta C. 1686 Casciello reca in cinque articoli misure per la promozione della lettura, la produzione, la circolazione e l'accesso ai libri, sia in formato cartaceo che in formato digitale, oltre a misure per favorire il consumo dei libri da parte delle famiglie. Essa inoltre, riconoscendo il valore sociale delle biblioteche quali luoghi di diffusione della cultura, punti di incontro, di relazione e di aggregazione e strumenti fondamentali per la promozione e la diffusione della lettura, reca misure per incentivare l'istituzione e l'organizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno definiti i requisiti standard minimi relativi agli spazi, al personale e al funzionamento di tali biblioteche. È consentita inoltre la contribuzione da parte di soggetti pubblici e privati all'incremento della dotazione libraria di ciascuna biblioteca. L'articolo 3 reca agevolazioni fiscali per l'acquisto di libri al dettaglio e di libri scolastici, autorizzando la spesa di 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 20.000.000 di euro a decorrere dal 2020. L'articolo 4 novella l'articolo 2 della legge n. 128 del 2011, cosiddetta «legge Levi sul libro», disciplinando le diverse circostanze in cui sarà possibile praticare sconti maggiori di quanto attualmente previsto. Per promuovere la lettura e sostenere l'apertura di librerie nei piccoli comuni e nelle regioni del meridione è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo nazionale per le nuove librerie per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti che aprono nuove librerie, con particolare attenzione alle zone del Paese in cui la presenza di librerie è scarsa. Infine, la proposta aumenta il limite di spesa previsto per il credito di imposta in favore degli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio.

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ALLEGATO 8

Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano» (C. 1203 Racchella).

RELAZIONE DEPOSITATA DALLA RELATRICE

  La proposta di legge in esame, composta di un solo articolo, prevede che il ponte sul Brenta in Bassano del Grappa, nella provincia di Vicenza, detto « Ponte Vecchio di Bassano «, sia dichiarato monumento nazionale.
  Il ponte – di proprietà del comune di Bassano del Grappa – è stato dichiarato bene culturale, da ultimo, con decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto (cosiddetto decreto di vincolo) del 24 giugno 2016. Pertanto, esso è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).
  Ricordo che, in base all'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale prevista dall'articolo 12 del Codice.
  Ricordo, inoltre, che la dichiarazione di interesse culturale può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di «monumento nazionale», qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.
  L'attuale ponte, basato sul progetto di Andrea Palladio del 1569, è unico e strategico nel Paese per la sua rilevante storia. Simbolo di tutti gli alpini d'Italia, è dedicato alla memoria delle centinaia di migliaia di soldati che l'hanno percorso durante la Prima guerra mondiale.