CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri. C. 1285 Moronese.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: naturalistico, inserire le seguenti: storico, monumentale, paesaggistico.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, dopo la parola: territorio, inserire le seguenti: e del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-monumentale;
   b) al comma 4, sostituire le parole: sono riconosciuti come poli con le seguenti: attuano politiche.
1. 1. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

  Al comma 2, sostituire le parole: e i comuni con le seguenti:, i comuni e gli altri enti territoriali interessati.
1. 2. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 3, dopo le parole: sentiti gli altri enti territoriali inserire le seguenti: e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
1. 3. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 3, dopo le parole: nelle isole minori aggiungere le seguenti: anche non abitate, ma sede di siti archeologici, beni culturali, artistici e architettonici.
1. 4. Butti, Foti.

  Al comma 4, dopo le parole: anche costituiti in consorzio, inserire le seguenti: le associazioni e i consorzi turistici, le reti di impresa,.
1. 5. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pentangelo.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni riferimento alle isole di cui agli allegati A e B, si intende riferito ai rispettivi comuni.
1. 7. Gagliardi, Prestigiacomo, Mazzetti, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Pentangelo.

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  Al comma 6, Allegato A, dopo la voce: AG Linosa, aggiungere la seguente: CI (Carbonia-Iglesias) Calasetta.
1. 6. Gagliardi, Prestigiacomo, Mazzetti, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Pentangelo.

  Al comma 6, Allegato A, sopprimere le seguenti voci: SV Gallinara e: SV Bergeggi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6:
   a) Allegato B, sezione: «ISOLE LAGUNARI»:
    1) sopprimere le seguenti voci:
   Isola della laguna veneta – San Clemente;
   Isola della laguna veneta – San Francesco del deserto;
   Isola della laguna veneta – San Lazzaro degli Armeni;
    2) sostituire la parola: Marzobetto con la seguente: Mazzorbetto;
    3) alla voce: GO Isole della laguna di Grado sopprimere le seguenti parole: Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo;
    4) aggiungere le seguenti voci: «a) dopo la voce: “Isola della laguna veneta – San Lazzaro degli Armeni” inserire le seguenti:
   “Isola della laguna veneta – Lazzaretto Vecchio”;
   “Isola della laguna veneta – Lazzaretto Nuovo”;
   “Isola della laguna veneta – Poveglia”;
   “Isola della laguna veneta – Sacca Fisola”;
   “Isola della laguna veneta – Giudecca”;
    5) alla voce: «TP – Isole dello Stagnone», inserire, in fine, le seguenti parole: «; Isola Grande; Isola La Scuola»;
   b) al medesimo Allegato B, sezione: «ISOLE LACUSTRI»
    1) sopprimere le seguenti voci:
   «BS – Isole del lago di Garda»;
   «CO – Comacina (lago di Como)»;
    2) alla voce: VCO – Isole Borromee sopprimere le parole: «Isola Madre; Isola San Giovanni».
1. 10. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

  Al comma 6, Allegato A, dopo la voce: SV Bergeggi aggiungere la seguente: TA – Isole Cheradi.
1. 9. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 6, Allegato B, sezione: ISOLE LAGUNARI dopo la voce: Isola della laguna veneta – Marzobetto inserire le seguenti:
   Isola della laguna veneta – Monte dell'oro;
   Isola della laguna veneta – S. Ariano;
   Isola della laguna veneta – La certosa;
   Isola della laguna veneta – S. Giacomo in Paludo;
   Isola della laguna veneta – S. Giuliano;
   Isola della laguna veneta – Campalto;
   Isola della laguna veneta – Lazzareto; Pag. 33
   Isola della laguna veneta – S. Secondo;
   Isola della laguna veneta – Trezze;
   Isola della laguna veneta – S. Servolo;
   Isola della laguna veneta – S. Angelo delle Polveri;
   Isola della laguna veneta – Lazzaretto Vecchio;
   Isola della laguna veneta – Poveglia;
   Isola della laguna veneta – Ottagono Abbandonato;
   Isola della laguna veneta – Ottagono Ca'Roman;
   Isola della laguna veneta – Faro Spignon;
   Isola della laguna veneta – Giudecca;
   Isola della laguna veneta – Malamocco.

  Conseguentemente, al medesimo Allegato B, sezione: ISOLE LACUSTRI dopo la voce: – BS – Isole del lago di Garda inserire le seguenti:
   VR – Isola del Sogno (lago di Garda);
   VR – Isola dell'Olivo (lago di Garda);
   VR – Isola di Trimelone (lago di Garda).
1. 11. Valbusa, Lucchini, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Benvenuto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai princìpi della semplificazione amministrativa e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.
1. 8. Ubaldo Pagano, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Ambito di applicazione)

  1. La presente legge si applica esclusivamente alle isole marine, lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B, di proprietà pubblica.
  2. In caso di sopravvenuti passaggi di proprietà tra pubblico e privato, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari Regionali, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, comma 5, apporta, con proprio decreto le modifiche agli allegati A e B.
1. 01. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: particolare attenzione fino a: garantiti, con le seguenti: assicurando i servizi essenziali costituzionalmente garantiti, con particolare attenzione.
2. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) l'adozione di sistemi sostenibili per l'approvvigionamento di energia da Pag. 34fonti rinnovabili e dell'acqua, per la depurazione delle acque, per la gestione dei rifiuti e la chiusura del ciclo dei materiali e per una mobilità a emissioni zero integrando gli impianti nel paesaggio, tutelando gli ecosistemi e rafforzando le produzioni agricole di qualità.
2. 2. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) garantire i servizi in sicurezza e di qualità in presenza di rilevanti differenze nella domanda per il grande afflusso turistico nei mesi estivi con picchi dei consumi e degli impatti.
2. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: incentivazione aggiungere le seguenti: alla mobilità condivisa collettiva, anche mediante sostegno a iniziative di car-pooling organizzate dalla cittadinanza o di car-sharing gestiti in raccordo con il trasporto pubblico locale dal Comune.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera c), numero 1), dopo le parole: incentivi agli acquisti di veicoli aggiungere le seguenti: a partire dai veicoli per la mobilità pubblica/TPL e collettiva;
   alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare incentivare e sostenere il turismo nautico e da diporto totalmente sostenibile, e l'offerta di servizi a basso e/o zero impatto sull'ecosistema marino e costiero;
   alla lettera f), sostituire le parole: volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico con le seguenti: implementando sistemi di autoproduzione, autoconsumo e comunità dell'energia, fino alla completa autonomia dalla rete;
   alla lettera o), dopo la parola: desalinizzazione aggiungere le seguenti: realizzati sia a livello pubblico, che privato da parte di imprese e cittadini;
   alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: inserendo in tal senso tali interventi tra quelli oggetto del 65 per cento di sgravio fiscale per risparmio energetico.
*2. 4. Butti, Foti, Trancassini.
*2. 5. Pastorino, Muroni.
*2. 6. Ruffino, Pella, Mandelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*2. 7. Del Basso De Caro, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: ciclabilità inserire le seguenti: quali, ad esempio,.
2. 8. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: compatibilmente fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
2. 9. Ubaldo Pagano, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:, prevedendo il potenziamento Pag. 35dell'offerta turistica stessa durante tutto l'anno, incentivando la conoscenza di percorsi naturalistici, iniziative sportive, percorsi enogastronomici, salutistici, termali e di benessere.
2. 10. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1 dopo la lettera n) inserire la seguente:
   n-bis) a valorizzare gli scarti agricoli favorendo la produzione di biometano, per i trasporti e i fertilizzanti agricoli, in impianti di digestione anaerobica;.
2. 11. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con la possibilità altresì di individuare gli immobili da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Capitanerie di Porto;.
2. 12. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Al comma 1, lettera r) dopo le parole: prodotti agricoli aggiungere le seguenti: e alimentari.
2. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera r), dopo le parole: della pesca e dell'acquacoltura inserire le seguenti: non intensive.
2. 14. Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera v), dopo le parole: imbarcazioni da diporto aggiungere le seguenti: e i motocicli circolanti sull'isola;.
2. 15. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli sport di squadra sull'isola.
2. 16. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   dd-bis) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. L'amministrazione marittima, in virtù della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo e della sicurezza ed operatività degli scali portuali, che presenta specifiche peculiarità nel caso delle isole di cui all'allegato A poiché garantisce servizi marittimi capillari all'utenza marittima e alle intere comunità isolane, ha accesso privilegiato all'assegnazione di tali edifici per finalità logistiche e di servizio.
2. 17. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pentangelo.

Pag. 36

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   dd-bis) favorire il recupero e la riqualificazione di siti contaminati da bonificare ovvero discariche dismesse e depositi di rifiuti non più in uso.
*2. 18. Pretto.
*2. 19. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

ART. 3.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) ed il progetto integrato di sviluppo territoriale (PIST) sono gli strumenti di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Essi sono approvati dal Comitato istituzionale di cui al successivo comma 5. I fondi, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed i fondi di Ministeri di settore assegnati per interventi nei comuni delle isole di cui all'allegato A, non impegnati o spesi o revocati alla data di approvazione della presente legge, sono riassegnati alle medesime isole per finanziare gli interventi pubblici e privati del DUPIM 2014/2020.
  2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del Dupim, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), che è presentato dall'ANCIM al Comitato istituzionale, per le isole di cui all'allegato A. Per le isole di cui all'allegato B essi sono presentati al Comitato istituzionale, dal loro rappresentante. Essi sono adottati anche con il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, il DUPIM, ed il PIST sono trasmessi, direttamente al Comitato di cui al comma 5, dall'ANCIM, per le isole di cui all'allegato A e per le isole di cui all'allegato B dal loro rappresentante nel suddetto Comitato.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.
   c) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il Comitato approva il DUPIM, corredato dal PIST ed i criteri di riparto predisposti dall'ANCIM, per i comuni di cui all'allegato A e dal rappresentante dei comuni di cui all'allegato B. I criteri possono prevedere che una quota dei finanziamenti sia mirata a favorire e sostenere progetti dell'imprenditoria locale. L'atto approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. 1. Gagliardi, Prestigiacomo, Labriola, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Ripani, Mugnai.

  Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
  1. Il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) ed il progetto integrato di sviluppo territoriale (PIST) sono gli strumenti di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Essi sono approvati dal Pag. 37Comitato Istituzionale di cui al successivo comma 5. I fondi, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed i fondi di Ministeri di settore assegnati per interventi nei comuni delle isole di cui all'allegato A, non impegnati o spesi o revocati alla data di approvazione della presente legge, sono riassegnati alle medesime isole per finanziare gli interventi pubblici e privati del DUPIM 2014/2020.
  2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), che è presentato dall'ANCIM al Comitato istituzionale, per i comuni delle isole di cui all'allegato A. Per i comuni delle isole di cui all'allegato B essi sono presentati al Comitato istituzionale, dal loro – rappresentante. Essi sono adottati anche con il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, il DUPIM ed il PIST sono trasmessi, direttamente al Comitato di cui al comma 5, dall'ANCIM, per i comuni delle isole di cui all'allegato A e per i comuni delle isole di cui all'allegato B dal loro rappresentante nel suddetto Comitato.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato.
   c) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il Comitato approva il DUPIM, corredato dal PIST ed i criteri di riparto predisposti dall'ANCIM, per i comuni delle isole di cui all'allegato A e dal rappresentante dei comuni delle isole di cui all'allegato B. I criteri possono prevedere che una quota dei finanziamenti sia mirata a favorire e sostenere progetti dell'imprenditoria locale. L'atto approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. 2. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole da: anche attraverso, fino alla fine del comma, con le seguenti: Ai fini della sua predisposizione, i singoli comuni istituiscono appositi tavoli di confronto, coinvolgendo, sin dalle fasi iniziali e per tutto il processo di progettazione e attuazione degli interventi, le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.
3. 3. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Il Comitato è composto:
   a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, dei beni culturali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni delle isole minori di cui all'allegato A e da un rappresentante delle regioni delle isole minori di cui all'allegato B; Pag. 38
   c) da sette rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.
3. 4. Labriola, Gagliardi, Mandelli, D'Ettore, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Ripani, Mugnai.

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo la parola: mare, inserire le seguenti: per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) alla lettera b), sostituire la parola: delle con le seguenti: per tutte le.
*3. 5. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.
*3. 6. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
**3. 7. Labriola, Mandelli, D'Ettore, Gagliardi, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino.
**3. 8. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni delle isole minori di cui all'allegato A e da un rappresentante delle regioni di cui all'allegato B;
3. 9. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: da due rappresentanti dell'ANCIM con le seguenti: un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e uno dell'ANCIM.
3. 10. Pastorino, Muroni.

  Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: da due rappresentanti con le seguenti: da sette rappresentanti.
3. 11. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dai rappresentanti delle cinque organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nelle isole minori italiane.
3. 12. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pentangelo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Il Comitato svolge altresì le seguenti funzioni:
   a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   b) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad Pag. 39una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni.

  7-ter. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 7-bis, lettera a).
3. 13. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per il raggiungimento della finalità della presente legge in materia di energia da fonti rinnovabili, chiusura del ciclo dei materiali, acqua e mobilità sostenibile mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali. La Cabina di regia supporta le isole minori nell'elaborazione del piano locale per il clima e la sostenibilità ambientale di cui all'articolo 21.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Ogni isola minore, di cui agli allegati A e B alla presente legge, elabora un piano locale per il clima e la sostenibilità ambientale, che fa parte integrante del DUPIM, con l'obiettivo di arrivare ad un modello energetico incentrato sulle fonti rinnovabili anche sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale del 17 febbraio 2017 recante Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili. Per l'elaborazione del piano locale per il clima ogni isola si avvale del supporto della cabina di regia nazionale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
  2. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono concorrere alla realizzazione del piano locale per il clima di cui al comma 1.
3. 14. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 8, sostituire le parole: definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori con le seguenti: definizione di un'area omogenea di sviluppo integrato delle isole ed un nuovo modello di sviluppo europeo.
*3. 15. Gagliardi, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Labriola, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Ripani, Mugnai.
*3. 16. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
3. 17. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Pag. 40

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. I Ministeri e le regioni, presenti nel Comitato, nella prima seduta, presenteranno la ricognizione degli interventi da essi finanziati a valere sui propri fondi ed Accordi di programmazione negoziata. Il DUPIM, così integrato, costituisce il quadro di programma di tutti gli interventi ricadenti nel territorio insulare. Il Comitato si riunisce almeno semestralmente, effettua il monitoraggio dell'attuazione del DUPIM e del PIST e approva eventuali riprogrammazioni. Il nuovo atto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. 18. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio delle isole minori marine)

  1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio delle isole minori marine di cui all'allegato A, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
  2. L'Osservatorio è un organo paritetico ed è composto:
   a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle piccole isole, in numero non superiore a sette;
   b) da un rappresentante per ciascuna delle sette regioni nel cui territorio sono presenti le piccole isole di cui all'allegato A;
   c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), tra i quali il presidente dell'Associazione medesima, in rappresentanza delle aree regionali interessate;
   d) da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle piccole isole di cui all'allegato A, in numero non superiore a sette, nominati dalla Federazione italiana parchi e riserve naturali;
   e) da tre rappresentanti individuati dalle Associazioni ambientaliste;
   f) da tre rappresentanti individuati dalle associazioni di categoria della pesca professionale presenti nelle piccole isole di cui all'allegato A.

  3. Le regioni, l'ANCIM e la Federazione italiana parchi e riserve naturali nominano autonomamente i propri rappresentanti e li comunicano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. L'Osservatorio, con apposito regolamento, da adottare entro un mese dal suo insediamento, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Il sindaco presidente dell'ANCIM è componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6. L'Osservatorio ha il compito di:
   a) proporre e attuare le migliori soluzioni istruendo e supportando i progetti proposti dalle isole minori marine di cui all'allegato A atti alla realizzazione degli obiettivi che riguardano l'energia, i rifiuti, l'acqua, la mobilità sostenibile in modo da stabilire una strategia condivisa in campo energetico incentrato sulle fonti rinnovabili e che permetta di affrontare le sfide per una corretta gestione circolare del ciclo dell'acqua e dei rifiuti, sviluppando gli impianti di digestione anaerobica in modo da avviare un processo virtuoso che porti alla chiusura del ciclo dei rifiuti organici differenziati per far decollare l'economia circolare; nonché prevenire la Pag. 41produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati.
   b) proporre e attuare misure di conservazione della natura, di tutela del capitale naturale idonei a raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e della Rete Natura 2000;
   c) proporre e attuare misure per una profonda innovazione della mobilità, che da un lato punti a dare un'alternativa al mezzo privato attraverso un trasporto pubblico locale efficiente, dall'altro incentivi le forme a impatto ambientale zero: veicoli elettrici, percorsi pedonali e ciclabili sicuri;
   d) esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale;
   e) proporre e attuare le strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile;
   f) proporre la pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
   g) proporre e attuare progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
   h) proporre e attuare programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;
   i) integrare ed esprimere parere sul DUPIM di cui alla presente legge;
   l) monitorare l'applicazione e redigere un rapporto annuale sulla presente legge da inviare al Parlamento entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
3. 01. Muroni, Braga.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine del comma, con le seguenti: destinata alle isole di cui all'Allegato A, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore dei comuni delle medesime isole minori e confluirà nel fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per investimenti nelle isole minori.
4. 1. Gagliardi, Occhiuto, Labriola, Mandelli, D'Ettore, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Mazzetti, Ruffino, Ripani, Mugnai.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   b) all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 70, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 20;
    2) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    3) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Pag. 42

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e confluirà nel fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per investimenti nelle isole minori.
4. 3. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, secondo periodo, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: in conto capitale.
4. 4. Labriola, Gagliardi, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Ripani, Mugnai.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché degli ulteriori interventi per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.
4. 5. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I finanziamenti in conto capitale previsti dal Fondo sono cumulabili al 100 per cento con tutti gli strumenti finanziari e incentivanti previsti a favore degli interventi di cui al precedente articolo 2.
*4. 6. Pastorino, Muroni.
*4. 7. Butti, Foti, Trancassini.
*4. 8. Ruffino, Mandelli, Pella, Labriola, Gagliardi, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Casino, Occhiuto, Mazzetti.
*4. 9. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari allo 0,5 per cento, è destinata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate nelle isole minori dai sindaci e promosse di concerto con le regioni di appartenenza.
4. 10. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Le entrate derivanti dal contributo di sbarco nonché quelle dalla tassa di soggiorno sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione dalle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successivi decreti attuativi, in quanto entrate a destinazione speciale.
  3-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni di cui all'allegato A sono implementate del 20 per cento per contribuire a ridurre i fattori di particolare disagio permanente che le contraddistingue.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 40, la parola: 30 con la seguente: 50 e la parola: 10 con la seguente: 30;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4. 11. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Pag. 43

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo la dotazione del Fondo ivi previsto è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  3-ter. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,30 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
4. 12. Muroni, Braga.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire la parola: 90 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 30.
5. 1. Butti, Foti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento e le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
5. 2. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Fiscalità di sviluppo)

  1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei princìpi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   c) alla lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
5. 01. Ubaldo Pagano, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fiscalità di sviluppo)

  1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.
  2. Per gli operatori che esercitano la loro attività nelle isole minori, l'aliquota Pag. 44dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta del 50 per cento.
  3. Ai fini del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 03. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fiscalità di sviluppo)

  1. Le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia, possono stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato «Contratto speciale per le isole minori». Tali contratti hanno durata triennale e devono prevedere un periodo minimo di impiego del lavoratore pari a otto mesi annui per ognuna delle tre annualità. Alle imprese che stipulano tali contratti è riconosciuto uno sgravio contributivo nella misura del cento per cento del contributo IVS INPS versato dal datore di lavoro.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 02. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Ripani, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazioni contributive alle imprese nelle isole marine)

  1. Ai datori di lavoro privati, con sede legale e operativa nel territorio dei comuni ricadenti nelle isole marine di cui all'allegato A, che assumono lavoratori stagionali impiegati per almeno otto mesi l'anno, per tre periodi d'imposta, è riconosciuto, per i medesimi periodi d'imposta, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del Pag. 45decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*5. 04. Navarra, Braga, Miceli, Cardinale, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
*5. 05. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)

  1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori.
5. 06. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Ripani.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Dotazioni organiche del personale dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B)

  1. Il comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione, le unioni di comuni nonché i comuni delle isole minori possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente».

  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 01. Pentangelo, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spesa per rapporti di lavoro flessibile dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B)

  1. La lettera c) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente:
   «c) le regioni, le città metropolitane e i comuni delle isole minori che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28».
6. 02. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 46

ART. 7.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, dei parcheggi, nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica, dell'illuminazione pubblica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.
7. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: i sindaci dei comuni di cui al comma 1 inserire le seguenti: sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.
*7. 2. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.
*7. 3. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: alla Conferenza Unificata e.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 8, comma 2, dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: alla Conferenza Unificata,;
   b) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola: trasmettono inserire le seguenti: alla Conferenza Unificata,;
   c) all'articolo 10, comma 2, dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: alla Conferenza Unificata,.
7. 4. Pastorino, Muroni.

  Al comma 2, dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: alla Conferenza Unificata,.
7. 5. Pastorino, Muroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I comuni delle isole minori di cui agli allegati A e B, annessi alla presente legge, in deroga alla normativa generale in materia di avanzo vincolato per il saldo di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, possono utilizzare nei loro bilanci le quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.
  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato i 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 6. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 47

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i comuni delle isole minori sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30, la parola: 30 con la seguente: 40 e la parola: 10 con la seguente: 20;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7. 7. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: regioni di appartenenza con le seguenti: soprintendenze competenti per territorio.
8. 1. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

  Al comma 2, dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: alla Conferenza Unificata,.
8. 2. Pastorino, Muroni.

ART. 9.

  Al comma 2, dopo la parola: trasmettono inserire le seguenti: alla Conferenza Unificata,.
9. 1. Pastorino, Muroni.

ART. 10.

  Al comma 2, dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: alla Conferenza Unificata,.
10. 1. Pastorino, Muroni.

  Al comma 3, dopo la parola: ittica aggiungere la seguente:, alimentare.
10. 2. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di promuovere e tutelare le produzioni del distretto del vetro artistico è istituito un apposito Osservatorio contro le contraffazioni.
  2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha sede a Murano ed è costituito dai soggetti istituzionali del distretto del «Vetro Artistico di Murano e vetro del Veneziano», con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e di categoria e la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.
10. 01. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Pag. 48

ART. 11.

  Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

  1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari al 30 per cento di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori ed ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.
  2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1, rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio come definite dai piani di sviluppo turistico di cui al comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni di appartenenza e agli organi preposti apposite istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle aziende esistenti in termini di maggiore produttività o incremento occupazionale.
  3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di cui all'articolo 4 per la promozione e la valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico è affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica. I piani sono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti devono essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.
  5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.
11. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Al comma 1, dopo le parole: servizi turistici e alberghieri aggiungere le seguenti: Pag. 49nonché al fine di incrementare le attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale.
11. 2. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: isole minori inserire le seguenti: procedono entro il mese di dicembre di ciascun anno alla verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica nel territorio delle isole minori per l'anno successivo,.
11. 3. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, non si applicano i limiti di spesa previsti, per le assunzioni a tempo determinato, dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2-ter. Le amministrazioni delle isole di cui al comma 1 possono bandire concorsi con una riserva di posti fino al 50 per cento destinata a chi abbia maturato, al 31 dicembre 2017 e nei cinque anni precedenti, almeno tre anni di servizio nella pubblica amministrazione che bandisce il concorso, maturati anche con contratti di lavoro flessibile o progetti obiettivo in attività svolte o riconducibili alla medesima area, categoria o profilo professionale per la quale il concorso è bandito.
  2-quater. All'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
11. 7. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pentangelo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai comuni ricadenti nelle isole marine di cui all'allegato A, non si applicano le limitazioni per l'assunzione di personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
  2-ter. I comuni ricadenti nelle isole marine di cui all'allegato A possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili a chi abbia maturato alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso, maturati anche attraverso contratti di lavoro flessibile o progetti obiettivo, in attività svolte o riconducibili alla medesima area, categoria e profilo professionale per la quale il concorso è bandito.
*11. 5. Navarra, Braga, Miceli, Cardinale, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
*11. 6. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni e i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, promuovono e organizzano nel proprio territorio attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma Pag. 50imprenditoriale, per le finalità di cui all'articolo 1.
11. 4. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Misure per migliorare i servizi sanitari)

  1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui agli allegati A e B il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.
  2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui agli allegati A e B, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.
  3. Nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, è garantita la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.
  4. I punti nascita presenti nelle isole di cui agli allegati A e B, sono mantenuti, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.
  5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui agli allegati A e B promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato post partum.
  6. Nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.
  7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.
  8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.
  9. All'onere derivante dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del Pag. 51decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: territorialmente competenti, inserire le seguenti: mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, e sostituire le parole: alla riorganizzazione delle strutture sanitarie ove esistenti con le seguenti: al potenziamento e alla riorganizzazione delle attività dei presìdi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:
   a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presìdi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;
   b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-partum;
   c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presìdi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;
   d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presìdi sanitari e le strutture ospedaliere, ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;
   e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia con i parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia;
   f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.; Pag. 52
   b) all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
    alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    alla lettera c) sostituire le parole: 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
12. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.
  2-ter. Nelle isole di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, è garantita la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento e di medici di base.
  2-quater. I punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A sono mantenuti o ripristinati anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.
  2-quinquies. Nelle sedi insulari, dove già esiste un presidio ospedaliero, oltre la funzione di pronto soccorso con i relativi servizi di supporto, va garantita l'attività di medicina interna e piccola chirurgia.
  2-sexies. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato post partum.
  2-septies. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari, nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.
  2-octies. Ciascuna regione, sede di comuni insulari, istituisce l'Osservatorio sulla salute. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante della giunta regionale, che lo presiede, da un rappresentante dell'ANCIM e dai sindaci dei comuni insulari della suddetta regione.
12. 3. Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Gagliardi, Prestigiacomo, Cortelazzo, D'Ettore, Casino, Giacometto, Pella, Labriola, Mandelli, Occhiuto, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e ubicate nelle isole minori dispensano i farmaci acquistati dalle ASL ai fini della loro distribuzione diretta agli assistiti secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-Pag. 53legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 12, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 4. Gemmato, Butti, Foti, Trancassini, Varchi, Bucalo, Luca De Carlo, Lollobrigida, Ciaburro, Lucaselli, Caretta, Zucconi, Donzelli, Ferro, Fidanza, Maschio, Frassinetti, Rizzetto, Osnato, Mantovani, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle isole di cui agli allegati A e B, con popolazione fino a 600 abitanti, è garantita la presenza continuativa di almeno due medici nel periodo tra il 1o maggio e il 30 settembre di ciascun anno.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   alla lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
12. 5. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le regioni nel cui territorio sono comprese le isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per la diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato post partum.
  2-ter. Nei comuni delle isole abitate di cui all'allegato e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari, nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.
12. 7. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, Pag. 54qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.
12. 6. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle isole di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, è garantita la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza di primo intervento e di medici di base.
12. 8. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A sono mantenuti o ripristinati, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.
12. 9. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle sedi insulari, dove già esiste un presidio ospedaliero, oltre la funzione di pronto soccorso con i relativi servizi di supporto, è garantita l'attività di medicina interna e di piccola chirurgia.
12. 10. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ciascuna regione sede di comuni insulari, istituisce l'Osservatorio sulla Salute. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante della Giunta Regionale, che lo presiede, da un rappresentante ANCIM e dai sindaci dei comuni insulari della suddetta regione.
12. 11. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. Al relativo onere, valutato in 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 12. Gemmato, Butti, Foti, Trancassini, Varchi, Bucalo, Luca De Carlo, Lollobrigida, Ciaburro, Lucaselli, Caretta, Zucconi, Donzelli, Ferro, Fidanza, Maschio, Frassinetti, Rizzetto, Osnato, Mantovani, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire adeguata raggiungibilità delle strutture sanitarie presenti sulla terraferma, in particolare per quanto concerne i tempi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, d'intesa con il Ministero della Salute, approvano Pag. 55appositi piani di intervento rafforzando il parco mezzi.
12. 13. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 12, aggiungete il seguente:

Art. 12-bis.
(Potenziamento del servigio delle farmacie nelle isole minori)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, autorizzano le aziende sanitarie locali a stipulare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private accordi finalizzati all'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, tramite le farmacie convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale e ubicate nelle isole minori, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12-bis della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 01. Gemmato, Butti, Foti, Trancassini, Varchi, Bucalo, Luca De Carlo, Lollobrigida, Ciaburro, Lucaselli, Caretta, Zucconi, Donzelli, Ferro, Fidanza, Maschio, Frassinetti, Rizzetto, Osnato, Silvestroni, Mollicone, Mantovani, Rotelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Autorizzazione di spesa per la realizzazione di progetti per le isole minori)

  1. Per la realizzazione di specifici obiettivi di miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito delle isole minori marine, lagunari e lacustri e delle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso, è vincolata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e a 35 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di apposita intesa sul riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni.
  2. La somma di cui al comma 1 è assegnata alle regioni per la realizzazione di specifici progetti, presentati dalle competenti Aziende sanitarie locali, anche sulla base delle proposte dei comuni interessati, relativamente ai settori delle emergenze-urgenze, della tutela materno-infantile e della riabilitazione, valutati dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono indicate le modalità e i termini per la presentazione dei progetti regionali di cui al presente articolo.
12. 02. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Pag. 56Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

  1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori e garantire un presidio sul territorio anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.
  2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.
  3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:
   a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è, valutato in misura doppia;
   b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

  4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
13. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Pag. 57

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario non residente e assunto a tempo determinato in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole, di cui all'allegato A, viene riconosciuto un punteggio doppio per il servizio effettivamente prestato e reso.
*13. 2. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
*13. 3. Gagliardi, Prestigiacomo, Labriola, Mandelli, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, D'Ettore, Casino, Giacometto, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora non siano presenti sul territorio delle isole di cui alla presente legge plessi scolastici che garantiscano l'accesso alla scuola dell'obbligo sino all'età obbligatoria per legge, si prevedono, di concerto con l'ANCIM ed i Ministeri competenti, misure di sostegno economico alle famiglie che devono obbligatoriamente sostenere spese per garantire lo studio dei figli fuori dal domicilio familiare.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
13. 4. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni territorialmente competenti possono, altresì, prevedere graduatorie relative al personale docente nelle quali si iscrivono esclusivamente coloro che intendono insegnare nelle isole di cui all'allegato A.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
13. 5. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

  1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Pag. 58
  2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.
  3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
  4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.
  5. Sono ripristinate o confermate definitivamente le sezioni distaccate dei Tribunali nei territori delle isole minori ricadenti nelle isole di Capri, Elba, Ischia, La Maddalena e Lipari. Le Sezioni distaccate di cui al presente articolo, sono dichiarate sedi giudiziarie.
*13. 01. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
*13. 02. Gagliardi, Prestigiacomo, Labriola, Mandelli, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, D'Ettore, Casino, Giacometto, Pella, Ripani, Mugnai.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole da: istituire un apposito fino alla fine del comma, con le seguenti: potenziare la struttura locale di protezione civile anche attraverso l'integrazione di risorse umane provenienti da altri uffici comunali e prevedere una specifica e continua attività di formazione, anche del personale già impiegato presso tali strutture comunali.
*14. 1. Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*14. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per favorire l'attività di prevenzione nonché il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un apposito fondo.
14. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, sostituire le parole da: messa in sicurezza fino alla fine del comma, con le seguenti: protezione civile, avvalendosi della collaborazione della regione competente. Il piano di protezione civile comunale in ossequio a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, deve contenere tutte le informazioni utili alla gestione delle emergenze, con particolare riferimento all'istituzione del presidio territoriale, all'accessibilità al territorio, all'individuazione delle sedi del coordinamento delle attività di protezione civile e alla verifica della funzionalità delle aree di emergenza (aree di attesa, aree e centri di assistenza, zone per l'atterraggio in emergenza), nonché alle azioni per lo sviluppo del volontariato comunale e per l'organizzazione dell'informazione alla popolazione prima, durante e dopo l'emergenza.
*14. 4. Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Pag. 59Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*14. 5. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Al comma 3, sostituire le parole: messa in sicurezza, con le seguenti: protezione civile comunale.
14. 6. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per garantire condizioni di sicurezza nelle isole minori e favorire il tempestivo intervento di soccorso, è prevista la presenza di almeno una sede di distaccamento permanente con personale effettivo e con disponibilità di mezzi nautici veloci in grado di raggiungere celermente l'isola preventivamente dotata di mezzi e attrezzature antincendi. Per le isole lagunari e lacustri la sede di distaccamento espleta funzioni sull'intero bacino della laguna o del lago.
14. 7. Valbusa, Lucchini, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Benvenuto.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: singoli o associati, aggiunge le seguenti: anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),.
*15. 1. Butti, Foti, Trancassini.
*15. 2. Pastorino, Muroni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I comuni delle isole minori, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.
15. 3. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sistema idrico integrato)

  1. Ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.
  2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono scegliere le forme di gestione consentite dall'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, com
presi i dissalatori presenti nel proprio territorio.
15. 01. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 60

ART. 16.

  Al comma 1, dopo le parole: del trasporto marittimo aggiungere le seguenti: e lacustre.
16. 1. Butti, Foti.

  Al comma 1, dopo le parole: continuità del servizio, aggiungere le seguenti: anche del trasporto pubblico su gomma,.
16. 2. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tale fine, le regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'ambito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della regione di appartenenza, anche le associazioni di categoria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì, obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore, impegna lo Stato e le regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 3. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A alla presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
16. 4. Del Basso De Caro, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Pag. 61

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le regioni, ove non già previsto e fatte salve condizioni più favorevoli, partecipano e contribuiscono alla copertura finanziaria, in misura pari almeno al 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto direttamente dai comuni isolani o dalle aziende da questi incaricate.
  2-ter. Le regioni, altresì, obbligano le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole, alla riserva, in favore dei residenti nei comuni isolani, del 20 per cento dei posti fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole.
  2-quater. Le regioni adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:
   a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
   b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
   c) del costo del carburante per autotrazione.

  2-quinquies I possessori di seconde case ed i nativi, che pagano i relativi tributi locali, ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale.
*16. 5. Gagliardi, Ruffino, Labriola, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Mazzetti, Paolo Russo, Cortelazzo, D'Ettore, Casino, Giacometto, Pella, Ripani, Mugnai.
*16. 6. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni territorialmente competenti adottano, in favore delle isole minori con popolazione non superiore a 600 abitanti, provvedimenti finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto connessi:
   a) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;
   b) alle forniture di carburanti per autotrazione, nonché dei carburanti utilizzati per la pesca e l'agricoltura;
   c) dei mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
16. 7. Del Basso De Caro, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, possono essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e/o utilizzati solo in alcuni comprensori.
*16. 8. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Pag. 62Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.
*16. 9. Del Basso De Caro, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Sono definitivamente ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle isole minori di Elba, Ischia e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate e il Governo è delegato ad emanare i necessari atti normativi, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, per prevedere l'introduzione di specifici incentivi destinati al personale ivi assegnato, se residente, domiciliato o dimori sulla terraferma.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Ripani, Pentangelo.

ART. 17.

  Al comma 1, dopo la parola: naturalistico, inserire la seguente: culturale.
17. 1. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Considerati i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale.
*17. 2. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pentangelo.
*17. 5. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per quanto riguarda il rischio sismico, vulcanico, da maremoto, da deficit idrico e da incendi boschivi e da fenomeni meteorologici avversi, le regioni territorialmente competenti, in accordo con i comuni e le comunità isolane, procedono ad una ricognizione degli eventuali fabbisogni finanziari finalizzata alla realizzazione di interventi strutturali e non strutturali per la riduzione dei rischi, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: dissesto idrogeologico con le seguenti: rischi di protezione civile.
17. 4. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Pag. 63

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per quanto riguarda il rischio sismico, vulcanico, da maremoto, da deficit idrico e da incendi boschivi e da fenomeni meteorologici avversi, le regioni territorialmente competenti, in accordo con i comuni e le comunità isolane, procedono ad una ricognizione degli eventuali fabbisogni finanziari finalizzata alla realizzazione di interventi strutturali e non strutturali per la riduzione dei rischi, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
17. 3. Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Casino, Gagliardi, Labriola, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 18.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo la parola: sanitaria, inserire le seguenti: nonché la riduzione del trasporto dei rifiuti sulla terraferma;
   sostituire la lettera a) con la seguente: a) programmi di prevenzione della produzione di rifiuti, il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;
   sopprimere la lettera b);
   alla lettera c), premettere le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
18. 1. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) l'adozione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte degli allegati A e B, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;
   d-ter) una riduzione, da concedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno.
18. 2. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Pentangelo.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) l'adozione di misure economiche volte all'abbattimento dei costi di trasporto dei rifiuti presso i centri di stoccaggio e i termovalorizzatori, all'azzeramento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, infine, alla realizzazione di reti sub-lacuali volte a eliminare l'emissione di anidride carbonica derivante dai combustibili tradizionali.
18. 3. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere progetti finalizzati al recupero di rifiuti in mare da parte di imprese di pesca, di Pag. 64cooperative, di consorzi e associazioni tra imprese di pesca, nonché di organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.
  1-ter. I comuni di cui al comma 1-bis individuano appositi punti di raccolta destinati ai rifiuti recuperati in mare.
  1-quater. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere finanziati i progetti di cui al comma 1-bis.
18. 4. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I comuni di cui al comma 1, che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1, hanno diritto a beneficiare del contributo annuale a copertura integrale dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertita con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 5. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Potenziamento delle politiche di gestione dei flussi migratori)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in accordo con le regioni e i comuni interessati, è istituito il Fondo per la gestione dei flussi migratori nelle isole minori per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, con una dotazione annua, a decorrere dal 2019, pari a 10 milioni di euro. Il Fondo di cui al presente articolo viene impiegato per potenziare le procedure di identificazione e trasferimento e, ove possibile, di rimpatrio immediato dei migranti.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno viene altresì stabilita, per le isole interessante da frequenti arrivi di migranti, una adeguata dotazione organica di Forze di polizia per il controllo, il presidio del territorio, il mantenimento dell'ordine pubblico e per la gestione dei flussi di migranti.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Pag. 65

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire le parole: in sede di predisposizione con le seguenti: nell'ambito.
19. 1. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)

  1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di microplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.
  2. Ai fini di cui al comma 1, alle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle isole di cui all'allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2.
19. 01. Ubaldo Pagano, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)

  1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di microplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse destinate a ciascun comune a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, i comuni possono prevedere un contributo per le spese sostenute e documentate dalle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle isole di cui all'allegato A, per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.
19. 02. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 20.

  Al comma 1, dopo la parola: territori aggiungere le seguenti: nonché di quelli gravati dal vincolo di uso civico.
20. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Pentangelo.

Pag. 66

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sulle isole minori marine di cui all'articolo 1, comma 6, l'attività venatoria non è consentita.
20. 2. Muroni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.
(Completamento del processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como)

  1. Il processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como di cui alla legge 18 luglio 1957, n. 614, di seguito denominata «gestione», deve essere completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al fine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede prioritariamente:
   a) all'aggiornamento del piano di risanamento tecnico-economico per l'individuazione e il reperimento dei fondi necessari al completamento del processo di regionalizzazione della gestione;
   b) alla sottoscrizione di un accordo con le regioni interessate per l'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite;
   c) alla sottoscrizione di un accordo di programma con le regioni interessate per definire le risorse finanziarie in conto capitale e in conto esercizio, nonché la loro ripartizione;
   d) al trasferimento dei beni in capo al soggetto regionale deputato alla gestione del servizio, di cui all'articolo 20-ter.

Art. 20-ter.
(Gestione regionale)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate al processo di regionalizzazione provvedono alla costituzione di tre distinte società di capitali, rispettivamente, per il lago Maggiore, per il lago di Garda e per il lago di Como, e di una holding di gestione delle stesse, alla quale sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie in dotazione della gestione.

Art. 20-quater.
(Adeguamento della normativa regionale)

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate provvedono ad adeguare le rispettive normative in materia di navigazione lacuale alle disposizioni della medesima legge.
20. 01. Butti, Foti.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico isole minori marine)

  1. Le regioni territorialmente competenti, di concerto con i comuni ricadenti nelle isole minori marine di cui all'allegato A e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.
  2. Il piano, di cui al comma 1, è suddiviso in due fasi. La prima fase prevede il raggiungimento di una quota del 100 per cento di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030 attraverso la graduale eliminazione delle fonti fossili e lo Pag. 67spostamento delle risorse, attualmente destinate agli incentivi alle fonti fossili, alle fonti rinnovabili. La seconda fase prevede il raggiungimento del 100 per cento di energia da fonti rinnovabili nei comuni ricadenti nelle isole minori marine di cui all'allegato A, entro il 2040. Il piano prevede altresì misure di efficienza energetica indispensabili al raggiungimento degli obiettivi fissati, nonché l'adozione delle misure necessarie allo sviluppo della mobilità elettrica.
21. 1. Muroni, Braga.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Le regioni territorialmente competenti, d'intesa con i comuni, predispongono, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.
  1-bis. Il piano approntato dal Comitato di cui all'articolo 3, costituisce atto autorizzatorio degli interventi in esso previsti.
21. 2. Gagliardi, Giacometto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Labriola, Mandelli, Occhiuto, Mazzetti, Paolo Russo, Cortelazzo, Ruffino, D'Ettore, Casino, Pella, Ripani, Mugnai.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le regioni territorialmente competenti, d'intesa con i comuni, predispongono, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.
21. 3. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: sentiti i comuni delle isole minori aggiungere le seguenti: e la Conferenza Unificata;
   sostituire le parole: possono predisporre con le seguenti: supportano i Comuni nella predisposizione;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: in un'ottica di autoproduzione, autoconsumo e stoccaggio locale, sul modello dei sistemi di distribuzione chiusi.
21. 4. Pastorino, Muroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono predisporre con le seguenti: supportano i Comuni nella predisposizione e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in un'ottica di autoproduzione, autoconsumo e stoccaggio locale, sul modello dei sistemi di distribuzione chiusi.
21. 5. Ruffino, Gagliardi, Giacometto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Labriola, Mandelli, Occhiuto, Mazzetti, Paolo Russo, Cortelazzo, D'Ettore, Casino, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Piano di cui al comma precedente dovrà indicare le aree e i siti idonei a ospitare impianti di produzione da fonte rinnovabile nei territori isolani, dando priorità alle aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero ad aree da bonificare e/o riqualificare, specificando tipologia e/o dimensione ammissibile degli impianti.
  1-ter. Al fine di accelerare lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili e per consentire ugualmente il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera f), nonché degli obiettivi minimi di sviluppo dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nei tempi stabiliti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, fino all'adozione del Piano si intendono di regola compatibili con le previsioni dei piani Pag. 68paesaggistici gli impianti fotovoltaici a terra ubicati all'interno di aree destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate, ovvero all'interno di aree da bonificare e/o riqualificare.
  1-quater. La compatibilità di cui al comma 1-ter è subordinata alla dimostrazione dell'assenza di alternative localizzative e/o progettuali tecnicamente ed ambientalmente maggiormente sostenibili.
  1-quinquies. Nell'ambito dell’iter autorizzativo dei suddetti impianti, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, per armonizzare la presenza di eventuali opere connesse o infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto con gli indirizzi, le previsioni o le prescrizioni contenute nei piani paesaggistici, potrà indicare, entro sessanta giorni a decorrere dalla ricezione degli atti, ogni opportuna modifica progettuale.
21. 6. Pretto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi per la promozione e sviluppo delle attività economiche giovanili improntate alla tutela e alla valorizzazione delle isole minori marine)

  1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette marine, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso nelle isole minori marine di cui all'allegato A, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i cinque periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche delle isole minori marine di cui all'allegato A;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
   d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
   e) conservazione della natura, di tutela del capitale naturale idonei a raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e della Rete Natura 2000; Pag. 69
   f) mobilità sostenibile e percorsi pedonali e ciclabili sicuri;
   g) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  4. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del numero 110 (prodotti fitosanitari) di cui alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento» e del numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748) di cui alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento».
21. 01. Muroni, Braga.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Piano per il clima e la sostenibilità nelle isole minori marine)

  1. Le isole minori marine di cui all'allegato A, al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni per arrivare a un modello energetico incentrato sulle fonti rinnovabili, e che permetta di affrontare le sfide per una corretta gestione circolare del ciclo dell'acqua e dei rifiuti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, nonché per una corretta gestione circolare del ciclo dell'acqua e dei rifiuti, sviluppando gli impianti di digestione anaerobica in modo da avviare un processo virtuoso che porti alla chiusura del ciclo dei rifiuti organici differenziati per far decollare l'economia circolare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ognuna delle isole minori marine di cui all'allegato A elabora ed approva un piano per il clima e la sostenibilità ambientale, avente l'obiettivo di approfondire e individuare le soluzioni migliori per arrivare a un modello energetico incentrato sulle fonti rinnovabili e che permette di affrontare le sfide per una corretta gestione circolare del ciclo dell'acqua e dei rifiuti.
21. 02. Muroni, Braga.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Prevenzione del randagismo canino e felino nelle isole minori marine)

  1. Ai fini di una corretta gestione e prevenzione del randagismo di cani e gatti, nel rispetto e in applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e relative leggi regionali di applicazione, i comuni delle isole minori marine di cui all'allegato A dispongono entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano pluriennale di intervento che preveda, fra l'altro:
   a) iniziative di informazione anche nelle scuole sulla detenzione responsabile degli animali;
   b) il censimento dei cani e delle colonie feline;
   c) l'identificazione con microchip e la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione dei cani e dei gatti presenti sulle isole;
   d) il controllo da parte delle Polizie locali e nazionali dell'identificazione e della registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione di cani e gatti, anche in ingresso da porti e aeroporti;
   e) campagne periodiche di sterilizzazione di cani e gatti anche di proprietà;
   f) il riconoscimento e l'affidamento a privati e associazioni Onlus per la protezione degli animali di cani liberi accuditi e colonie feline; Pag. 70
   g) la realizzazione di un presidio sanitario veterinario per le sterilizzazioni e gli interventi di soccorso.
21. 03. Muroni, Braga.

ART. 22.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo Stato provvede ad inserire i territori insulari appartenenti ai comuni di cui agli allegati A e B nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle direttive europee di riferimento.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
22. 1. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

ART. 23.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere le parole: delle proiezioni;
   sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019- 2021;
   sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 5. I Relatori.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) Le entrate da contributo di sbarco sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successivi decreti attuativi, in quanto costituiscono entrate a destinazione speciale.
23. 1. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni inseriti nell'allegato A, sono implementate di un 20 per cento per contribuire ai particolari fattori di disagio permanente che li contraddistingue, così come previsto nel primo decreto attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale delle autonomie locali.
23. 2. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) Per i comuni delle isole minori sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti per il saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio – ex patto Pag. 71di stabilità) prevista dai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
23. 3. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le entrate da contributo di sbarco sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successivi decreti attuativi, in quanto costituiscono entrate a destinazione speciale.
  1-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni delle isole dell'allegato A, sono implementate di un 20 per cento per contribuire ai particolari fattori di disagio permanente che li contraddistingue, così come previsto nel primo decreto attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale delle autonomie locali.
  1-quater. Per i comuni delle isole minori sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti per il saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e seguenti, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
  1-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi, nei limiti di 4 milioni di euro per il 2019 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 4. Cannizzaro, D'Attis, Labriola, Gagliardi, Occhiuto, Giacometto, Prestigiacomo, Mandelli, Mazzetti, Paolo Russo, Cortelazzo, Ruffino, D'Ettore, Casino, Pella, Ripani, Mugnai.