CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 marzo 2019
163.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455 Governo e abb.).

ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 572 e 612 del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

  1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.».

  1-bis. All'articolo 61 del codice penale, al primo comma, numero 11-quinquies, sono soppresse le parole: «nonché del delitto di cui all'articolo 572,»;
  2. All'articolo 612-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni e sei mesi.».
  3. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
4. 01. (Nuova formulazione) La relatrice.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 577 del codice penale).

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
*4. 02. (Nuova formulazione) La relatrice.

Pag. 10

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio).

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo dell'A.C. 1455 con: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
*4. 014. (ex 01.05) (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo dell'A.C. 1455 con: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
*4. 015. (ex 01.06) (Nuova formulazione) Verini, Bazoli, Annibali, Morani, Ferri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 577 del codice penale).

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
*4. 026. (ex 3.014) (Nuova formulazione) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto Pag. 11della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). – 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
  «583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
  La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.
  2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, n. 5), dopo la parola «572» è inserita la seguente: «583-quinquies».
  3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il n. 4) è soppresso.
  4. All'articolo 585 del codice penale, primo comma, dopo le parole «583-bis» sono aggiunte le seguenti: «583-quinquies».
  5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies».
**4. 03. La relatrice.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). – 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
  «583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
  La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.
  2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, n. 5), dopo la parola «572» è inserita la seguente: «583-quinquies».
  3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il n. 4) è soppresso.
  4. All'articolo 585 del codice penale, primo comma, dopo le parole «583-bis» sono aggiunte le seguenti: «583-quinquies».
  5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies».
**4. 016 (ex 01.07) (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni «sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni». Pag. 12
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
*4. 04. La relatrice.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni « sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui Pag. 13all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
*4. 017. (ex 01.09, ex 01.010, ex 01.011) (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni « sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono Pag. 14sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
*4. 018. (ex 01.012) (Nuova formulazione) Morani, Bazoli, Annibali, Verini, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni «sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
*4. 027. (ex 3.017) (Nuova formulazione) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

Pag. 15

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 64 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 64-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente,».
  2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
  3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
**4. 05. (Ulteriore nuova formulazione) La relatrice.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 64 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 64-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente,».
  2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
  3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
**4. 028. (ex 3.023, ex 3.0243) (Ulteriore nuova formulazione) Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con Pag. 16l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
*4. 06. La relatrice.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
*4. 020. (ex 01.020, ex 01.025, ex 01.027, ex 01.030, ex 3.010) (Nuova formulazione) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate Pag. 17alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
*4. 021. (ex 01.026, ex 1.10) (Nuova formulazione) Ferri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
*4. 022. (ex 1.6) (Nuova formulazione) Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

Pag. 18

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
*4. 024. (ex 1.02) (Nuova formulazione) Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
**4. 07. (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per Pag. 19atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, –609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
**4. 08. (Nuova formulazione) La relatrice.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
**4. 025. (ex 3.02) (Nuova formulazione) Vitiello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119). – All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da «riservando un terzo», fino alla fine della lettera, sono soppresse.
4. 010. La relatrice.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 di attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato). – 1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 di attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
   b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite Pag. 20dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
   c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
   d) all'articolo 7, le parole: «procure generali della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: « procure della Repubblica presso il tribunale».
4. 012. La relatrice.