CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 15 marzo 2019
158.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE 2.200, 3.100, 4.100, 4.102, 5.100, 5.101, 6.100, 7.100, 10.100, 11.100 E 13.100 DELLE RELATRICI, EMENDAMENTO 23.100 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 2. 200 delle Relatrici

  All'emendamento 2.200, sopprimere le parole da: Al comma 7 fino a: nel 2013.
0. 2. 200. 1. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 2.200, dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 18.000 euro.

  Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti parole: all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 600 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 2. 200. 3. Dall'Osso, Versace, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 2.200, alla lettera a), dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui nel Pag. 48nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro.

  Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti parole: all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 2. 200. 2. Polverini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 2.200, dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le se seguenti parole: all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 600 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare Pag. 49maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 2. 200. 4. Bignami, Dall'Osso, Versace, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 2.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  
al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1,» con le seguenti: «e della Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15.»
0. 2. 200. 5. Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma, Versace.

   Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

  Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;.
2. 200. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 3. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera a).
*0. 3. 100. 1. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera a).
*0. 3. 100. 2. Serracchiani, Mura, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire le parole da: L'avvio dell'attività fino a: comma 1, con le seguenti: L'avvio dell'attività di lavoro è accertato dall'INPS sulla base della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione del lavoratore.
0. 3. 100. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Viscomi, Mura.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, lettera a) dopo le parole: modalità definite dall'Istituto aggiungere le seguenti: con provvedimento del Presidente da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
0. 3. 100. 5. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi Pag. 50competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso il Sistema informativo di cui all'articolo 6 del presente decreto.
0. 3. 100. 4. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: il reddito aggiungere le seguenti: comunicato dal lavoratore all'INPS.
0. 3. 100. 6. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequeziale, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 9 sostituire il terzo periodo con i seguenti:
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del Rdc è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo.
0. 3. 100. 8. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.
0. 3. 100. 7. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 3.100, alla parte consequenziale, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) al comma 13 sopprimere le parole da:, ovvero sono ricoverati fino a: amministrazione pubblica,.
0. 3. 100. 9. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego con le seguenti: secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   c) al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: A titolo di incentivo aggiungere le seguenti: non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4;
   d) al comma 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo Pag. 512, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
3. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 4. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 4.100, alla parte coneguenziale, lettera a) premettere la seguente:
   
0a) al primo periodo, dopo le parole: soggetti minori di tre anni di età ovvero aggiungere le seguenti: per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.
0. 4. 100. 4. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 4.100, alla parte consequenziale, lettera c), capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla presentazione della domanda.
0. 4. 100. 5. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 4.100, alla parte consequenziale, lettera c) capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità.
0. 4. 100. 6. Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo.

  All'emendamento 4.100, alla parte coneguenziale, lettera c) sostituire il capoverso comma 5-quater con il seguente:
  5-quater. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al comma 3, i principi e i criteri generali, nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi nel nucleo familiare dei beneficiari con le caratteristiche di cui al comma 5 situazioni particolari di criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per inviarli ai competenti servizi di contrasto alla povertà dei comuni al fine di adottare, in sede di valutazione, le misure necessarie.
0. 4. 100. 1. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 4.100, alla parte consequenziale, lettera d) dopo le parole: ai compiti di cura aggiungere le seguenti: effettuato a cura del servizio sociale professionale competente.
0. 4. 100. 2. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 4.100, alla parte consequenziale, lettera g) dopo le parole: di cui al comma 5 aggiungere le seguenti: e quelli che presentano profili di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.
0. 4. 100. 3. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

Pag. 52

  All'emendamento 4.100, alla parte consequenziale, lettera l), capoverso comma 15-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
0. 4. 100. 7. Polverini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o di formazione.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
   5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
   c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui al comma 5 e al comma 5-bis, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
   5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto della povertà dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato all'esito degli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i Pag. 53princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma;
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura;
   e) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: I beneficiari di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter e le parole: che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b) con le seguenti: che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b);
   f) al comma 8:
    1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
    2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 1, aggiungere le seguenti: anche per il tramite di portali regionali, se presenti,;
    3) alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni con le seguenti: alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
   g) al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai competenti servizi per il contrasto della povertà;
   h) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, con le seguenti: e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro;
   i) al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e con le seguenti: Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni;
   l) dopo il comma 15-ter, aggiungere i seguenti:
  15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 Pag. 54del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  15-quinquies. Le modalità di convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, in forma singola o associata, possono avvenire anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 4. 102 delle Relatrici

  All'emendamento 4.102, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso comma 3, penultimo periodo dopo le parole: per consentire aggiungere le seguenti: l'avvio di procedure di stabilizzazione del personale già impiegato in forza di contratti di lavoro di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 1o giugno 2018.
0. 4. 102. 2. Polverini, Zangrillo, Versace, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 4.102, alla parte consequenziale, lettera b), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: inclusa la stabilizzazione delle con le seguenti: incluse le.
0. 4. 102. 1. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

    a) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettera b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del RdC nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Pag. 55Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del RdC, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego;
    b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.
  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati»;Pag. 56
   b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.;
    c) al comma 5, sostituire le parole: sono stanziati 20 milioni di euro con le seguenti: sono stanziati 35 milioni di euro;
    d) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
   8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    e) sostituire il comma 12 con il seguente: 12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo Pag. 57nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.;

   all'articolo 28, comma 2, alinea, sostituire le parole: articoli 12, commi 1, 3, 4 con le seguenti: articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4.
4. 102. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 5. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 5.100, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Conseguentemente al sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e l'ANCI.
0. 5. 100. 1. Pentangelo, Pella, Polverini, Versace, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 5.100, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Conseguentemente, dopo l'ottavo periodo, aggiungere i seguenti: Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
0. 5. 100. 2. Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Le richieste inserire le seguenti: del Rdc e.
5. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 5. 101 delle Relatrici

  All'emendamento 5.101, sostituire le parole da: al comma 4 fino a: autonomie locali con le seguenti:
  al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
0. 5. 101. 1. Pella, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 5.101, alla parte consequenziale, alla lettera a), premettere la seguente:
  0a) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
   
1) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Eventuali commissioni su prelievo Pag. 58di contanti, pagamenti e bonifici effettuati attraverso la carta acquisiti sono a carico della misura Rdc.;
   2) al quinto periodo, dopo le parole: nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante aggiungere le seguenti: e le modalità per escludere che le predette commissioni gravino sull'importo del beneficio Rdc riconosciuto al singolo richiedente.
0. 5. 101. 2. Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 5.101, alla parte consequenziale, lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc con le seguenti: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc. 
0. 5. 101. 3. Pentangelo, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
   b) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le agevolazioni per la fornitura del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio.
5. 101. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 6. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 6.100, dopo le parole: n. 281 aggiungere il seguente periodo: Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
0. 6. 100. 1. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 6.100, alla parte consequenziale, alla lettera e) sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinque giorni.
0. 6. 100. 2. Cannatelli, Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Pag. 59

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, capoverso lettera
d-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano, con le piattaforme di cui al comma 1, le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;
   c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai centri per l'impiego e ai comuni, con le seguenti: ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,;
   d) al comma 4, alinea, sostituire le parole: dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS con le seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS;
   e) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;
   f) al comma 7, sostituire le parole: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego con le seguenti: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,.
6. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 7. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 7.100, premettere le seguenti parole:
  al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:
e per quelli previsti fino a: dallo stesso articolo con le seguenti:  e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e Pag. 96 sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di Pag. 60tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
0. 7. 100. 2. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 7.100, premettere le seguenti parole: al comma 3, dopo le parole:  289-bis aggiungere le seguenti: 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis».
0. 7. 100. 3. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 7.100, premettere le seguenti parole:
  al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma, l'INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio.
0. 7. 100. 4. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 7.100, alla parte consequenziale, lettera a) sostituire le parole: di loro competenza con le seguenti: istituzionalmente previste.
0. 7. 100. 1. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 7.100, alla parte consequenziale, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) sopprimere il comma 15.
0. 7. 100. 5. Pentangelo, Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 7.100, alla parte consequenziale, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   d) al medesimo comma 15, aggiungere in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
   e) all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis
. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da Pag. 61adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 7. 100. 6. Musella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 aggiungere le seguenti: , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto alla povertà;

  Conseguentemente:
   a) al comma 12, sostituire le parole:
I centri per l'impiego e i comuni con le seguenti: I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,;
   b) al comma 14, sopprimere le parole: i centri per l'impiego,;
   c) al comma 15, sostituire le parole: I comuni sono responsabili delle verifiche con le seguenti: I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche.
7. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 10. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 10.100, sopprimere il capoverso comma 1-bis.
0. 10. 100. 1. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  All'emendamento 10.100, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  Il soggetto valutatore sarà individuato a seguito di procedure di evidenza pubblica cui possono partecipare agenzie, strutture o organismi di comprovata esperienza e competenza in materia valutazione di politiche pubbliche, in ambito nazionale e internazionale, nonché di attestata indipendenza e terzietà. I risultati della valutazione sono resi pubblici dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con modalità open access.
0. 10. 100. 2. Serracchiani, Mura, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 10.100, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente Legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai caregiver familiari.
0. 10. 100. 3. Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Pag. 62Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

   Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro, o da un suo rappresentante, e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nonché da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del RdC possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del RdC, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
   a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1-bis;
   b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;
   c) predispone protocolli formativi e operativi;
   d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del RdC, sulla base Pag. 63delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: Ai compiti di cui al comma 1 con le seguenti: Ai compiti di cui al presente articolo.
   b) sostituire la rubrica con la seguente: Coordinamento, monitoraggio e valutazione del RdC.
10. 100. Le Relatrici.

Subemendamento all'emendamento 11. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 11.100, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: e ad un rappresentante dell'ANPAL e dell'INPS con le seguenti: ad un rappresentante dell'ANPAL e dell'INPS e da rappresentanti delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. e sopprimere le parole: e consulta periodicamente le parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà.
0. 11. 100. 1. Carla Cantone, Lacarra, Mura, Serracchiani, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e» sono soppresse;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, lettera
b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere utilizzato per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
   b) al comma 2), lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
    4-bis) al comma 12 sono soppresse le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e»;
   c) al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo povertà è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo povertà sono attribuite»;
   d) al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: in un atto di programmazione regionale con le seguenti: in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,;
   e) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Reddito di cittadinanza, è costituita nell'ambito della Rete una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite Pag. 64con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà»;
   f) al comma 2, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati».
11. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 13. 100 delle Relatrici

  All'emendamento 13.100, alla parte consequenziale, capoverso comma 1-bis sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
0. 13. 100. 3. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'emendamento 13.100, alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Anche in relazione alla facoltà di attivare misure finanziarie di contrasto alla povertà alternative e/o integrative al reddito di cittadinanza. A tal fine, ai fini del possesso dei requisiti per l'accesso, la quantificazione e il mantenimento del Rdc, non rilevano eventuali misure di contrasto alla povertà concesse dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa».
0. 13. 100. 1. Vanessa Cattoi, D'Arrando, Binelli, Pallini, Caffaratto, Vizzini, Caparvi, Invidia, Legnaioli, Tripiedi, Eva Lorenzoni, Siragusa, Moschioni, Cubeddu, Piccolo, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  All'emendamento 13.100, alla parte consequenziale, aggiungere, le seguenti parole:
  
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini del possesso dei requisiti per l'accesso, la quantificazione e il mantenimento dei reddito di cittadinanza, non rilevano eventuali misure di contrasto alla povertà, alternative o integrative al reddito di cittadinanza, concesse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa».
0. 13. 100. 2. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.

Pag. 65

  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della metà delle risorse».
13. 100. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 23. 100 del Governo

  All'emendamento 23.100, capoverso 2, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i crediti perfezionatisi antecedentemente alla data di autorizzazione del finanziamento,.
0. 23. 100. 1. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  All'emendamento 23.100, capoverso 2, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i crediti perfezionatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.
0. 23. 100. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  All'articolo 23, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione dei trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi così trattenuti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dai trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominati provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
23. 100. Il Governo.

Pag. 66

ALLEGATO 2

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;.
2. 200. Le Relatrici.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: un valore del patrimonio immobiliare, aggiungere le seguenti: in Italia e all'estero,.
2. 99. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) per il richiedente del beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.;
   dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

  1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché al condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13.
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la Pag. 67misura, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
  3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1.
  4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
  5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. 500. (ex 7-bis.01) (Nuova formulazione) Le Relatrici.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: e della Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15.
2. 81. Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

ART. 3.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego con le seguenti: secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   c) al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: A titolo di incentivo aggiungere le seguenti: non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4;
   d) al comma 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo Pag. 682, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
3. 100. Le Relatrici.

ART. 4.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o di formazione.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
   c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui al comma 5 e al comma 5-bis, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
  5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto della povertà dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato Pag. 69delle motivazioni che l'hanno determinato all'esito degli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma;
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura;
   e) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: I beneficiari di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter e le parole: che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b) con le seguenti: che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b);
   f) al comma 8:
    1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
    2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 1, aggiungere le seguenti: anche per il tramite di portali regionali, se presenti,;
    3) alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni con le seguenti: alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
   g) al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai competenti servizi per il contrasto della povertà;
   h) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, con le seguenti: e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro;
   i) al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e con le seguenti: Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni;
   l) dopo il comma 15-ter, aggiungere i seguenti:
  15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si Pag. 70considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, in forma singola o associata, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 100. Le Relatrici.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ferma restando la possibilità per il componente con disabilità interessato di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato.
4. 14. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani, Lepri.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: in cento con le seguenti: nel limite temporale massimo di cento.
4. 92. Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, Bologna, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

    a) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettera b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Pag. 71Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del RdC, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego;
    b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.Pag. 72
  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018. n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2917, n. 295, sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.;
    c) al comma 5, sostituire le parole: sono stanziati 20 milioni di euro con le seguenti: sono stanziati 35 milioni di euro;
    d) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego, utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.;
    e) sostituire il comma 12 con il seguente: 12. Al finanziamento dei livelli Pag. 73essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.;
   all'articolo 28, comma 2, alinea, sostituire le parole: articoli 12, commi 1, 3, 4 con le seguenti: articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4.
4. 102. (Nuova formulazione). Le Relatrici.

ART. 5.

  All'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Le richieste inserire le seguenti: del Rdc e.
5. 100. Le Relatrici.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
5. 101. (Nuova formulazione). Le Relatrici.

ART. 6.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, capoverso lettera
d-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano, con le piattaforme di cui al comma 1, le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;Pag. 74
   c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai centri per l'impiego e ai comuni, con le seguenti: ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,;
   d) al comma 4, alinea, sostituire le parole: dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS con le seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS;
   e) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;
   f) al comma 7, sostituire le parole: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego con le seguenti: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,.
6. 100. Le Relatrici.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può stipulare con le seguenti: stipula apposite e sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
  6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383,00 per l'anno 2019, a euro 3.792.248,25 per l'anno 2020, a euro 4.604.145,50 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.461,25 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3. 792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
  6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.702 unità»;
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unità».
6. 200. Le Relatrici.

  Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
   b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi Pag. 75sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
6. 15. Segneri, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 7.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 aggiungere le seguenti: , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto alla povertà;

  Conseguentemente:
   a) al comma 12, sostituire le parole:
I centri per l'impiego e i comuni con le seguenti: I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,;
   b) al comma 14, sopprimere le parole: i centri per l'impiego,;
   c) al comma 15, sostituire le parole: I comuni sono responsabili delle verifiche con le seguenti: I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche.
7. 100. Le Relatrici.

  All'articolo 7 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  15-quater. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare, nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «505 unità» sono sostituite dalle seguenti: «570 unità»;
   b) alla lettera c), il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»;
   c) alla lettera d), il numero: «169» è sostituito dal seguente: «201»;
   d) alla lettera e), il numero: «157» è sostituito dal seguente: «176»;
   e) alla lettera f), il numero: «171» è sostituito dal seguente: «184».
  15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1o ottobre 2019.
  15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012,883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unità per l'anno 2019, Pag. 76a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021», le parole: «è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».
7. 200. Le Relatrici.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al datore di lavoro aggiungere la seguente: privato.
8. 61. Perconti, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 9.

  Al comma 6-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione del dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice».
9. 100. Le Relatrici.

ART. 10.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro Pag. 77del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro, o da un suo rappresentante, e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nonché da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non è corrisposto nessun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
   a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1-bis;
   b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;
   c) predispone protocolli formativi e operativi;
   d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio;.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: Ai compiti di cui al comma 1 con le seguenti: Ai compiti di cui al presente articolo.;Pag. 78
   b) sostituire la rubrica con la seguente: Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc.
10. 100. (Nuova formulazione). Le Relatrici.

ART. 11.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e» sono soppresse;
   a) al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere utilizzato per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
   b) al comma 2), lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
    4-bis) al comma 12 sono soppresse le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e»;
   c) al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo povertà è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo povertà sono attribuite»;
   d) al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: in un atto di programmazione regionale con le seguenti: in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,;
   e) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Reddito di cittadinanza, è costituita nell'ambito della Rete una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
   f) al comma 2, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati».
11. 100. (Nuova formulazione). Le Relatrici.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresì specifiche Pag. 79misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti».
11. 9. (ex 5.01.) (Nuova formulazione). Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani, Lepri.

ART. 12.

  Al comma 7-bis sostituire le parole: euro 5.549.500 con le seguenti: euro 6.549.500.
12. 100. Le Relatrici.

  Al comma 8, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al primo periodo, dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale.».
12. 27. (Nuova formulazione). Rizzetto.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.
  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della metà delle risorse».
13. 100. Le Relatrici.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
13. 5. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian, Binelli, Vanessa Cattoi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Pag. 80

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: di 7.150 milioni di euro nel 2020, di 7.374 milioni di euro nel 2021 e di 7.229 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
*13. 11. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Binelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.
*13. 12. (Nuova formulazione) D'Arrando, Pallini, Vizzini, Invidia, Tripiedi, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 14-bis.

  All'articolo 14-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali.
14-bis. 100. Il Governo.

ART. 14-ter.

  Al comma 1, dopo le parole: candidati dichiarati vincitori aggiungere il seguente periodo: Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso;.
14-ter. 100. Il Governo.

ART. 20.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra la data del primo e quella, con le seguenti: tra l'anno del primo e quello e aggiungere, in fine, le parole:, parificandoli a periodi di lavoro.

  Conseguentemente, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
20. 18. Claudio Borghi, Boldi, Ziello, Lazzarini.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sopprimere le parole: fino al Pag. 81compimento del quarantacinquesimo anno di età. 
20. 15. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

ART. 22.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22. 4. (Nuova formulazione). Fatuzzo, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 23.

  All'articolo 23, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione dei trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi così trattenuti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dai trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominati provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
23. 100. Il Governo.

ART. 25.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
   «a-bis) il vice presidente;
   a-ter) il consiglio di amministrazione;».

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Pag. 82lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.»;
   b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 5, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.;
   c) al comma 2, dopo le parole: del nuovo Presidente aggiungere le seguenti:, del vice presidente;
   d) al comma 2, dopo le parole: possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente aggiungere le seguenti:, del vice presidente.
25. 100. Le Relatrici.

ART. 25-bis.

  Dopo le parole: in sede di contrattazione collettiva aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 ottobre 2019.
25-bis. 100. (Nuova formulazione). Le Relatrici.

ART. 26-ter.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione e dalle province autonome, a favore dei lavoratori interessati.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
26-ter. 1. Pallini, D'Arrando, Tripiedi, Vizzini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 26-quinquies.

  Sopprimere il comma 3.
26-quinquies. 1. Zicchieri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo, Ziello.

ART. 26-sexies.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Governance dell'ANPAL)

  1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL Pag. 83e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:

   a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
   b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
26-sexies. 0100. Il Governo.

Pag. 84

ALLEGATO 3

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE 6.200, 7.200 E 25.100 DELLE RELATRICI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 6.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può stipulare con le seguenti: stipula apposite e sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  Conseguentemente:
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
  6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383,00 per l'anno 2019, a euro 3.792.248,25 per l'anno 2020, a euro 4.604.145,50 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.461,25 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3. 792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
  6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.702 unità»;
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unità » sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unità ».
6. 200. Le Relatrici.

  All'articolo 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  15-quater. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare, nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri Pag. 85di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «505 unità» sono sostituite dalle seguenti: «570 unità»;
   b) alla lettera c), il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»;
   c) alla lettera d), il numero: «169» è sostituito dal seguente: «201»;
   d) alla lettera e), il numero: «157» è sostituito dal seguente: «176»;
   e) alla lettera f), il numero: «171» è sostituito dal seguente: «184».
  15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1o ottobre 2019.
  15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012,883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021», le parole: «è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.235.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».
7. 200. Le Relatrici.

Subemendamenti all'emendamento 25.100 delle Relatrici.

  All'emendamento 25.100, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole: tre membri, con le seguenti: cinque membri, e dopo le parole: n. 39 aggiungere il seguente periodo: Dei suddetti cinque membri, uno è individuato tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'altro membro tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pensionati.
0. 25. 100. 2. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo.

  All'emendamento 25.100, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole: tre membri, con le seguenti: quattro membri.
0. 25. 100. 1. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Pag. 86

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
   «a-bis) il vice presidente;
   a-ter) il consiglio di amministrazione;»;

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate;»
   b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 5, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.;
   c) al comma 2, dopo le parole: del nuovo Presidente aggiungere le seguenti:, del vice presidente;
   d) al comma 2, dopo le parole: possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente aggiungere le seguenti:, del vice presidente.
25. 100. Le Relatrici.