CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 marzo 2019
157.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE 1.100, 14.100, 14-BIS.100, 14-TER.100 E 26-SEXIES.100 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO 23.100 DEL GOVERNO

Subemendamenti all'emendamento 1.100 del Governo

  All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole da: adeguata a: n. 122.
0. 1. 100. 1. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Noja, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente.
0. 1. 100. 2. Ubaldo Pagano, Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, al comma 2, sostituire le parole: di età inferiore al predetto requisito anagrafico con le seguenti: a prescindere dall'età anagrafica della persona disabile.
0. 1. 100. 5. Noja, Carnevali, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
0. 1. 100. 3. Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 1), sostituire le cifre: 5.000 e: 7.500, rispettivamente con le cifre: 10.000 e: 30.000.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: All'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il Pag. 3715 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 1. 100. 11. Zangrillo, Versace, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 1), sostituire le cifre: 5.000 e: 7.500, rispettivamente con le cifre: 8.000 e: 10.000.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: All'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 1. 100. 10. Versace, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 1), dopo le parole: come definite aggiungere le seguenti: dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
0. 1. 100. 6. Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nell'anno 2019 Pag. 38e di 2,3 a decorrere dall'anno 2020 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2021, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti.

  Conseguentemente:
   1) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.906, 8 milioni di euro nel 2019, 7.156,1 milioni di euro nel 2020, 7.490,2 milioni di euro nel 2021 e 7.345,1 milioni di euro a decorrere dal 2022;
   2) al lettera b), numero 2), sostituire le parole: fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020;
   3) alla lettera c), numero 1), sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, 7.735,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.593,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.754,1 milioni di euro a decorrere dal 2022 e al numero 2), sostituire le parole: 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per Vanno 2021 e 7.262 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.540,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.619,1 milioni di euro per l'anno 2020, 7.670,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.398,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
0. 1. 100. 13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: nonché di 0,4 per ogni componente disabile;
   2) sostituire le parole: di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE con le seguenti: di 2,5 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone disabili così come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
0. 1. 100. 7. Rizzo Nervo, Noja, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Carnevali, Mura, Gribaudo, Serracchiani.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: nonché di 0,4 per ogni componente disabile.
0. 1. 100. 4. Noja, Carnevali, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

Pag. 39

  All'emendamento 1.100, alla parte con sequenziale, lettera a), numero 2), comma 4, sostituire la cifra: 2,2 con la seguente: 3,0.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: All'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 1. 100. 9. Versace, Dall'Osso, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), comma 4, sostituire la cifra: 2,2 con la seguente: 2,6.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente Pag. 40garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 1. 100. 8. Versace, Dall'Osso, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), comma 4, sostituire la cifra: 2,2 con la seguente: 2,5.
0. 1. 100. 12. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite;
    2) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE.;
   b) all'articolo 12:
    1) al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.147,9 milioni di euro nel 2020, di 7.372 milioni di euro nel 2021 e di 7.226,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
    2) al comma 8, lettera b), numero 1), sostituire le parole: fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020;
   c) all'articolo 28, comma 2:
    1) all'alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) alla lettera a), sostituire le parole: 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere Pag. 41dall'anno 2022 con le seguenti: 6.540,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.610,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.552,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.279,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 100. Il Governo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 14.100 del Governo

  All'emendamento 14.100, comma 10-octies, sopprimere le parole da: anche in deroga sino alla fine del periodo.
0. 14. 100. 5. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 14.100, comma 10-octies, sostituire le parole da: anche in deroga sino alla fine del periodo con le seguenti: in via prioritaria e fino ad esaurimento delle stesse a valere sulle graduatorie vigenti.
0. 14. 100. 4. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 14.100, comma 10-octies, aggiungere, in fine, le parole: attingendo in via prioritaria e fino ad esaurimento delle stesse dalle graduatorie vigenti e attraverso procedure di stabilizzazione del personale precario già in servizio presso gli enti.
0. 14. 100. 6. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 14.100, sopprimere il capoverso comma 10-novies.
0. 14. 100. 3. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 14.100, comma 10-novies, alinea, dopo le parole: essere svolti, aggiungere le seguenti: previo espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
0. 14. 100. 1. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  All'emendamento 14.100, comma 10-novies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) il riconoscimento di punteggi per i tirocinanti e stagisti.
0. 14. 100. 2. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali.

  Dopo il comma 10-septies aggiungere i seguenti:
  10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura Pag. 42priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
   c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

  10-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate, presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
  10-undecies. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019.
14. 100. Il Governo.
(Approvato)

Pag. 43

Subemendamenti all'emendamento 14-bis.100 del Governo

  All'emendamento 14-bis.100, comma 1-bis, dopo le parole: aziende del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, anche delle regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro della spesa sanitaria,.
0. 14-bis. 100. 4. Polverini, Zangrillo, Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  All'emendamento 14-bis.100, comma 1-bis, dopo le parole: professionalità occorrenti, aggiungere le seguenti: con priorità per il personale medico e infermieristico.
0. 14-bis. 100. 2. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  All'emendamento 14-bis.100, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal periodo precedente, al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nel triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione.
0. 14-bis. 100. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  All'emendamento 14-bis. 100, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in relazione agli enti di cui al presente articolo, a decorrere dal 2019, nell'ambito del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 514, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale in ciascuna regione non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 siglata in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 o, se superiore, la spesa prevista dal comma 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la cui applicazione è stata prorogata dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dal 2020, per le regioni che risultano adempienti rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e che garantiscono l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale, anche mediante razionalizzazione della spesa, il predetto limite può essere annualmente incrementato di un importo non superiore al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale registrato nell'ultimo esercizio consolidato rispetto all'esercizio precedente. Il predetto importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale il cui limite definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.Pag. 44
  1-quater. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono incrementare i limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 1-ter di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  1-quinquies. Ai sensi del comma 1-ter, si considera la spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Nella predetta spesa non sono considerate quelle derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, quelle per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e quelle relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  1-sexies. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione di detti piani resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente.
0. 14-bis. 100. 6. Comaroli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 14-bis.100, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020» è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale».
0. 14-bis. 100. 1. Carnevali, Siani, Ungaro, Rizzo Nervo, Noja, Pagano.
(Inammissibile)

  All'articolo 14-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali.
14-bis. 100. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 14-ter.100 del Governo

  All'emendamento 14-ter.100, al comma 1, sostituire le parole: entro i limiti percentuali con le seguenti: oltre i limiti percentuali.
0. 14-ter. 100. 4. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

Pag. 45

  All'emendamento 14-ter.100, alla lettera a), sopprimere il comma 2-bis.
0. 14-ter. 100. 7. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.
(Inammissibile)

  All'emendamento 14-ter.100, alla parte consequenziale, lettera a), comma 2-bis, sostituire le parole da: Al fine di ridurre fino alle parole: decreto legislativo n. 165 del 2001, con le seguenti: Al fine di ridistribuire nel territorio i dipendenti del pubblico impiego, al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse.
0. 14-ter. 100. 1. Cecconi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 14-ter.100, alla parte consequenziale, lettera a), comma 2-bis, aggiunte, in fine, le seguenti parole: al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse.
0. 14-ter. 100. 2. Cecconi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 14-ter.100, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Al fine di ridistribuire nel territorio i dipendenti del pubblico impiego al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse.
   b) il terzo periodo è soppresso.
0. 14-ter. 100. 3. Cecconi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 14-ter.100, alla parte consequenziale, lettera a), comma 2-ter, lettera a), dopo le parole: legge 12 marzo 1999, n. 68, aggiungere le seguenti:, fermo restando che vengano garantite procedure di selettive di evidenza pubblica trasparenti e che assicurino pari opportunità di accesso a tutti i soggetti interessati.
0. 14-ter. 100. 6. Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.
(Inammissibile)

  All'emendamento 14-ter.100, alla parte consequenziale, lettera a), comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, è prorogato l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
0. 14-ter. 100. 5. Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Ungaro, Carnevali.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: candidati dichiarati vincitori aggiungere il seguente periodo: Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni Pag. 46vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso;.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2-ter. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette»;
   b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Utilizzo delle graduatorie concorsuali e accesso al pubblico impiego.
14-ter. 100. Il Governo.
(Inammissibile
limitatamente alla parte consequenziale)

Emendamento 23.100 del Governo

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi così trattenuti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla Pag. 47cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominati provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
23. 100. Il Governo.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 26-sexies.0100 del Governo

  All'articolo aggiuntivo 26.sexies.0100, capoverso Art. 26-septies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;
   b) alla lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni;
   c) alla lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: cento giorni.
0. 26-sexies. 0100. 2. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'articolo aggiuntivo 26.sexies.0100, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;
   b) alla lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novantacinque giorni;
   c) alla lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centocinque giorni.
0. 26-sexies. 0100. 1. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'articolo aggiuntivo 26.sexies.0100, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire la parola: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;
   b) alla lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni;
   c) alla lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centodieci giorni.
0. 26-sexies. 0100. 3. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  All'articolo aggiuntivo 26-sexies.0100, comma 1, lettera a), sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
0. 26-sexies. 0100. 5. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 26-sexies.0100, comma 1, lettera b), sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
0. 26-sexies. 0100. 4. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Pag. 48

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Governance dell'ANPAL)

  1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:
   a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
   b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
26-sexies. 0100. Il Governo.

Pag. 49

ALLEGATO 2

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE 2.200, 3.100, 4.100, 4.102, 5.100, 5.101, 6.100, 7.100, 9.100, 10.100, 11.100, 12.100, 13.100 E 25-bis.100 DELLE RELATRICI

ART. 2.

   Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

  Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
2.200. Le Relatrici.

ART. 3.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo;

  Conseguentemente:
   a) al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego con le seguenti: secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1;
   c) al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: A titolo di incentivo aggiungere le seguenti: non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4;
   d) al comma 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
3.100. Le Relatrici.

ART. 4.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o di formazione;

Pag. 50

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
   5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno:
   c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui al comma 5 e al comma 5-bis, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
   5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto della povertà dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma;
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati Pag. 51dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura;
   e) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: I beneficiari di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter e le parole: che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b) con le seguenti: che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b);
   f) al comma 8:
    1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
    2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 1, aggiungere le seguenti: anche per il tramite di portali regionali, se presenti,;
    3) alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni con le seguenti: alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
   g) al comma 11, il primo periodo con il seguente: I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai competenti servizi per il contrasto della povertà;
   h) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, con le seguenti: e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro;
   i) al comma 15, terzo periodo, le parole: I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e sono sostituite dalle seguenti: Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni;
   l) dopo il comma 15-ter, aggiungere i seguenti:
  15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  15-quinquies. Le modalità di convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, in forma singola o associata, possono avvenire anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4.100. Le Relatrici.

Pag. 52

  Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

    a) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettera b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del RdC nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del RdC, anche al fine di consentire Pag. 53alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego;
    b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.
  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018. n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2917, n. 295, sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.;Pag. 54
    c) al comma 5, sostituire le parole: sono stanziati 20 milioni di euro con le seguenti: sono stanziati 35 milioni di euro;
    d) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
   8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    e) sostituire il comma 12 con il seguente: 12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.

   all'articolo 28, comma 2, alinea, sostituire le parole: articoli 12, commi 1, 3, 4 con le seguenti: articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4.
4. 102. Le Relatrici.

ART. 5.

  All'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Le richieste inserire le seguenti: del Rdc e.
5. 100. Le Relatrici.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da Pag. 55quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7;
   b) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le agevolazioni per la fornitura del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio.
5. 101. Le Relatrici.

ART. 6.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, capoverso lettera
d-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;
   c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai centri per l'impiego e ai comuni, con le seguenti: ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,;
   d) al comma 4, alinea, le parole: dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS sono sostituite dalle seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS;
   e) al comma 4, lettera c), le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano sono sostituite dalle seguenti: entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;
   f) al comma 7, le parole: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego sono sostituite dalle seguenti: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,.
6. 100. Le Relatrici.

ART. 7.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 aggiungere le seguenti: , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto alla povertà;

  Conseguentemente:
   a) al comma 12, sostituire le parole:
I centri per l'impiego e i comuni con le seguenti: I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,;Pag. 56
   b) al comma 14, sopprimere le parole: i centri per l'impiego,;
   c) al comma 15, sostituire le parole: I comuni sono responsabili delle verifiche con le seguenti: I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche.
7. 100. Le Relatrici.

ART. 9.

  Al comma 6-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione del dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice».
9. 100. Le Relatrici.

ART. 10.

   Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del RdC. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro, o da un suo rappresentante, e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nonché da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del RdC possono essere somministrati questionari Pag. 57di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del RdC, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
   a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1-bis;
   b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;
   c) predispone protocolli formativi e operativi;
   d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del RdC, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: Ai compiti di cui al comma 1 con le seguenti: Ai compiti di cui al presente articolo.
   b) sostituire la rubrica con la seguente: Coordinamento, monitoraggio e valutazione del RdC.
10. 100. Le Relatrici.

ART. 11.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e» sono soppresse;
   a) al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere utilizzato per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
   b) al comma 2), lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
    4-bis) al comma 12 sostituire le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e»;Pag. 58
   c) al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo povertà è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo povertà sono attribuite»;
   d) al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: in un atto di programmazione regionale con le seguenti: in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,;
   e) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Reddito di cittadinanza, è costituita nell'ambito della Rete una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà»;
   f) al comma 2, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati».
11. 100. Le Relatrici.

ART. 12.

  All'articolo 12, comma 7-bis sostituire le parole: euro 5.549.500 con le seguenti: euro 6.549.500.
12. 100. Le Relatrici.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.

  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della metà delle risorse».
13. 100. Le Relatrici.

ART. 25-bis.

  Dopo le parole: in sede di contrattazione collettiva aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 luglio 2019.
25-bis. 100. Le Relatrici.

Pag. 59

ALLEGATO 3

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite;
    2) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE.;
   b) all'articolo 12:
    1) al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.147,9 milioni di euro nel 2020, di 7.372 milioni di euro nel 2021 e di 7.226,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
    2) al comma 8, lettera b), numero 1), sostituire le parole: fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020;
   c) all'articolo 28, comma 2:
    1) all'alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;Pag. 60
    2) alla lettera a), sostituire le parole: 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.540,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.610,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.552,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.279,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 100. Il Governo.

ART. 14.

  Dopo il comma 10-septies aggiungere i seguenti:
  10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che Pag. 61il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
   c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

  10-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate, presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
  10-undecies. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019.
14. 100. Il Governo.