CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2019
156.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo), approvato, con modificazioni dal Senato;
   premesso che:
    il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto al Senato, dispone, tra l'altro, che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea – fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 1-ter, anch'esso inserito al Senato – debbano produrre, ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare;
    in base al comma 1-ter sono esclusi dall'obbligo suddetto di certificazione: i soggetti aventi lo status di rifugiato politico; i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente; i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni e che tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostituiva unica ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
    evidenziati altresì l'articolo 9-bis, introdotto presso il Senato, che interviene sulla disciplina in materia di istituti di patronato, modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi, e l'articolo 18-bis, parimenti inserito al Senato, che sancisce la sospensione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria ai soggetti, anche evasi o latitanti, condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per reati di terrorismo anche internazionale, per reati eversivi dell'ordine democratico nonché per associazioni di tipo mafioso anche straniere, ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.