CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2019
155.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremnago.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

Art. 1.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine la presente legge definisce un progetto sperimentale di formazione in ambito militare funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate.
1. 50. Il Relatore.

Art. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: individua le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, equamente distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale di durata semestrale, e.
3. 50. Il Relatore.

Art. 5.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Relazione al Parlamento)

  1. Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale il Governo presenta al Parlamento una Relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi aventi le medesime finalità della presente legge. In tale occasione il governo può indicare eventuali iniziative di carattere legislativo necessarie per la valorizzazione di futuri corsi e sul rilascio di attestati e certificazioni connessi al positivo completamento dei percorsi formativi.
5. 050. Il Relatore.

Pag. 85

ALLEGATO 2

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremnago.

EMENDAMENTI APPROVATI

Art. 1.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine la presente legge definisce un progetto sperimentale di formazione in ambito militare funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate.
1. 50. Il Relatore.

Art. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: organizzare percorsi formativi fino alla fine del comma con le seguenti: avviare un progetto sperimentale di formazione in ambito militare.

  Al comma 2, sostituire le parole dall'inizio fino a: che consentano con le seguenti: Per progetto sperimentale di formazione in ambito militare s'intende un progetto, di durata semestrale e non retribuito, fatti salvi i riconoscimenti previsti dall'articolo 5, rivolto a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, articolato proporzionalmente:
   a) in corsi di studio in modalità e-learning;
   b) permanenza presso le strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, equamente individuate su tutto il territorio nazionale dal Capo di Stato maggiore della Difesa ai sensi dell'articolo 3, comprese le scuole e le accademie militari;
   c) in forme di apprendimento pratico,
  che consenta, ove possibile e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6:

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
percorsi formativi con le seguenti: progetto sperimentale di formazione;
   al titolo della proposta di legge sostituire la parola Istituzione con le seguenti: Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione.
2. 1. Toccalini. (Nuova formulazione).

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
2. 4. Toccalini.

Art. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: individua le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, equamente distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale di durata semestrale, e.
3. 50. Il Relatore.

Pag. 86

  Al comma 1, sostituire le parole da: i diversi fino alla fine del comma con le seguenti: un progetto formativo non retribuito, di durata semestrale, a carattere sperimentale da avviare e concludere nel 2020. Al termine del primo progetto formativo a carattere sperimentale è facoltà dell'Amministrazione della Difesa di svolgere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, rivolto ai candidati risultati idonei alla precedente selezione svolta, senza nuove spese a carico del bilancio della Difesa, sulla base dei criteri definiti con apposito decreto del Ministro della Difesa.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire l'articolo 6 con il seguente:

  1. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2020 e ad euro 500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 2. Toccalini.

Art. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Relazione al Parlamento)

  1. Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale il Governo presenta al Parlamento una Relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi aventi le medesime finalità della presente legge. In tale occasione il governo può indicare eventuali iniziative di carattere legislativo necessarie per la valorizzazione di futuri corsi e sul rilascio di attestati e certificazioni connessi al positivo completamento dei percorsi formativi.
5. 050. Il Relatore.

Pag. 87

ALLEGATO 3

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato);
   evidenziato che il provvedimento contiene disposizioni che danno attuazione alle due più importanti misure di politica economica annunciate dal Governo e finanziate nella legge di bilancio 2019, ovvero l'istituzione del reddito di cittadinanza (Rdc) e l'accesso al trattamento di pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100);
   rilevato che il comma 10 dell'articolo 14 esclude dall'ambito del diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021, il personale militare delle Forze armate soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, oltre che il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza,
  esprime
PARERE FAVOREVOLE

Pag. 88

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno del 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. C. 1469 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (C. 1469 Governo);
   ricordato che l'Accordo italo-libanese del 2004 si compone di 11 articoli, preceduti da un Preambolo, e, come le altre Intese di analogo tenore, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi ed alla promozione di rapporti amichevoli e forme di collaborazione tra le rispettive Forze armate;
   rilevato che l'Intesa ha lo scopo di prorogare per ulteriori cinque anni la vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, firmato a Beirut il 21 giugno 2004, ratificato dall'Italia con la legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, successivamente rinnovati per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006;
   considerato che il Libano è un Paese di altissima valenza geo-strategica per l'Italia, in virtù del suo ruolo chiave nel garantire la stabilità nello scacchiere medio-orientale e che l'Italia continua a partecipare alla missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), di cui il nostro Paese detiene nuovamente il comando dall'agosto 2018, con un contingente di circa 1.100 militari, il cui operato è apprezzato da tutti gli attori regionali;
   preso atto che lo Scambio diplomatico in esame non modifica alcune delle previsioni inserite nell'Accordo di cooperazione del 21 giugno 2004, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni e, quindi, fino al 16 settembre 2021,
  esprime
PARERE FAVOREVOLE