CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 marzo 2019
153.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1637 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del «DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica;
   considerato che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), all'articolo 34, paragrafo 3, pone come obiettivo dell'Unione europea la lotta all'esclusione sociale e la garanzia di un'esistenza dignitosa per coloro che non dispongano di risorse sufficienti;
   rilevato che la medesima Carta all'articolo 25 prevede altresì il diritto per gli anziani a una vita dignitosa e indipendente;
   tenuto conto che gli stessi obiettivi sono poi riproposti nell'articolo 153, paragrafo 1, lettere c) e j), del Trattamento sul funzionamento dell'Unione europea;
   rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), prevedere che il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai soggetti richiedenti in possesso, tra l'altro, in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
   considerato che tale scelta appare rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale;
   rilevato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, le agevolazioni previste dal medesimo articolo 8 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
   rilevato che il successivo comma 7 dell'articolo 8 prevede altresì che le agevolazioni previste da tale articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   considerato che il richiamato articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018 prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari Pag. 72possano stabilire per il 2019 e il 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.