CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 marzo 2019
151.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato e C. 781 Ravetto).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Rampelli, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Sopprimerlo.
*1. 4. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione complessiva e la semplificazione del sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la revisione complessiva e la semplificazione del sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali.
1. 5. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti».
1. 6. Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 1, sostituire le parole: il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento Pag. 13dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della Concretezza» con le seguenti: il Nucleo per l'organizzazione del miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo per l'organizzazione amministrativa».

  Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Nucleo della Concretezza con le seguenti: Nucleo per l'organizzazione amministrativa.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 1 e del capoverso Art. 60-bis con la seguente: (Nucleo per l'organizzazione amministrativa).
1. 7. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 60-bis, comma 2, sopprimere le seguenti parole:, di concerto con il Ministro dell'Interno,;
   b) al capoverso Art. 60-bis, sopprimere il comma 5;
   c) sopprimere il capoverso Art. 60-ter.
1. 8. Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Al capoverso Art. 60-bis, comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 9. Berardini, Davide Aiello, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, dopo le parole: dell'interno, inserire le seguenti: e con il Ministro dell'economia e delle finanze,.
1. 10. Amitrano, Davide Aiello, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, sopprimere le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali.
1. 11. Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 60-bis, comma 2, sostituire le parole: previa intesa con: previo accordo;
   b) al capoverso Art. 60-bis, sopprimere il comma 5;
   c) sopprimere il capoverso Art. 60-
ter.
*1. 12. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 60-bis, comma 2, sostituire le parole: previa intesa con: previo accordo; Pag. 14
   b) al capoverso Art. 60-bis, sopprimere il comma 5;
   c) sopprimere il capoverso Art. 60-
ter.
*1. 13. Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 60-bis, comma 2, sostituire le parole: previa intesa con: previo accordo;
   b) al capoverso Art. 60-bis, sopprimere il comma 5;
   c) sopprimere il capoverso Art. 60-
ter.
*1. 14. Rizzetto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 60-bis, comma 2, sostituire le parole: previa intesa con: previo accordo;
   b) al capoverso Art. 60-bis, sopprimere il comma 5;
   c) sopprimere il capoverso Art. 60-
ter.
*1. 26. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previo accordo.
1. 15. Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, sostituire le parole: è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: sono approvate le Linee guida per l'implementazione organizzativa di misure ed azioni volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni.
1. 16. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: è approvato inserire le seguenti:, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
    c-bis) le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna delle pubbliche amministrazioni.
1. 17. Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sopprimere la lettera a);
   b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In ogni caso rimangono di competenza dell'Ispettorato per la funzione pubblica di cui all'articolo 60, comma 6, tutte le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa Pag. 15ai princìpi di imparzialità e buon andamenti.
1. 18. Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 19. Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: garantire con la seguente: supportare.
1. 20. Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: garantire con la seguente: sostenere.
1. 21. Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, lettera a) sostituire le parole: e funzionamento con le seguenti:, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione.
1. 22. Liuzzi, Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole: dell'attività amministrativa con le seguenti: dell'attività gestionale della pubblica amministrazione.
1. 23. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 3, sostituire le parole: Il Nucleo della Concretezza assicura la con le seguenti: Il Nucleo per l'organizzazione amministrativa supporta le pubbliche amministrazioni nella.
1. 24. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione complessiva e la semplificazione del sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali.
1. 25. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 60-bis, sopprimere il comma 5;
   b) sopprimere il capoverso Art. 60-ter.
*1. 27. Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 60-bis, sopprimere il comma 5;
   b) sopprimere il capoverso Art. 60-ter.
*1. 28. Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Pag. 16Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 29. Fatuzzo, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Milanato, Polverini, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I verbali dei sopralluoghi effettuati nei comuni sono trasmessi anche al Presidente del consiglio comunale competente che ne cura la trasmissione a tutti i componenti del consiglio.
1. 30. Berardini, Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 6, sostituire le parole: alla tempestiva con le seguenti: entro quindici giorni alla.
1. 31. Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. I verbali di cui ai commi 4 e 5, nonché le comunicazioni di cui al comma 6, sono pubblicati in apposita sezione di amministrazione trasparente.
1. 32. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e disciplinare.
1. 33. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Vengono altresì iscritte nell'elenco pubblico le regioni, gli enti strumentali regionali, gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti locali a cui sono proposte misure correttive ai sensi del comma 3, fino alla loro risoluzione.
1. 34. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 7, aggiungere,in fine, le seguenti parole: nonché alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 35. Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per le regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla base di procedure individuate d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto del principio di leale collaborazione Pag. 17e allo scopo di contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6.
1. 36. Amitrano, Davide Aiello, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per le regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del servizio sanitario regionale, le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla base di procedure individuate d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del principio di leale collaborazione e allo scopo di contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione di servizi.
1. 37. Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, il Nucleo della Concretezza effettua sopralluoghi e redige apposito verbale al fine di valutare gli esiti delle misure correttive indicate.
1. 38. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-ter, sostituire le parole: irregolarità dell'azione amministrativa con le seguenti: irregolarità dell'attività gestionale di diritto privato.
1. 39. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 1, alinea sostituire le parole: cinquantatré unità con le seguenti: centocinquantatré unità.

  Conseguentemente,
   a) alla lettera a) sostituire le parole: ventitré unità con le seguenti: sessantasei unità;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: ottantasette unità;
   c) al comma 2 sostituire le parole: euro 4.153.160 con le seguenti: euro 11.989.310.
1. 40. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 1, alinea sostituire le parole: cinquantatré unità con le seguenti: centoventitré unità.

  Conseguentemente,
   a) alla lettera a) sostituire le parole: ventitré unità con le seguenti: cinquantatré unità;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: settanta unità;
   c) al comma 2 sostituire le parole: euro 4.153.160 con le seguenti: euro 9.638.465.
1. 41. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 1, alinea sostituire le parole: cinquantatré unità con le seguenti: centotré unità.

Pag. 18

  Conseguentemente,
   a) alla lettera a) sostituire le parole: ventitré unità con le seguenti: quarantacinque unità;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: cinquantotto unità;
   c) al comma 2 sostituire le parole: euro 4.153.160 con le seguenti: euro 8.071.235.
1. 42. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, alinea, sostituire le parole da: come segue fino alla fine del comma con le seguenti: a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, svolto ai sensi dell'articolo 35, comma 5, trenta unità delle quali da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria B.
1. 43. Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, alinea, sostituire le parole da: come segue fino alla fine del comma con le seguenti: a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5, venti unità delle quali da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e trenta da inquadrare nel livello iniziale della categoria B.
1. 44. Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: anche.
1. 45. Fatuzzo, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Milanato, Polverini, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: delle proiezioni;
   b) sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021;
   c) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.
1. 46. I Relatori.

  Sopprimere il comma 2.
1. 47. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 2 dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: e all'articolo 2.
1. 48. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali. I decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze, che interviene per Pag. 19la valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;
   b) razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica;
   c) semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti;
   d) ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno.
  2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  2-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
1. 49. Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la revisione complessiva e la semplificazione del sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali.
1. 50. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il personale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione)

  1. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto alla corruzione e l'attività svolta dal personale dell'Autorità nazionale anticorruzione l'articolo 52-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, Pag. 20con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «Art. 52-quater. – (Organizzazione dell'ANAC) – 1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce con propri regolamenti, da adottare entro il termine di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti è conseguentemente abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  2. L'Autorità Nazionale Anticorruzione adegua il trattamento giuridico ed economico del proprio personale, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla tabella di corrispondenza n. 6 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000. Per le finalità del presente articolo non trova applicazione la lettera c) del comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».
1. 01. Labriola, Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 2.
(Misure per la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione)

  1. Al fine di incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
2. 2. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione inserire le seguenti: del personale del comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
2. 3. Gribaudo, Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lepri, Mura, Zan.

Pag. 21

  Al comma 1, dopo le parole: con esclusione inserire le seguenti: del personale docente del comparto dell'istruzione e della ricerca,
2. 4. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «con esclusione dei dipendenti» aggiungere le seguenti: «degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei dipendenti»;
   b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» aggiungere le seguenti: «nonché ai dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative»;
   c) sopprimere il comma 4.
2. 5. Villani, Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Al comma 1, dopo le parole: con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, aggiungere le seguenti: del personale della polizia locale.
2. 6. Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: «introducono ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso» con le seguenti: «possono introdurre ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5 sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso»;
   b) al secondo periodo sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» con le seguenti: «Con accordi di tipo contrattuale, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300».
2. 7. Bucalo, Rizzetto, Frassinetti, Mollicone, Ferro.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: introducono con le seguenti: possono introdurre;
   b) sostituire le parole: e di videosorveglianza con le seguenti: o di videosorveglianza;
   c) sopprimere le parole: e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5,.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.
2. 8. Rampelli, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: introducono con le seguenti: possono introdurre;Pag. 22
   b) sopprimere le parole: e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5,.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.
2. 9. Rampelli, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: introducono con le seguenti: possono introdurre, previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. 10. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5.
2. 11. Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: e solo dopo aver accertato che soluzioni meno invasive siano inidonee allo scopo.
2. 12. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di verifica biometrica dell'identità e;
   b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei dati biometrici con le seguenti: delle verifiche di cui al presente comma.
2. 13. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: verifica biometrica dell'identità con le seguenti: trattamento biometrico delle impronte digitali;

  Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: verifica biometrica dell'identità con le seguenti: trattamento biometrico delle impronte digitali.
2. 14. Amitrano, Davide Aiello, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di videosorveglianza degli accessi.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e di videosorveglianza.
2. 15. Cecconi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sistemi di verifica biometrica dell'identità e con le seguenti: sistemi di verifica biometrica dell'identità o.
*2. 16. Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sistemi di verifica biometrica dell'identità e con le seguenti: sistemi di verifica biometrica dell'identità o.
*2. 17. Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella.

Pag. 23

  Al comma 1, sostituire le parole: e di videosorveglianza con le seguenti: o di videosorveglianza.
2. 18. Rampelli, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attualmente in uso aggiungere le seguenti: previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*2. 19. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attualmente in uso aggiungere le seguenti: previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*2. 20. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ove questi ultimi non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti.
2. 21. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01).
2. 22. Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 23. Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le seguenti: Con accordi di tipo contrattuale in osservanza di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. 24. Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
   b) sostituire le parole: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 con le seguenti: da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d),.
2. 25. Amitrano, Davide Aiello, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: le modalità attuative del presente comma aggiungere le seguenti:, nonché le misure necessarie a garantire controlli Pag. 24successivi al fine di evitare l'adozione di provvedimenti non legittimi.
2. 26. Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01) e.
2. 27. Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Giornalmente il dirigente o il responsabile sottoscrive e invia all'amministrazione di appartenenza un apposito registro elettronico di presenza dei dipendenti. In mancanza o in presenza di difforme comunicazione lo stesso è imputabile di procedimento disciplinare.
2. 28. Cecconi.

  Sopprimere il comma 2.
2. 29. Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
2. 30. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
2. 31. Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche avvalendosi delle risorse previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo;

  Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo accordo in sede di Conferenza Unificata.
*2. 32. Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella.

  Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche avvalendosi delle risorse previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo;

  Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo accordo in sede di Conferenza Unificata.
*2. 33. Rizzetto.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi delle risorse del fondo di cui al comma 5;

  Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: Pag. 25previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
2. 34. Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta escluso dall'applicazione del presente comma il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello della polizia locale.
2. 35. Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi anche delle risorse del fondo di cui al comma 5.;

  Conseguentemente al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo accordo in sede di Conferenza Unificata.
2. 36. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Sopprimere il comma 4.
*2. 37. Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella.

  Sopprimere il comma 4.
*2. 38. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

  Al comma 4, sostituire le parole: Per il personale docente ed educativo con le seguenti: Per il personale docente, educativo ed ATA.
*2. 39. Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 4, sostituire le parole: Per il personale docente ed educativo con le seguenti: Per il personale docente, educativo ed ATA.
*2. 40. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Al comma 4, sostituire le parole da: sono stabilite fino alla fine del comma, con le seguenti: sono demandate alla contrattazione collettiva.
2. 41. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 4, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, inserire le seguenti:, previo accordo in sede di Conferenza unificata e.
2. 42. Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Al comma 5 sostituire le parole: 35 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021;

  Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole da: 35 milioni di euro per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Pag. 26Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 43. Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti:, previo accordo in sede di Conferenza unificata.
2. 44. Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: delle proiezioni;
   b) sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021;
   c) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.
2. 45. I Relatori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: «Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui Pag. 27all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.
2. 46. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: «Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.
  6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 47. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, Pag. 28comma 1, del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero della salute e l'INPS e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari a 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. 48. Moretto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse;
   b) il terzo periodo è soppresso.
2. 01. Cecconi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Divieto di utilizzo dei social network durante l'orario di lavoro)

  1. All'articolo 11 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il dipendente, durante l'orario di lavoro, può utilizzare i social network solo ed esclusivamente per finalità direttamente collegate allo svolgimento della propria mansione. Ogni altra forma di utilizzo è vietata».
2. 02. Rampelli, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

Pag. 29

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. I Relatori.

  Al comma 1, dopo le parole: assunzioni in deroga, aggiungere le seguenti: fermo restando l'allineamento a partire dal 1o gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il tasso di inflazione certificata registrata a far fede dal 1o gennaio 2010,.
3. 2. Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA).
3. 5. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Ciaburro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per garantire agli assistenti amministrativi, che sostituiscono i direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni contenute nell'articolo 1 commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
3. 6. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non opera altresì con riferimento alle risorse stanziate a bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 3. Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 4. Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Pag. 30Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per i dirigenti scolastici a decorrere dal 1o settembre 2019, sono versate nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1o marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
3. 7. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

  Al comma 2, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 3 e 14.
3. 8. Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 9. Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.
*3. 10. Epifani, Speranza, Fornaro.

Pag. 31

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.
*3. 11. Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 febbraio 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 alle parole: «si applicano» è premessa la seguente: «non».
3. 26. Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: «per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «e mediante scorrimento della graduatoria per esame e per titoli relativa a 179 allievi agenti della polizia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale) del 26 maggio 2017, e mediante scorrimento della graduatoria finale per 76 allievi agenti della polizia di Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale) del 26 maggio 2017»;
   b) alla lettera b) dopo le parole: «alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito,» sono inserite le seguenti: «e alle prove pratiche se già sostenute,» e le parole da: «, alla data del 1o gennaio 2019» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893, 179 e 76 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017».
3. 23. Fiano, Martina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole da: «alla data del 1o gennaio 2019» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017».
3. 24. Fiano, Martina.

Pag. 32

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «per i comuni privi di posizioni dirigenziali» sono soppresse.
*3. 20. Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «per i comuni privi di posizioni dirigenziali» sono soppresse.
*3. 21. Rizzetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «per i comuni privi di posizioni dirigenziali» sono soppresse.
*3. 22. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis: All'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «2-sexies. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 decade alla firma di ogni contratto collettivo nazionale di lavoro che ottemperi al disposto di cui al comma 1 dello stesso articolo, in riferimento alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, anche di livello dirigenziale».
3. 19. Carnevali.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis: «All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la lettera b) è sostituita con la seguente:
   b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2018, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi nove anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
3. 12. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
   14-bis. Al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nel triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione.
3. 13. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a Pag. 33formare il tetto massimo di spesa del salario accessorio le risorse previste da specifiche norme di legge.
3. 14. Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che le risorse che specifiche disposizioni di legge destinano al trattamento economico accessorio del personale non si computano ai fini del limite complessivo di spesa del salario accessorio.
*3. 15. Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che le risorse che specifiche disposizioni di legge destinano al trattamento economico accessorio del personale non si computano ai fini del limite complessivo di spesa del salario accessorio.
*3. 16. Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «, le province e i comuni».
3. 17. Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che l'erogazione degli incentivi ivi disciplinati non si computa nel limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. 18. Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
3. 25. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Criteri per la differenziazione delle valutazioni)

  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 150 del 2009 è sostituito dal seguente:

  «Art. 19. – (Criteri per la differenziazione delle valutazioni). – 1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.
  2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che: a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla Pag. 34quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
  3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.
  4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.
  5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.
3. 05. Cecconi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. Al regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
    1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore.»;
   b) all'articolo 11, comma 7 le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse;
   c) all'articolo 14, comma 1, le parole «Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro» sono soppresse;
   d) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C»
3. 01. Pastorino.

Pag. 35

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. All'articolo 10, del regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il contratto collettivo nazionale di lavoro individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
  1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore».
3. 02. Pastorino.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. All'articolo 11, comma 7 del regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse.
3. 04. Pastorino.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. All'articolo 14 del regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».
3. 03. Pastorino.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti della Pubblica Amministrazione).

  1. Al comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma Pag. 36sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti».
3. 06. Mandelli, Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.
4. 1. Sisto, Polverini, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: Le amministrazioni dello Stato con le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato;
   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 4, alinea, dopo le parole: Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sostituire le parole: articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter con le seguenti: articolo 4, commi 3 e 3-bis.
4. 2. I Relatori.

  Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: nonché le regioni e gli enti locali.
*4. 3. Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: nonché le regioni e gli enti locali.
*4. 4. Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 165 inserire le seguenti: , nonché gli enti e gli organi del Servizio sanitario nazionale.
4. 5. Cecconi.

  Al comma 1, dopo le parole: nell'anno precedente inserire le seguenti: su tutti i posti resi vacanti e disponibili, per un biennio senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga.
4. 6. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto, Ciaburro.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: comparto scuola e alle università;

  Conseguentemente
   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
Pag. 37
    1-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga.
   b) al comma 3, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: e comma 1-bis;
   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel comparto «Istruzione e Ricerca».
4. 20. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo il caso in cui le disposizioni di cui alla presente legge siano più favorevoli.
4. 7. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale docente dell'università e della ricerca:
   a) In deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;
   b) A tale fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
4. 11. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione.
4. 8. Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento del periodo Pag. 38di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento del periodo di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel comparto «Istruzione e Ricerca».
4. 9. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.
4. 10. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Ciaburro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, del personale docente in possesso di un percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA).
4. 15. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il personale docente della scuola, all'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.».
4. 12. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 399, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione».
4. 13. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i Pag. 39trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999».
4. 14. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del concorso di cui al comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale appartenente al ruolo degli assistenti amministrativi della scuola è ammesso direttamente alle prove scritte, nella misura del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati.
4. 16. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione.
4. 17. Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per il personale scolastico, sono attivati, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'anno scolastico 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
4. 19. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato, incluse quelle locali, presso le quali operano lavoratori destinatari del trattamento di mobilità in deroga di cui all'Accordo Istituzionale del 7 dicembre 2016, provvedono a predisporre percorsi formativi dedicati finalizzati alla qualificazione professionale. La formazione è finalizzata all'acquisizione di titoli utili ai fini della valutazione nel corso di procedure concorsuali bandite dall'amministrazione presso la quale prestano la propria attività. Le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.
4. 22. Ferro, Deidda, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

Pag. 40

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.
4. 23. Iovino, Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel comparto «Istruzione e Ricerca».
4. 24. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: di cui al comma 1, predispongono inserire le seguenti: un piano di sviluppo delle competenze informatiche e digitali volto a rafforzare l'infrastruttura tecnologica e digitale dell'amministrazione e a potenziare le qualifiche professionali del personale assunto alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono, altresì

  Conseguentemente al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previa richiesta delle amministrazioni interessate, inserire le seguenti: valutata sulla base delle risultanze del piano di sviluppo delle competenze informatiche e digitali di cui al comma 2, e.
4. 25. Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 con le seguenti: programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali.
4. 26. Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) realizzazione e presentazione di progetti europei, ovvero di proposte di finanziamento indirizzate all'Unione europea.
4. 27. Invidia, Davide Aiello, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, Giannone, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi.

Pag. 41

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) Contabilità pubblica e gestione finanziaria.
4. 28. Alaimo, Macina, Dieni, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa adozione da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 di tutti gli atti necessari a colmare le lacune organizzative in grado di supportare tali professionalità.
4. 29. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: vigenti, inserire le seguenti: al 31 dicembre 2018.
4. 30. Dieni, Macina, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento delle assunzioni di cui alla presente lettera è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 31. Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
*4. 32. Bucalo, Rizzetto, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
*4. 33. Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in Pag. 42vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo svolgimento di prove selettive.
4. 34. Bucalo, Rizzetto, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli, Silvestroni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- 4o Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.
4. 35. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) a seguito di concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 per i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 affetti da disabilità che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999, inseriti nelle graduatorie di merito straordinarie regionali, compilate ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 17 ottobre 2018 è salvaguardato il mantenimento del servizio nella stessa provincia.
4. 36. Bucalo, Rizzetto, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Il servizio svolto dal personale dei centri di formazione professionale, nell'ambito dei corsi accreditati dalle regioni, sia per il profilo di docente che ATA, è riconosciuto ai fini del punteggio delle graduatorie di istituto di terza fascia della pubblica istruzione.
4. 37. Bucalo, Rizzetto, Frassinetti.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis) dopo il comma 9 dell'articolo 44, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è inserito il seguente:
   «9-bis. I vincitori del concorso interno bandito con provvedimento del direttore generale in data 3 aprile 2008 (bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 giugno 2008) al termine del corso di formazione sono nominati vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza giuridica della Pag. 43qualifica dal 1o Gennaio 2010. Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio anche in posizione soprannumeraria riassorbibile.
4. 38. Bucalo, Rizzetto, Varchi, Ferro, Deidda, Prisco.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 39. Zolezzi, Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei.
4. 40. Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 362, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
4. 41. Maurizio Cattoi, Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Si autorizza l'assunzione straordinaria per la nomina ad allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento delle graduatorie del concorso 1148 posti, in particolare riferito alla graduatoria per 179 posti per VFP1 in servizio da almeno sei mesi e 76 posti riservati a VFP1 in congedo e VFP4 in servizio e in congedo, per tutti coloro che sono stati già giudicati idonei dalla commissione esaminatrice del suddetto concorso.
4. 42. Iovino, Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: «e possono essere espletati» fino alla fine del periodo, sono soppresse.
4. 43. Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

Pag. 44

  Al comma 6, sostituire le parole: anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con le seguenti: nel pieno rispetto della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni.
4. 44. De Lorenzo, Davide Aiello, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra.
*4. 45. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra.
*4. 46. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Ciaburro.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite all'anno 2019, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  7-ter. Al comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
  7-quater. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
  7-quinquies. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 7-bis a 7-quater si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 48. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. In via sperimentale, a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2024, al fine di potenziare l'attività di monitoraggio dell'attuazione finanziaria dell'Obiettivo Convergenza, nonché al fine di offrire adeguato supporto tecnico alle regioni ammesse al medesimo programma, con particolare riferimento alle azioni dirette all'attrazione degli investimenti sul territorio, a decorrere dal 1o settembre 2019 è istituita una apposita struttura di missione del Ministero dell'economia e delle finanze. La struttura di missione di cui al precedente periodo ha sede in ciascuna regione ammessa all'Obiettivo Convergenza, a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze stipula apposite convenzioni con le regioni interessate.
  7-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato o rapporti di lavoro parasubordinato, presso le sedi regionali della struttura di missione di cui al comma Pag. 457-bis è autorizzato il ricorso a procedure di mobilità, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel limite di cinque unità di personale per ciascuna sede regionale, di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso agenzie e società partecipate dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter, pari a euro 2.050.000 annui a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al termine della sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 49. Occhiuto, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. A decorrere dal 1o settembre 2019, per i dirigenti scolastici sono versate nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1o marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 50. Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato da impiegare nei ruoli di responsabili di aree o settori per carenza di personale interno inquadrabile nelle categorie D1 e D3, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i comuni con popolazione non superiore ai centomila abitanti possono inquadrare nelle predette categorie, in via preliminare rispetto all'utilizzo di figure professionali esterne e previa eventuale selezione per titoli, i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno quindici anni e che siano in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale. I dipendenti dei comuni di cui al primo periodo in possesso di titoli post laurea o master universitari in materie di enti locali, legalmente riconosciuti, possono essere collocati dai medesimi enti, nel rispetto della procedura di cui al precedente periodo, in tutte le posizioni di responsabilità ascritte alle categorie D1/D3 ad esclusione delle aree o settori tecnici per i quali sono previsti titoli di studio specifici. I comuni di cui al primo periodo che hanno posti vacanti e sono economicamente non deficitari adegueranno il proprio fabbisogno triennale secondo quanto stabilito dal presente articolo e procederanno all'inquadramento del personale come sopra descritto tenendo conto delle esigenze e delle capacità delle piante organiche. Nei casi in cui il numero di unità di personale da inquadrare risulti superiore ai posti da occupare si procederà a selezione per titoli e anzianità di servizio.
4. 51. Occhiuto, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

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  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'articolo 9, comma 1-quinquies, le parole: «anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi e fatti salvi i processi di stabilizzazione in atto».
4. 52. Bucalo, Rizzetto, Ferro, Deidda.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*4. 53. Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*4. 54. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**4. 55. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan. 

Pag. 47

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**4. 56. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**4. 57. Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai due precedenti periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*4. 58. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. Pag. 48La disciplina di cui ai due precedenti periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*4. 59. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai due precedenti periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*4. 60. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai due precedenti periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*4. 61. Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dei reiterati vincoli del turn-over nella pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
4. 62. Rizzetto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria Pag. 49ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*4. 63. Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*4. 64. Rizzetto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2019.
4. 65. Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In attuazione degli articoli 1014 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il Ministero dell'interno include nello scorrimento della graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica, sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017, gli idonei non vincitori ricompresi nelle aliquote dei volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo partecipanti al concorso.
4. 66. Ferro, Deidda, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole comprese da: «alla data» fino alla fine della lettera b), sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017».
4. 67. Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Ferro, Deidda, Montaruli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono soppresse le parole da: «purché in possesso» fino alla fine della lettera, e alla lettera c) le parole: «dei requisiti» sono sostituite dalle parole: «del requisito».
4. 68. Silvestroni, Prisco, Ferro, Deidda, Donzelli, Zucconi, Lucaselli, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole da: «purché in possesso» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle parole: «purché in possesso dell'idoneità psico-fisica».
4. 69. Prisco, Ferro, Deidda, Donzelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Rizzetto, Bucalo.

Pag. 50

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Alla lettera b) del comma 2-bis dell'articolo 11 della legge 11 febbraio 2019, n. 12 le parole: «, purché in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» sono soppresse.
4. 70. Ferro, Deidda, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «, ovvero mediante procedure per l'espletamento della verifica di idoneità ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
4. 71. Paolo Russo, Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di garantire e potenziare l'attività di INAIL, al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «procedure concorsuali» aggiungere le seguenti: «, ovvero mediante procedure per l'espletamento della verifica di idoneità ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
4. 72. Paolo Russo, Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 20, comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) all'articolo 22, comma 15, secondo periodo, il numero: «20» è sostituito dal seguente: «50».
4. 73. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all'assunzione di personale ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. 74. Alaimo, Macina, Dieni, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Monitoraggio)

  1. Al fine di monitorare gli effetti sull'efficienza della pubblica amministrazione Pag. 51delle misure di cui alla presente legge, il Nucleo della concretezza presenta, con cadenza annuale, un rapporto sullo stato di attuazione delle singole misure adottate e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi.
  2. Il rapporto annuale di cui al comma precedente è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. 01. Amitrano, Davide Aiello, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

  1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto, di stabilità (ora pareggio di bilancio) che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità.
4. 02. Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)

  1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: «e possono essere espletati» fino alla fine del periodo sono soppresse.
4. 03. Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzione personale dei comuni)

  1. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  2. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2019 non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  3. Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse Pag. 52ridotto in sede di rideterminazione triennale di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerate esuberi.
4. 04. Ciaburro, Caretta, Bucalo, Prisco, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. In deroga all'articolo 1, comma 361 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali e le regioni hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  2. All'articolo 1, comma 366 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «scolastico», sono aggiunte le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali».
4. 05. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «i dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;
   b) al comma 4 dopo le parole: «non può superare i cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «rinnovabile una sola volta»;
   c) al comma 6 le parole: «Il dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale».
4. 07. Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per potenziare l'attività degli enti locali e il loro regolare svolgimento)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
    1-ter. I segretari comunali, titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore»;
   b) all'articolo 11, comma 7 sono soppresse le parole «qualora sia stato collocato in disponibilità»;
   c) all'articolo 14:
    1) al comma 1 sono soppresse le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro»;
    2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed Pag. 53inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 non trovano applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti.
  3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 08. Gagliardi, Caon, Sisto, Polverini, Calabria, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Potenziamento dell'attività di controllo per i dipendenti assenti dal servizio)

  1. All'articolo 18, comma 1, la lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è sostituita dalla seguente:
   «c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
    “2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Al fine di potenziare gli accertamenti di cui al precedente periodo, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali da eseguire nelle fasce di reperibilità, da assegnare a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello indicato all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici, di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in tema di tutele, e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative”».

  2. Dalle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 09. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2018».
  2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni Pag. 54presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.
  3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 o delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.
  4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.
4. 010. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incarichi di reggenza e supplenza dei segretari comunali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
  1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore».
   b) all'articolo 11, comma 7, le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse.
   c) all'articolo 14 comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse.
   d) all'articolo 14 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».

  2. L'articolo 6, comma 12, della legge 122/2010 non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti.
4. 011. Fornaro, Speranza, Epifani.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Al fine di facilitare processi di nomina dei segretari comunali e provinciali più aderenti alle esigenze gestionali degli enti locali, i vicesegretari dirigenti di ruolo in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta e che ricoprano o abbiano ricoperto alla data di pubblicazione della presente legge, da almeno 10 anni anche discontinui, l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali nella fascia di appartenenza del Comune o Provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico, ovvero nella prima fascia del grado iniziale della carriera qualora non dirigenti. Ai fini retributivi viene salvaguardato Pag. 55il diritto al dirigente di optare per il contratto di lavoro più favorevole.
4. 012. Caon, Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga contratti personale Istituti e luoghi di cultura)

  1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 013. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura)

  1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
4. 014. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

  1. Il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2020.
4. 015. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno della genitorialità per il personale di ruolo dipendente dalla pubblica amministrazione)

  1. A sostegno e tutela della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni con figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 o con invalidità riconosciuta al 100 per cento, è riconosciuta come criterio di priorità l'assegnazione della sede di servizio nel comune di Pag. 56residenza del figlio, in soprannumero o in posizione di comando.
4. 016. Epifani, Speranza, Fornaro.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure a tutela della polizia locale)

  1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, le parole: «dai comuni» sono sostituite con le seguenti: «dagli enti locali».
  2. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso personale si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 in materia di pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata.
4. 017. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Età pensionabile del personale medico specialistico)

  1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
4. 018. Ferro, Deidda, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  All'articolo 263 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In considerazione dell'unicità del comune di Campione d'Italia, enclave in territorio elvetico, evidenziata dalla vigenza di disposizioni normative che derogano dalla legislazione nazionale relativamente ai settori tributario, fiscale, sanitario e scolastico, diversamente da quanto previsto dal comma 2, al suddetto ente spetta un numero di dipendenti pari a quello spettante agli enti di fascia demografica con popolazione corrispondente a 10 mila abitanti».
4. 019. Currò, Invidia, Davide Aiello, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, Giannone, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Intervento per l'efficienza delle strutture della Marina militare di Taranto)

  1. Al fine ai garantire l'efficienza delle strutture della Marina militare di Taranto Pag. 57alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 493 le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 020. Labriola, Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Polverini, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I buoni pasto, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 sono estesi anche al personale docente, collaboratore scolastico e ATA della scuola con rientro pomeridiano giornaliero laddove non coperto dal servizio mensa attivato dall'istituzione scolastica a seguito di tempo pieno e prolungato per gli studenti.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 13 milioni di euro.
5. 1. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I buoni pasto, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 sono estesi anche al personale docente, collaboratore scolastico e ATA della scuola con rientro pomeridiano giornaliero laddove non coperto dal servizio mensa attivato dall'istituzione scolastica a seguito di tempo pieno e prolungato per gli studenti.
5. 2. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere: a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in proporzione all'entità del rispettivo credito;
   b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e Pag. 58delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019;
   c) al comma 4, sostituire le parole da: 3 milioni di euro, fino alla fine del periodo con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 304.
5. 3. Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere: a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati i relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in proporzione all'entità del rispettivo credito;
   b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019;
   c) al comma 4, sostituire le parole: 3 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 20 milioni di euro.
5. 4. Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi, ed alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto relativi alle gare indicate al comma 1, non rimborsati. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche e dalle micro e piccole imprese di cui al precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna di esse in proporzione all'entità del rispettivo credito.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per assicurare alle micro e piccole imprese come definite ai sensi del Pag. 59decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, il rimborso almeno parziale dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 5. Il Relatore per la I Commissione.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: delle proiezioni;
   b) sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021;
   c) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.
5. 6. I Relatori.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i quali devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».
  4-ter. All'articolo 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera g): «indicazione della garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare all'esercizio convenzionato».
   b) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2».
  4-quater. Ai lavoratori autonomi e alle imprese qualificate come «esercizio convenzionato» ai sensi del regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto 7 giugno 2017, n. 122, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, senza pregiudizio della deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ove la stessa risulti applicabile, è attribuito un risarcimento, non imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sotto forma di credito d'imposta, fino al 76 per cento del valore della perdita, limitatamente alle perdite per le quali i requisiti di certezza e precisione si sono determinati nei periodi di imposta di entrata in vigore dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in quelli successivi fino a quello precedente al periodo di imposta di entrata in vigore del comma 6, entro il limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  4-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 7 è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come «esercizio convenzionato» in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi Pag. 60dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure e ai termini massimi per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7, anche tenendo conto degli effetti fiscali.
  4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dai commi 7 e 8, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con il decreto di cui al comma 8 sono stabiliti altresì i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione delle risorse stanziate, nel limite massimo di spesa di cui al primo periodo.
5. 7. Brunetta, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, i quali devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».
  4-ter. All'articolo 5 del regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera g): «indicazione della garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare all'esercizio convenzionato»;
   b) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2».
  4-quater. Ai lavoratori autonomi e alle imprese qualificate come «esercizio convenzionato» ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico, 7 giugno 2017, n. 122, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, Pag. 61senza pregiudizio della deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ove la stessa risulti applicabile, è attribuito un risarcimento, non imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sotto forma di credito d'imposta, fino al 76 per cento del valore della perdita, limitatamente alle perdite per le quali i requisiti di certezza e precisione si sono determinati nei periodi di imposta di entrata in vigore dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in quelli successivi fino a quello precedente al periodo di imposta di entrata in vigore del comma 6, entro il limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  4-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 7 è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come «esercizio convenzionato» in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure e ai termini massimi per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7, anche tenendo conto degli effetti fiscali.
  4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dai commi 7 e 8, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con il decreto di cui al comma 8 sono stabiliti altresì i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione delle risorse stanziate, nel limite massimo di spesa di cui al periodo precedente.
5. 8. Brunetta, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i quali devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».
  4-ter. All'articolo 5 del regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera g): «indicazione della garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare all'esercizio convenzionato»;
   b) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di recedere dalle Pag. 62stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2.
5. 9. Brunetta, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 01. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a Segretario generale, a cui possono presentare domanda di iscrizione coloro che risultano in possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, in qualifiche dirigenziali maturata nel settore pubblico o nel settore privato e che abbiano frequentato apposito corso di formazione, attivato ed organizzato, con periodicità almeno annuale, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e concluso con apposita certificazione.
  3. Ai fini della formazione dell'elenco, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una commissione, composta secondo quanto stabilito dal decreto di cui al successivo comma 7, che procede alla valutazione dei titoli professionali e formativi presentati dagli aspiranti e della loro esperienza dirigenziale nonché ad un colloquio, secondo parametri e criteri specifici individuati dal medesimo decreto, e che propone al Ministero l'iscrizione all'elenco Pag. 63degli aspiranti che abbiano ottenuto la valutazione d'idoneità prevista dal suddetto decreto.
  4. Le Giunte delle Camere di commercio designano il Segretario generale esclusivamente tra gli iscritti nell'elenco e a tal fine le stesse Camere, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al successivo comma 7, scelgono il candidato direttamente da tale elenco ovvero all'esito di una valutazione comparativa tra più iscritti, eventualmente supportata da un colloquio. L'incarico può essere conferito anche in forma associata o in regime convenzionale.
  5. Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La durata dell'incarico è compresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni. Lo stesso è rinnovabile, per una sola volta, con provvedimento motivato della Giunta della Camera di commercio. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è di durata corrispondente a quella dell'incarico. Il trattamento economico annuo, onnicomprensivo, è definito nell'ambito delle fasce economiche, e relativi criteri di individuazione, definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. È fatto comunque obbligo a ciascun Segretario generale, in quanto componente della sua valutazione annua e periodica, partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al successivo comma 7.
  6. La nomina a Segretario generale determina, per i dirigenti pubblici, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto, da esercitare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative del presente articolo».

  2. Nei riguardi dei titolari di incarico di Segretario generale in corso di svolgimento nelle Camere di commercio non oggetto di accorpamento ovvero che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, abbiano concluso il processo di accorpamento, la valutazione della Giunta ai fini del rinnovo di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 23 dicembre n. 580, come modificato dal presente articolo, è da intendersi riferita all'incarico disposto o rinnovato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo suddetto, ovvero della presente norma se avente scadenza successiva a tale ultima data.
5. 02. De Toma, Rachele Silvestri, Macina, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)

  1. Al regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici. Pag. 64
   1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore».
   b) all'articolo 11, comma 7, le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse.
   c) all'articolo 14,
    1) al comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».

  2. L'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti.
5. 03. Berlinghieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rimborso per spese viaggio per incarichi a scavalco)

  1. L'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti».
5. 04. Pastorino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) come lingua propria delle persone sorde e delle loro famiglie.
  2. Presso ogni amministrazione pubblica gli uffici per le relazioni con il pubblico devono essere dotati di personale formato per la comunicazione nella LIS e nella LIS tattile.
  3. Il personale così qualificato è interlocutore del sordo e ne garantisce la piena accessibilità ai servizi garantiti ai cittadini.
  4. Il Ministro per la pubblica amministrazione con proprio decreto disciplina la formazione di personale qualificato a comunicare con la LIS o LIS tattile, e determina il contingente di tale personale da destinare ai singoli uffici, in proporzione al numero di abitanti con disabilità uditiva del relativo bacino di utenza.
5. 05. Montaruli, Prisco, Rizzetto, Bucalo, Donzelli.