CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 febbraio 2019
142.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (S. 1018 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1018 di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
   rilevato che:
    le disposizioni del Capo I del provvedimento in materia di reddito di cittadinanza appaiono riconducibili, in primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione); assume inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);
    alla luce di questo intreccio di competenze, il principio di sussidiarietà verticale consente l'intervento legislativo statale, ferma restando l'esigenza di individuare adeguate modalità di coinvolgimento delle regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriale;
    il provvedimento recepisce questa esigenza con alcune specifiche previsioni; in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 rinvia a un accordo da concludere in sede di Conferenza unificata la definizione dei princìpi e dei criteri generali per valutare le cause di possibile esonero rispetto agli obblighi previsti connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza (Rdc); al successivo comma 7, il decreto del Ministro del lavoro chiamato a definire gli indirizzi nazionali per la redazione del Patto per il lavoro dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; il comma 2 dell'articolo 8 prevede infine che gli standard di qualità per i percorsi formativi siano individuati con accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni;
    potrebbe risultare opportuno, al fine di evitare eventuali contenziosi, inserire nel testo la previsione di specifiche forme di coinvolgimento delle regioni con riferimento a ulteriori disposizioni: si segnalano in particolare il comma 2 dell'articolo 5, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro volto a individuare le ulteriori modalità di presentazione della richiesta del Rdc; il comma 6 del medesimo articolo 5, che rinvia a un decreto del Ministro del lavoro l'individuazione di ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc e il comma 1 dell'articolo 6, che prevede l'adozione, con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme digitali per la gestione dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale;
    risulta inoltre opportuno, sempre al fine di evitare eventuali contenziosi e garantire l'effettività della norma, approfondire la relazione tra l'autorizzazione di spesa recata Pag. 152dal comma 3 dell'articolo 12 a favore di ANPAL Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. Navigator) e le attuali competenze dei centri per l'impiego regionali, anche nell'ottica di un superamento delle difficoltà che hanno finora caratterizzato il funzionamento di tali centri;
    risulta parimenti necessario un rafforzamento dei servizi territoriali gestiti dai comuni;
    è opportuno integrare la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali prevista dall'articolo 13, comma 2, con un riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, in conformità con molti precedenti;
    le disposizioni del Capo II in materia pensionistica sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    inserire forme di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di adozione degli atti previsti agli articoli 5, commi 2 e 6, e 6, comma 1;
    approfondire la relazione tra l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12, comma 3, a favore di ANPAL Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del Reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. Navigator) e le attuali competenze dei centri per l'impiego regionali, anche nell'ottica di un superamento delle difficoltà che hanno finora caratterizzato il funzionamento di tali centri;
    individuare misure per il rafforzamento dei servizi territoriali gestiti dai comuni;
    aggiungere, all'articolo 13, comma 2, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (C. 491 Massimo Enrico Baroni).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 491, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione;
   evidenziato come la proposta rechi disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, come la materia trattata dalla proposta di legge può essere ricondotta all'ambito della materia «tutela della salute», di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato;
   rilevato altresì come l'articolo 1 della proposta qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione,
   esprime
PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare (C. 712 Molinari).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 712 Molinari, recante modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile», affidata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.