CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 gennaio 2019
130.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4

  Al comma 7, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: , con esclusivo riferimento, per quanto riguarda la lettera a), a condizioni che configurino una partecipazione qualificata nelle società, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.
*4. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 7, dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: , con esclusivo riferimento per quanto riguarda la lettera a), a condizioni che configurino una partecipazione qualificata nelle società, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.
*4. 3. Gemmato.

ART. 5

  Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 4, sopprimere le seguenti:, comma 5,.
5. 11. Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo dei dati pubblici, di cui alla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Rimane fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse sono state raccolte dal Ministero della salute.
5. 3. Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli, Versace.

  Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore Pag. 138della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela, di natura giurisdizionale e amministrativa, ivi previste.
5. 15. Il Relatore.

  Al comma 7, dopo le parole: l'Autorità nazionale anticorruzione aggiungere le seguenti: , l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
5. 12. Bologna, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2019 e a 50.00 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 16. Il Relatore.