CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2019
129.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (Proposta di legge C. 395).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 395 Gallo, recante modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ricerca scientifica e tecnologica», affidata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente;
   evidenziato altresì come, in tale quadro, la Corte costituzionale abbia affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni» e come «la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, la quale dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato con la RAI, società concessionaria del «servizio pubblico generale radiotelevisivo», il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento alla RAI in quanto società concessionaria del «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», armonizzando la formulazione della norma con la nozione di tale servizio contenuta nell'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 177 del 2005;
   b) ancora con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire come si dovrebbe innestare il concerto del Ministro dello sviluppo economico con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella procedura di adozione del nuovo contratto nazionale di servizio, atteso che, ai sensi delle previsioni vigenti, tale contratto è stipulato con la RAI dal Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei Ministri;Pag. 15
   c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, il quale, inserendo un nuovo articolo 42-bis nella legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), dispone che l'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota almeno pari al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto di riprodurla, distribuirla o metterla a disposizione gratuitamente al pubblico successivamente alla messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o dopo «un ragionevole periodo di tempo» dalla prima pubblicazione (a titolo non gratuito), «comunque non superiore» a sei mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in maniera univoca il termine a partire dal quale l'autore è legittimato – dopo la prima pubblicazione da parte dell'editore – a riprodurre, distribuire o mettere a disposizione gratuitamente l'opera, ovvero a demandare l'individuazione di tale termine ad un atto secondario.

Pag. 16

ALLEGATO 2

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (Proposta di legge C. 1354, approvata dal Senato, e abb.)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1354 Castellone, approvata dal Senato, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, cui sono abbinate le proposte di legge C. 84 Zolezzi, C. 753 Massimo Enrico Baroni e C. 811 Cecconi;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile, per alcuni aspetti, alla materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), m) ed r), della Costituzione e, per altri profili, alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.