CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 gennaio 2019
125.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata la proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva e abb., recante «Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1», nel testo recante le modifiche approvate dalla I Commissione;
   considerato che l'introducendo quarto comma dell'articolo 71, relativo alle condizioni di ammissibilità del referendum sulla proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da oltre cinquecentomila elettori, prevede espressamente, tra l'altro, che esso non è ammissibile se la proposta non rispetta i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.).

PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALLA DEPUTATA ROSSINI

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   premesso che:
    la proposta di legge costituzionale C. 1173 e abbinate reca un testo che svilisce il ruolo del Parlamento quale sede rappresentativa della volontà popolare;
    esso prevede infatti che proposte di legge d'iniziativa popolare sottoscritte da almeno 500 mila elettori abbiano il sopravvento sull'agenda dei lavori parlamentari di iniziativa legislativa, causa il termine tassativo entro cui devono essere, non tanto esaminate, ma approvate;
    ai cittadini tramite referendum propositivo è consentito legiferare in modo difforme rispetto ai vincoli europei ed internazionale. Il rispetto dei vincoli europei e internazionali è stato infatti sostituito semplicemente dal diritto europeo e internazionale, che è ben altra cosa. In termini di gerarchia delle fonti, i vincoli europei e internazionali sono sovraordinati e ricomprendendo il rispetto dei trattati europei e internazionali, nonché il diritto europeo e internazionale che da essi semplicemente deriva e scaturisce;
    in mancanza di approvazione è indetto referendum popolare propositivo;
    l'ordinamento dell'Unione europea è ispirato – viceversa – ai valori della centralità del Parlamento europeo, della democrazia rappresentativa e dei partiti politici, come emerge chiaramente dall'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea;
    il referendum propositivo non è un istituto previsto nell'ordinamento dell'Unione europeo,

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PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.).

PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALLA DEPUTATA OCCHIONERO

  La XIV Commissione – Politiche dell'Unione europea,
   premesso che:
    la proposta di legge costituzionale 1173 e abbinate reca contenuti estranei alle tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri dell'Unione europea, richiamati nell'articolo 6 del TUE;
    essa – infatti – conferisce alle proposte di legge d'iniziativa popolare non solo una corsia preferenziale nell'esame parlamentare ma uno status giuridico del tutto privilegiato rispetto all'iniziativa legislativa dei membri del Parlamento e all'iniziativa del Governo;
    l'impostazione per cui la proposta d'iniziativa popolare costituisce una misura di trasparenza è errata; trasparenti possono essere le istituzioni rappresentative, mentre l'esaltazione estrema dell'iniziativa legislativa popolare costituisce l'umiliazione del Parlamento e dei corpi intermedi – primi fra tutti i partiti politici – che trovano rappresentanza nel Parlamento;
    tali valori sono patrimonio dei Trattati europei, come è reso manifesto dall'articolo 10 TUE, che ribadisce l'ispirazione rappresentativa dell'Unione europea ed evidenzia il fondamentale ruolo dei partiti politici,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.).

PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALLA DEPUTATA ROSSELLO

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata la proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva e abb., recante «Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1», nel testo recante le modifiche approvate dalla I Commissione;
   ritenuto che la proposta di legge costituzionale C. 1173 e abbinate reca un testo che svilisce il ruolo del Parlamento quale sede rappresentativa della volontà popolare;
   rilevato che la modifica proposta consentirebbe l'ammissibilità del referendum anche per proposte di legge difformi rispetto ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea come richiesto dall'articolo 117 della Costituzione;
   considerato che l'ordinamento dell'Unione europea è ispirato ai valori della centralità della democrazia rappresentativa e dei partiti politici, come emerge chiaramente dall'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea,

  esprime

PARERE CONTRARIO.