CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 gennaio 2019
125.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato per i profili di competenza il nuovo testo, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la I Commissione, della proposta di legge costituzionale C. 1173 cost. D'Uva, recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare;
   richiamato che il provvedimento è finalizzato a potenziare e rendere più effettivi nel nostro ordinamento gli strumenti della democrazia diretta e partecipativa, nonché ad assicurare trasparenza ed efficienza alle nostre istituzioni, così da gratificare innanzitutto la crescente domanda di partecipazione dei cittadini alla vita della nostra Repubblica e ricostruire un legame di fiducia tra i cittadini e, tra tutte, la più alta istituzione rappresentativa, sulla scia di quanto affermato dallo stesso Presidente della Camera nel suo discorso di insediamento il 24 marzo 2018;
   sottolineato che gli istituti della democrazia diretta e partecipativa devono essere concepiti non come sostitutivi e alternativi ma come integrativi e rafforzativi della democrazia rappresentativa;
   preso atto che la modifica proposta all'articolo 71 Cost. delinea con chiarezza i limiti posti all'iniziativa legislativa popolare, prevedendo espressamente che il referendum non sia ammissibile, tra l'altro, se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata e se presuppone intese o accordi;
   sottolineato che tra i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione rientrano quelli di cui agli articoli 10 e 11 Cost.e che il richiamo agli accordi esclude il ricorso all'istituto rispetto ad accordi e trattati internazionali già ratificati come pure ad accordi e trattati internazionali siglati e non ratificati – attesa la natura meramente formale dell'iniziativa legislativa in tale materia – e in ogni caso in cui l'iniziativa legislativa popolare comporti una responsabilità per la Repubblica in ambito eurounitario ed internazionale, dando invece voce ai cittadini laddove sussistano margini di discrezionalità nell'adempimento agli obblighi di natura eurounitaria ed internazionale;
   ritenuta opportuna una norma di coordinamento tra il nuovo articolo 71 Cost. e gli articoli 75 e 117, comma 1, della Costituzione;
   evidenziata l'esigenza di avviare una riflessione sull'introduzione nel nostro ordinamento di opportune forme di consultazione popolare con finalità consultiva su trattati di particolare rilevanza o che comportino cessioni di sovranità, come quelli stipulati nell'ambito dell'Unione europea, in analogia con sistemi come quello francese, britannico o svizzero,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato per i profili di competenza il nuovo testo, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la I Commissione, della proposta di legge costituzionale C. 1173 cost. D'Uva, recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare;
   richiamato che il provvedimento è finalizzato a potenziare e rendere più effettivi nel nostro ordinamento gli strumenti della democrazia diretta e partecipativa, nonché ad assicurare trasparenza ed efficienza alle nostre istituzioni, così da gratificare innanzitutto la crescente domanda di partecipazione dei cittadini alla vita della nostra Repubblica e ricostruire un legame di fiducia tra i cittadini e, tra tutte, la più alta istituzione rappresentativa, sulla scia di quanto affermato dallo stesso Presidente della Camera nel suo discorso di insediamento il 24 marzo 2018;
   sottolineato che gli istituti della democrazia diretta e partecipativa devono essere concepiti non come sostitutivi e alternativi ma come integrativi e rafforzativi della democrazia rappresentativa;
   preso atto che la modifica proposta all'articolo 71 Cost. delinea con chiarezza i limiti posti all'iniziativa legislativa popolare, prevedendo espressamente che il referendum non sia ammissibile, tra l'altro, se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata e se presuppone intese o accordi;
   sottolineato che tra i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione rientrano quelli di cui agli articoli 10 e 11 Cost. e che il richiamo agli accordi esclude il ricorso all'istituto rispetto ad accordi e trattati internazionali già ratificati come pure ad accordi e trattati internazionali siglati e non ratificati – attesa la natura meramente formale dell'iniziativa legislativa in tale materia – e in ogni caso in cui l'iniziativa legislativa popolare comporti una responsabilità per la Repubblica in ambito eurounitario ed internazionale, dando invece voce ai cittadini laddove sussistano margini di discrezionalità nell'adempimento degli obblighi di natura eurounitaria ed internazionale;
   ritenuta indispensabile, anche in sede di attuazione, una norma di coordinamento tra il nuovo articolo 71 Cost. e gli articoli 75 e 117, comma 1, della Costituzione con riferimento all'esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato e delle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
   evidenziata l'esigenza di avviare una riflessione sull'introduzione nel nostro ordinamento di opportune forme di consultazione popolare con finalità consultiva su trattati di particolare rilevanza o che comportino cessioni di sovranità, come quelli stipulati nell'ambito dell'Unione europea, in analogia con sistemi come quello francese, britannico o svizzero,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00124 Grande: Sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media a livello internazionale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (affari esteri e comunitari),
   premesso che:
    nel 2017 sono stati uccisi 82 giornalisti e operatori dell'informazione. Nei primi 10 mesi del 2018 sono stati invece 72 gli assassinii e due le morti per cause accidentali;
    dal gennaio del 2013 ad oggi sono morti nel mondo per incidente sul lavoro, omicidio o altre cause violente, 650 giornalisti e operatori dei media a vario titolo;
    in molti Paesi la professione di giornalista continua ad essere una delle più pericolose e oltre all'elevato numero di vittime registrate, oramai si contano quotidianamente casi di minacce, sequestri, arresti, attentati ai danni degli operatori dell'informazione;
    le situazioni maggiormente preoccupanti, perché ad essere quotidianamente a rischio è l'incolumità fisica dei giornalisti, si registrano in America Latina, Medio Oriente e Africa; negli ultimi 22 mesi, in America, sono morti rispettivamente 40, 32 e 13 giornalisti. Merita una menzione a parte l'Afghanistan, dove nello stesso periodo sono morti 27 giornalisti;
    uno degli assassini più atroci di giornalisti avvenuti in questi anni si è registrato tuttavia in Europa, il 16 ottobre 2017 quando la reporter investigativa maltese Daphne Caruana Galizia perse la vita nell'esplosione di una bomba piazzata nella sua auto;
    la giornalista investigativa era diventata famosa in tutta Europa per il suo blog e per aver partecipato a far emergere lo scandalo dei «Maltafiles», dando il suo contributo a un'inchiesta internazionale indipendente secondo la quale «lo Stato nel Mediterraneo fa da base pirata per l'evasione fiscale in Ue» e aveva collaborato all'inchiesta sui Panama Papers. Per l'omicidio di Daphne sono stati arrestati i due esecutori, mentre si cercano i mandanti del brutale omicidio;
    in Europa, attendono ancora piena giustizia e verità anche i giornalisti Jan Kuciak, ucciso con la sua fidanzata il 22 febbraio 2018, dopo aver scoperto lo scandalo sulla gestione di fondi strutturali dell'Unione europea in Slovacchia. Aveva collaborato anche lui nei Panama Papers; Viktoria Marinova, giornalista bulgara, uccisa il 6 ottobre 2018, dopo essere stata violentata. Viktoria stava realizzando una inchiesta sulla corruzione e in particolare sull'utilizzo fraudolento dei fondi strutturali europei;
    nella sponda europea della città di Istanbul ha trovato invece la morte Jamal Ahmad Khashoggi, giornalista saudita e collaboratore del Washington Post, scomparso il 2 ottobre 2018 e barbaramente assassinato all'interno del Consolato generale dell'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dalla autorità turche sarebbe stato fatto a pezzi mentre era ancora vivo e probabilmente sciolto nell'acido, versione questa non confermata dalle autorità di Riad che però hanno ammesso l'uccisione del giornalista;Pag. 36
    gli ultimi casi di omicidio di giornalisti appena riportati rappresentano la punta massima di un drammatico fenomeno che vede il giornalismo sotto attacco in tutto il mondo, dove, secondo le ultime statistiche pubblicate dall'IFJ (International Federation of Journalist), nove casi su dieci rimangono impuniti;
    rimangono ancora senza giustizia anche i casi «italiani» degli omicidi di Ilaria Alpi e Andy Rocchelli, uccisi rispettivamente 24 e 4 anni fa mentre svolgevano i loro reportage in Somalia e Ucraina;
    ha colpito l'opinione pubblica internazionale il caso di Alexander Rastorguyev, Orkhan Dzhemal e Kirill Radchenko, uccisi in circostanze ancora misteriose durante un reportage in Repubblica Centrafricana;
    richiamata la barbara uccisione del giovane giornalista italiano, Antonio Megalizzi, avvenuta a Strasburgo il 14 dicembre 2018;
    secondo il CPJ (Comitato per la protezione dei giornalisti), il 2017 ha registrato il record negativo per i giornalisti detenuti: 262, con il triste primato detenuto dalla Turchia con 73 giornalisti in carcere (nel 2018 in Turchia sono stati definitivamente condannati all'ergastolo 6 giornalisti). Seguono, sul podio la Cina e l'Egitto, rispettivamente con 41 e 20 casi di giornalisti imprigionati. Nello Stato turco, definito «la più grande prigione al mondo per giornalisti» nel «World Press Freedom» di Reporters Without Borders, soltanto nel 2017 sono stati 189 i giornalisti fermati e 58 gli arresti;
    ogni giorno si registrano nel mondo casi di giornalisti attaccati, picchiati, detenuti, molestati o minacciati mentre esercitano la loro professione. Sono crescenti poi le minacce alla sicurezza digitale, anche dei dati raccolti durante le inchieste e i reportage, condotte con cyber attacchi, hacker, molestie on line, in particolare nei confronti delle giornaliste donne;
    nonostante i numerosi protocolli, linee guida e proposte approvate negli ultimi anni a livello globale e soprattutto in ambito Onu, i giornalisti e gli operatori dei media continuano ad affrontare una minaccia quotidiana e la loro situazione sembra peggiorare;
    lo United Nation Plan of Action on the Safety of Journalists, il cui processo è iniziato nel 2011, è una ottima iniziativa, ma non è riuscito ancora a invertire la tendenza negativa. Secondo il piano, ogni Stato dovrebbe avere un proprio piano per la sicurezza dei giornalisti, sia per garantire la prevenzione e la protezione dei minacciati, sia per perseguire e punire gli autori degli attacchi contro di loro;
    tuttavia, queste importanti iniziative focalizzate in particolar modo sull'implementazione mentre l'attuale quadro giuridico internazionale non prevede norme vincolanti che stabiliscano specifiche tutele per i giornalisti e i lavoratori dei media. Ad esempio i giornalisti che operano in zone di conflitto beneficiano delle stesse tutele garantite dal diritto internazionale umanitario ai civili;
    la comunità internazionale ha già riconosciuto la limitata capacità degli strumenti generali per la promozione dei diritti a livello internazionale in specifici casi di vulnerabilità e per questo ha adottato specifici strumenti ad esempio nei confronti delle donne, dei bambini o delle persone disabili, redigendo specifiche convenzioni (Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sui diritti delle persone con disabilità);
    quindi, riconosciuta la vulnerabilità dei giornalisti e dei lavoratori dei media - e considerato che ad oggi, il diritto internazionale che affronta la situazione dei giornalisti è limitato a quegli strumenti che vengono definiti di «soft law», ovvero di natura dichiarativa o raccomandativa, invitando semplicemente gli Stati a porre fine all'impunità sui delitti compiuti nei loro confronti – occorrerebbe redigere un nuovo strumento internazionale vincolante dedicato alla loro sicurezza;Pag. 37
    nel riconoscere la categoria vulnerabile dei lavoratori dell'informazione, si sono espressi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 2222 del 2015, dove è chiarito che il loro specifico lavoro li mette a rischio specifico di intimidazioni, molestie e violenze in situazioni di conflitto armato e il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che, nella sua raccomandazione del 2016 sulle linee guida per la protezione del giornalismo, ha riconosciuto un aumento degli attacchi contro i giornalisti a causa del loro lavoro investigativo, opinioni e relazioni;
    il processo per la nuova convenzione sulla sicurezza dei giornalisti potrebbe iniziare attraverso una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui si potrebbero far convergere gli attuali testi e con un richiamo alla giurisprudenza in materia, creando una sorta di Dichiarazione di princìpi che getti le basi per l'adozione in futuro di uno strumento vincolante e per l'istituzione di un organismo di esperti indipendenti che monitori l'aderenza al dettato normativo come ad esempio avviene con il Comitato Onu contro la tortura;
    sottolineata l'esigenza di assicurare, in particolare, la protezione della dignità dei giovani giornalisti che, in un'epoca segnata da grave crisi nel settore dell'editoria, sono esposti a rischi di sostanziale sfruttamento retributivo e talvolta chiamati ad operare, anche in qualità di inviati di guerra, senza le necessarie coperture assicurative,

impegna il Governo
   ad adottare adeguate iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per assicurare protezione e sicurezza ai giornalisti e agli operatori dei media e per far sì che i responsabili di omicidi o abusi nei loro confronti non rimangano impuniti;
   a promuovere o supportare ogni utile iniziativa, che conduca all'adozione di una nuova convenzione internazionale sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media.
(8-00009) «Grande, Sabrina De Carlo, Cabras, Cappellani, Carelli, Colletti, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Suriano, Boldrini».

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE FAVOREVOLE DELLA RELATRICE

  La III Commissione (affari esteri e comunitari),
   esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo);
   apprezzati gli ulteriori risultati conseguiti in termini di abbattimento delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, che si attestano ora a 70 (erano 91 ad inizio 2016), di cui di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive;
   sottolineata la rilevanza degli articoli 6, 11, 12 e 13 del provvedimento ai fini delle competenze della Commissione;
   valutata con particolare attenzione la portata dell'articolo 6, che prevede l'applicazione delle disposizioni della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e la Norvegia e tra l'Italia e l'Islanda;
   apprezzato altresì il dettato dell'articolo 11, che reca disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, nel quadro degli sforzi intrapresi dall'Unione europea e dal nostro Paese nella lotta ai cambiamenti climatici, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
   ritenuto significativo l'articolo 13 che, dando attuazione alla direttiva (UE) 2017/1564, recepisce di fatto gli obiettivi del Trattato di Marrakech, introducendo una serie di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.