CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 gennaio 2019
125.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di legittima difesa. (C. 1309, approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Bazoli, Verini, Ferri, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Magi.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Emanuela Rossini, Plangger.

  Sopprimerlo.
*1. 4. Conte.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 52.
(Diritto di difesa)

  Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.
  È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.
  Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.
  Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.
  Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: legittima difesa con le seguenti: diritto di difesa.
1. 5. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, le parole: «sia proporzionata all'offesa» sono sostituite dalle seguenti: «non sia sproporzionata rispetto all'offesa».
1. 6. Lucaselli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, le parole: «sia proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 18«non sia manifestamente sproporzionata rispetto».
1. 7. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) sostituire la rubrica con la seguente: «diritto di difesa legittima».
1. 8. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1. 9. Conte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 10. Bazoli, Verini, Ferri, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 11. Conte.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «legittimamente detenuta» sono soppresse.
1. 12. Conte.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, alla lettera b), la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «o».
1. 13. Lucaselli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al secondo comma, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «legittimamente detenuta».
1. 14. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al secondo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «non vi è desistenza e».
1. 15. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo;
   b) all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
   c) all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;
   d) all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo.
1. 16. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Vazio, Bordo, Miceli, Ferri.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
*1. 17. Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Miceli, Morani, Annibali, Bordo.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
*1. 18. Conte.

  Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Nei casi di cui al secondo comma agisce sempre in stato di legittima difesa Pag. 19colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone»;
   c) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano».
1. 19. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o nelle immediate vicinanze dei luoghi di cui al presente comma se risulta chiara l'intenzione di introdursi negli stessi».
1. 20. Lucaselli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al terzo comma, sono aggiungere in fine le seguenti parole: «o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa. Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al presente comma sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa».
1. 21. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, capoverso, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, con le seguenti: articolo 52, commi secondo e terzo;
   all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, con le seguenti: articolo 52, commi secondo e terzo;
   all'articolo 8, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, ovunque ricorrano con le seguenti: articolo 52, commi secondo e terzo;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, con le seguenti: articoli 52, secondo e terzo comma.
1. 22. Vitiello.

  Sopprimere la lettera c).
1. 23. Bazoli, Verini, Miceli, Ferri, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno».
1. 24. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c) inserire in fine il seguente capoverso: Nei casi di cui ai commi precedenti, la difesa si presume legittima. L'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa.
1. 25. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Pag. 20

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la parola: sempre.
1. 26. Conte.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: intrusione inserire le seguenti:, anche tentata.
1. 27. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: con violenza o minaccia di uso di con le seguenti: con violenza o minaccia alla persona, con uso di.
1. 28. Conte.

  Al comma 1, lettera c), capoverso sostituire le parole: con violenza con le seguenti: senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.
1. 29. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.
1. 30. Varchi, Maschio.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali, Bordo.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Conte.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

  1. All'articolo 55 del codice penale, il numero: «52» è soppresso.
2. 4. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Nei casi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, causato da situazioni di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
2. 5. Ferri.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo.
2. 6. Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali, Bordo.

  Al comma 1, capoverso dopo le parole: della propria o altrui incolumità aggiungere le seguenti: nonché dei beni propri o altrui.
2. 7. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: ha agito inserire le seguenti: con colpa lieve.
2. 8. Conte.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
*2. 9. Vitiello.

Pag. 21

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
*2. 10. Conte.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: grave turbamento sino alla fine del capoverso con le seguenti: terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale.
2. 11. Conte.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: grave turbamento sino alla fine del capoverso con le seguenti: terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo in atto.
2. 12. Conte.

  Al comma 1, capoverso sopprimere la parola: grave.
2. 13. Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Nei casi dell'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, se l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione.».
2. 01. Conte.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Conte.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: quinto con la seguente: quarto.
3. 3. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: al pagamento integrale dell'importo dovuto fino alla fine del capoverso con le seguenti: all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma.
3. 4. Bazoli, Verini, Vazio, Miceli, Morani, Annibali, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».

  2. All'articolo 381, comma 2, nel codice di procedura penale la lettera f-bis) è abrogata.
  3. All'articolo 383 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».
3. 01. Varchi, Maschio.

Pag. 22

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Conte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 3. Conte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 4. Conte.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5. 3. Conte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 4. Conte.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*6. 2. Conte.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
6. 3. Conte.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
6. 4. Conte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6. 5. Conte.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
6. 6. Conte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 7. Conte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 8. Conte.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 1. Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali, Bordo, Ferri.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Magi.

  Sopprimerlo.
*7. 3. Conte.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

  1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma:
  Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del Pag. 23codice penale, se la condotta dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate».
7. 4. Conte.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

  1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma:
  Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice tenuto altresì conto del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».
7. 5. Conte.

  Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.
*7. 6. Conte.

  Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.
*7. 7. Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
**7. 8. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
**7. 9. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Vazio, Bordo, Miceli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
**7. 10. Conte.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*8. 2. Conte.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 8.
(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

  1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

Art. 115-bis. (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

  1. Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla Pag. 24sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
  2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».
8. 3. Conte.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio della legittima difesa)

  1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.
  2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita».
8. 4. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
  4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».
8. 01. Conte.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Magi.