CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2018
116.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. (Atto n. 56).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214;
   considerato che l'articolo 118 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dispone, al paragrafo 1, che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, stabiliscano le «misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione» e che il medesimo articolo, al paragrafo 2, prevede che «il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo»;
   tenuto conto che, sulla base delle richiamate previsioni, sono stati adottati, rispettivamente, il Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 e che tali atti normativi, unitamente all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, costituiscono parte di un regime armonizzato di tutela, uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) al fine di realizzare una protezione brevettuale europea uniforme;
   rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017) e reca norme per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1257/2012 e all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;
   considerato che ai sensi del regolamento (UE) n. 1257/2012, in particolare, il brevetto europeo con effetto unitario è un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti;
   rilevata la necessità di apportare all'ordinamento interno le modifiche finalizzate a dare piena attuazione ai richiamati atti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (Atto n. 57).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE;
   rilevato che lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione alla delega conferita ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delegazione europea 2016-2017), che ha stabilito i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/UEE del Consiglio (regolamento DPI);
   considerato che il citato regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016 e dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018;
   rilevata la necessità che il legislatore nazionale nell'esercizio della citata delega introduca le modifiche all'ordinamento interno finalizzate, abrogando le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate alle sopraggiunte esigenze di armonizzazione, per evitare elementi di possibile confusione e individuando le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché per lo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione;
   considerato che l'articolo 6, comma 3, lettera d), della richiamata legge delegazione europea 2016-2017, prevede, fra i principi e criteri direttivi della delega, la fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
   rilevata l'opportunità, anche al fine di assicurare uniformità nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425 di dare espressa attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), della richiamata legge delegazione europea 2016-2017;
   considerato che il sistema di distribuzione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale appare frazionato e Pag. 80non sempre idoneo a trasmettere le necessarie informazioni per una corretta gestione e un valido utilizzo dei DPI, in particolare per i consumatori e gli altri utilizzatori finali di tali dispositivi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disposizione volta a dare espressa attuazione al criterio di delega specifico di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delegazione europea 2016-2017);
   valuti il Governo l'opportunità di adottare le misure ritenute necessarie per garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI accompagnati dalle necessarie note informative, nonché dai documenti richiesti, di cui allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Atto n. 58).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
   rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega conferita ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/UE;
   considerato che il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008;
   rilevato che il citato regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016 e l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018;
   considerata la necessità che il legislatore nazionale intervenga per abrogare espressamente, per evitare elementi di possibile confusione, le disposizioni legislative e regolamentari corrispondenti preesistenti e non adeguate; individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008 in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermando espressamente le medesime autorità individuate dalla norma vigente nel Ministero dello sviluppo economico e in parte nel Ministero dell'interno e, infine, esercitare l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare;
   rilevato che, ai sensi del criterio di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge di delegazione occorrerà fissare i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale Pag. 82di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
   valutata positivamente la previsione normativa che affida al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'interno, in coordinamento fra loro nell'ambito delle specifiche competenze, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, in considerazione del coinvolgimento, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008;
   rilevata la necessità di dare pronta attuazione ai richiamati interventi al fine dare piena attuazione al regolamento (UE) n. 2016/426,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disposizione volta a dare espressa attuazione al criterio di delega specifico di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delegazione europea 2016-2017).

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (Atto n. 59).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
   considerato che con la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, nonché l'adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli;
   rilevato che il regolamento (UE) n. 1011 del 2016 (Regolamento benchmark) introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare accuratezza e integrità degli indici utilizzati come riferimento per la determinazione del valore di rimborso e del rendimento di prodotti finanziari. L'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento è quello della elaborazione, fornitura e utilizzo degli indici di riferimento nell'Unione europea;
   considerato che lo schema di decreto legislativo in esame adotta le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi degli articoli 40, 41, 42 e 43 del medesimo regolamento;
   rilevato che il regolamento (UE) n. 2015/2365 fissa un quadro normativo armonizzato sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTs) e di riutilizzo (SFT-R) di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia reale;
   considerato che l'obiettivo della regolamentazione dell'Unione è quello di incrementare la trasparenza delle c.d. securities financing transactions (SFTs), negoziazioni in cui un ruolo fondamentale è rivestito da valori mobiliari dati in garanzia (collateral);Pag. 84
   rilevato che la delega al Governo per l'adeguamento della disciplina nazionale al Regolamento (UE) 2015/2365 è finalizzata a consentire di operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal Regolamento per quanto attiene ai seguenti ambiti: sanzioni amministrative e altre misure amministrative che l'autorità competente deve adottare in caso di violazione delle disposizioni di SFT-R (articolo 22); modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente (articolo 23); nonché modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (articolo 26) e del diritto di ricorso (articolo 27),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.