CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 dicembre 2018
108.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1408 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 119/2018 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»;
   rilevato che agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 5, si stabilisce che con riferimento alla regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1o maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del nuovo codice doganale comunitario, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;
   valutato che l'articolo 2, comma 2-bis, proroga al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea;
   considerato che all'articolo 3, commi 1 e 16, lettera a), è disposta l'esclusione dalle disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui a tale articolo dei debiti relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione europea di cui all'articolo 5 e dei debiti relativi al recupero di aiuti di Stato;
   rilevato che all'articolo 4, comma 5, è disposta l'esclusione dei debiti derivanti dal recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 in materia di stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;
   considerato che all'articolo 5 si detta una disciplina specifica per la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, prevedendo, oltre alle somme previste dall'articolo 3, anche il pagamento degli interessi moratori dal 1o maggio 2016 al 31 luglio 2019, in conformità alle disposizioni del nuovo codice doganale, nonché il pagamento dell'interesse del 2 per cento a decorrere dal 1o agosto 2019, mentre non è prevista la compensazione;
   rilevato che l'articolo 6, comma 5, dispone l'esclusione dalla definizione delle controverse tributarie ivi prevista delle controversie concernenti anche solo in parte recupero di risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e di aiuti di Stato;
   considerato che l'articolo 16-sexies, comma 1, prevede che l'Agenzia delle entrate comunichi, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, previa la stipula di un'apposita convenzione, le informazioni riguardanti la rendicontazione Paese per Paese delle imprese internazionali obbligate ai sensi del comma 145 della legge n. 208 del 2015, nonché Pag. 247quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri;
    rilevato che l'articolo 24-ter, recante alcune modifiche al codice del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede al comma 5 che la disciplina prevista dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 79 e dall'articolo 77 del Codice sia subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 248

ALLEGATO 2

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO LEU

  La XIV Commissione – Politiche dell'Unione Europea
   esaminato il disegno di legge C. 1408 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 119 del 2018 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»;
   rilevato che sotto l'etichetta in parte fuorviante di «definizione agevolata» si cela un condono fiscale, in tutto simile a quello dei primi anni 2000 del ministro Tremonti;
   agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 si consente ai contribuenti che non hanno assolto ai loro doveri tributari di sanare la loro situazione con il pagamento della sola sorte capitale e non anche con gli interessi di mora e le sanzioni altrimenti previste dalla legge;
   la cosiddetta definizione agevolata consente di interrompere le procedure di accertamento e di riscossione del dovuto, frustrando – da un lato – quelli che hanno pagato puntualmente le tasse e – dall'altro – l'attività di accertamento che non porta più né interessi né sanzioni;
   la definizione agevolata poi potrà avvenire sia in un'unica soluzione sia in comode rate trimestrali di cui la generalità dei debitori generalmente non gode;
   la regolarizzazione dei debiti interessa anche le risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1o maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del nuovo codice doganale comunitario, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e pertanto intacca gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
   già nella sentenza dell'11 dicembre 2008, nella causa C-174/07 l'Italia è stata condannata per violazione del diritto comunitario a motivo del condono «Tremonti». La Corte ha stabilito testualmente che «estendendo con l'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all'anno 2002 il condono fiscale previsto agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all'anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. La Repubblica italiana è condannata alle spese»;
   non è difficile prevedere che vi sarà una procedura d'infrazione anche per questo nuovo condono,
  esprime

PARERE CONTRARIO.