CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 dicembre 2018
108.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334-A Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 55.
1. 100. I Relatori

  Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
  55-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 per l'anno 2019.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 426 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 114. (ex 14.058) Brunetta, Polverini, Cannizzaro, Bartolozzi, Fassina, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Navarra, Padoan, Giachetti, Schullian, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 139 sostituire le parole: con una dotazione pari a 6.699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.999 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1. 101. I Relatori.

  Al comma 174, apportare le seguenti modifiche:
   al primo periodo sopprimere le parole: con conseguente incremento della dotazione organica;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro a decorrere dall'anno 2027.
1. 102. I Relatori.

  Al comma 179, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 812.080 con la seguente: 1.000.000.
1. 103. I Relatori.

  Al comma 233, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai relativi Pag. 35oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
1. 104. I Relatori.

  Al comma 285, lettera e), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» e dopo le parole: «15.715.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente al comma 272 sostituire le parole: è confermato in 114.435 con le seguenti: è determinato in 114.439.
1. 105. I Relatori.

  Sostituire il comma 286 con il seguente: 286. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
1. 106. I Relatori.

  Sostituire il comma 299 con il seguente: 299. Il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro per l'anno 2032 e 200 milioni di euro per l'anno 2033.
1. 107. I Relatori.

  Al comma 426 sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 427.
1. 108. I Relatori.

  Dopo il 483 inserire il seguente: 483-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, al primo periodo le parole: 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: 2017, 2018 e 2019.
1. 109. I Relatori.

  Sostituire il comma 510 con il seguente: 510. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.’78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto infine il seguente periodo: «In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri Pag. 36definiti con il decreto di cui al quarto periodo».
1. 110. I Relatori.

  Al comma 564 dopo le parole: al 2029 aggiungere le seguenti: si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 554 a 562 e per i successivi anni.
1. 111. I Relatori.

  Al comma 591 sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero dell'interno.

  Conseguentemente al comma 592 dopo le parole: Ministero dell'interno, aggiungere le seguenti: il Ministero dell'economia e delle finanze e.
1. 112. I Relatori.

  Sostituire il comma 625 con il seguente: 625. Le eventuali entrate di cui ai commi 616 e 617 eccedenti l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 323,82 milioni di euro per l'anno 2020 e di 313,5 milioni di euro per l'anno 2021, affluite sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 113. I Relatori.